CASS
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2025, n. 9421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9421 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA ED DO, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. n,=-Y rr) Penale Sent. Sez. 3 Num. 9421 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 14/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/06/2024, la Corte di appello di Lecce rigettava l'opposizione proposta, ai sensi dell'art.667, comma 4, cod.proc.pen., nell'interesse di ED DO, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce che, quale Giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione relativo alla estensione della confisca disposta in fase esecutiva con provvedimento del Sost. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce del 15/11/2023 all'immobile sito in Recale alla via Pirandello n. 23, di proprietà di EN RA e nella disponibilità del condannato Giaffredq,DO. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ED DO, a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce mancanza, contradditorietà o manifesta illegittimità della motivazione in ordine alla prova della natura fittizia del trasferimento dell'immobile. Il ricorrente premette che con sentenza definitiva del 20/12/2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce era stato condannato per omesso versamento di Iva della società Securpol Security, allo stesso riconducibile, e nel contempo era stata disposta la confisca per equivalente per un importo pari a euro 1.284.086,00; la confisca veniva eseguita sui c/c e su quote societarie intestate al condannato ma in data 27/11/2023, a seguito di provvedimento del Sost. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce del 15/11/2023, era stata eseguita anche la confisca dell'immobile sito in Racale alla via Pirandello n. 23, già trasferito dal ED a EN RA con atto notarile del 26/04/2021 e sul quale il ricorrente si era riservato il diritto di abitazione;
secondo il provvedimento della Procura generale l'estensione della confisca era giustificata dal fatto che l'atto di trasferimento immobiliare sarebbe stato simulato ed il condannato possedeva la disponibilità dell'immobile per interposta persona;
veniva proposto incidente di esecuzione dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Lecce e, quindi, opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen., rigettata con il provvedimento impugnato. Tanto premesso, il ricorrente deduce che la Corte di appello aveva espresso una motivazione viziata in ordine alla ritenuta natura simulatct, dell'atto di trasferimento immobiliare, basandosi su meri indizi e senza considerare che il ED si era riservato il diritto di abitazione, diritto non suscettibile di confisca perché relativo alla unica casa nella sua disponibilità; la riserva del diritto di abitazione, inoltre, giustificava il prezzo della compravendita, inferiore a quello di 2 mercato, e la disponibilità dell'immobile da parte del ricorrente;
infine, le ulteriori argomentazioni, esposte dalla Corte di appello a giustificazione della natura simulata dell'atto di trasferimento dell'immobile, erano meramente assertive (il ED aveva contezza del processo penale già dal 2016 e avrebbe potuto pianificare prima il trasferimento, difettava la prova che la somma di euro 23.000,00 oggetto di bonifico nel 2019 alla acquirente fosse finalizzata a procurarle la provvista per un atto da stipulare nel 2021). Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 52 di 21/06/2013 n. 69 e 1024 e 2810 cod.civ. Argomenta che la misura ablatoria non poteva essere disposta perché il diritto di abitazione, secondo gli artt. 1024 e 2810 del cod.civ., non è suscettibile di cessione o di locazione nè di ipoteca e non può essere oggetto di sequestro o pignoramento;
inoltre, risulta applicabile l'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, dettato in tema di reati tributari, che vieta all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, sulla base delle argomentazioni che seguono. 2. Questa Corte ha in più occasioni affermato che, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell'RI, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la «prima casa» del debitore, e non costituisce un limite all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato (Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, dep. 2020, Piscopo, Rv. 278275 - 01, in fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell'abitazione dell'indagato, quale profitto del delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74; Sez.5, n. 48616 del 20/09/2018, Rv.274145 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che tale previsione non costituisce una regola generale che altrimenti sottrarrebbe a qualsiasi procedura esecutiva civile e a qualsiasi vincolo di natura penale la prima abitazione), Tale orientamento è stato di recente ribadito da Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021, Rossi, Rv. 282022 - 01, che ha affermato che, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, 3 lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo per debiti nei confronti dell'RI e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà e non la «prima casa» del debitore, e non costituisce un limite all'adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato (in fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell'abitazione dell 'indagato, quale profitto del delitto di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74). 3. La Corte di appello, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha fatto buon governo del suddetto principio di diritto, nel mentre il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di specifico confronto con le corrette argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. 4. Inammissibili, poi, per carenza di interesse /sono le doglianze afferenti alla contestazione del ritenuto carattere simulatorio dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile in favore di EN RA, terza estranea al reato, in quanto il ricorrente lamenta aspetti non invocabili proprio perché inerenti a diritti di soggetto diverso (la EN), quale unico titolare del diritto alla restituzione del bene (sul punto si veda, Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141, che ha affermato, con riferimento alla dichiarata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma invece la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, che la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/01/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. n,=-Y rr) Penale Sent. Sez. 3 Num. 9421 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 14/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/06/2024, la Corte di appello di Lecce rigettava l'opposizione proposta, ai sensi dell'art.667, comma 4, cod.proc.pen., nell'interesse di ED DO, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce che, quale Giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione relativo alla estensione della confisca disposta in fase esecutiva con provvedimento del Sost. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce del 15/11/2023 all'immobile sito in Recale alla via Pirandello n. 23, di proprietà di EN RA e nella disponibilità del condannato Giaffredq,DO. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ED DO, a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce mancanza, contradditorietà o manifesta illegittimità della motivazione in ordine alla prova della natura fittizia del trasferimento dell'immobile. Il ricorrente premette che con sentenza definitiva del 20/12/2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce era stato condannato per omesso versamento di Iva della società Securpol Security, allo stesso riconducibile, e nel contempo era stata disposta la confisca per equivalente per un importo pari a euro 1.284.086,00; la confisca veniva eseguita sui c/c e su quote societarie intestate al condannato ma in data 27/11/2023, a seguito di provvedimento del Sost. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce del 15/11/2023, era stata eseguita anche la confisca dell'immobile sito in Racale alla via Pirandello n. 23, già trasferito dal ED a EN RA con atto notarile del 26/04/2021 e sul quale il ricorrente si era riservato il diritto di abitazione;
secondo il provvedimento della Procura generale l'estensione della confisca era giustificata dal fatto che l'atto di trasferimento immobiliare sarebbe stato simulato ed il condannato possedeva la disponibilità dell'immobile per interposta persona;
veniva proposto incidente di esecuzione dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Lecce e, quindi, opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen., rigettata con il provvedimento impugnato. Tanto premesso, il ricorrente deduce che la Corte di appello aveva espresso una motivazione viziata in ordine alla ritenuta natura simulatct, dell'atto di trasferimento immobiliare, basandosi su meri indizi e senza considerare che il ED si era riservato il diritto di abitazione, diritto non suscettibile di confisca perché relativo alla unica casa nella sua disponibilità; la riserva del diritto di abitazione, inoltre, giustificava il prezzo della compravendita, inferiore a quello di 2 mercato, e la disponibilità dell'immobile da parte del ricorrente;
infine, le ulteriori argomentazioni, esposte dalla Corte di appello a giustificazione della natura simulata dell'atto di trasferimento dell'immobile, erano meramente assertive (il ED aveva contezza del processo penale già dal 2016 e avrebbe potuto pianificare prima il trasferimento, difettava la prova che la somma di euro 23.000,00 oggetto di bonifico nel 2019 alla acquirente fosse finalizzata a procurarle la provvista per un atto da stipulare nel 2021). Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 52 di 21/06/2013 n. 69 e 1024 e 2810 cod.civ. Argomenta che la misura ablatoria non poteva essere disposta perché il diritto di abitazione, secondo gli artt. 1024 e 2810 del cod.civ., non è suscettibile di cessione o di locazione nè di ipoteca e non può essere oggetto di sequestro o pignoramento;
inoltre, risulta applicabile l'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, dettato in tema di reati tributari, che vieta all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, sulla base delle argomentazioni che seguono. 2. Questa Corte ha in più occasioni affermato che, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell'RI, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la «prima casa» del debitore, e non costituisce un limite all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato (Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, dep. 2020, Piscopo, Rv. 278275 - 01, in fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell'abitazione dell'indagato, quale profitto del delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74; Sez.5, n. 48616 del 20/09/2018, Rv.274145 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che tale previsione non costituisce una regola generale che altrimenti sottrarrebbe a qualsiasi procedura esecutiva civile e a qualsiasi vincolo di natura penale la prima abitazione), Tale orientamento è stato di recente ribadito da Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021, Rossi, Rv. 282022 - 01, che ha affermato che, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, 3 lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo per debiti nei confronti dell'RI e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà e non la «prima casa» del debitore, e non costituisce un limite all'adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato (in fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell'abitazione dell 'indagato, quale profitto del delitto di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74). 3. La Corte di appello, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha fatto buon governo del suddetto principio di diritto, nel mentre il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di specifico confronto con le corrette argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. 4. Inammissibili, poi, per carenza di interesse /sono le doglianze afferenti alla contestazione del ritenuto carattere simulatorio dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile in favore di EN RA, terza estranea al reato, in quanto il ricorrente lamenta aspetti non invocabili proprio perché inerenti a diritti di soggetto diverso (la EN), quale unico titolare del diritto alla restituzione del bene (sul punto si veda, Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141, che ha affermato, con riferimento alla dichiarata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma invece la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, che la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/01/2025