TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., sentita la discussione delle parti all'udienza del 3.12.2024, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4171 dell'anno
2023 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del Sindaco in carica, Parte_1
rappresentato e difeso dal suo Ufficio Legale, in persona dell'avv. Michele Capurso, con sede presso la sede dell'Ufficio in , ed elettivamente domiciliato Pt_1
all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale dell'avvocato incaricato
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata dalla
[...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Padovani, con studio in Milano, e Gianluca
Massimei, con studio in Roma, quali soci della CP_3
tra avvocati, con sede in Bologna, ed elettivamente
[...]
domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale dell'avv. Gianluca
Massimei e fisicamente presso la sede della Controparte_3
tra avvocati
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti al verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 3.11.2023, il ha proposto Parte_1
rituale opposizione al decreto n. 997/2023 di questo
Tribunale, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della la somma di € 74.716,74, oltre Controparte_1
ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per complessivo ammontare, rimasto insoluto <
note di accredito rilasciate>>, di n. 36 fatture, sottostanti alla esecuzione di una non meglio specificata <
contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente>> a cui succedeva altrettanto non specificata <>, emesse fra il
2 1°.
1.2014 e il 30.9.2015, con diverse causali (per <
di Noleggio>> e <> relativo agli autoveicoli indicati in fattura, per un totale, al lordo delle note di credito, di € 79.912,47; per <
canone>> relativo agli autoveicoli indicati in fattura, per un totale, al lordo delle note di credito, di € 2.945,50;
per <> relativo agli autoveicoli indicati in fattura, per un totale, al lordo delle note di credito, di € 231,20; per <
noleggio>> relativa agli autoveicoli indicati in fattura,
per un totale, al lordo delle note di credito, di €
20.369,46), prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente alle note di credito e al relativo estratto, non autentico, del registro IVA delle fatture di vendita.
A motivi dell'opposizione proposta, l'ente civico deduce, in ordine inverso: 1) la radicale insussistenza del credito vantato ex adverso, in relazione al quale all'Amministrazione non constano né l'adozione di determine del competente dirigente, né l'iscrizione di impegni di spesa in bilancio, né la stipula di alcun contratto;
2)
l'intervenuta prescrizione, ad ogni modo, del credito ingiunto, per effetto del decorso, in assenza del compimento di atti interruttivi, del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., che sarebbe nella specie applicabile per ciò che si tratta di somme richieste in forza del noleggio di autoveicoli, dovute, al più tardi, in
3 corrispettivo dei noleggi di cui alla fattura n. 256607 del
30.9.2015, che è la meno risalente delle fatture azionate.
A dimostrazione della pretesa avanzata, nessun'altra documentazione parte opposta ha quivi depositato ad integrazione di quella come sopra versata in atti in allegato al ricorso per ingiunzione, sicché la prova del credito vantato è rimasta unicamente affidata alle suddette fatture.
Ora, per l'inveterata giurisprudenza della Suprema Corte
inaugurata dalle Sezioni Unite con la sentenza 30.1.2001 n.
13533, <
l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza)>>.
Nel caso in contesa, a fronte della specifica contestazione,
come innanzi, da parte dell'ente ingiunto opponente, del rapporto sottostante le fatture azionate in via monitoria,
incombeva allora sulla , ricorrente Controparte_2
opposta in rappresentanza della creditrice Controparte_1
attrice sostanziale, in forza del combinato disposto
[...]
degli artt. 2697, co. 1, c.c. e 115, co. 1, c.p.c., fornire innanzitutto la prova del contratto o dei più contratti costituenti il titolo delle predette fatture, che, nella presente fase a cognizione piena del procedimento monitorio esperito, le fatture, a seguito della contestazione del
4 debitore, non valgono in alcun modo a soddisfare.
È infatti costante insegnamento della Suprema Corte che <
fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo,
sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è
contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori [ciò di cui nel caso del presente giudizio neppure v'è idonea dimostrazione] - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene
- non può assurgere a prova del contratto, al più può
rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita,
come [de]gli altri elementi costitutivi del contratto>>
(Cass.
3.4.2008 n. 8549 ex plurimis).
Siffatta carenza di prova del titolo del credito ingiunto
5 tanto più si pone nella specie, trattandosi di contratto o contratti stipulati con una Pubblica Amministrazione, in quanto anche nella materia dell'attività esercitata dalla
P.A. iure privatorum opera il principio della forma scritta ad substantiam, che la giurisprudenza di legittimità trova sancito dagli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923.
