Decreto cautelare 14 maggio 2025
Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05789/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5789 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota -OMISSIS- del 15 aprile 2025 con cui il Ministero della Giustizia comunicava l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per l’assunzione di 54 unita di livello dirigenziale di seconda fascia indetto dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione con bando del 23 dicembre 2024;
- del Verbale della Commissione -OMISSIS- del 2025 recante Verifica dei requisiti di ammissione alla procedura e approvazione dell’elenco degli ammessi alle prove, nella parte in cui la Commissione esaminatrice disponeva l’esclusione del candidato -OMISSIS- (cod. candidatura -OMISSIS-) ≪poiché il periodo di servizio dichiarato “in posizione funzionale per l’accesso al quale è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea”, ossia nella qualifica di Funzionario, decorrendo dal 21/02/2022, non consente al candidato il raggiungimento del requisito di “tre o cinque anni di servizio” richiesto dal bando≫.
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. FI MA OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato gli atti specificati in epigrafe, per mezzo dei quali il Ministero della Giustizia lo ha escluso dalla procedura concorsuale per l'assunzione di 54 unità di livello dirigenziale di seconda fascia, indetta dal dipartimento competente con bando del 23 dicembre 2024.
Tra i requisiti di ammissione di cui all'articolo 2 del bando figurava, tra gli altri, l’ ” essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di corso concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni ” (cfr. art. 2, co. 1, lett. d), n. 1 del bando - doc. n. 1).
All’interno dell’elenco tassativo di “Esperienze lavorative presso la PA come dipendente ” figurava, secondo la tesi dell’esponente, anche l’attività di dottorando di ricerca e, pertanto, seguendo le indicazioni del bando e del modulo elettronico di domanda, l’odierno ricorrente provvedeva a selezionare nell’apposito menu le tre esperienze lavorative possedute, segnatamente:
A) rapporto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di Dottorando dall’1/11/2014 al 30/10/2017;
B) rapporto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di Addetto per l’Ufficio del Processo, dal 21/02/2022 al 05/09/2022;
C) rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di Funzionario giudiziario, con decorrenza dal 06/09/2022 e ancora in corso.
Sommando i tre periodi dichiarati, l'esponente poteva esibire il periodo di 5 anni di servizio richiesto dal bando (in particolare 5 anni, 11 mesi e 16 giorni di anzianità di servizio alla dipendenza della PA). L'amministrazione, tuttavia, notificava al ricorrente il gravato provvedimento del 10 aprile 2025, con cui lo escludeva della procedura concorsuale, così motivando: “ Il candidato dichiara due esperienze lavorative alle dipendenze della PA: un rapporto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di Addetto per l’Ufficio del Processo, dal 21/02/2022 al 05/09/2022 e un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di Funzionario giudiziario, con decorrenza dal 06/09/2022 e ancora in corso. La Commissione delibera l’esclusione del candidato dalla procedura, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d) n.1, poiché il periodo di servizio dichiarato “in posizione funzionale per l’accesso al quale è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea”, ossia nella qualifica di Funzionario, decorrendo dal 21/02/2022, non consente al candidato il raggiungimento del requisito di “tre o cinque anni di servizio” richiesto dal bando».
Dunque, la commissione decideva di non potere considerare, ai fini del raggiungimento del requisito di “tre o cinque anni di servizio ” richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. d) n.1 del bando, il periodo di servizio effettuato presso l’Universita “Sapienza” di Roma in qualità di dottorando.
Con l’atto introduttivo del giudizio, l’istante ha contestato la ridetta valutazione e la divisata non equiparabilità della qualifica di dottorando ai rapporti di lavoro con l'amministrazione, denunciando vizi di violazione di legge e eccesso di potere e concludendo per l'annullamento degli atti gravati.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, ampiamente argomentando nel senso dell’infondatezza del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025.
2. Il ricorso è infondato nel merito a tanto consente di assorbire ogni altra eccezione preliminare. Come detto nella superiore parte in fatto, il ricorrente, in sede di domanda di partecipazione al concorso, nell’elenco relativo alle “ Esperienze lavorative presso la PA come dipendente ”, nell’apposito spazio ha indicato:
A) rapporto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di Dottorando dall’1/11/2014 al 30/10/2017;
B) rapporto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di Addetto per l’Ufficio del Processo, dal 21/02/2022 al 05/09/2022;
C) rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di Funzionario giudiziario, con decorrenza dal 06/09/2022 e ancora in corso.
Assume l’istante che, sommando la durata dei tre periodi dichiarati, risulterebbero maturati cinque anni, undici mesi e sedici giorni di anzianità di servizio “ alle dipendenze della PA ” e che pertanto la commissione avrebbe errato nel prendere in considerazione solamente le “due esperienze lavorative alle dipendenze della PA” con decorrenza dal 21.02.2022, ritenute insufficienti per maturare, alla data del 6 febbraio 2025 (termine ultimo per l’inoltro delle domande di partecipazione), gli anni di anzianità di servizio richiesti dal bando.
Deduce il ricorrente che il periodo di servizio effettuato presso l’Università “Sapienza” di Roma dovrebbe rientrare nel requisito dei “tre o cinque anni di servizio” richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. d) n. 1 del bando, perché, sebbene di natura parasubordinata quale collaboratore coordinato e continuativo, è, a tutti gli effetti, da riconoscere quale “servizio reso in posizione funzionale per l’accesso al quale è richiesto il possesso del diploma di laurea ” ai fini dell’ammissione al concorso (per altro tale tesi sarebbe confermata dal fatto che lo stesso Ministero della Giustizia nella predisposizione del format elettronico di domanda, aveva inserito, tra le varie esperienze lavorative da poter selezionare, anche quella di “dottorando”).
Osserva tuttavia il Collegio che il dottorato costituisce il terzo ciclo dell'istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano e corrisponde al grado di P.h.D. riconosciuto a livello internazionale.
Esso non configura un rapporto di “servizio reso in posizione funzionale per l’accesso al quale è richiesto il possesso del diploma di laurea”.
Proprio a causa della spiccata finalità di perfezionamento formativo, e non già lavorativa, i dottorandi non ricevono una retribuzione come corrispettivo della loro attività di ricerca, bensì una borsa di studio. La borsa di studio è unicamente finalizzata al proseguimento e completamento della formazione post lauream , tramite l’approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche e, pertanto, il contratto con cui viene assegnata, dopo la procedura di selezione, non configura un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente, né da diritto all’accesso ai ruoli dello stesso, né a trattamenti previdenziali o assistenziali.
Del resto, i dottorandi non beneficiano dell’applicazione di alcun istituto tipico del rapporto di lavoro dipendente: non sono riconosciuti loro permessi, ferie e non soggiacciono ad alcun orario di lavoro. Né, per le stesse ragioni, è predicabile un ipotetico rapporto di co.co.co.
Quanto poi all'argomento che fa leva sul f ormat predisposto dall'amministrazione (che colloca la ridetta esperienza formativa tra i progressi lavorativi e le dipendenze delle pubbliche amministrazioni) si tratta con tutta evidenza di circostanza irrilevante in quanto l'intendimento della natura dei rapporti giuridici non può dipendere da una impropria indicazione delle varie voci del curriculum nelle sezioni previste dal sistema InPa.
Si aggiunga che l'articolo 2 del bando (il quale replica l'articolo 28 del d.lgs. 165/2001), nell’individuare i requisiti di ammissione, evidenzia la volontà del legislatore e dell’amministrazione di selezionare i candidati in possesso di una esperienza pratica in ordine alla gestione di risorse umane, finanziarie ed organizzative.
Tali conoscenze possono essere conseguite per mezzo di una esperienza lavorativa di 5 anni di servizio, ovvero attraverso la formazione post lauream affiancata, comunque, da almeno 3 anni di servizio, imprescindibile per conseguire la professionalità necessaria a svolgere la qualifica da dirigente.
La necessità dell’esperienza lavorativa indirizza la selezione a coloro che, nel quadro di indirizzi generali e conoscenze teoriche e pratiche di alto livello, abbiano svolto funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero funzioni che si caratterizzino per il loro elevato contenuto specialistico.
Ergo, sostituire gli anni di servizio con ulteriori titoli accademici comporterebbe un aggiramento dei requisiti minimi previsti dalla legge e dal bando e non permetterebbe all’Amministrazione di selezionare personale effettivamente in grado di svolgere funzioni dirigenziali.
3. Per quanto sopraesposto neppure possono essere ravvisati i vizi di violazione del favor partecipationis e di difetto motivazionale, come proposti in ricorso.
È infatti palese come non possa certo allargarsi abusivamente la platea dei concorrenti, in difetto dei requisiti richiesti.
Sotto altro profilo, gli atti gravati sono stati adottati in modo sostanzialmente vincolato, in quanto discendenti direttamente dalla legittima normativa posta dal bando in coerenza con le norme primarie. Nel caso di specie la commissione, all'esito della verifica dei requisiti di ammissione, ha redatto un chiaro e inequivoco verbale, con cui ha espresso la propria valutazione in ordine alla chiara mancanza dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura.
Il ricorrente poteva infatti solo esibire le due esperienze lavorative di addetto per l'ufficio del processo e di funzionario giudiziario, la cui durata non gli consentiva tuttavia di raggiungere il limite richiesto dal bando.
4. Alla luce delle superiori considerazioni, tutti i motivi di ricorso sono infondati ed il gravame deve essere respinto.
Sussistono tuttavia le condizioni di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO LI, Presidente
FI MA OP, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FI MA OP | TO LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.