TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione prima civile così composto: dr.ssa Marta Ienzi Presidente dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice dr.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 12300 2022 V.G., promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Vasale per procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
, nella persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
, in forza di provvedimento emesso dal Giudice Tutelare presso il
[...]
Tribunale di Quimper (Francia) all'udienza del 16.4.2018 nel procedimento
NRG 18/A/00102, ai sensi degli artt. 415 e 494 e ss del codice civile francese rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Gatti per procura in atti
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante pt CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: attribuzione quota pensione di reversibilità
IN FATTO ED IN DIRITTO
– premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 19.12.1983 con nato a [...] l'[...], deceduto CP_4
il 22.2.2021, con cui aveva convissuto more uxorio dall'agosto 1979 e che il predetto aveva in precedenza divorziato da in forza di Controparte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 4168/1983, con cui era stato posto a carico dell'ex coniuge un assegno, in favore della e dei due figli, del complessivo CP_1
importo di 425.000 lire – ha chiesto di stabilire, ex art. 9 l. 898/1970, le quote della pensione di reversibilità del spettanti alla coniuge superstite e all'ex CP_2
moglie, deducendo che l' aveva accolto la domanda di pensione di CP_3 reversibilità con decorrenza dall'1.3.2021, per un importo mensile di 1.225,59 euro lordi e che dal giugno 2021 l' erogante tratteneva mensilmente la CP_5
somma di circa 622,27 euro mensili, in attesa di quantificazione della quota spettante alla ex moglie.
Mentre l' è rimasto contumace, si è costituito in giudizio CP_3 Controparte_2 quale “tutore ed amministratore di sostegno” della madre Controparte_1
residente in [...], deducendo che quest'ultima non aveva alcun interesse ad ottenere la pensione di reversibilità dallo Stato Italiano, in quanto ciò avrebbe automaticamente comportato una riduzione del trattamento economico sociale percepito dallo Stato francese, riconoscendo inoltre che la ricorrente aveva convissuto more uxorio con dall'agosto 1979 e chiedendo pertanto CP_4
di “decidere il presente giudizio, considerando la mancanza di interesse della sig.ra
a ricevere la quota di pensione di reversibilità del defunto marito sig. Parte_2
. CP_4
Acquisito il codice civile francese, la decisione è stata rimessa al Collegio con termine di giorni 30 per memorie conclusive.
Va premesso che il contraddittorio risulta ritualmente instaurato nei confronti di familiare (figlio) dell'ex coniuge di Controparte_2 CP_4 [...]
in quanto nominato dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di CP_1
2 Quimper (Francia) a rappresentarla per tutti gli atti relativi ai beni e alla persona, con provvedimento in atti (esente da legalizzazione e da apostille in virtù della
Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987), emesso all'udienza del 16.4.2018 nel procedimento NRG 18/A/00102 ai sensi degli artt. 415 e 494 e ss del codice civile francese.
Orbene, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 e successive modifiche, in caso di morte dell'ex coniuge, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, “una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5…”.
Nel caso di specie, la ex coniuge, per mezzo del suo rappresentante, ha dedotto l'insussistenza del proprio interesse a che detta quota le venga attribuita, rinunciando perciò a far valere il proprio diritto, al fine di poter conservare integralmente il trattamento economico sociale percepito dallo Stato francese, che altrimenti, secondo quanto dedotto, sarebbe stato automaticamente ridotto.
Orbene, ritiene il Tribunale che la suddetta rinuncia della resistente a vedersi attribuita la quota della pensione di reversibilità non sia qualificabile quale atto dispositivo a titolo gratuito, perciò necessitante di specifica autorizzazione del
Giudice Tutelare francese, in ragione dell'interesse patrimoniale della beneficiaria, sotteso a tale rinuncia, a conservare l'integrale trattamento economico percepito dallo Stato francese, piuttosto che percepire una quota della pensione di reversibilità alla stessa astrattamente spettante, sulla scorta di una (insindacabile) valutazione di maggiore vantaggiosità operata dal suo rappresentante.
Va, peraltro, rilevato che l'eventuale attribuzione alla resistente di una quota della pensione di reversibilità in questione, nonostante la rappresentata carenza di interesse da parte della stessa, determinerebbe un vizio di ultrapetizione della sentenza.
3 Pertanto, la pensione di reversibilità in questione va integralmente riconosciuta al coniuge superstite, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso di avvenuto il 22.2.2021 e pertanto dal marzo 2021. CP_4
In ragione della rinuncia dell'ex coniuge e della natura costitutiva necessaria della pronuncia, va dichiarata la compensazione delle spese tra le parti tutte.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando: determina nella misura del 100% la quota della pensione di reversibilità spettante a quale coniuge superstite di Parte_1 CP_4
a far data dal marzo 2021;
[...] spese compensate.
Roma, 20.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione prima civile così composto: dr.ssa Marta Ienzi Presidente dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice dr.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 12300 2022 V.G., promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Vasale per procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
, nella persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
, in forza di provvedimento emesso dal Giudice Tutelare presso il
[...]
Tribunale di Quimper (Francia) all'udienza del 16.4.2018 nel procedimento
NRG 18/A/00102, ai sensi degli artt. 415 e 494 e ss del codice civile francese rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Gatti per procura in atti
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante pt CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: attribuzione quota pensione di reversibilità
IN FATTO ED IN DIRITTO
– premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 19.12.1983 con nato a [...] l'[...], deceduto CP_4
il 22.2.2021, con cui aveva convissuto more uxorio dall'agosto 1979 e che il predetto aveva in precedenza divorziato da in forza di Controparte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 4168/1983, con cui era stato posto a carico dell'ex coniuge un assegno, in favore della e dei due figli, del complessivo CP_1
importo di 425.000 lire – ha chiesto di stabilire, ex art. 9 l. 898/1970, le quote della pensione di reversibilità del spettanti alla coniuge superstite e all'ex CP_2
moglie, deducendo che l' aveva accolto la domanda di pensione di CP_3 reversibilità con decorrenza dall'1.3.2021, per un importo mensile di 1.225,59 euro lordi e che dal giugno 2021 l' erogante tratteneva mensilmente la CP_5
somma di circa 622,27 euro mensili, in attesa di quantificazione della quota spettante alla ex moglie.
Mentre l' è rimasto contumace, si è costituito in giudizio CP_3 Controparte_2 quale “tutore ed amministratore di sostegno” della madre Controparte_1
residente in [...], deducendo che quest'ultima non aveva alcun interesse ad ottenere la pensione di reversibilità dallo Stato Italiano, in quanto ciò avrebbe automaticamente comportato una riduzione del trattamento economico sociale percepito dallo Stato francese, riconoscendo inoltre che la ricorrente aveva convissuto more uxorio con dall'agosto 1979 e chiedendo pertanto CP_4
di “decidere il presente giudizio, considerando la mancanza di interesse della sig.ra
a ricevere la quota di pensione di reversibilità del defunto marito sig. Parte_2
. CP_4
Acquisito il codice civile francese, la decisione è stata rimessa al Collegio con termine di giorni 30 per memorie conclusive.
Va premesso che il contraddittorio risulta ritualmente instaurato nei confronti di familiare (figlio) dell'ex coniuge di Controparte_2 CP_4 [...]
in quanto nominato dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di CP_1
2 Quimper (Francia) a rappresentarla per tutti gli atti relativi ai beni e alla persona, con provvedimento in atti (esente da legalizzazione e da apostille in virtù della
Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987), emesso all'udienza del 16.4.2018 nel procedimento NRG 18/A/00102 ai sensi degli artt. 415 e 494 e ss del codice civile francese.
Orbene, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 e successive modifiche, in caso di morte dell'ex coniuge, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, “una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5…”.
Nel caso di specie, la ex coniuge, per mezzo del suo rappresentante, ha dedotto l'insussistenza del proprio interesse a che detta quota le venga attribuita, rinunciando perciò a far valere il proprio diritto, al fine di poter conservare integralmente il trattamento economico sociale percepito dallo Stato francese, che altrimenti, secondo quanto dedotto, sarebbe stato automaticamente ridotto.
Orbene, ritiene il Tribunale che la suddetta rinuncia della resistente a vedersi attribuita la quota della pensione di reversibilità non sia qualificabile quale atto dispositivo a titolo gratuito, perciò necessitante di specifica autorizzazione del
Giudice Tutelare francese, in ragione dell'interesse patrimoniale della beneficiaria, sotteso a tale rinuncia, a conservare l'integrale trattamento economico percepito dallo Stato francese, piuttosto che percepire una quota della pensione di reversibilità alla stessa astrattamente spettante, sulla scorta di una (insindacabile) valutazione di maggiore vantaggiosità operata dal suo rappresentante.
Va, peraltro, rilevato che l'eventuale attribuzione alla resistente di una quota della pensione di reversibilità in questione, nonostante la rappresentata carenza di interesse da parte della stessa, determinerebbe un vizio di ultrapetizione della sentenza.
3 Pertanto, la pensione di reversibilità in questione va integralmente riconosciuta al coniuge superstite, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso di avvenuto il 22.2.2021 e pertanto dal marzo 2021. CP_4
In ragione della rinuncia dell'ex coniuge e della natura costitutiva necessaria della pronuncia, va dichiarata la compensazione delle spese tra le parti tutte.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando: determina nella misura del 100% la quota della pensione di reversibilità spettante a quale coniuge superstite di Parte_1 CP_4
a far data dal marzo 2021;
[...] spese compensate.
Roma, 20.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
4