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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/03/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Rg. n. 5140/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5140/2016 promossa da:
(ex , in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARGHERITA OLIVA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
parte appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_3 C.F._1
SALVATORE GIORDANO e PASQUALINA BALZANO, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione in appello;
Parte appellata
, in persona del prefetto p.t., Controparte_4
Parte appellata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Controparte_3 avverso la cartella esattoriale n. 10020130029810268000 dell'importo di € 421,78 e relativa a sanzione per violazione del CDS elevata dalla nel 2012, all'uopo Controparte_4 eccependo:
- l'omessa notifica del titolo esecutivo, con vittoria di spese.
pagina 1 di 6 L' i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- incompetenza per territorio del giudice di pace adito in favore del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa, giacché relative alla notifica del verbale di contestazione dell'infrazione; con vittoria di spese.
LA rimaneva contumace. Controparte_4
Con la sentenza impugnata n. 1215/2016, depositata il 19.02.2016, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha accolto l'opposizione, dichiarando illegittima la cartella esattoriale perché posta in essere in assenza di valido titolo esecutivo e non regolarmente notificata, condannando CP_2 in solido con la al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente. Controparte_4
Avverso tale pronuncia l' (ora ) Controparte_2 Controparte_1 ha proposto tempestivamente appello, eccependo la regolarità del procedimento di notifica della cartella impugnata, reiterava la mancata legittimazione passiva in ordine alla notifica del titolo sottostante l'impugnata cartella esattoriale, ed eccepiva l'erronea condanna alle spese di giudizio, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito, deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. Controparte_3
348 c.p.c., e ribadendo le difese proposte in primo grado, chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese con attribuzione.
La è rimasta contumace. Controparte_4
All'udienza del 08.01.2025, trattata in forma scritta telematica, previe rassegnate conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e pagina 2 di 6 ampiamente circostanziati.
Sennonché va altresì precisato come occorra, invero, dichiarare la cessata materia del contendere, ciò tenuto conto dello stralcio automatico dei debiti, giusta applicazione della Legge n. 197/2022 (art. 222) a mente del quale “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145…omissis”; detta circostanza, oltretutto, è stata evidenziata dall'appellato con le note di trattazione.
La relativa statuizione, pertanto, atterrà esclusivamente al profilo delle spese di lite, giacché richieste e, pertanto, andrà resa nella forma della statuizione virtuale.
Venendo, pertanto, al merito, la domanda è stata, dal Giudice di primo grado, erroneamente qualificata ex art. 615 c.p.c., avendo, all'evidenza, parte opponente contestato esclusivamente la mancata notifica del verbale di contestazione dell'infrazione e che, pertanto, l'opposizione andava proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 689/1981, poi confluiti nell'art. 7 del D.lgs 150/2011. (ex plurimis, Cass. Civ. ord. n. 26843/2018).
Ciò chiarito, va, invero, dato atto di come la , pur ritualmente citata, Controparte_4 non si sia mai costituita, di fatto omettendo di produrre gli atti di accertamento e notificazione dell'infrazione.
Sennonché, è proprio parte opponente – in primo grado – a confermare la notifica dell'intervenuta cartella esattoriale in data 29.01.2014 e, poi, a proporre il ricorso in primo grado in data 05.11.2015, come risulta dalla data posta in calce all'atto, rinvenuto nel fascicolo d'ufficio, come acquisito.
Orbene, al netto dell'omessa produzione del fascicolo di parte primo grado (onere, peraltro, gravante sulla parte appellata), appare evidente come la notifica dell'atto di citazione sia intervenuta senz'altro dopo la data di redazione dell'atto introduttivo del giudizio (recante la data del 05.11.2015) e comunque prima dell'iscrizione a ruolo del procedimento, avvenuta il 15.01.2016, come emerge dalla copertina del fascicolo d'ufficio di primo grado, ritualmente acquisito.
Pertanto, detta opposizione, giacché proposta dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 150/11 ed essendo stata dedotta l'illegittimità della cartella esattoriale per omessa notifica del verbale pagina 3 di 6 sanzionatorio presupposto, è soggetta al termine di trenta giorni, come stabilito dall'art. 7 c. III del D.lgs cit. e in quanto tale chiaramente tardiva (ex plurimis, Cass. Civ. n. 12412/2016).
Detto rilievo, pertanto, appare assorbente in relazione alle residue censure, come pur proposte da con l'atto di appello. Controparte_1
Ad abundantiam, tuttavia ed avuto riguardo ai motivi di appello per come dedotti, lo stesso sarebbe stato solo parzialmente fondato nei termini che seguono.
Appare, infatti, fondata l'impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito l'inesistenza giuridica della cartella esattoriale impugnata, in quanto notificata direttamente dall' a mezzo posta. Controparte_5
A tale riguardo, occorre altresì rilevare che la notifica della cartella esattoriale ben può essere eseguita anche a mezzo posta, direttamente dal alla riscossione. CP_6
La recente giurisprudenza tributaria ha statuito a più riprese la legittimità della notifica effettuata dal concessionario a mezzo posta ordinaria, precisando puntualmente che “in tema di riscossione delle imposte, deve ritenersi rituale la notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art. 26, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non essendo necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario” (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 08/10/2021, n.4475), aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 24757 del 05.11.2020 ha statuito che “l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario, e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a mezzo posta”.
A ben vedere l'odierno appellato in primo grado non aveva eccepito alcunché in merito alla irregolarità e/o inesistenza della notifica della cartella esattoriale impugnata, infatti opponendosi alla stessa dichiarava di aver ricevuto la notifica della stessa in data 29.01.2014, sanando qualsivoglia vizio;
sul punto, pertanto, il Giudice di primo grado ha altresì pronunciato oltre la domanda e le eccezioni articolate, violando il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. (rilievo, invero, non messo in evidenza dall'appellante).
In relazione, poi, alle residue censure, le stesse non sono meritevole di accoglimento.
Non appare, infatti, fondata l'eccezione di carenza di difetto di legittimazione passiva, come promossa dall' . Controparte_5
Sul punto si condivide la posizione espressa dalla giurisprudenza:
“In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di pagina 4 di 6 cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30792 del 02/12/2024).
In relazione, poi, all'ulteriore censura relativa alla condanna alle spese, posta in via solidale con la sentenza di primo grado, la stessa sarebbe stata corretta se, invero, non fosse stata tardivamente promossa, in primo grado, l'opposizione de quo; lo si ripete, mai eccepita dall'appellante.
A tal fine, infatti, “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell
[...]
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento Controparte_7 venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella
o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022).
Di talché, l'appello va virtualmente accolto, con riforma integrale della sentenza di primo grado n.1215/2026 depositata il 19.02.2016 presso il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, affermando la validità e l'esistenza della cartella esattoriale impugnata n. 10020130029810268000, peraltro validamente notificata, tuttavia non esigibile, per intervenuta cessata materia del contendere.
Le spese di lite, tuttavia, tenuto conto:
- della cessata materia del contendere;
- del motivo assorbente circa la tardiva opposizione, come proposta in primo grado, mai eccepito dall'odierno appellante;
- nonché, peraltro, dell'ulteriore soccombenza in relazione ai residui motivi di appello (legittimazione passiva), giustificano la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto pro Controparte_4 tempore;
- dichiara cessata materia del contendere, per le ragioni di cui in parte motiva;
- accoglie virtualmente l'appello come proposto da (ora Controparte_2 [...]
) per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma Controparte_1 della sentenza impugnata n. 1215/2016, depositata il 19.02.2016 presso il Giudice di Pace di Nocera Inferiore,
- dichiara la validità ed efficacia della cartella esattoriale impugnata n. 10020130029810268000 validamente notificata,
- tuttavia non esigibile per le ragioni di cui in parte motiva;
compensa, per tutte le parti in causa,le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 07.03.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5140/2016 promossa da:
(ex , in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARGHERITA OLIVA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
parte appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_3 C.F._1
SALVATORE GIORDANO e PASQUALINA BALZANO, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione in appello;
Parte appellata
, in persona del prefetto p.t., Controparte_4
Parte appellata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Controparte_3 avverso la cartella esattoriale n. 10020130029810268000 dell'importo di € 421,78 e relativa a sanzione per violazione del CDS elevata dalla nel 2012, all'uopo Controparte_4 eccependo:
- l'omessa notifica del titolo esecutivo, con vittoria di spese.
pagina 1 di 6 L' i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- incompetenza per territorio del giudice di pace adito in favore del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa, giacché relative alla notifica del verbale di contestazione dell'infrazione; con vittoria di spese.
LA rimaneva contumace. Controparte_4
Con la sentenza impugnata n. 1215/2016, depositata il 19.02.2016, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha accolto l'opposizione, dichiarando illegittima la cartella esattoriale perché posta in essere in assenza di valido titolo esecutivo e non regolarmente notificata, condannando CP_2 in solido con la al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente. Controparte_4
Avverso tale pronuncia l' (ora ) Controparte_2 Controparte_1 ha proposto tempestivamente appello, eccependo la regolarità del procedimento di notifica della cartella impugnata, reiterava la mancata legittimazione passiva in ordine alla notifica del titolo sottostante l'impugnata cartella esattoriale, ed eccepiva l'erronea condanna alle spese di giudizio, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito, deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. Controparte_3
348 c.p.c., e ribadendo le difese proposte in primo grado, chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese con attribuzione.
La è rimasta contumace. Controparte_4
All'udienza del 08.01.2025, trattata in forma scritta telematica, previe rassegnate conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
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In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e pagina 2 di 6 ampiamente circostanziati.
Sennonché va altresì precisato come occorra, invero, dichiarare la cessata materia del contendere, ciò tenuto conto dello stralcio automatico dei debiti, giusta applicazione della Legge n. 197/2022 (art. 222) a mente del quale “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145…omissis”; detta circostanza, oltretutto, è stata evidenziata dall'appellato con le note di trattazione.
La relativa statuizione, pertanto, atterrà esclusivamente al profilo delle spese di lite, giacché richieste e, pertanto, andrà resa nella forma della statuizione virtuale.
Venendo, pertanto, al merito, la domanda è stata, dal Giudice di primo grado, erroneamente qualificata ex art. 615 c.p.c., avendo, all'evidenza, parte opponente contestato esclusivamente la mancata notifica del verbale di contestazione dell'infrazione e che, pertanto, l'opposizione andava proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 689/1981, poi confluiti nell'art. 7 del D.lgs 150/2011. (ex plurimis, Cass. Civ. ord. n. 26843/2018).
Ciò chiarito, va, invero, dato atto di come la , pur ritualmente citata, Controparte_4 non si sia mai costituita, di fatto omettendo di produrre gli atti di accertamento e notificazione dell'infrazione.
Sennonché, è proprio parte opponente – in primo grado – a confermare la notifica dell'intervenuta cartella esattoriale in data 29.01.2014 e, poi, a proporre il ricorso in primo grado in data 05.11.2015, come risulta dalla data posta in calce all'atto, rinvenuto nel fascicolo d'ufficio, come acquisito.
Orbene, al netto dell'omessa produzione del fascicolo di parte primo grado (onere, peraltro, gravante sulla parte appellata), appare evidente come la notifica dell'atto di citazione sia intervenuta senz'altro dopo la data di redazione dell'atto introduttivo del giudizio (recante la data del 05.11.2015) e comunque prima dell'iscrizione a ruolo del procedimento, avvenuta il 15.01.2016, come emerge dalla copertina del fascicolo d'ufficio di primo grado, ritualmente acquisito.
Pertanto, detta opposizione, giacché proposta dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 150/11 ed essendo stata dedotta l'illegittimità della cartella esattoriale per omessa notifica del verbale pagina 3 di 6 sanzionatorio presupposto, è soggetta al termine di trenta giorni, come stabilito dall'art. 7 c. III del D.lgs cit. e in quanto tale chiaramente tardiva (ex plurimis, Cass. Civ. n. 12412/2016).
Detto rilievo, pertanto, appare assorbente in relazione alle residue censure, come pur proposte da con l'atto di appello. Controparte_1
Ad abundantiam, tuttavia ed avuto riguardo ai motivi di appello per come dedotti, lo stesso sarebbe stato solo parzialmente fondato nei termini che seguono.
Appare, infatti, fondata l'impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito l'inesistenza giuridica della cartella esattoriale impugnata, in quanto notificata direttamente dall' a mezzo posta. Controparte_5
A tale riguardo, occorre altresì rilevare che la notifica della cartella esattoriale ben può essere eseguita anche a mezzo posta, direttamente dal alla riscossione. CP_6
La recente giurisprudenza tributaria ha statuito a più riprese la legittimità della notifica effettuata dal concessionario a mezzo posta ordinaria, precisando puntualmente che “in tema di riscossione delle imposte, deve ritenersi rituale la notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art. 26, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non essendo necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario” (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 08/10/2021, n.4475), aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 24757 del 05.11.2020 ha statuito che “l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario, e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a mezzo posta”.
A ben vedere l'odierno appellato in primo grado non aveva eccepito alcunché in merito alla irregolarità e/o inesistenza della notifica della cartella esattoriale impugnata, infatti opponendosi alla stessa dichiarava di aver ricevuto la notifica della stessa in data 29.01.2014, sanando qualsivoglia vizio;
sul punto, pertanto, il Giudice di primo grado ha altresì pronunciato oltre la domanda e le eccezioni articolate, violando il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. (rilievo, invero, non messo in evidenza dall'appellante).
In relazione, poi, alle residue censure, le stesse non sono meritevole di accoglimento.
Non appare, infatti, fondata l'eccezione di carenza di difetto di legittimazione passiva, come promossa dall' . Controparte_5
Sul punto si condivide la posizione espressa dalla giurisprudenza:
“In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di pagina 4 di 6 cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30792 del 02/12/2024).
In relazione, poi, all'ulteriore censura relativa alla condanna alle spese, posta in via solidale con la sentenza di primo grado, la stessa sarebbe stata corretta se, invero, non fosse stata tardivamente promossa, in primo grado, l'opposizione de quo; lo si ripete, mai eccepita dall'appellante.
A tal fine, infatti, “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell
[...]
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento Controparte_7 venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella
o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022).
Di talché, l'appello va virtualmente accolto, con riforma integrale della sentenza di primo grado n.1215/2026 depositata il 19.02.2016 presso il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, affermando la validità e l'esistenza della cartella esattoriale impugnata n. 10020130029810268000, peraltro validamente notificata, tuttavia non esigibile, per intervenuta cessata materia del contendere.
Le spese di lite, tuttavia, tenuto conto:
- della cessata materia del contendere;
- del motivo assorbente circa la tardiva opposizione, come proposta in primo grado, mai eccepito dall'odierno appellante;
- nonché, peraltro, dell'ulteriore soccombenza in relazione ai residui motivi di appello (legittimazione passiva), giustificano la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto pro Controparte_4 tempore;
- dichiara cessata materia del contendere, per le ragioni di cui in parte motiva;
- accoglie virtualmente l'appello come proposto da (ora Controparte_2 [...]
) per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma Controparte_1 della sentenza impugnata n. 1215/2016, depositata il 19.02.2016 presso il Giudice di Pace di Nocera Inferiore,
- dichiara la validità ed efficacia della cartella esattoriale impugnata n. 10020130029810268000 validamente notificata,
- tuttavia non esigibile per le ragioni di cui in parte motiva;
compensa, per tutte le parti in causa,le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 07.03.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
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