Sentenza breve 3 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 03/01/2023, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00063/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05180/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5180 del 2022, proposto da
-OMISSIS-in proprio e per conto della minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, alla via Diaz n. 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto di assegnazione provvisoria docenti alle classi/sezioni a.s. 2022/2023 prot. n. -OMISSIS- del 13.09.2022 dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS- (NA), ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunna -OMISSIS- n. 12,50 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2022/2023;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa
Nonché per la condanna dell'amministrazione scolastica ad assegnare alla minore il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 40 ore settimanali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, genitore della minore indicata in epigrafe, già riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità (art.3, comma 3, l. 104/1992, cfr., allegato n. 3 al ricorso introduttivo) ha chiesto accertarsi il diritto della minore ad avere un insegnante di sostegno a supporto, con rapporto in deroga, ai fini dell’integrazione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023, per l’intero orario di frequenza, pari a 25 ore, deducendo che l’avvenuta assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore (12,5 ore), fosse da ritenersi inadeguata rispetto alla patologia dalla quale la figliola risultava affetta.
Impugnava, quindi, il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del 13.09.2022, dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS- (NA) lamentando l’insufficienza delle ore ivi assegnate rispetto al fabbisogno educativo dell’alunna; instava, infine per la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Il ricorso è affidato alle censure di violazione di legge sub specie di violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 38 Cost, nonché di violazione degli artt. 1, 3, 8, 12-16 della L. 104/92, di varie norme internazionali e applicative della predetta legge 104/92, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili.
Si costituiva l’Amministrazione scolastica resistendo al ricorso.
All’udienza camerale del 2 dicembre 2022 previo avviso alle parti di possibile definizione della controversia ex art. 60 c.p.a., il ricorso era trattenuto in decisione.
In via preliminare, occorre ribadire che la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e tanto in virtù del percorso argomentativo più volte seguito da questa sezione e riaffermato, tra le altre, nella Sent. n. 1331/2015 le cui considerazioni, sulla questione di giurisdizione, si intendono, in questa sede, integralmente ribadite.
Nel merito e con riferimento all’anno scolastico in corso (2022/2023), la domanda appare fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Ed invero, va osservato che, nella specie, non risulta adottato il PEI per l’a.s. 2022/2023 Il ridotto numero di ore di sostegno, quindi, è stato attribuito in assenza del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) il che comprova la fondatezza della domanda in quanto le ore attribuibili devono essere quantificate esclusivamente tramite il PEI, sicché ogni determinazione di segno contrario deve ritenersi illegittima, secondo la pur costante giurisprudenza della sezione (ex multis, TAR Campania Napoli sezione IV, 4 novembre 2019, n. 5222).
Va pertanto dichiarata l’illegittimità dell’atto impugnato che, per l’effetto, ne determina l’annullamento e va altresì riconosciuto il diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione determinati nel Programma Educativo Individuale coerentemente con i contenuti dello stesso, che l’Amministrazione scolastica è condannata ad adottare, qualora nelle more del giudizio non vi abbia provveduto, e ad eseguire entro quindici giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Tanto premesso, il Collegio, ritiene necessario adottare misure ai sensi dell’art. 34 co. 1 lett. e c.p.a. al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla necessità di provvedere all’inizio dell’anno scolastico alla redazione del PEI ed alla assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive che fossero ivi individuate; ciò in vista del conseguimento, da parte del disabile, “dell’utilità ‘primaria’ specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento”.
In tal senso, va osservato che l’art. 34 comma 1, lett. c) del cpa, nel precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede anche l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” e che, in base alla successiva lett. e), il giudice dispone “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza”. Le due previsioni prefigurano, quindi, un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio; ossia, all’occorrenza, quale sbocco di una tutela restitutoria, ripristinatoria ovvero di adempimento pubblicistico coattivo.
L’Amministrazione darà esecuzione alla predetta sentenza entro giorni quindici dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale della Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, e di farsi assistere da ausiliari specializzati.
Il Commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine precedente darà corso agli adempimenti necessari ad assicurare l’esecuzione della presente sentenza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente; le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies comma 8 l n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
In conclusione, il ricorso va accolto come sopra indicato e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha attribuito alla minore un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali determinato in assenza di apposita valutazione sul suo fabbisogno effettivo individuale; va, pertanto, ordinato all’Amministrazione scolastica di redigere il PEI conformemente alle esigenze di sostegno del minore in relazione alla gravità dell’handicap da cui è affetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza pronunciata sulla domanda principale e vanno poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) dichiara l’illegittimità del provvedimento impugnato e lo annulla nella parte in cui ha assegnato alla minore un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali determinato in assenza di apposita valutazione sul suo fabbisogno effettivo individuale e quindi del documento (P.E.I. o documento analogo di pari funzione) che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente, in relazione alla patologia di cui la disabile è portatrice;
-) condanna l’Amministrazione scolastica competente alla tempestiva redazione del PEI (o documento analogo di pari funzione) per l’anno scolastico in corso, con la specifica indicazione del numero di ore di sostegno assegnate al minore in base alla patologia della quale è affetto ed alle sue effettive esigenze educative, e alla sua esecuzione conseguente;
-) qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio e di avvalersi di ausiliari in possesso delle necessarie competenze per la redazione del PEI, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della presente sentenza;
-) condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00), a favore di parte ricorrente oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per legge con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Ida Raiola, Consigliere
Rita Luce, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.