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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1217/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Argenziano e con lo Parte_1
stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro p.t. in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – proc. Paola
Ciannella, elettivamente domiciliato presso gli uffici, siti in Napoli alla via Diaz, 11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16.01.2022, il ricorrente in epigrafe – premettendo di essere assistente capo coordinatore della Polizia di Stato-Ferroviaria – esponeva che, in data
12.08.2020, alle ore 9,00 circa, veniva comandato in servizio di vigilanza scalo per la repressione e prevenzione di reati e che, nello specifico, si recava presso la tratta ferroviaria dove, in data 29.07.2020, vi era stato un deragliamento di un treno merci diretto all'Interporto di Marcianise al fine di presenziare alla messa in sicurezza del materiale caduto in sequestro a seguito del deragliamento;
riferiva, poi, che, giunto all'altezza dell'uscita Caserta Sud, verso le ore 11,00 circa, dopo aver ultimato la prima fase delle operazioni, nello scendere da una scarpata molto ripida e scoscesa, rovinava al suolo, riportando lesioni personali “così come diagnosticate dai medici del P.S. dell'Ospedale di Caserta dove si recava per le cure del caso” (cfr. ricorso).
Dedotto di aver provveduto a relazionare all'Ufficio competente quanto accaduto a mezzo relazione di servizio del 12.08.2020 e di essersi sottoposto regolarmente, nell'arco del periodo di astensione da attività lavorativa, a visite presso la Commissione Medica competente nonché, in data 01.06.2021, a visita medico-legale presso il dott. Per_1
il quale quantificava il danno biologico subìto dall'istante in “8 punti percentuali
[...]
una ITP di giorni 20 al 75% EITP di giorni 60 al 50%”, lamentava che non gli veniva liquidata alcuna somma per il danno biologico patito a seguito dell'infortunio verificatosi durante il servizio.
Tanto premesso, il ricorrente, con il presente procedimento, conveniva in giudizio il
, in persona del Ministro p.t., e chiedeva “A) ACCERTARE E Controparte_1
DICHIARARE CHE LO ISTANTE, A SEGUITO DELL'EVENTO DESCRITTO IN RICORSO
HA DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELL'INFORTUNIO SUL LAVORO;
B) ACCERTARE
E DICHIARARE CHE IL RICORRENTE HA DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER I DANNI PER
LE ELSIONI PERSONALI SUBITE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA;
C)
CONDANNARE IL PAGAMENTO IN Controparte_2
FAVORE DEL RICORRENTE DELLA SOMMA DI EURO 20.000,00 PER LE LESIONI SUBITE
COMPRESO DANNO DANNO MORALE E SPESE MEDICHE IL Controparte_3
TUTTO OLTRE INTERESI E RIVALUTAZIONE […]”, con vittoria di spese.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il , in Controparte_1
persona del che eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con CP_4
diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto, contestando, in particolare, per le ragioni esposte nell'ambito della propria memoria difensiva, la fondatezza nel merito della pretesa.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda attorea, così come formulata nell'atto introduttivo, è inammissibile. Rileva, infatti, questa giudicante come l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, rilevabile d'ufficio, rende nullo l'atto introduttivo e, quindi, è idonea a definire il giudizio.
L'art. 414 c.p.c., nell'individuare i requisiti formali del ricorso, nella accezione ormai comunemente accolta di forma-contenuto, espressamente prevede, ai nn. 3) e 4), che nell'atto introduttivo del giudizio sia determinato l'oggetto della domanda e siano esposti i fatti e gli elementi di diritto su cui la stessa si fonda.
Orbene, il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione.
Invero, senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse nonché di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti;
così pure non può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente, per fornire la prova contraria a quanto dedotto da controparte ovvero la prova indiretta di fatti estintivi o modificativi dei fatti costitutivi assunti dal ricorrente.
In altri termini, si mette in condizione il convenuto di non sapere compiutamente se e cosa contestare, ma anche di non sapere che, come e cosa provare.
D'altro canto, l'insufficiente determinazione della causa petendi e petitum vanifica l'esigenza di garantire allo stesso giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite.
Delineare esattamente il thema decidendum è indispensabile per consentire al giudice un corretto svolgimento dell'interrogatorio libero, e del connesso tentativo di conciliazione, nonché un consapevole e mirato esercizio dei poteri istruttori.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo della domanda, residui una assoluta incertezza in ordine alla individuazione dei fatti costitutivi del diritto, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui al comma 2 dell'art. 156 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, che appare, in casi siffatti, del tutto inidoneo al raggiungimento dello scopo suo proprio, come sopra specificato.
Si tratta di nullità rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997;
Cass. 4296/1998; Cass. 7089/1999), non sanabile dalla costituzione della controparte (Cass.
n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91), in relazione alla quale non opera, in via analogica, la previsione dell'art. 164 c.p.c. - atteso che nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. 5586 del 7.6.99) - ed il cui accertamento fonda una declaratoria di inammissibilità della domanda, venendo a mancare, di fatto, per il giudicante, proprio per effetto delle insufficienti allegazioni di chi chiede tutela giudiziale, la possibilità di dettare la regola del caso concreto.
Del resto, proprio con riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte, ha ribadito che, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., il lavoratore interessato deve specificare, con sufficiente analiticità, le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile (Cass. lav. 21.4.2000, n. 5203).
Ciò premesso, nel caso di specie, deve essere dichiarata la nullità del ricorso all'attenzione della giudicante.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente agisce, infatti, per chiedere, in maniera del tutto generica, l'accertamento del “diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro” e del suo
“diritto all'indennizzo per i danni per le lesioni personali subite nel corso della prestazione lavorativa” nonché la condanna del Ministero convenuto al pagamento di una somma “per le lesioni subite compreso danno biologico ITT ITP danno morale e spese mediche”, senza minimamente specificare a che titolo – e, cioè, in ragione di quali motivi – tali diritti debbano essere riconosciuti, limitandosi, invero, ad indicare del tutto genericamente – e, comunque, solo in parte – i fatti relativi all'infortunio, omettendo, innanzitutto, di determinare con esattezza l'oggetto della domanda ed, ancora, di indicare gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda – dei quali, cioè, si invoca l'applicazione – nonché di circostanziare quanto prospettato in sede di ricorso, riferendo, ad esempio, di aver presentato la domanda amministrativa, e, comunque, di allegare la relativa documentazione, essendosi, invero, la parte ricorrente limitata a produrre unicamente la relazione di servizio, le dichiarazioni testimoniali di un collega dell'istante e foto dei luoghi dove si è verificato il sinistro (cfr. produzione della parte ricorrente).
Ed, invero, gli elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi), ai sensi dell'art. 414, n. 4, c.p.c., e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), in base all'art. 414, n. 3, c.p.c., sono evincibili unicamente dalla memoria difensiva del , il quale, nel costituirsi, ha fondato le proprie Controparte_1
difese esclusivamente sulla documentazione relativa all'iter amministrativo instaurato dal ricorrente, ma conclusosi con esito infruttuoso (cfr. in particolare, allegato n. 7 della produzione di parte resistente).
Ne consegue che la mancata esposizione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto, integrante il presupposto della domanda di condanna, costituisce una carenza irrimediabile, pur a fronte delle difese spiegate dal resistente. CP_1
Va, infatti, ricordato che la nullità comminata dall'art. 414 c.p.c., rilevabile d'ufficio pure nell'ipotesi di avvenuta costituzione del convenuto (Cass. sez. lav. 2-8-07, n. 17016), è la conseguenza del difetto dell'indicazione degli elementi necessari non soltanto per la parte convenuta, al fine di consentire alla stessa di esercitare il proprio diritto di difesa, ma anche per il giudice, al fine di individuare gli esatti confini del thema decidendum, evitando che, alla luce del principio dispositivo, la definizione dello stesso sia rimessa unilateralmente alla parte convenuta in giudizio.
