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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RE
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 973/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. BINCOLETTO GIANLUIGI
e
Controparte_1
con l'avv.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 1226/2024 pubblicata e passata in giudicato in data 24/6/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 9/01/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 20/06/2024, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/11/1992 tra i coniugi da nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
RE (TV) il 15/05/1964, trascritto al n. 38, Parte II Serie A, Anno 1992, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Silea alle seguenti condizioni:
a) la sig.ra abiterà la casa familiare sita in AN NE (TV) via Capitello n. 17 Parte_1
int. 5, di sua proprietà, corredata dei mobili che la compongono;
2 b) la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
presso l'abitazione della madre in AN NE (TV) via Capitello n. 17 int. 5;
c) fatti salvi diversi accordi, e con pieno intento collaborativo, nel rispetto delle esigenze della minore e degli impegni personali e lavorativi dei genitori, le frequentazioni tra il sig. CP_1
e la figlia minore vengono regolamentate come segue: Per_1
✓ fine settimana alterni, dal venerdì sera dalle ore 20.00, fino alle ore 20.00, della domenica;
✓ durante le vacanze estive, fine settimana alterni dal venerdì dopo le 20.00, fino alla domenica alle ore 20.00;
✓ sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, periodo che, ad anni alterni, andrà dal
24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
✓ tre giorni durante le festività pasquali, alternando annualmente con la madre, a rotazione,
vigilia e giorno di Pasqua, ovvero Pasquetta e giorno feriale successivo;
✓ tre settimane complessive, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da programmare e concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
✓ durante speciali giornate dell'anno, anche consecutive se festive, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, il compleanno e l'onomastico di e del padre, la festività di Per_1
Ognissanti, etc. il tutto previo accordo con la madre, da raggiungere con preavviso di almeno 15 giorni;
✓ eventuali modifiche al calendario di cui sopra, potranno sempre essere concordate tra i genitori, con un preavviso da ritenersi congruo in relazione alle circostanze e salva l'urgenza;
✓ i genitori si rilasciano, reciprocamente, l'assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, della figlia e per gli stessi genitori;
d) a titolo di contributo al mantenimento della figlia , il sig. verserà alla Per_1 Controparte_1
signora , a partire dal mese di febbraio 2025, la somma mensile di € 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta,00), entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario con
3 IBAN: IT 55 B 05856 61960 1295 7136 1571; l'assegno sarà rivalutato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, a partire dal mese di gennaio 2026;
e) che le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia saranno ripartite tra i Per_1
genitori, nella misura del 50% (cinquanta%) ciascuno, applicandosi per la relativa determinazione, decisione e rimborso, le disposizioni del Protocollo del Tribunale di Treviso.
In particolare, resta inteso che:
e.1 per l'individuazione delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e di quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione, le Parti faranno riferimento al
Protocollo oggi in vigore presso il Tribunale di Treviso;
e.2 i genitori concorderanno preventivamente la necessità delle spese subordinate al consenso di entrambi;
ciascun genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il proprio motivato dissenso in forma scritta entro un termine congruo, comunque non superiore a 10 giorni dalla comunicazione di richiesta ricevuta, il silenzio sarà inteso come consenso all'effettuazione della spesa;
e.3 il genitore che abbia sostenuto spese straordinarie, invierà all'altro, entro la fine del mese successivo, un prospetto dettagliato, corredato dalla copia dei relativi giustificativi;
il rimborso della quota di competenza, dovrà essere effettuato dal genitore obbligato, entro i successivi 10 giorni1;
f) l'assegno unico universale per le famiglie dell'INPS, sarà percepito interamente dalla sig.ra
; Parte_1
g) le Parti, avendo dichiarato di essere economicamente autosufficienti, rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento;
h) le Parti, fatto salvo quanto previsto ai punti d.) ed e.) che precedono, dichiarano di avere già definito, tra loro, ogni altro rapporto economico e patrimoniale e rinunciano, di conseguenza, ad ogni reciproca richiesta di restituzione, rimborso o conguaglio.
