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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa
Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia previdenziale, promossa da
Parte_1
Con l'avv. Grilletti ricorrente contro con l'avv. Nasso CP_1
convenuto avente ad oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 9.1.24 la parte ricorrente chiedeva accertarsi che non vi è alcun indebito per incompatibilità tra pensione con quota 100 e attività lavorativa atteso che per l'anno 2021 e il gennaio 2022 la comunicazione del datore di lavoro dello svolgimento di giornate agricole era un errore ed è stata cancellata. Pertanto va condannato l' ad erogare la somma di € 2866,43 in CP_1
favore del ricorrente in quanto trattenuta dagli arretrati sulla riliquidazione della pensione in godimento.
CP_ Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato.
E' lo stesso che ammette che non vi è alcun indebito in relazione alla incompatibilità tra CP_1 pensione con quota 100 e attività lavorativa e che lo stesso datore di lavoro ha comunicato l'annullamento delle giornate inizialmente dichiarate.
Tuttavia ritiene l'Ente di non aver mai trattenuto la somma indicata come indebita sicchè ripeterla vorrebbe in realtà dire che la stessa viene pagata per due volte.
In realtà il ricorrente ha dimostrato che nel TE08 del 23.10.23, allorchè la pensione veniva riliquidata per non aver tenuto conto dei contributi 2021, la somma dovuta a titolo di arretrati e pari ad € 4577,17 non è stata corrisposta se non nella limitata misura di € 658,00, venendo trattenuta la somma di € 2866,43, per indebito.
Pertanto lo stesso è ancora creditore della suddetta somma avendo l' ammesso che tale CP_1 indebito non sussiste. Peraltro certamente va anche dichiarato che il ricorrente non deve essere iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza per l'anno 2022 in quanto ormai pensionato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente per le causali di cui in CP_1 motivazione della somma di € 2866,43, oltre accessori come per legge;
2. dichiara che il ricorrente non deve essere iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2022;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1300,00, oltre CP_1 iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 13.2.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa
Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia previdenziale, promossa da
Parte_1
Con l'avv. Grilletti ricorrente contro con l'avv. Nasso CP_1
convenuto avente ad oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 9.1.24 la parte ricorrente chiedeva accertarsi che non vi è alcun indebito per incompatibilità tra pensione con quota 100 e attività lavorativa atteso che per l'anno 2021 e il gennaio 2022 la comunicazione del datore di lavoro dello svolgimento di giornate agricole era un errore ed è stata cancellata. Pertanto va condannato l' ad erogare la somma di € 2866,43 in CP_1
favore del ricorrente in quanto trattenuta dagli arretrati sulla riliquidazione della pensione in godimento.
CP_ Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato.
E' lo stesso che ammette che non vi è alcun indebito in relazione alla incompatibilità tra CP_1 pensione con quota 100 e attività lavorativa e che lo stesso datore di lavoro ha comunicato l'annullamento delle giornate inizialmente dichiarate.
Tuttavia ritiene l'Ente di non aver mai trattenuto la somma indicata come indebita sicchè ripeterla vorrebbe in realtà dire che la stessa viene pagata per due volte.
In realtà il ricorrente ha dimostrato che nel TE08 del 23.10.23, allorchè la pensione veniva riliquidata per non aver tenuto conto dei contributi 2021, la somma dovuta a titolo di arretrati e pari ad € 4577,17 non è stata corrisposta se non nella limitata misura di € 658,00, venendo trattenuta la somma di € 2866,43, per indebito.
Pertanto lo stesso è ancora creditore della suddetta somma avendo l' ammesso che tale CP_1 indebito non sussiste. Peraltro certamente va anche dichiarato che il ricorrente non deve essere iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza per l'anno 2022 in quanto ormai pensionato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente per le causali di cui in CP_1 motivazione della somma di € 2866,43, oltre accessori come per legge;
2. dichiara che il ricorrente non deve essere iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2022;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1300,00, oltre CP_1 iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 13.2.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE