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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale e divorzio congiunto
(scioglimento del matrimonio) iscritta al RG. n. 4183/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 2/04/1970 con l'avv. ALESSANDRA AMADIO
e
(c.f. , nato/a a PONTE DI PIAVE Controparte_1 C.F._2 (TV), il 2/11/1962 con l'avv. ALESSIA TELESI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 16/07/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Controparte_1 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 652/2024 (dep. 19.09.2024) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 2.04.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 30/05/2009 tra e Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
PAESE (TV) dell'anno 2009, al n. 25, Parte II, Serie C, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni pattuite appaino congrue e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 30/05/2009 da
, nato/a a TREVISO, il 2/04/1970 Parte_1
e
, nato/a a PONTE DI PIAVE (TV), il 2/11/1962, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PAESE (TV) dell'anno 2009 al n. 25, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile, CP_1 Parte_1 soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, di Euro 350,00 sino al mese di luglio 2025 e di Euro 400,00 a partire dal mese di agosto 2025. I predetti importi sono ritenuti da entrambi congrui sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287/2018 e quindi “tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
I beni mobili registrati resteranno in proprietà e in uso al singolo intestatario.
I coniugi danno atto di aver regolato con soddisfazione di entrambi ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver ulteriori pretese economiche da far valere l'uno nei confronti dell'altro.
Le spese del presente procedimento si intendono compensate fra le parti, con precisazione che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1 stato con provvedimento prot. n. 1427 del 05.04.2024 e successivo provvedimento prot. n. 2225 del 31.05.2024, entrambi emessi dal COA di Treviso
– pratica n. 85/2024 (cfr. doc. 01).
I coniugi sin da ora prestano acquiescenza alla emananda sentenza di divorzio”.
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 7 aprile 2025 Il Presidente Il giudice est. dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Alessandra Pesci