Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2026, proposto dalla Immobiliare 22 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bonito Oliva, PEC bonitooliva.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it, e Francesco Buscicchio, PEC buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Via Giuseppe Mazzini n. 165;
contro
Comune di Potenza, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.
per l’annullamento del silenzio rigetto, formatosi il 3.12.2025, sull’istanza di accesso della Immobiliare 22 S.r.l. del 3.11.2025;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il Cons. UA RA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Immobiliare 22 S.r.l., avente come oggetto sociale l’acquisto, la vendita e la locazione di immobili, con istanza del 3.11.2025:
-dopo aver fatto presente che è proprietaria dell’intero fabbricato condominiale, sito in Potenza Corso Umberto I n. 22, dove nello spazio pubblico antistante ci sono 9 posti auto, destinati a parcheggio pubblico, di cui 7, dati in concessione alle persone diversamente abili, titolari dei contrassegni invalidi nn. 1918, 1936, 1217, 1796, 12, 587 e 1054, specificando che tali concessioni ledono le prerogative dominicali del predetto fabbricato condominiale;
-ha chiesto all’Ufficio Manutenzione del Patrimonio e Viabilità del Comune di Potenza:
A) con riferimento alle Ordinanze n. 312/2025, con il quale è stato concesso uno dei predetti 9 posti auto, destinati a parcheggio pubblico, al titolare del contrassegno invalidi n. 1918, e n. 441/2025, con il quale è stato concesso uno dei suddetti 9 posti auto, destinati a parcheggio pubblico, al titolare del contrassegno invalidi n. 1936: 1) l’indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza) dei titolari dei predetti contrassegni invalidi; 2) di accedere alle istanze di concessione presentate ed a tutti gli atti e/o documenti dell’attività istruttoria, svolta dal Comune, nei relativi procedimenti amministrativi, conclusisi con il rilascio delle suddette Ordinanze n. 312/2025 e n. 441/2025;
B) con riferimento alle concessioni degli altri 5 posti auto, destinati a parcheggio pubblico, ai titolari dei contrassegni invalidi nn. 1217, 1796, 12, 587 e 1054: 1) l’indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza) dei titolari dei predetti contrassegni invalidi; 2) di accedere alle Ordinanze concessorie, alle istanze di concessione presentate ed a tutti gli atti e/o documenti dell’attività istruttoria, svolta dal Comune, nei relativi procedimenti amministrativi, conclusisi con il rilascio delle Ordinanze concessorie.
Con il ricorso in epigrafe, notificato presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde avvocatura@pec.comune.potenza.it il 2.1.2026 e depositato il 5.1.2026, la Immobiliare 22 S.r.l. ha impugnato il silenzio rigetto, formatosi il 3.12.2025, sulla predetta istanza di accesso del 3.11.2025, deducendo la violazione degli artt. 22 e seguenti L. n. 241/1990, ed ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti dei titolari dei contrassegni invalidi nn. 1918, 1936, 1217, 1796, 12, 587 e 1054, ai quali sono stati rilasciate le concessioni di 7 dei 9 posti auto, destinati a parcheggio pubblico, antistanti il suddetto fabbricato condominiale, sito in Potenza Corso Umberto I n. 22.
Nella Camera di Consiglio del 25.3.2026 il ricorso è passato in decisione.
La controversia in esame si riferisce al silenzio formatosi sull’istanza di accesso presentata dalla società ricorrente, diretta ad acquisire gli atti del procedimento relativo alla concessione dei posti auto destinati a persone disabili, situati tutti dinanzi al fabbricato di sua proprietà, il che incide sulla possibilità di parcheggio in prossimità dell’immobile da parte dei residenti dello stabile, tenuto conto delle notorie difficoltà di parcheggio nella zona.
La ricorrente ha quindi rappresentato la posizione qualificata all’accesso alla documentazione e l’interesse alla sua esibizione.
Poiché il Comune è rimasto inerte, presumibilmente non ha provveduto a rendere edotti i destinatari delle concessioni circa la presentazione della domanda di accesso.
Nondimeno, costoro rivestono una posizione di controinteresse in questa vicenda, tanto che la società ricorrente ha rappresentato l’esigenza di integrare il contraddittorio nei loro confronti: tale attività, presuppone, ovviamente, la comunicazione, da parte del Comune, dei dati anagrafici e di residenza dei beneficiari, che soddisfa – in parte – l’istanza di accesso.
A sua volta, la notificazione del ricorso ai controinteressati, presuppone da parte del Comune di Potenza, la precedente comunicazione della richiesta di accesso ai beneficiari della concessione, ai fini dell’eventuale opposizione all’esibizione dei documenti.
Ne consegue che – allo stato – il ricorso va accolto parzialmente nei seguenti termini:
-il Dirigente dell’Ufficio Manutenzione del Patrimonio e Viabilità del Comune di Potenza dovrà provvedere a comunicare l’istanza di accesso del 3 novembre 2025, presentata dalla ricorrente, ai titolari dei contrassegni invalidi nn. 1918, 1936, 1217, 1796, 12, 587 e 1054 ed acquisire le loro eventuali opposizioni, come previsto dagli artt. 3 e 6 del DPR n. 184/2006;
-lo stesso Dirigente dovrà quindi decidere su tale istanza con provvedimento espresso avendo cura di depositarlo nel fascicolo processuale;
-in base all’esito del procedimento amministrativo il Collegio adotterà le conseguenti statuizioni.
La causa viene rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie parzialmente il ricorso nei termini indicati in motivazione.
Spese al definitivo.
Rinvia la causa alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.
Ordina che la presente sentenza non definitiva sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST AN, Presidente
UA RA, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UA RA | ST AN |
IL SEGRETARIO