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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 759/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249017850202 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5263/2025 depositato il 25/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.01.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90178502 02/000,notificata in data 16.10.2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 657,50 a titolo di tassa automobilistica, sanzioni e interessi per l'annualità di imposta 2018, nonché avverso la presupposta cartella di pagamento n.
29520210078636372000, notificata in data 02/02/2023.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta decadenza e prescrizione del credito.
La Regione Sicilia Dipartimento Assessorato Econ. Fin. Uff. Tasse auto, costituita, insisteva per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva con riguardo ai motivi che attengono al merito del ricorso;
di avere correttamente notificato la cartella di pagamento sottesa all'atto opposto, divenuta definitiva per mancata impugnazione;
la non maturata prescrizione in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal concessionario, non risulta nessuna prova della notifica in relazione alle cartelle di pagamento n. n. 29520210078636372000.
Con riferimento a tali pretese, si impone, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018). Tali spese sono distratte in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c., assumendo di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna le parti convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Cosi è deciso in Messina li, 18 settembre 2025
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249017850202 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5263/2025 depositato il 25/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.01.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90178502 02/000,notificata in data 16.10.2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 657,50 a titolo di tassa automobilistica, sanzioni e interessi per l'annualità di imposta 2018, nonché avverso la presupposta cartella di pagamento n.
29520210078636372000, notificata in data 02/02/2023.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta decadenza e prescrizione del credito.
La Regione Sicilia Dipartimento Assessorato Econ. Fin. Uff. Tasse auto, costituita, insisteva per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva con riguardo ai motivi che attengono al merito del ricorso;
di avere correttamente notificato la cartella di pagamento sottesa all'atto opposto, divenuta definitiva per mancata impugnazione;
la non maturata prescrizione in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal concessionario, non risulta nessuna prova della notifica in relazione alle cartelle di pagamento n. n. 29520210078636372000.
Con riferimento a tali pretese, si impone, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018). Tali spese sono distratte in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c., assumendo di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna le parti convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Cosi è deciso in Messina li, 18 settembre 2025