Art. 13. Corso di formazione 1. I vincitori dei concorsi di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , frequentano un corso di formazione tecnico-professionale, della durata di mesi quattro. Il corso di formazione prevede un periodo di «formazione in sede lavoro» e persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.
2. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche articolate secondo i programmi di cui all'allegato A.
3. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale secondo le modalita' di cui all'allegato B.
4. Il personale che ha superato gli esami di fine corso, con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione, viene nominato nella qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. I vice sovrintendenti nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 .
6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) dell' articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell' art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , vedi nota alle premesse.
2. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche articolate secondo i programmi di cui all'allegato A.
3. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale secondo le modalita' di cui all'allegato B.
4. Il personale che ha superato gli esami di fine corso, con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione, viene nominato nella qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. I vice sovrintendenti nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 .
6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) dell' articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell' art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , vedi nota alle premesse.