4 Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 09/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RE
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 973/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. BINCOLETTO GIANLUIGI
e
Controparte_1
con l'avv.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 1226/2024 pubblicata e passata in giudicato in data 24/6/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 9/01/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 20/06/2024, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/11/1992 tra i coniugi da nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
RE (TV) il 15/05/1964, trascritto al n. 38, Parte II Serie A, Anno 1992, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Silea alle seguenti condizioni:
a) la sig.ra abiterà la casa familiare sita in AN NE (TV) via Capitello n. 17 Parte_1
int. 5, di sua proprietà, corredata dei mobili che la compongono;
2 b) la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
presso l'abitazione della madre in AN NE (TV) via Capitello n. 17 int. 5;
c) fatti salvi diversi accordi, e con pieno intento collaborativo, nel rispetto delle esigenze della minore e degli impegni personali e lavorativi dei genitori, le frequentazioni tra il sig. CP_1
e la figlia minore vengono regolamentate come segue: Per_1
✓ fine settimana alterni, dal venerdì sera dalle ore 20.00, fino alle ore 20.00, della domenica;
✓ durante le vacanze estive, fine settimana alterni dal venerdì dopo le 20.00, fino alla domenica alle ore 20.00;
✓ sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, periodo che, ad anni alterni, andrà dal
24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
✓ tre giorni durante le festività pasquali, alternando annualmente con la madre, a rotazione,
vigilia e giorno di Pasqua, ovvero Pasquetta e giorno feriale successivo;
✓ tre settimane complessive, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da programmare e concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
✓ durante speciali giornate dell'anno, anche consecutive se festive, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, il compleanno e l'onomastico di e del padre, la festività di Per_1
Ognissanti, etc. il tutto previo accordo con la madre, da raggiungere con preavviso di almeno 15 giorni;
✓ eventuali modifiche al calendario di cui sopra, potranno sempre essere concordate tra i genitori, con un preavviso da ritenersi congruo in relazione alle circostanze e salva l'urgenza;
✓ i genitori si rilasciano, reciprocamente, l'assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, della figlia e per gli stessi genitori;
d) a titolo di contributo al mantenimento della figlia , il sig. verserà alla Per_1 Controparte_1
signora , a partire dal mese di febbraio 2025, la somma mensile di € 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta,00), entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario con
3 IBAN: IT 55 B 05856 61960 1295 7136 1571; l'assegno sarà rivalutato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, a partire dal mese di gennaio 2026;
e) che le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia saranno ripartite tra i Per_1
genitori, nella misura del 50% (cinquanta%) ciascuno, applicandosi per la relativa determinazione, decisione e rimborso, le disposizioni del Protocollo del Tribunale di Treviso.
In particolare, resta inteso che:
e.1 per l'individuazione delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e di quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione, le Parti faranno riferimento al
Protocollo oggi in vigore presso il Tribunale di Treviso;
e.2 i genitori concorderanno preventivamente la necessità delle spese subordinate al consenso di entrambi;
ciascun genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il proprio motivato dissenso in forma scritta entro un termine congruo, comunque non superiore a 10 giorni dalla comunicazione di richiesta ricevuta, il silenzio sarà inteso come consenso all'effettuazione della spesa;
e.3 il genitore che abbia sostenuto spese straordinarie, invierà all'altro, entro la fine del mese successivo, un prospetto dettagliato, corredato dalla copia dei relativi giustificativi;
il rimborso della quota di competenza, dovrà essere effettuato dal genitore obbligato, entro i successivi 10 giorni1;
f) l'assegno unico universale per le famiglie dell'INPS, sarà percepito interamente dalla sig.ra
; Parte_1
g) le Parti, avendo dichiarato di essere economicamente autosufficienti, rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento;
h) le Parti, fatto salvo quanto previsto ai punti d.) ed e.) che precedono, dichiarano di avere già definito, tra loro, ogni altro rapporto economico e patrimoniale e rinunciano, di conseguenza, ad ogni reciproca richiesta di restituzione, rimborso o conguaglio.
4 Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 09/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
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