Ed infatti, vero è che la regola della necessità che il contratto sia consacrato in unico documento, ancorché non contestualmente sottoscritto, che il Supremo Collegio ricava dall'art. 16 cit., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
sono da ultimo approdate a ritenere che, a mente del successivo art. 17, sia suscettibile di essere derogata,
nella materia dei rapporti commerciali di cui qui si tratta,
per i quali è ammissibile la negoziazione con la modalità
della trattativa privata, nel senso che in tal caso la forma scritta del contratto può essere idoneamente integrata anche dallo scambio di corrispondenza;
ma rimane comunque l'onere di chi invoca il contratto di dare prova dell'incontro, su un determinato regolamento del contratto in fieri, di un'offerta del privato fornitore della P.A. e di un congruente provvedimento della stessa che legittimamente la recepisca, previa la delibera di impegno della relativa spesa da parte dell'organo competente (v. Cass., SS.UU., 25.3.2022
n. 9775).
Tale onere, nel caso di specie, parte opposta, limitandosi a versare in atti nulla più che le fatture, ha lasciato come
6 sopra del tutto insoddisfatto, assolutamente nessun valore potendosi riconoscere all'inserimento, nelle note conclusive autorizzate da essa depositate, di un collegamento ipertestuale ad un sito informatico del , sul Parte_1
quale dovrebbe essere presente una determina dirigenziale afferente al contratto o ai contratti di cui parte opposta allega la stipula, il quale, in disparte la tardività, in ogni caso, dell'espediente probatorio, rimanda ad una pagina telematica vuota.
L'opposizione proposta va pertanto integralmente accolta -
assorbito l'esame dell'ulteriore motivo di opposizione costituito della eccezione di prescrizione del credito vantato - il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la pretesa creditoria già azionata in via monitoria va in toto rigettata, con condanna di parte opposta al pagamento in favore del delle spese del presente giudizio, nella Pt_1
misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta dalla in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata dalla in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, nei confronti del Parte_1
, in persona del Sindaco in carica, così provvede,
[...]
7 respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 997/2023 di questo
Tribunale, e rigetta la pretesa creditoria già avanzata in via monitoria;
- condanna parte opposta al pagamento in favore dell'ente convenuto delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 11.268,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e oneri riflessi come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 14.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., sentita la discussione delle parti all'udienza del 3.12.2024, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4171 dell'anno
2023 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del Sindaco in carica, Parte_1
rappresentato e difeso dal suo Ufficio Legale, in persona dell'avv. Michele Capurso, con sede presso la sede dell'Ufficio in , ed elettivamente domiciliato Pt_1
all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale dell'avvocato incaricato
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata dalla
[...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Padovani, con studio in Milano, e Gianluca
Massimei, con studio in Roma, quali soci della CP_3
tra avvocati, con sede in Bologna, ed elettivamente
[...]
domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale dell'avv. Gianluca
Massimei e fisicamente presso la sede della Controparte_3
tra avvocati
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti al verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 3.11.2023, il ha proposto Parte_1
rituale opposizione al decreto n. 997/2023 di questo
Tribunale, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della la somma di € 74.716,74, oltre Controparte_1
ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per complessivo ammontare, rimasto insoluto <
note di accredito rilasciate>>, di n. 36 fatture, sottostanti alla esecuzione di una non meglio specificata <
contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente>> a cui succedeva altrettanto non specificata <>, emesse fra il
2 1°.
1.2014 e il 30.9.2015, con diverse causali (per <
di Noleggio>> e <> relativo agli autoveicoli indicati in fattura, per un totale, al lordo delle note di credito, di € 79.912,47; per <
canone>> relativo agli autoveicoli indicati in fattura, per un totale, al lordo delle note di credito, di € 2.945,50;
per <> relativo agli autoveicoli indicati in fattura, per un totale, al lordo delle note di credito, di € 231,20; per <
noleggio>> relativa agli autoveicoli indicati in fattura,
per un totale, al lordo delle note di credito, di €
20.369,46), prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente alle note di credito e al relativo estratto, non autentico, del registro IVA delle fatture di vendita.
A motivi dell'opposizione proposta, l'ente civico deduce, in ordine inverso: 1) la radicale insussistenza del credito vantato ex adverso, in relazione al quale all'Amministrazione non constano né l'adozione di determine del competente dirigente, né l'iscrizione di impegni di spesa in bilancio, né la stipula di alcun contratto;
2)
l'intervenuta prescrizione, ad ogni modo, del credito ingiunto, per effetto del decorso, in assenza del compimento di atti interruttivi, del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., che sarebbe nella specie applicabile per ciò che si tratta di somme richieste in forza del noleggio di autoveicoli, dovute, al più tardi, in
3 corrispettivo dei noleggi di cui alla fattura n. 256607 del
30.9.2015, che è la meno risalente delle fatture azionate.
A dimostrazione della pretesa avanzata, nessun'altra documentazione parte opposta ha quivi depositato ad integrazione di quella come sopra versata in atti in allegato al ricorso per ingiunzione, sicché la prova del credito vantato è rimasta unicamente affidata alle suddette fatture.
Ora, per l'inveterata giurisprudenza della Suprema Corte
inaugurata dalle Sezioni Unite con la sentenza 30.1.2001 n.
13533, <
l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza)>>.
Nel caso in contesa, a fronte della specifica contestazione,
come innanzi, da parte dell'ente ingiunto opponente, del rapporto sottostante le fatture azionate in via monitoria,
incombeva allora sulla , ricorrente Controparte_2
opposta in rappresentanza della creditrice Controparte_1
attrice sostanziale, in forza del combinato disposto
[...]
degli artt. 2697, co. 1, c.c. e 115, co. 1, c.p.c., fornire innanzitutto la prova del contratto o dei più contratti costituenti il titolo delle predette fatture, che, nella presente fase a cognizione piena del procedimento monitorio esperito, le fatture, a seguito della contestazione del
4 debitore, non valgono in alcun modo a soddisfare.
È infatti costante insegnamento della Suprema Corte che <
fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo,
sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è
contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori [ciò di cui nel caso del presente giudizio neppure v'è idonea dimostrazione] - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene
- non può assurgere a prova del contratto, al più può
rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita,
come [de]gli altri elementi costitutivi del contratto>>
(Cass.
3.4.2008 n. 8549 ex plurimis).
Siffatta carenza di prova del titolo del credito ingiunto
5 tanto più si pone nella specie, trattandosi di contratto o contratti stipulati con una Pubblica Amministrazione, in quanto anche nella materia dell'attività esercitata dalla
P.A. iure privatorum opera il principio della forma scritta ad substantiam, che la giurisprudenza di legittimità trova sancito dagli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923.
Ed infatti, vero è che la regola della necessità che il contratto sia consacrato in unico documento, ancorché non contestualmente sottoscritto, che il Supremo Collegio ricava dall'art. 16 cit., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
sono da ultimo approdate a ritenere che, a mente del successivo art. 17, sia suscettibile di essere derogata,
nella materia dei rapporti commerciali di cui qui si tratta,
per i quali è ammissibile la negoziazione con la modalità
della trattativa privata, nel senso che in tal caso la forma scritta del contratto può essere idoneamente integrata anche dallo scambio di corrispondenza;
ma rimane comunque l'onere di chi invoca il contratto di dare prova dell'incontro, su un determinato regolamento del contratto in fieri, di un'offerta del privato fornitore della P.A. e di un congruente provvedimento della stessa che legittimamente la recepisca, previa la delibera di impegno della relativa spesa da parte dell'organo competente (v. Cass., SS.UU., 25.3.2022
n. 9775).
Tale onere, nel caso di specie, parte opposta, limitandosi a versare in atti nulla più che le fatture, ha lasciato come
6 sopra del tutto insoddisfatto, assolutamente nessun valore potendosi riconoscere all'inserimento, nelle note conclusive autorizzate da essa depositate, di un collegamento ipertestuale ad un sito informatico del , sul Parte_1
quale dovrebbe essere presente una determina dirigenziale afferente al contratto o ai contratti di cui parte opposta allega la stipula, il quale, in disparte la tardività, in ogni caso, dell'espediente probatorio, rimanda ad una pagina telematica vuota.
L'opposizione proposta va pertanto integralmente accolta -
assorbito l'esame dell'ulteriore motivo di opposizione costituito della eccezione di prescrizione del credito vantato - il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la pretesa creditoria già azionata in via monitoria va in toto rigettata, con condanna di parte opposta al pagamento in favore del delle spese del presente giudizio, nella Pt_1
misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta dalla in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata dalla in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, nei confronti del Parte_1
, in persona del Sindaco in carica, così provvede,
[...]
7 respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 997/2023 di questo
Tribunale, e rigetta la pretesa creditoria già avanzata in via monitoria;
- condanna parte opposta al pagamento in favore dell'ente convenuto delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 11.268,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e oneri riflessi come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 14.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
8