Le carenze espositive così individuate, del resto, appaiono del tutto pregnanti in relazione ad un giudizio quale è quello odierno, ove al giudice è richiesto di accertare il diritto del ricorrente ad un generico “riconoscimento dell'infortunio sul lavoro”, in relazione al quale non si comprende se la domanda sia, ad esempio, volta al riconoscimento della causa di servizio o al riconoscimento dello status di vittima del dovere o ad altro titolo;
tali lacune espositive, a ben vedere, appaiono ancora più gravi, in quanto il ricorso, parallelamente, risulta altresì affetto da gravi ed incolmabili carenze allegative.
In ogni caso, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa l'idoneità del predetto elenco ad integrare una compiuta esposizione dei fatti costitutivi della domanda, deve qui osservarsi che uno è il piano delle allegazioni, in relazione al quale solo va valutata la completezza della domanda, e l'altro è il piano delle produzioni, destinato a venire in rilievo in un momento processuale logicamente e cronologicamente successivo alla instaurazione del contraddittorio, la cui correttezza rimane, pertanto, irrimediabilmente lesa qualora all'atto introduttivo non siano almeno allegati, e quindi notificati in uno ad esso, i documenti ai quali si pretende di far riferimento per relationem ai fini della individuazione della domanda.
Orbene, va evidenziato che, anche sotto tale profilo, di fronte all'evidenziata laconicità del ricorso, non solo si pregiudica il diritto di difesa del convenuto, che poco o nulla viene a sapere dei fatti costitutivi per cui si chiede condanna, ma si pone lo stesso giudice nell'impossibilità di decifrare linearmente l'oggetto del contendere e di esercitare correttamente i suoi poteri istruttori, non essendo lecito, in difetto di specifiche allegazioni, né invocare la sua opera maieutica nell'interrogatorio libero né le sue facoltà ex officio.
Così pure non gioverebbe, a sostegno delle richieste attoree, l'espletamento di consulenza tecnica, dal momento che lo stesso vizio di indeterminatezza, che inficia l'esposizione dei fatti costitutivi, attribuirebbe alla stessa un inammissibile carattere esplorativo.
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità per nullità del ricorso, per accertata violazione dell'art. 414 cit., che ha impedito a questa Giudice di prendere sufficiente cognizione della causa.
La natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 23.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1217/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Argenziano e con lo Parte_1
stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro p.t. in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – proc. Paola
Ciannella, elettivamente domiciliato presso gli uffici, siti in Napoli alla via Diaz, 11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16.01.2022, il ricorrente in epigrafe – premettendo di essere assistente capo coordinatore della Polizia di Stato-Ferroviaria – esponeva che, in data
12.08.2020, alle ore 9,00 circa, veniva comandato in servizio di vigilanza scalo per la repressione e prevenzione di reati e che, nello specifico, si recava presso la tratta ferroviaria dove, in data 29.07.2020, vi era stato un deragliamento di un treno merci diretto all'Interporto di Marcianise al fine di presenziare alla messa in sicurezza del materiale caduto in sequestro a seguito del deragliamento;
riferiva, poi, che, giunto all'altezza dell'uscita Caserta Sud, verso le ore 11,00 circa, dopo aver ultimato la prima fase delle operazioni, nello scendere da una scarpata molto ripida e scoscesa, rovinava al suolo, riportando lesioni personali “così come diagnosticate dai medici del P.S. dell'Ospedale di Caserta dove si recava per le cure del caso” (cfr. ricorso).
Dedotto di aver provveduto a relazionare all'Ufficio competente quanto accaduto a mezzo relazione di servizio del 12.08.2020 e di essersi sottoposto regolarmente, nell'arco del periodo di astensione da attività lavorativa, a visite presso la Commissione Medica competente nonché, in data 01.06.2021, a visita medico-legale presso il dott. Per_1
il quale quantificava il danno biologico subìto dall'istante in “8 punti percentuali
[...]
una ITP di giorni 20 al 75% EITP di giorni 60 al 50%”, lamentava che non gli veniva liquidata alcuna somma per il danno biologico patito a seguito dell'infortunio verificatosi durante il servizio.
Tanto premesso, il ricorrente, con il presente procedimento, conveniva in giudizio il
, in persona del Ministro p.t., e chiedeva “A) ACCERTARE E Controparte_1
DICHIARARE CHE LO ISTANTE, A SEGUITO DELL'EVENTO DESCRITTO IN RICORSO
HA DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELL'INFORTUNIO SUL LAVORO;
B) ACCERTARE
E DICHIARARE CHE IL RICORRENTE HA DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER I DANNI PER
LE ELSIONI PERSONALI SUBITE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA;
C)
CONDANNARE IL PAGAMENTO IN Controparte_2
FAVORE DEL RICORRENTE DELLA SOMMA DI EURO 20.000,00 PER LE LESIONI SUBITE
COMPRESO DANNO DANNO MORALE E SPESE MEDICHE IL Controparte_3
TUTTO OLTRE INTERESI E RIVALUTAZIONE […]”, con vittoria di spese.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il , in Controparte_1
persona del che eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con CP_4
diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto, contestando, in particolare, per le ragioni esposte nell'ambito della propria memoria difensiva, la fondatezza nel merito della pretesa.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda attorea, così come formulata nell'atto introduttivo, è inammissibile. Rileva, infatti, questa giudicante come l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, rilevabile d'ufficio, rende nullo l'atto introduttivo e, quindi, è idonea a definire il giudizio.
L'art. 414 c.p.c., nell'individuare i requisiti formali del ricorso, nella accezione ormai comunemente accolta di forma-contenuto, espressamente prevede, ai nn. 3) e 4), che nell'atto introduttivo del giudizio sia determinato l'oggetto della domanda e siano esposti i fatti e gli elementi di diritto su cui la stessa si fonda.
Orbene, il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione.
Invero, senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse nonché di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti;
così pure non può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente, per fornire la prova contraria a quanto dedotto da controparte ovvero la prova indiretta di fatti estintivi o modificativi dei fatti costitutivi assunti dal ricorrente.
In altri termini, si mette in condizione il convenuto di non sapere compiutamente se e cosa contestare, ma anche di non sapere che, come e cosa provare.
D'altro canto, l'insufficiente determinazione della causa petendi e petitum vanifica l'esigenza di garantire allo stesso giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite.
Delineare esattamente il thema decidendum è indispensabile per consentire al giudice un corretto svolgimento dell'interrogatorio libero, e del connesso tentativo di conciliazione, nonché un consapevole e mirato esercizio dei poteri istruttori.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo della domanda, residui una assoluta incertezza in ordine alla individuazione dei fatti costitutivi del diritto, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui al comma 2 dell'art. 156 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, che appare, in casi siffatti, del tutto inidoneo al raggiungimento dello scopo suo proprio, come sopra specificato.
Si tratta di nullità rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997;
Cass. 4296/1998; Cass. 7089/1999), non sanabile dalla costituzione della controparte (Cass.
n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91), in relazione alla quale non opera, in via analogica, la previsione dell'art. 164 c.p.c. - atteso che nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. 5586 del 7.6.99) - ed il cui accertamento fonda una declaratoria di inammissibilità della domanda, venendo a mancare, di fatto, per il giudicante, proprio per effetto delle insufficienti allegazioni di chi chiede tutela giudiziale, la possibilità di dettare la regola del caso concreto.
Del resto, proprio con riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte, ha ribadito che, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., il lavoratore interessato deve specificare, con sufficiente analiticità, le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile (Cass. lav. 21.4.2000, n. 5203).
Ciò premesso, nel caso di specie, deve essere dichiarata la nullità del ricorso all'attenzione della giudicante.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente agisce, infatti, per chiedere, in maniera del tutto generica, l'accertamento del “diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro” e del suo
“diritto all'indennizzo per i danni per le lesioni personali subite nel corso della prestazione lavorativa” nonché la condanna del Ministero convenuto al pagamento di una somma “per le lesioni subite compreso danno biologico ITT ITP danno morale e spese mediche”, senza minimamente specificare a che titolo – e, cioè, in ragione di quali motivi – tali diritti debbano essere riconosciuti, limitandosi, invero, ad indicare del tutto genericamente – e, comunque, solo in parte – i fatti relativi all'infortunio, omettendo, innanzitutto, di determinare con esattezza l'oggetto della domanda ed, ancora, di indicare gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda – dei quali, cioè, si invoca l'applicazione – nonché di circostanziare quanto prospettato in sede di ricorso, riferendo, ad esempio, di aver presentato la domanda amministrativa, e, comunque, di allegare la relativa documentazione, essendosi, invero, la parte ricorrente limitata a produrre unicamente la relazione di servizio, le dichiarazioni testimoniali di un collega dell'istante e foto dei luoghi dove si è verificato il sinistro (cfr. produzione della parte ricorrente).
Ed, invero, gli elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi), ai sensi dell'art. 414, n. 4, c.p.c., e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), in base all'art. 414, n. 3, c.p.c., sono evincibili unicamente dalla memoria difensiva del , il quale, nel costituirsi, ha fondato le proprie Controparte_1
difese esclusivamente sulla documentazione relativa all'iter amministrativo instaurato dal ricorrente, ma conclusosi con esito infruttuoso (cfr. in particolare, allegato n. 7 della produzione di parte resistente).
Ne consegue che la mancata esposizione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto, integrante il presupposto della domanda di condanna, costituisce una carenza irrimediabile, pur a fronte delle difese spiegate dal resistente. CP_1
Va, infatti, ricordato che la nullità comminata dall'art. 414 c.p.c., rilevabile d'ufficio pure nell'ipotesi di avvenuta costituzione del convenuto (Cass. sez. lav. 2-8-07, n. 17016), è la conseguenza del difetto dell'indicazione degli elementi necessari non soltanto per la parte convenuta, al fine di consentire alla stessa di esercitare il proprio diritto di difesa, ma anche per il giudice, al fine di individuare gli esatti confini del thema decidendum, evitando che, alla luce del principio dispositivo, la definizione dello stesso sia rimessa unilateralmente alla parte convenuta in giudizio.
Le carenze espositive così individuate, del resto, appaiono del tutto pregnanti in relazione ad un giudizio quale è quello odierno, ove al giudice è richiesto di accertare il diritto del ricorrente ad un generico “riconoscimento dell'infortunio sul lavoro”, in relazione al quale non si comprende se la domanda sia, ad esempio, volta al riconoscimento della causa di servizio o al riconoscimento dello status di vittima del dovere o ad altro titolo;
tali lacune espositive, a ben vedere, appaiono ancora più gravi, in quanto il ricorso, parallelamente, risulta altresì affetto da gravi ed incolmabili carenze allegative.
In ogni caso, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa l'idoneità del predetto elenco ad integrare una compiuta esposizione dei fatti costitutivi della domanda, deve qui osservarsi che uno è il piano delle allegazioni, in relazione al quale solo va valutata la completezza della domanda, e l'altro è il piano delle produzioni, destinato a venire in rilievo in un momento processuale logicamente e cronologicamente successivo alla instaurazione del contraddittorio, la cui correttezza rimane, pertanto, irrimediabilmente lesa qualora all'atto introduttivo non siano almeno allegati, e quindi notificati in uno ad esso, i documenti ai quali si pretende di far riferimento per relationem ai fini della individuazione della domanda.
Orbene, va evidenziato che, anche sotto tale profilo, di fronte all'evidenziata laconicità del ricorso, non solo si pregiudica il diritto di difesa del convenuto, che poco o nulla viene a sapere dei fatti costitutivi per cui si chiede condanna, ma si pone lo stesso giudice nell'impossibilità di decifrare linearmente l'oggetto del contendere e di esercitare correttamente i suoi poteri istruttori, non essendo lecito, in difetto di specifiche allegazioni, né invocare la sua opera maieutica nell'interrogatorio libero né le sue facoltà ex officio.
Così pure non gioverebbe, a sostegno delle richieste attoree, l'espletamento di consulenza tecnica, dal momento che lo stesso vizio di indeterminatezza, che inficia l'esposizione dei fatti costitutivi, attribuirebbe alla stessa un inammissibile carattere esplorativo.
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità per nullità del ricorso, per accertata violazione dell'art. 414 cit., che ha impedito a questa Giudice di prendere sufficiente cognizione della causa.
La natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 23.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico