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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 420/25 R.G., promossa da
Parte_1
(Avv. C. Bezzi)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 e 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir accertare e CP_1 dichiarar il proprio diritto alla erogazione del reddito di cittadinanza nel periodo
06/2022-12/2023, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
A tal fine il ricorrente dava atto di aver chiesto, in data 20.11.2020, il reddito di cittadinanza e, nel precisare che la prestazione gli era stata erogata dal dicembre 2020, riferiva che con provvedimento del 19.1.2022 l' aveva CP_1 revocato l'erogazione del beneficio per la
“mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica”, invitandolo alla restituzione di quanto percepito a tale titolo nel periodo dicembre 2020/dicembre
2022 (per complessivi € 8.395,41).
Il contestava la legittimità del PT provvedimento dell' , precisando di CP_1 essere l'unico componente del proprio nucleo familiare, tant'è che con provvedimento del
21.4.2023 il Comune di Capriate San Gervasio aveva rettificato il provvedimento di iscrizione anagrafica n. con Nume_1 decorrenza giuridica 8.4.2020, dando atto che (residente, come il ON ricorrente, presso la stessa via Bergamo n.
6) doveva essere iscritta all'anagrafe comunale con separato nucleo familiare rispetto a quello del . PT
Il ricorrente dava quindi atto del fatto che l' , dal 15.3.2024, gli aveva CP_1 riaccreditato la somma di € 4.622,25, riferita al reddito di cittadinanza per il periodo 12/2020-5/2022, oltre a quella di €
1.865,60 quale restituzione di quanto versato spontaneamente dopo la comunicazione dell'indebito.
Il agiva in questa se per il PT pagamento della restante somma di €
10.977,75, relativa al periodo 6/2022-
12/2023. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , evidenziando che, successivamente CP_1 alla rettifica dello stato di famiglia da parte del Comune di capriate San Gervasio, aveva provveduto al pagamento integrale delle prestazioni spettanti nel periodo oggetto della domanda amministrativa del
20.11.2020 ovvero quelle riferite al periodo
12/2020-5/2022.
Per il periodo successivo l'istituto rilevava come il ricorrente non avesse presentato alcuna domanda amministrativa.
Concludeva per il rigetto del ricorso. La causa, istruita documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente ha presentato domanda di
Reddito di Cittadinanza in data 20.11.2020 percependo la prestazione da dicembre 2020.
L' , con provvedimento del 19.1.2022, ha CP_1 revocato l'erogazione del beneficio per la
“mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica”, invitando l'interessato alla restituzione di quanto percepito a tale titolo nel periodo dicembre
2020/dicembre 2022 per complessivi €
8.395,41.
Ciò in quanto il ricorrente, nella domanda per l'erogazione del reddito di cittadinanza, aveva autocertificato di essere l'unico componente del proprio nucleo familiare, mentre il Comune di Capriate San
Gervasio, ove egli risiede, aveva evidenziato che al momento della domanda, sullo stato di famiglia del era PT iscritta anche . ON
A seguito di segnalazione del ricorrente il
Comune di Capriate San Gervasio, all'esito di ricerche, in data 21.4.2023, ha rettificato il provvedimento di iscrizione anagrafica n. 53/2020 con decorrenza giuridica 8.4.2020, dando atto che ER (residente, unitamente al
[...] ricorrente, presso la stessa via Bergamo n.
6) doveva essere iscritta all'anagrafe comunale con separato nucleo familiare rispetto a quello del (v. doc. 8 PT fasc. ricorrente).
Nello specifico, il Comune di San Gervasio,
a seguito di richiesta di informazioni circa lo stato della pratica di cancellazione per irreperibilità di avviata ON su richiesta del ha verificato di PT aver proceduto, “per mero errore materiale” nell'inserimento dell'iscrizione anagrafica, nello stato di famiglia di ON
“nonostante nella Parte_1 dichiarazione di residenza la stessa avesse correttamente indicato che non sussistevano rapporto di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con il componente della famiglia già residente, ovvero (v. doc. 8 fasc. Parte_1 ricorrente).
A seguito di tale rettifica l' dal CP_1
15.3.2024, ha riaccreditato al ricorrente la somma di € 4.622,25, riferita al reddito di cittadinanza per il periodo 12/2020-5/2022, oltre a quella di € 1.865,60 quale restituzione di quanto versato dal PT dopo la comunicazione dell'indebito.
In pratica, l' ha definitivamente CP_1 erogato al tutte le prestazioni PT spettanti nel periodo oggetto della domanda amministrativa del 20.11.2020 ovvero quelle riferite al periodo 12/2020-5/2022, essendo pacifico che la domanda per reddito di cittadinanza ha durata per 18 mensilità.
Di conseguenza, per ottenere nuovamente l'erogazione del beneficio il ricorrente, alla scadenza dei 18 mesi e quindi dal giugno 2022 (con decorrenza luglio 2022), avrebbe dovuto inoltrare all' una nuova CP_1 domanda, autocertificando nuovamente l'assetto del proprio nucleo familiare e dando parimenti atto che ON era stata inserita erroneamente nel suo nucleo familiare, come da segnalazione già inoltrata al Comune di Capriate San Gervasio
(v. doc. 4 fasc. ricorrente).
E' principio del resto assolutamente noto e pacifico nell'ambito del diritto previdenziale/assistenziale che nessuna prestazione può mai essere riconosciuta in assenza della relativa domanda amministrativa.
In caso di rigetto da parte dell' il CP_1 ricorrente avrebbe potuto agire prima in via amministrativa e poi in via giudiziaria per far valere il proprio diritto, coinvolgendo il ed Controparte_2 eventualmente addebitando a quest'ultimo
(che ha pacificamente ammesso l'errore) la responsabilità per la mancata concessione della prestazione. Né può ritenersi che il ricorrente, attraverso una nuova domanda all' , si CP_1 esponesse a conseguenze penali in punto di false attestazioni, essendo del tutto vera
(tanto da essere poi riconosciuta dal Comune di Capriate San Gervasio) la circostanza di essere l'unico componente del proprio nucleo familiare.
In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso non può essere accolto, potendosi tuttavia disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarietà in fatto della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 420/25 R.G.:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Bergamo, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 420/25 R.G., promossa da
Parte_1
(Avv. C. Bezzi)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 e 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir accertare e CP_1 dichiarar il proprio diritto alla erogazione del reddito di cittadinanza nel periodo
06/2022-12/2023, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
A tal fine il ricorrente dava atto di aver chiesto, in data 20.11.2020, il reddito di cittadinanza e, nel precisare che la prestazione gli era stata erogata dal dicembre 2020, riferiva che con provvedimento del 19.1.2022 l' aveva CP_1 revocato l'erogazione del beneficio per la
“mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica”, invitandolo alla restituzione di quanto percepito a tale titolo nel periodo dicembre 2020/dicembre
2022 (per complessivi € 8.395,41).
Il contestava la legittimità del PT provvedimento dell' , precisando di CP_1 essere l'unico componente del proprio nucleo familiare, tant'è che con provvedimento del
21.4.2023 il Comune di Capriate San Gervasio aveva rettificato il provvedimento di iscrizione anagrafica n. con Nume_1 decorrenza giuridica 8.4.2020, dando atto che (residente, come il ON ricorrente, presso la stessa via Bergamo n.
6) doveva essere iscritta all'anagrafe comunale con separato nucleo familiare rispetto a quello del . PT
Il ricorrente dava quindi atto del fatto che l' , dal 15.3.2024, gli aveva CP_1 riaccreditato la somma di € 4.622,25, riferita al reddito di cittadinanza per il periodo 12/2020-5/2022, oltre a quella di €
1.865,60 quale restituzione di quanto versato spontaneamente dopo la comunicazione dell'indebito.
Il agiva in questa se per il PT pagamento della restante somma di €
10.977,75, relativa al periodo 6/2022-
12/2023. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , evidenziando che, successivamente CP_1 alla rettifica dello stato di famiglia da parte del Comune di capriate San Gervasio, aveva provveduto al pagamento integrale delle prestazioni spettanti nel periodo oggetto della domanda amministrativa del
20.11.2020 ovvero quelle riferite al periodo
12/2020-5/2022.
Per il periodo successivo l'istituto rilevava come il ricorrente non avesse presentato alcuna domanda amministrativa.
Concludeva per il rigetto del ricorso. La causa, istruita documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente ha presentato domanda di
Reddito di Cittadinanza in data 20.11.2020 percependo la prestazione da dicembre 2020.
L' , con provvedimento del 19.1.2022, ha CP_1 revocato l'erogazione del beneficio per la
“mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica”, invitando l'interessato alla restituzione di quanto percepito a tale titolo nel periodo dicembre
2020/dicembre 2022 per complessivi €
8.395,41.
Ciò in quanto il ricorrente, nella domanda per l'erogazione del reddito di cittadinanza, aveva autocertificato di essere l'unico componente del proprio nucleo familiare, mentre il Comune di Capriate San
Gervasio, ove egli risiede, aveva evidenziato che al momento della domanda, sullo stato di famiglia del era PT iscritta anche . ON
A seguito di segnalazione del ricorrente il
Comune di Capriate San Gervasio, all'esito di ricerche, in data 21.4.2023, ha rettificato il provvedimento di iscrizione anagrafica n. 53/2020 con decorrenza giuridica 8.4.2020, dando atto che ER (residente, unitamente al
[...] ricorrente, presso la stessa via Bergamo n.
6) doveva essere iscritta all'anagrafe comunale con separato nucleo familiare rispetto a quello del (v. doc. 8 PT fasc. ricorrente).
Nello specifico, il Comune di San Gervasio,
a seguito di richiesta di informazioni circa lo stato della pratica di cancellazione per irreperibilità di avviata ON su richiesta del ha verificato di PT aver proceduto, “per mero errore materiale” nell'inserimento dell'iscrizione anagrafica, nello stato di famiglia di ON
“nonostante nella Parte_1 dichiarazione di residenza la stessa avesse correttamente indicato che non sussistevano rapporto di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con il componente della famiglia già residente, ovvero (v. doc. 8 fasc. Parte_1 ricorrente).
A seguito di tale rettifica l' dal CP_1
15.3.2024, ha riaccreditato al ricorrente la somma di € 4.622,25, riferita al reddito di cittadinanza per il periodo 12/2020-5/2022, oltre a quella di € 1.865,60 quale restituzione di quanto versato dal PT dopo la comunicazione dell'indebito.
In pratica, l' ha definitivamente CP_1 erogato al tutte le prestazioni PT spettanti nel periodo oggetto della domanda amministrativa del 20.11.2020 ovvero quelle riferite al periodo 12/2020-5/2022, essendo pacifico che la domanda per reddito di cittadinanza ha durata per 18 mensilità.
Di conseguenza, per ottenere nuovamente l'erogazione del beneficio il ricorrente, alla scadenza dei 18 mesi e quindi dal giugno 2022 (con decorrenza luglio 2022), avrebbe dovuto inoltrare all' una nuova CP_1 domanda, autocertificando nuovamente l'assetto del proprio nucleo familiare e dando parimenti atto che ON era stata inserita erroneamente nel suo nucleo familiare, come da segnalazione già inoltrata al Comune di Capriate San Gervasio
(v. doc. 4 fasc. ricorrente).
E' principio del resto assolutamente noto e pacifico nell'ambito del diritto previdenziale/assistenziale che nessuna prestazione può mai essere riconosciuta in assenza della relativa domanda amministrativa.
In caso di rigetto da parte dell' il CP_1 ricorrente avrebbe potuto agire prima in via amministrativa e poi in via giudiziaria per far valere il proprio diritto, coinvolgendo il ed Controparte_2 eventualmente addebitando a quest'ultimo
(che ha pacificamente ammesso l'errore) la responsabilità per la mancata concessione della prestazione. Né può ritenersi che il ricorrente, attraverso una nuova domanda all' , si CP_1 esponesse a conseguenze penali in punto di false attestazioni, essendo del tutto vera
(tanto da essere poi riconosciuta dal Comune di Capriate San Gervasio) la circostanza di essere l'unico componente del proprio nucleo familiare.
In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso non può essere accolto, potendosi tuttavia disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarietà in fatto della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 420/25 R.G.:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Bergamo, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini