Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95/2024
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
Il Tribunale di Vicenza, prima sezione civile - procedure concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 95-1 /2024 R.G. e n. 95/2024 PU promosso da con ricorso del 19.3.2024 da RT TA S.R.L. (C.F. 08380910151) in persona del procuratore dott. Carlo Biscaglia (C.F. [...]), per atto in autentica notaio dott.ssa
Ezilda Mariconda di Milano, del 6 aprile 2022 (Rep. n. 34787/16591), elettivamente domiciliata in
Milano, Piazza della Repubblica n.9 presso lo studio dell'avv.Marco Petrucci (C.F.
[...]) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio (si dà atto che l'avv. Marco Petrucci ha dichiarato, ai sensi degli articoli 136 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il seguente numero di fax 02/6570956 o indirizzo PEC marco.petrucci@milano.pecavvocati.it);
PRIMA RICORRENTE con ricorso del 15.4.2024 da DI CA SE S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. 05871140157), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore dott. Massimiliano Boggetti
(C.F. [...]), con sede legale a Milano in Via Andrea Solari, 19, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. RG NE (C.F. [...]-
PEC: piergiorgio.mancone@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano e dall'avv.Isabella Secci (C.F.
[...]PEC: isabellasecci@pec.ordineavvocatitorino.it) del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Milano in Corso Magenta, 10, come da procura speciale alle liti ex art. 83 c.p.c. in atti (si dà atto della dichiarazione di voler ricevere le pagina 1 di 7
02/87245139);
SECONDA RICORRENTE confronti di
VE S.R.L., C.F. 07873610963, con sede legale in Monteviale (VI) in Viale Zilieri n. 4 interno 16, in persona dell'Amministratore Unico Valentina Rigoni, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Roberto Nevoni, C.F. [...], e dall'avv. Andrea Olivieri, C.F.
[...], presso il cui Studio in Padova via Ugo Foscolo n. 13 è elettivamente domiciliata (si dà atto della richiesta di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al numero fax 049 8364377 o alle caselle PEC roberto. nevoni@ordineavvocatipadova.it e andrea.olivieri@ordineavvocatipadova.it) e con l'assistenza dello Studio Bogoni quale advisor finanziario.
DEBITRICE RESISTENTE
Il Collegio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.02.2025; visti i ricorsi, tutti riuniti ex art. 7 CCII, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati: in data 19.3.2024 da RT TA s.r.l. in data 15.4.2024 da DI CA SE s.p.a. esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (il ricorso depositato da
RT TA s.r.l risulta notificato a mezzo PEC alla società debitrice in data 20.3.2024 per l'udienza del 30.4.2024 entro il termine stabilito dall'art. 41 CCII) ; rilevato che la società debitrice VE s.r.l. risulta costituita in data 26.4.2024 con memoria difensiva nella quale ha dato atto: di essere a conoscenza del deposito di entrambi i ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale (quindi sia il ricorso di RT TA s.r.l. che di quello successivo di DI CA SE s.p.a) e di aver depositato nel presente procedimento in data 23.04.2024 la domanda di accesso ai sensi degli articoli 37, 39, 40 e 44 CCII e che il deposito della domanda e la richiesta delle misure protettive invocate erano state già pubblicate nel Registro delle Imprese in data 26.04.2024; richiamati gli effetti stabiliti dall'art. 54 c.2 CCII concludeva come segue: “VE s.r.l., come sopra rappresentata e difesa, contestando tutto quanto affermato e dedotto dalle istanti e chiedendo: -in via principale: respingersi le domande di Artemide IT s.r.l. e
pagina 2 di 7 di DI CA SE s.p.a. in quanto inammissibili e/o improcedibili, ai sensi dell'art. 54 secondo comma del CCII;
- in ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari di causa.”;
rilevato che il Giudice relatore all'udienza del 30.4.2024, richiamati gli artt. 40 c.10 CCII e 54
c.2 CCII e considerato che il Tribunale doveva esaminare primariamente la domanda di accesso con riserva depositata in data 23.4.2024, rinviava la trattazione delle domande all'udienza del 9.7.2024; rilevato che il Tribunale in composizione Collegiale con decreto del 9.5.2024-16.5.2024 in accoglimento del ricorso ex art. 44 c.1 CCII assegnava a VE s.r.l termine di 60 giorni;
rilevato che all'udienza del 9.7.2024 comparivano i procuratori dei creditori ricorrenti e della società debitrice che rappresentava di aver depositato entro i termini assegnati un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (in breve PRO) e conseguentemente il Giudice relatore rinviva all'udienza del 3.12.2024; tale udienza su istanza congiunta delle parti veniva differita al
18.2.2025, poi al 18.3.2025, poi al 6.5.2025 ed infine anticipata al 25.2.2025 con decreto nel quale il
GD dava atto dell'“atto di rinuncia ex art. 43 CCII alla domanda di accesso e al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis CCII” depositato in data 3.2.2025 nel quale la società VE S.R.L, aveva dichiarato di rinunciare ”alla propria domanda di accesso ex articoli 37, 39, 40 e 44 CCII depositata in data 23.04.2024 e alla propria Proposta di Piano di
Ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis CCII depositata in data 21.06.2024 “; considerato che il Giudice relatore all'udienza del 25.2.2025 rimetteva la decisione al Collegio
e dava atto che i procuratori delle creditrici ricorrenti RT TA s.r.l. e DI CA
SE s.p.a avevano concluso per l'accoglimento delle domande di apertura della liquidazione giudiziale, mentre il procuratore della debitrice VE s.r.l aveva concluso richiamandosi ai motivi della rinuncia al proposto piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) e si era rimesso alla decisione del Tribunale sulla domanda di liquidazione giudiziale;
considerato che
il Tribunale con decreto del 6.2.2025 ha preso atto della rinuncia alla domanda di accesso e al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis CCII e ha dichiarato ex art.43 CCII estinto il procedimento iscritto al n. 95-3 /2024 Rg, pertanto ora il Tribunale può provvedere sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata da RT TA
s.r.l e DI CA SE s.p.a. nei confronti di VE s.r.l.
Tutto ciò premesso il Collegio, ritenuta la competenza del Tribunale adito (dato non contestato), ritiene la debitrice
VE s.r.l - che risulta svolgere attività di impresa commerciale (vedi visura C.C.I.A.A)
- certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
pagina 3 di 7 Infatti, dall'esame dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi rispetto al deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, risulta il superamento delle soglie dimensionali stabilite dall'art. 2 c.1 lettera “d” CCII tenuto conto che i ricavi superano la soglia di euro 200.000,00 e risultano indicati in euro 614.641,00 per l'esercizio al 31.12.2020, euro 939.571,00 per l'esercizio al
31.12.2021; l'attivo patrimoniale supera la soglia di euro 300.000,00 posto che risulta indicato in euro
1.753.107,00 per l'esercizio al 31.12.2020 e in euro 1.888.595,00 per l'esercizio al 31.12.2021.
Va aggiunto che VE s.r.l risulta aver superato il limite stabilito dall'art.49 c.5
CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro
30.000,00 tenuto conto che tra i debiti scaduti vi sono quelli oggetto della informativa Agenzia delle
Entrate – Riscossione che indica debiti scaduti verso Enti (in particolare INPS) in euro 27.650,14 che si aggiungono ai debiti verso le ricorrenti (vedi decreto ingiuntivo per euro 23.036,07 oltre accessori - doc.
3- allegato da RT IT s.r.l e decreto ingiuntivo per euro 27.763,70 allegato da DI
CA SE s.p.a - doc. 8-).
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dai creditori ricorrenti nei rispettivi ricorsi e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice VE s.r.l non
è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In particolare si segnala:
- la incapacità della società VE s.r.l a soddisfare i debiti, compresi quelli oggetto dei ricorsi di RT IT srl e di DI CA SE s.p.a, se non attraverso il proposto piano ex art. 64 bis C.C.I.I;
-il deposito di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O) ex art. 64 bis
C.C.I.I. e l'apertura della procedura non andata a buon fine (si rinvia al decreto del 6.2.2025 nel quale il Tribunale ha preso atto della rinuncia alla domanda di accesso e al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis CCII e ha dichiarato ex art. 43 CCII estinto il giudizio);
-il mancato pagamento dei debiti verso le ricorrenti benchè fondati su decreti ingiuntivi non opposti e definitivi (vedi decreto ingiuntivo per euro 23.036,07 oltre accessori -doc.
3- allegato da
RT IT s.r.l e decreto ingiuntivo per euro 27.763,70 allegato da DI CA
SE s.p.a - doc. 8-).
La situazione sopra rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice VE s.r.l.
pagina 4 di 7 Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società VE s.r.l., con sede legale in Monteviale (VI) in Viale Zilieri n. 4 interno 16, codice fiscale 07873610963; nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore la dott.ssa Sara Ceriotti;
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del _26.06.2025__ad ore __9.45_, dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
pagina 5 di 7 ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
pagina 6 di 7 Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 06 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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