Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/04/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 807/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione notificato in data
02.05.2024
DA
(c.f. e p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Parte_2
Schievano (c.f. e Veronica Leoni (c.f. ) C.F._1 C.F._2
entrambi del Foro di Vicenza, domiciliata presso il loro studio in Vicenza, via dell'Edilizia n.
19, come da separata procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello.
Appellante
CONTRO
(c.f. , in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1 C.F._3
individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Seghi del Foro di Firenze (c.f.
e dall'Avv. Niccolò Seghi del Foro di Firenze (c.f. C.F._4
Lamarmora n. 38, come da mandato allegato all'atto di costituzione e risposta in appello.
Appellato
Oggetto: vendita di cose mobili- appello avverso la sentenza n. 744 dell'01-02/04/2024 del
Tribunale di Vicenza
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 31.03.2024 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Nel merito riformarsi l'impugnata sentenza definitiva n°744/2024 Rep. n°841/2024 del 1°
aprile 2024 e notificata ad in data 2 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Vicenza Pt_1
all'esito del procedimento con R.G. n. 1044/2022, G.U. dott.ssa Aglaia Gandolfo, per tutti i motivi di appello esposti nel presente atto e per l'effetto:
1. accertarsi e dichiararsi che va creditrice, nei confronti della Parte_1
società , della somma di € 7.293,76 oltre interessi dalla messa in mora CP_1
(12.12.2020) al saldo, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, somma quest'ultima corrisposta da a , in Parte_1 CP_1
esecuzione della qui avversata sentenza di primo grado, a titolo refusione di asseriti esborsi sostenuti dalla ditta odierna appellata per il noleggio dei mezzi sostitutivi a quello compravenduto e in fermo tecnico;
2. accertarsi e dichiararsi che va creditrice, nei confronti della Parte_1
società , altresì della somma di € 4.474,59 oltre interessi dalla domanda al CP_1
saldo, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, somma quest'ultima corrisposta da a , in esecuzione della qui Parte_1 CP_1
avversata sentenza di primo grado a titolo di restituzione dell'importo di cui alla fattura n°294/2020;
2 3. disporsi la restituzione delle spese di lite corrisposte da in favore di Pt_1 CP_1
in data 17.04.2024 per il complessivo importo pari ad € 5.102,94.
In ogni caso. Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre
IVA, CPA e spese generali in misura di legge.
In via istruttoria.
Si ripropongono le istanze istruttorie già contenute nella memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n°2 c.p.c. depositata da e non ammesse dal Giudice di Parte_1
prime cure”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi esposti in narrativa,
-in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o affetto da nullità l'appello proposto da e quindi confermare integralmente la sentenza Parte_1
impugnata;
-in ogni caso, rigettare l'appello proposto da e tutte le domande Parte_1
proposta dalla medesima, confermando integralmente la sentenza impugnata;
-in ipotesi, salvo gravame, ove non intenda confermare in tutto o in parte la sentenza di primo grado, salvo gravame tenuto conto di tutte le istanze ed eccezioni sollevate e qui reiterate anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., accolga comunque le conclusioni già rassegnate nel primo grado ovvero accertata l'esistenza dei vizi esposti ex artt. 1218, 1490 e ss. c.c., in ipotesi ex
art. 1667 c.c. e di tutti i danni subiti dall'attore, condanni a Parte_1
corrispondere all'attore la somma di € 17.794,14, o, in ipotesi e salvo gravame, la diversa
somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal 16 novembre 2018 al giorno del pagamento;
con vittoria di spese e compensi di lite anche della fase di mediazione;
-in ogni caso con condanna di al pagamento delle spese di lite di Parte_1
primo e di secondo grado.
3 Con riserva di ogni ulteriore deduzione ed eccezione, in ipotesi di ammissione dell'appello principale, si insiste in tutte le istanze istruttorie dedotte e non ammesse come trascritte in comparsa a p. 10 al paragrafo I.
5.b) e da intendersi qui integralmente riportate opponendosi all'ammissione di quelle dedotte da controparte che, al pari delle conclusioni, non sono neppure state reiterate in atto di appello”.
Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione del 17.1.2022, il sig. , quale titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Vicenza Parte_1
(di seguito ), società specializzata nell'allestimento e nella commercializzazione di Pt_1
cisterne adatte al trasporto di liquidi pericolosi e non, chiedendo che venisse condannata al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificati in € 17.794,14, di cui € 4.923,59 - detratta la spesa per il collaudo - per il prezzo non dovuto per la sostituzione della valvola di fondo, €
9.417,55, quale costo per il noleggio del mezzo sostitutivo, € 5.000,00, quale costo per il trasporto e il ritiro dell'autobotte per due volte dalla sede di e presso la Fluid Tech;
Pt_1
tenuto conto anche della perdita delle rispettive giornate lavorative e del costo del personale.
Esponeva in particolare che:
-con la sottoscrizione del documento d'ordine n. F030 del 29.05.18, intervenuta in data
30.05.2018, aveva commissionato ad la costruzione di un semirimorchio con cisterna Pt_1
per il trasporto, in via alternata, di bitume ed acque di lavaggio fredde, concessogli in godimento dalla società di leasing Sella Leasing spa;
-successivamente alla consegna del bene, avvenuta in data 27.12.18, segnalava all'appaltatrice che a decorrere dal gennaio 2019 aveva riscontrato dei difetti alle due valvole terminali di scarico del veicolo posizionate bilateralmente sulla parte posteriore del semirimorchio;
valvole poi sostituite in garanzia da , che tratteneva il mezzo presso la propria sede dal Pt_1
mese di marzo al 21 maggio 2019 per poi riconsegnarlo all'attore;
4 -con missiva del 22.01.2020 (preceduta da inoltro di video già nel novembre 2019) il CP_1
segnalava che dal settembre 2019 la valvola di fondo per lo scarico presentava criticità in fase di apertura; sicché il bene rimaneva così ricoverato nuovamente presso il convenuto dal marzo al maggio 2020 per la modifica concordata;
-nel maggio 2020 provvedeva alla sostituzione di detta valvola con quella a volantino Pt_1
e per la quale il 16.06.2020 emetteva fattura n. 294/2020 di € 4.923,59;
-con comunicazione pec del 29.06.20, segnalava un'ulteriore perdita di bitume, chiedendo che l'autobotte venisse controllata da altra società Fluid Tech s.r.l. e contestava al contempo il contenuto di detta fattura per mancata esecuzione del “collaudo di aggiornamento della
documentazione della cisterna”;
provvedeva al parziale storno della fattura, emettendo nota di credito n. 330-2020 di € Pt_1
549,00 e si accollava per intero (come riconosciuto dall'attore nella comunicazione del 22.02.21)
il costo dell'intervento di risaldatura da parte della società individuata dal CP_1
-in seguito a tale ultimo intervento risolutivo, pagava la fattura (al netto della nota di CP_1
accredito sopra indicata) ma per l'importo di € 4.474,00.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado contestando gli assunti avversari e Pt_1
chiedendo il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dal CP_1
Evidenziava in particolare, relativamente al primo vizio, che la sostituzione di entrambe le valvole bilaterali era avvenuta in garanzia, avendo queste evidenziato un vizio di fabbricazione non imputabile alla venditrice. Rilevava, con riferimento al secondo vizio, la tardività della relativa contestazione e che trattavasi di mero intervento di modifica del sistema di scarico effettuato su richiesta del (la valvola di fondo era stata fornita in CP_1
modo conforme alle specifiche richieste dal cliente ma che solo ex post si sono rivelate inidonee all'attività del . CP_1
Rilevava poi l'infondatezza del preteso danno da noleggio, in quanto le fatture del veicolo
5 sostitutivo per l'anno 2019 depositate in atti facevano riferimento ad un periodo temporale diverso (gennaio, febbraio, luglio, agosto 2019) rispetto a quello in cui il mezzo era rimasto ricoverato in (da marzo a maggio 2019). Pt_1
3. La causa veniva istruita documentalmente e con l'assunzione di prova testimoniale ed era quindi decisa con la sentenza n. 744/2024, con la quale il tribunale accoglieva in parte le domande formulate dall'attore, condannando a corrispondere al la somma di € Pt_1 CP_1
4.474,59 a titolo restitutorio di quanto pagato dall'attore per la fattura n. 294/2020 ed €
7.293,76, quale risarcimento del danno per l'indisponibilità del mezzo. Le spese di lite erano compensate per 1/3 e per il resto era condannata alla rifusione in favore del Pt_1 CP_1
3.1.In relazione ai capi di sentenza devoluti in sede di gravame, il tribunale riteneva che la pattuizione contenuta al punto 10.2 del contratto prevedesse espressamente la posizione di garanzia di , confermando dunque che quest'ultima dovesse farsi carico dei costi Pt_1
sostenuti anzitutto per la riparazione delle valvole bilaterali del semirimorchio, oltre che del ristoro del costo per il noleggio del mezzo sostitutivo da gennaio a maggio 2019, circostanza questa confermata da entrambi i testi escussi. Sotto tale ultimo profilo, rilevava che il danno da nolo risultava conteggiato sulla base delle fatture in atti di € 4.461,10 e la cui riferibilità
alla vicenda per cui è causa era stata confermata dal teste . Testimone_1
Riteneva che anche il secondo vizio andasse attribuito alla responsabilità del produttore, in quanto costui doveva contemplare la possibilità del compimento di tragitti più brevi da parte del o comunque preventivamente informarlo delle problematiche che potevano CP_1
insorgere qualora non fosse trascorso tra il momento di carico e quello di scarico un tempo congruo di miscelazione del bitume.
Dichiarava inoltre fondata, per quanto sopra, la domanda di risarcimento del danno da nolo per il periodo dal marzo al maggio 2020.
6 4.Avverso tale sentenza proponeva appello, notificato in data 02.05.2024, sulla base Pt_1
dei seguenti motivi:
4.1. Con il primo motivo di gravame sostiene che in base all'art. 10.2 delle condizioni Pt_1
generali di vendita allegate alla conferma d'ordine n°F030 del 29/05/2018, l'intervento in garanzia di è dipeso dal giudizio tecnico rilasciato dalla società produttrice, la quale ha Pt_1
riconosciuto l'esistenza di un vizio di progettazione e il produttore ha fornito le nuove valvole che successivamente ha provveduto ad installare. A suo dire nell'intervento di Pt_1
garanzia devono essere rimborsati i soli costi connessi alla sostituzione delle valvole difettose,
non il c.d. danno-conseguenza, consistente, nella specie, nel fermo tecnico, le ragioni del cui addebito all'appellante il giudice di prime cure non avrebbe specificato.
4.1.1.Inoltre il pregiudizio che deve essere risarcito non consiste nella privazione dell'astratta possibilità di utilizzare il mezzo ovvero la sua mera inutilizzabilità, ma nella concreta perdita delle utilità che il proprietario avrebbe potuto ricavare dall'uso del veicolo per soddisfare le proprie effettive necessità, con relativo onere probatorio a carico del danneggiato.
Nella specie, poi, il giudice ha riconosciuto il rimborso dei costi relativi al noleggio di un mezzo sostitutivo per il periodo da gennaio 2019 a maggio 2019, quando, invece, il ricovero del mezzo sarebbe riferibile ai soli mesi di fine marzo 2019, aprile 2019 ed inizio maggio
2019.
Dalla comunicazione del 16.06.2019 inviata ad , si evincerebbe inoltre che i costi di Pt_1
nolo relativi alle mensilità di gennaio 2019 e febbraio 2019 non si riferirebbero al veicolo compravenduto.
Le fatture emesse dall'appellato, così come le testimonianze assunte, non consentono di comprendere se effettivamente dette fatture siano riferibili all'utilizzo di un mezzo sostitutivo rispetto a quello ricoverato in e comunque non dimostrano l'effettivo esborso Pt_1
economico da parte del non essendovi prova dell'avvenuto pagamento. CP_1
7 4.2. Con il secondo motivo, si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha fatto Pt_1
discendere dal tenore della comunicazione di del 01.07.2020 l'ammissione di Pt_1
responsabilità in ordine alla causazione dell'asserito vizio inficiante la valvola di fondo, così
indebitamente sovvertendo il riparto probatorio in ordine alla responsabilità per vizi.
Invece dalla comunicazione del 22.01.2020 di si evince che il secondo intervento CP_1
effettuato nel periodo marzo-maggio 2020 non era stato effettuato per l'esistenza di un vizio,
bensì a seguito di una specifica richiesta di modifica pervenuta del cliente rispetto a quanto inizialmente dal medesimo richiesto (installazione di una valvola pneumatica cosicché non occorresse salire sopra la botte per l'apertura della stessa), per la quale era stato predisposto un preventivo accettato dal cliente.
Quindi non giustificata è la condanna dell'appellante alla rifusione dei costi di nolo,
asseritamente sostenuti da per ovviare all'indisponibilità del mezzo nel periodo CP_1
marzo – aprile – maggio 2020.
Inoltre è da dubitate che in pieno periodo di chiusura forzata causa emergenza Covid, CP_1
abbia dovuto far fronte alla necessità di utilizzare veicoli a noleggio, in luogo dell'inutilizzo della cisterna compravenduta, pur di garantire servizi di trasporto che, in tale arco temporale,
risultavano di fatto sospesi.
5. Si costituiva in grado di appello eccependo l'inammissibilità dell'appello e CP_1
comunque la sua infondatezza.
6. La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 31.03.2025
(tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
7. Preliminarmente, è da rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal poiché avrebbe rassegnato nuove conclusioni e avrebbe svolto, non reiterando CP_1 Pt_1
8 le conclusioni dimesse nel giudizio di prime cure, la sola domanda di condanna per la restituzione delle somme pagate e poiché l'appello sarebbe privo dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Invero, risultano individuati in modo specifico i capi della sentenza di primo grado impugnati,
le relative censure e la rilevanza delle stesse ai fini della richiesta riforma.
Inoltre, come correttamente evidenziato da parte appellata, la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò
ammissibile in appello (anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione) (v. Cass. civ. n. 30495.2019,
n. 15.2021).
Ancora, poi, va rilevato che in primo grado aveva chiesto il rigetto delle domande Pt_1
attoree ed eccepito la decadenza del dalla garanzia ex art. 1490 cc e/o ex art. 1667 CP_1
c.c., eccezione respinta, senza che la decisione di primo grado sia stata censurata sul punto.
Quindi non è dato comprendersi quali domande avrebbe dovuto riproporre l'appellante nel giudizio di secondo grado, emergendo univocamente che, con la richiesta di riforma della sentenza impugnata, mira al rigetto delle domande svolte dall'appellata con l'atto Pt_1
introduttivo del giudizio di primo grado.
8. Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
La prima doglianza relativa ad un'asserita non corretta applicazione delle condizioni generali di contratto predisposte da (in particolare dell'art. 10.2) non è condivisibile. Pt_1
La clausola n. 10.2 di cui alle condizioni generali di vendita del documento d'ordine (doc.2),
è chiara nel non escludere la responsabilità dell'appellante anche in ordine alle componenti di materiale che la stessa ha acquistato presso suoi fornitori e dunque realizzate da altri produttori: “Qualora vizi o difetti del prodotto siano relativi a parti realizzate da produttori
9 diversi da il compratore dovrà comunicare tale vizio e provvederà all'apertura Pt_1 Pt_1
del reclamo indirizzandola alla ditta produttrice del pezzo difettoso. In tali casi la valutazione
tecnica circa la causa del difetto sarà rimessa alla valutazione della ditta e da ciò conseguirà
l'attivazione della garanzia da parte di come specificato nell'apposito modello di Pt_1
apertura reclamo che verrà consegnato al compratore e da considerarsi parte integrante
delle presenti condizioni di contratto”.
Tale clausola non risulta limitativa della garanzia prestata da alla mera sostituzione Pt_1
delle valvole difettose o al rimborso del relativo costo: la stessa non stabilisce l'esclusione del risarcimento del danno derivante dall'avere fornito e/o realizzato un prodotto – anche con componentistica fornita da terzi ad - non esente da vizi. Pt_1
8.1.In ordine alla contestazione relativa all'assenza di prova – da fornirsi da parte del CP_1
– della perdita di utilità che quest'ultimo avrebbe potuto ricavare dall'uso del veicolo per soddisfare le proprie effettive necessità (prova che sarebbe a dire dell'appellante indispensabile non essendo sufficiente la prova dell'inutilizzabilità del mezzo), va dapprima rilevato che “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato non è in re ipsa ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo” (Cass. ord. n. 27389 del 19/09/2022). Dunque il danneggiato non deve limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, ma anche di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. “Questa dimostrazione è però
sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è
presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo”. E
“dire che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è
10 altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria. La
differenza tra il danno e quello presunto è che il primo prescinde dalle conseguenze: è fatto consistere nella mera lesione dell'interesse protetto, ossia coincide con la lesione medesima.
Con la conseguenza che, nel caso presente, la prova che le spese per il noleggio…sostenute,
sono dovute al fermo tecnico, non consiste nella dimostrazione che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, ossia nella dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presunzioni, non necessariamente per esplicita prova” (Cass. 27389/2022 citata, in motivazione).
Orbene, nella specie, in ordine al censurato danno da fermo tecnico per il periodo decorrente dal gennaio al maggio 2019, si premette anzitutto che era noto ad e non contestato in Pt_1
causa che il bene compravenduto fosse strettamente necessario all'attività lavorativa del
CP_1
Infatti, nella missiva a mezzo pec dell'01.07.2020 (doc. 3 all. appellato) in risposta alla pec del di contestazione della fattura n. 294 del 16.06.20, l'appellante ha scritto: CP_1
“Premesso che la valvola in questione viene venduta normalmente con soddisfazione nel
mercato europeo per utilizzo specifico nel trasporto bitume, posso capire comunque che
nell'utilizzo specifico che voi fate di questa macchina su Livorno possiate risentire in questo
caso della particolarità stessa del vostro lavoro”.
Inoltre, era consapevole che, a causa dei vizi riscontrati, il semirimorchio era stato Pt_1
ricoverato presso la stessa, che pacificamente lo aveva custodito per i lavori di ripristino e che, per questo, il aveva dovuto reperire un mezzo sostitutivo a noleggio. CP_1
Ciò posto, si evidenzia che i due testi escussi all'udienza dell'01.03.2023 hanno confermato la riferibilità delle fatture dimesse in causa dal (doc. 5 all'atto di citazione 1 grado) al CP_1
11 costo del noleggio di un mezzo sostitutivo per i periodi di malfunzionamento dell'autobotte
(sia del 2019 che del 2020) e per il tempo in cui questa era rimasta presso per le Pt_1
dovute riparazioni.
Nel dettaglio, i testi riscontravano come segue il capitolo G ammesso dal Giudice (“vero che
la ditta quando l'autobotte CB35X acquistata dalla ditta presso , CP_1 CP_1 Pt_1
consegnata il 27.12.2018, era rimasta presso , ha dovuto noleggiare un veicolo Pt_1
sostitutivo presso la cooperativa RAT di Calenzano, come da fatture che vi si mostrano (doc.
n. 5 allegato all'atto di citazione)”.
Il sig. , autotrasportatore, premettendo di essere a conoscenza del fatto che CP_2 Pt_1
produce autocisterne e di essersi recato presso la stessa per portare l'autocisterna CB35X per una riparazione, ha riferito: “io, come dicevo, ho portato la cisterna ad circa nel 2020 Pt_1
perché il bitume si seccava all'interno ed era difficile aprire la valvola di fondo;
già prima
nel 2019 aveva portato la cisterna da perché le due valvole laterali perdevano;
CP_1 Pt_1
quando la cisterna era presso ne ha noleggiato una sostitutiva presso la RAT;
CP_3
lo so perché ero io a utilizzarla;
quando poi è tornata la cisterna riparata da , il Pt_1
veicolo sostitutivo è tornato alla RAT”.
Il sig. consorziato RAT autotrasporti, dopo aver precisato di essere a Testimone_1
conoscenza del fatto che avesse un semirimorchio fornito da e di essere a CP_1 Pt_1
conoscenza del fatto che tale bene aveva sempre dato problemi allo scarico delle valvole, ha risposto “è vero, non ho mai visto il doc. 5 che mi viene rammostrato, ma ne riconosco la
tipologia e posso dire che si tratta di fatture di noleggio che vengono emesse dal Rate quando
un socio noleggia un mezzo;
ADR la prima sequenza alfanumerica che viene indicata nella
descrizione della fattura è la targa del mezzo che viene noleggiato”.
Da tali risultanze testimoniali discende l'infondatezza dell'assunto formulato dall'appellante per cui mancherebbe in causa la prova della necessità del di servirsi del mezzo nei CP_1
12 periodi in cui era inutilizzabile e che da ciò fosse derivato un danno, nonché dell'assunto secondo cui “..è presumibile sostenere che, a prescindere dall'inutilizzabilità o meno del
veicolo in questione, ricorresse abitualmente al noleggio di veicoli per soddisfare CP_1
particolare esigenze dei propri clienti” (v. pag. 3 memoria di replica ). Pt_1
L'affermazione di parte appellante secondo cui le fatture relative ai mesi di gennaio e febbraio
2019 non si riferirebbero al semirimorchio in questione, come dovrebbe ricavarsi dalla comunicazione del 16.6.2019 di (doc. 3 appellato), è dunque priva di pregio, in quanto CP_1
smentito dalle surriportate testimonianze e dal fatto che pacificamente il mezzo era inutilizzabile anche in tali mesi.
Altrettando è a dirsi per il rilievo di relativamente all'emissione delle fatture relative al Pt_1
mese di maggio 2019 in data 31.05.2019, ciò che non ne consentirebbe, a suo dire, di riferirle ai noli dovuti per la sostituzione del veicolo oggetto delle doglianze sollevate dal in CP_1
giudizio.
Nella specie, pertanto, non si può sostenere che il danno da fermo tecnico sia stato desunto dalla mera inutilizzabilità del veicolo e, conseguentemente, sono dovuti anche i costi per il noleggio sostenuti dal relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2019, a prescindere CP_1
dal fatto che il ricovero del mezzo presso l'appellante sia potuto avvenire nel periodo dal marzo al maggio 2019.
Da ultimo va rilevata l'inammissibilità della doglianza dell'appellante relativa alla mancanza di prova del pagamento delle fatture di noleggio da parte del dal momento che si CP_1
tratta di contestazione nuova, non avanzata tempestivamente nel giudizio di primo grado.
9. Anche il secondo motivo di gravame inerente (all'asserita) errata valutazione dell'esistenza di un vizio nella valvola di fondo non è fondato.
Il malfunzionamento rilevato consiste nel fatto che dopo il completo scarico del prodotto trasportato, il bitume che residuava all'interno aderendo alle pareti della cisterna, scivolava
13 verso la valvola di fondo e, raffreddato, determinava incrostazioni che rendevano difficile l'apertura della valvola.
ha riconosciuto tanto il vizio relativo alle valvole bilaterali di scarico (eseguendo Pt_1
pacificamente la relativa riparazione in garanzia come suesposto), quanto quello relativo alla valvola di fondo per lo scarico.
Invero, proprio gli addetti di (sigg.ri e ) avevano suggerito la Pt_1 Pt_3 Parte_4
sostituzione della valvola di fondo per emendare il vizio riscontrato;
come si evince dalla messaggistica prodotta (sub doc. 10 all. 1 grado ed in particolare del 20.01.2020 in CP_1
cui il dichiarava: “Ciao , senza stare a fare reclami, abbiamo deciso con Pt_3 CP_1
di togliere la valvola Perolo e montare una valvola a volantino da 150, discesa e Per_1
cristo da 150, coni da 150 a 100, e le valvole inox che adesso sono messe dietro le mettiamo
alla fine, come una cisterna di una volta. Se ti va bene, dovresti fare una serie di viaggi puliti
a olio, e poi mandare a bonificare la cisterna in modo radicale, per avere un certificato per
saldarci dentro, dobbiamo tagliare il fasciame e montare la flangia da 6 pollici..” e del
13.3.2020 in cui lo stesso espressamente suggeriva: “Fai così: Fatti cambiare solo la Pt_3
valvola di fondo. Insisti per averla da 150 in garanzia...Non accettare quel preventivo…fatti
sostituire la valvola di fondo in garanzia e resta dentro il giusto. Digli di ripristinare la
funzionalità della cisterna in base al contratto sottoscritto”.
Inoltre, con la pec dell'01.07.2020 sopracitata l'odierna appellante riconosceva tutti i vizi e difetti riscontrati.
Ivi, infatti, riferiva anzitutto che la crosta che si solidificava attorno alla valvola di fondo veniva di solito sciolta dal bitume caldo caricato nella cisterna nel viaggio successivo:
processo questo però incompatibile con i tragitti brevi del Tanto che CP_1 Pt_1
giustificava il malfunzionamento in quanto “dal carico allo scarico passa pochissimo tempo
grazie ad un tragitto brevissimo che di conseguenza non permette al prodotto caldo di
14 allentare il prodotto che normalmente si depone solidificandosi nella prossimità della
valvola, sicuramente per un lavoro standard con tempi di percorrenza normali non avreste
riscontrato le problematiche lamentate”.
In verità, come correttamente deduce l'appellato, è irrilevante la lunghezza dei viaggi poiché
l'autocisterna non era commercializzata solo per tragitti lunghi e doveva essere venduta senza limitazioni sul punto.
Nella stessa mail, poi, ascriveva i vizi ad errori di valutazione dei suoi fornitori: “Vero Pt_1
è che avete avuto qualche problema con alcuni accessori di scarico a causa di un errore di
valutazione del ns fornitore ed altrettanto vero è che è intervenuta risolvendo a Pt_1
proprie spese gli inconvenienti” e sul punto precisava che tale circostanza non rilevava ai fini della responsabilità del costruttore.
Ancora nella medesima mail riconosceva l'avvenuta perdita: “fermo restando che come da
vostre indicazioni la botte non perde da carica ma solo in fase di scarico...” e giustificava ancora il vizio affermando: “Quando si affronta un progetto nuovo proprio perché si tratta di
un prototipo possono accadere varie problematiche che una ditta seria gestisce e risolve ed
fin qui non puoi negarlo si è dimostrata senz'altro presente…”. Pt_1
L'aver inoltre assentito che venisse commissionato alla ditta terza, Fluid Teck, Pt_1
l'intervento finale risolutivo del malfunzionamento del mezzo peraltro sostenendone pacificamente anche il costo di saldatura, era chiaro indice del riconoscimento che la seconda modifica tecnica effettuata non aveva risolto il vizio.
Né a diversa conclusione porta la comunicazione del 22.01.2020 del (doc. 3 CP_1 CP_1
dalla quale invero è dato sì evincersi che la sostituzione della valvola era stata chiesta dell'appellato proprio per il malfunzionamento del bene fornito da . Pt_1
Il fatto, poi, che l'appellato abbia pagato la fattura di sostituzione, previo preventivo (doc. 6
appellato), non conforta la tesi di parte appellante, tanto che nell'atto di citazione di primo
15 grado si legge , ritirato il veicolo che le veniva portato dalla ditta Sartoni, in data 13 Pt_1
marzo 2020, proponeva all'attore la sostituzione e la modifica della valvola ipotizzando, in
maniera del tutto ingiustificata a carico di quest'ultimo, un costo di € 2.958,89 e poi
indicandolo in € 3.896,63” e nella messaggistica del 20.1.2020 succitata è lo stesso a Pt_3
dire al di non accettare il preventivo e di farsi fare il lavoro in garanzia. CP_1
Ebbene, tali evidenze documentali rendono infondati gli assunti reiterati da in ordine Pt_1
al fatto che il secondo intervento manutentivo eseguito fosse dipeso da una mera miglioria/intervento di modifica “suggerita dal evidenziatasi in ragione CP_1
dell'esperienza maturata utilizzando l'autocisterna per specifiche tratte e per determinati usi”
(pag. 14 appello) e non da un vero e proprio vizio.
Inoltre, dal suddetto riconoscimento del vizio anche della valvola di fondo discende la non necessarietà della richiesta CTU tecnica volta a verificare l'effettiva sussistenza del vizio e l'irrilevanza delle argomentazioni dell'appellante in punto onere della prova (pag. 13 appello).
Sotto tale ultimo profilo, si precisa in ogni caso che l'onere della prova dei vizi è stato comunque assolto dal documentalmente e con i video dimessi (sub doc. n. 11 a, b, c- CP_1
allegati alla seconda memoria istruttoria dell'attore in primo grado) inviati ad ed al Pt_1
sig. nel novembre 2019 e da cui emerge chiaramente il malfunzionamento delle Pt_3
valvole e la perdita.
9.1. Ciò considerato, per quanto attiene ai censurati costi di nolo sostenuti dal dal CP_1
marzo al maggio 2020, si ribadisce quanto sopra esposto in ordine al risarcimento del danno per spese di noleggio relative ai periodi dell'anno 2019; dandosi altresì atto che l'appellante nulla rileva (né rilevava in primo grado) con riguardo alle fatture RAT per l'anno 2020,
limitandosi ad asserire che non erano dovuti tali costi: “destituita di ogni fondamento si
appalesa altresì la condanna di alla refusione dei costi di nolo, asseritamente sostenuti Pt_1
16 da per ovviare all'indisponibilità del mezzo, ricoverato presso la società odierna CP_1
appellante nel periodo marzo – aprile – maggio 2020”.
Ulteriormente, a nulla rilevano, in quanto non inficiano la fondatezza delle domande attoree,
le dedotte restrizioni Covid ai servizi di trasporto per i primi mesi del 2020, non condividendosi così l'assunto dell'appellante secondo cui: “È dunque legittimo dubitare che,
in pieno periodo di chiusura forzata, abbia dovuto far fronte alla necessità di CP_1
utilizzare veicoli a noleggio, in luogo dell'inutilizzo della cisterna compravenduta, pur di
garantire servizi di trasporto che, in tale arco temporale, risultavano di fatto sospesi”;
assunto peraltro contestato da parte appellata che ha dedotto di essere adibita al trasporto di liquami della classe ADR che nel periodo pandemico erano necessari.
10. Da ultimo, in ordine alle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e reiterate in questa sede dall'appellante, si ritiene, in aderenza a quanto statuito dal Tribunale, che siano del tutto superflue, in considerazione del compendio probatorio e documentale già acquisito al processo.
Ed infatti, in ordine al capitolo n. 1 formulato dall'originaria convenuta di cui alla memoria n.
2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.: “Vero che, prima del perfezionamento dell'acquisto
dell'autobotte avvenuta nel mese di Novembre 2018, sono intercorse varie riunioni, tra
[...]
ed il Sig. , per la messa a punto e configurazione del progetto Parte_1 CP_1
sulla base del quale è stata successivamente realizzata la cisterna in oggetto”, si ribadisce che gli intercorsi incontri tra le odierne parti in giudizio ai fini dell'ideazione del progetto per la realizzazione dell'autocisterna non hanno rilievo dirimente per la risoluzione della presente vertenza.
I capitoli nn. 2: “vero che il sig. in fase di acquisto dell'autobotte, ha chiesto CP_1
al sig. legale rappresentante della ditta Parte_2 Parte_1
l'installazione di una valvola di fondo pneumatica, affinché non fosse necessario salire sopra
17 l'autobotte per procedere all'apertura”; 3: “vero che il Sig. ha espressamente CP_1
richiesto che il sistema di scarico della cisterna fosse costituito da (i) una valvola di fondo da
4 pollici specifica per il bitume con comando manuale dal basso e (ii) uno scarico posteriore
bilaterale con due valvole a ghigliottina da 4 pollici, con chiusura a leva” e 4 “vero che la
ditta , nel corso dei mesi marzo-maggio 2019, ha effettuato un intervento di Pt_1
sostituzione delle valvole di scarico laterali” si riferiscono a circostanze verificatesi non contestate in causa.
I capitoli nn. 5 “vero che la valvola di fondo di tipo ha funzionato Parte_5
correttamente dal mese di gennaio 2019 quantomeno sino a tutto il mese di settembre 2019”;
6 “vero che il Sig. con comunicazione del 21 gennaio 2020 che le si rammostra, ha CP_1
chiesto che la valvola di fondo di tipo venisse sostituita “con un sistema Parte_5
tradizionale a volantino superiore e piattello (cfr. doc. 3 parte attrice)” risultano già provati documentalmente ed infine il n. 7: “vero che il fornitore Controparte_4
ha provveduto solamente in data 9/05/2019 a consegnare le valvole di scarico laterali
[...]
alla ditta come da documento che le si rammostra (cfr. doc. 2 parte Parte_1
conveuta)” non rileva, dato che l'intervento alle valvole di scarico laterali eseguito in garanzia dall'odierna appellante non è fatto contestato in giudizio.
Pertanto, da tutto quanto suesposto discende l'integrale conferma dell'impugnata sentenza così come l'originario convenuto ne ha dato esecuzione.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche/integrazioni negli importi medi dello scaglione di riferimento secondo il valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,
18 così provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 744/2024 del Tribunale di
Vicenza;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata Parte_1
delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in € Controparte_5
3.966,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 7 aprile 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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