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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6112/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Conte - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150914137 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 07120240150914137 000 ~ limitatamente ai ruoli nn.
2024/251777 1. e 2. notificata in data 16.01.2025, di importo complessivo pari a € 6.843,03, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'atto è illegittimo per carenza di motivazione e prescrizione della pretesa tributaria.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la SI regolarmente citata.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva, quanto al difetto di motivazione, che l'atto impugnato contiene l'iter seguito dall'Ufficio impositore che ha indicato l'imposta, i periodi di riferimento, i criteri di calcolo, gli elementi giustificativi e probatori. D'altra parte, la motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica, purché il contribuente sia messo nelle condizioni di poter comprendere l'iter seguito dall'ente impositore e di poter adeguatamente articolare le proprie difese.
Sul punto l'art. 7 dello Statuto del contribuente rimanda espressamente all'art. 3 della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo e impone che negli atti degli uffici tributari siano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione", anche se non richiama “le risultanze dell'istruttoria", cui fa invece espresso riferimento la legge del 1990.
Ovviamente l'obbligo di motivazione non è identico per tutti gli atti amministrativi ed essa, pur se sommaria o semplificata, deve contenere requisiti minimi di richiamo alle circostanze di fatto che li determinano e ai criteri normativi su cui si fondano, soprattutto quando non vi sia stata una istruttoria in contraddittorio con il destinatario del provvedimento (sulla motivazione degli atti tributari cfr. Cass. 16 dicembre 2005 sent. n.
27758).
Nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta motivazione che ha permesso al ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di articolare le proprie difese efficacemente in quanto l'atto impugnato è chiaro e ben motivato.
Passando al merito del ricorso, il ricorrente deduce la prescrizione della pretesa tributaria che per l'IVA è di
10 anni e, pertanto non si è realizzata
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 600,00 oneri accessori come per legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6112/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Conte - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150914137 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 07120240150914137 000 ~ limitatamente ai ruoli nn.
2024/251777 1. e 2. notificata in data 16.01.2025, di importo complessivo pari a € 6.843,03, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'atto è illegittimo per carenza di motivazione e prescrizione della pretesa tributaria.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la SI regolarmente citata.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva, quanto al difetto di motivazione, che l'atto impugnato contiene l'iter seguito dall'Ufficio impositore che ha indicato l'imposta, i periodi di riferimento, i criteri di calcolo, gli elementi giustificativi e probatori. D'altra parte, la motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica, purché il contribuente sia messo nelle condizioni di poter comprendere l'iter seguito dall'ente impositore e di poter adeguatamente articolare le proprie difese.
Sul punto l'art. 7 dello Statuto del contribuente rimanda espressamente all'art. 3 della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo e impone che negli atti degli uffici tributari siano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione", anche se non richiama “le risultanze dell'istruttoria", cui fa invece espresso riferimento la legge del 1990.
Ovviamente l'obbligo di motivazione non è identico per tutti gli atti amministrativi ed essa, pur se sommaria o semplificata, deve contenere requisiti minimi di richiamo alle circostanze di fatto che li determinano e ai criteri normativi su cui si fondano, soprattutto quando non vi sia stata una istruttoria in contraddittorio con il destinatario del provvedimento (sulla motivazione degli atti tributari cfr. Cass. 16 dicembre 2005 sent. n.
27758).
Nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta motivazione che ha permesso al ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di articolare le proprie difese efficacemente in quanto l'atto impugnato è chiaro e ben motivato.
Passando al merito del ricorso, il ricorrente deduce la prescrizione della pretesa tributaria che per l'IVA è di
10 anni e, pertanto non si è realizzata
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 600,00 oneri accessori come per legge.