Articolo 2 della Legge 9 febbraio 1963, n. 294
Articolo 1
Versione
11 aprile 1963
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVIII, paragrafo C. 2) dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Entrata in vigore il 11 aprile 1963