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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/10/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8021/2025 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 8021/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data 01.08.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. CADROBBI ANGELA, come da Parte_2 mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“all'Ill.mo Tribunale di Padova affinché letto quanto esposto, visionati i documenti allegati, ritenuta la propria competenza, fissati gli incombenti di rito, accertata la sussistenza dei presupposti di legge e autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione, voglia accogliere le seguenti concordate conclusioni:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad SO (TV)
il giorno 11 maggio 2002 dai signori e e trascritto Parte_1 Parte_2 2
nei registri dello Stato Civile del Comune di SO (TV) al numero n.
8 - Parte II –
Serie A – anno 2002, con ogni conseguente pronuncia;
2) per quanto riguarda i due figli e il primogenito , Per_1 Per_2 Per_1
maggiorenne (compirà 23 anni a settembre), è attualmente autosufficiente economicamente in quanto è dipendente della società UNIEURO spa, con busta paga di € 1.989,00= mensili (doc.5), e in data 17.07.2025 si è laureato alla facoltà di
Economia e Management dell'Università Bocconi di Milano. La secondogenita Per_2
(compirà 21 anni ad agosto) è iscritta al corso di laurea in Business Administration
presso la IE Business School di Madrid (progetto Erasmus) e la retta viene attualmente pagata dalla nonna materna. La minore non è autosufficiente economicamente motivo per cui il padre concorrerà nel mantenimento come stabilito al successivo punto n.4); La residenza anagrafica di entrambi i figli resta, allo stato,
presso la madre nell'immobile di VE OV di proprietà esclusiva della
OR e a lei assegnato in sede di separazione e gravato di mutuo;
Il signor Pt_1
corrisponderà alla OR , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Pt_1
della minore la somma di € 610= mensili sul conto corrente intestato alla Per_2
OR , importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far Pt_1
tempo dal mese successivo all'udienza Presidenziale;
i coniugi danno atto che l'assegno unico e/o assegni familiari per la figlia sarà erogato interamente e direttamente alla OR . Entrambi i genitori concorreranno tra Parte_1
loro, per la quota del 60% il padre e del 40% la madre, alle spese scolastiche e straordinarie della figlia (mediche non corrisposte dal Servizio Sanitario Per_2
Nazionale e sportive), secondo quanto stabilito dal Protocollo di intesa del Tribunale 3
di Padova, che stabilisce e regola i criteri di contribuzione e di ripartizione delle spese straordinarie e di cui entrambi i coniugi hanno ricevuto copia.
3) I coniugi dichiarano di aver già raggiunto in sede di separazione un accordo a definizione dei loro rapporti patrimoniali e a tacitazione di tutti i reciproci rapporti economici tra loro esistenti, e che ai trasferimenti concordati è stata data esecuzione con gli atti notarili del dicembre 2022 a rogito Notaio . Dichiarano, per Persona_3
l'effetto di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, per nessun titolo e/o ragione, fatta eccezione per l'obbligo per il signor di proseguire il Parte_2
pagamento delle rate dei mutui residui come già stabilito nel verbale di separazione omologato e precisamente: - rate residue del mutuo di credito fondiario concesso da banca (attualmente pari ad euro 570= mensili) in forza di contratto Controparte_1
in data 6.02.2008 n.11373 rep. notaio , registrato a Persona_4
Padova il 14.02.2008 al n.3332 serie 1T, relativamente all'immobile di VE
OV (PD); - rate residue del contratto di mutuo n.0E54054993572 concesso da in forza di contratto in data 28.03.2018 n.30165 Parte_3
rep. notaio di Conselve (PD), registrato a Padova il 9.04.2018 al Persona_3
n.6145 serie 1T e iscritto a Padova il 9.04.2018 reg. gen. n.13462 e reg. part. n.2259,
per l'importo mensile di € 721=, relativo all'immobile sito in via Rialto n.17
(Padova). Il signor si obbliga a corrispondere la rata mensile e a tenere Pt_2
indenne e manlevata la OR da ogni pretesa che l'Istituto di Credito potesse Pt_1
avanzare a qualsiasi titolo nei suoi confronti in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte dal signor . Pt_2 4
4) Infine il signor , in arretrato per l'importo complessivo di € Parte_2
6.000= (pari a n. 10 mensilità) si impegna a corrispondere la suddetta somma, anche ratealmente, alla OR entro e non oltre il 28 febbraio 2026. Pt_1
5) sia ordinato al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza allorché sarà passata in giudicato.”
Per il P.M: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in data 11.05.2002, ad
SO (TV) e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte II,
Serie A, atto n. 8, anno 2002. Dall'unione coniugale sono nati due figli:
[...]
, nato a [...] in data [...]; e nata a [...]_6
Cittadella in data 09.08.2006.
All'udienza di comparizione delle parti del 29.11.2022, innanzi al Presidente
delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione consensuale. La
separazione veniva omologata con decreto n. cronol. 8065/2022, pubblicato in data
30.11.2022.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti del 29.11.2022, dinnanzi al Presidente delegato. 5
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti 2) e 3) delle rassegnate conclusioni congiunte sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, poi, al punto 4) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è
libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e,
pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e contratto in data 11.05.2002 ad SO Parte_1 Parte_2
(TV) e trascritto nel relativo registro, parte II, atto n. 8, serie A, anno 2002 del
Comune di SO;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti 2) e 3) delle rassegnate conclusioni congiunte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 1.10.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio 6
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 8021/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data 01.08.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. CADROBBI ANGELA, come da Parte_2 mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“all'Ill.mo Tribunale di Padova affinché letto quanto esposto, visionati i documenti allegati, ritenuta la propria competenza, fissati gli incombenti di rito, accertata la sussistenza dei presupposti di legge e autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione, voglia accogliere le seguenti concordate conclusioni:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad SO (TV)
il giorno 11 maggio 2002 dai signori e e trascritto Parte_1 Parte_2 2
nei registri dello Stato Civile del Comune di SO (TV) al numero n.
8 - Parte II –
Serie A – anno 2002, con ogni conseguente pronuncia;
2) per quanto riguarda i due figli e il primogenito , Per_1 Per_2 Per_1
maggiorenne (compirà 23 anni a settembre), è attualmente autosufficiente economicamente in quanto è dipendente della società UNIEURO spa, con busta paga di € 1.989,00= mensili (doc.5), e in data 17.07.2025 si è laureato alla facoltà di
Economia e Management dell'Università Bocconi di Milano. La secondogenita Per_2
(compirà 21 anni ad agosto) è iscritta al corso di laurea in Business Administration
presso la IE Business School di Madrid (progetto Erasmus) e la retta viene attualmente pagata dalla nonna materna. La minore non è autosufficiente economicamente motivo per cui il padre concorrerà nel mantenimento come stabilito al successivo punto n.4); La residenza anagrafica di entrambi i figli resta, allo stato,
presso la madre nell'immobile di VE OV di proprietà esclusiva della
OR e a lei assegnato in sede di separazione e gravato di mutuo;
Il signor Pt_1
corrisponderà alla OR , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Pt_1
della minore la somma di € 610= mensili sul conto corrente intestato alla Per_2
OR , importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far Pt_1
tempo dal mese successivo all'udienza Presidenziale;
i coniugi danno atto che l'assegno unico e/o assegni familiari per la figlia sarà erogato interamente e direttamente alla OR . Entrambi i genitori concorreranno tra Parte_1
loro, per la quota del 60% il padre e del 40% la madre, alle spese scolastiche e straordinarie della figlia (mediche non corrisposte dal Servizio Sanitario Per_2
Nazionale e sportive), secondo quanto stabilito dal Protocollo di intesa del Tribunale 3
di Padova, che stabilisce e regola i criteri di contribuzione e di ripartizione delle spese straordinarie e di cui entrambi i coniugi hanno ricevuto copia.
3) I coniugi dichiarano di aver già raggiunto in sede di separazione un accordo a definizione dei loro rapporti patrimoniali e a tacitazione di tutti i reciproci rapporti economici tra loro esistenti, e che ai trasferimenti concordati è stata data esecuzione con gli atti notarili del dicembre 2022 a rogito Notaio . Dichiarano, per Persona_3
l'effetto di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, per nessun titolo e/o ragione, fatta eccezione per l'obbligo per il signor di proseguire il Parte_2
pagamento delle rate dei mutui residui come già stabilito nel verbale di separazione omologato e precisamente: - rate residue del mutuo di credito fondiario concesso da banca (attualmente pari ad euro 570= mensili) in forza di contratto Controparte_1
in data 6.02.2008 n.11373 rep. notaio , registrato a Persona_4
Padova il 14.02.2008 al n.3332 serie 1T, relativamente all'immobile di VE
OV (PD); - rate residue del contratto di mutuo n.0E54054993572 concesso da in forza di contratto in data 28.03.2018 n.30165 Parte_3
rep. notaio di Conselve (PD), registrato a Padova il 9.04.2018 al Persona_3
n.6145 serie 1T e iscritto a Padova il 9.04.2018 reg. gen. n.13462 e reg. part. n.2259,
per l'importo mensile di € 721=, relativo all'immobile sito in via Rialto n.17
(Padova). Il signor si obbliga a corrispondere la rata mensile e a tenere Pt_2
indenne e manlevata la OR da ogni pretesa che l'Istituto di Credito potesse Pt_1
avanzare a qualsiasi titolo nei suoi confronti in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte dal signor . Pt_2 4
4) Infine il signor , in arretrato per l'importo complessivo di € Parte_2
6.000= (pari a n. 10 mensilità) si impegna a corrispondere la suddetta somma, anche ratealmente, alla OR entro e non oltre il 28 febbraio 2026. Pt_1
5) sia ordinato al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza allorché sarà passata in giudicato.”
Per il P.M: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in data 11.05.2002, ad
SO (TV) e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte II,
Serie A, atto n. 8, anno 2002. Dall'unione coniugale sono nati due figli:
[...]
, nato a [...] in data [...]; e nata a [...]_6
Cittadella in data 09.08.2006.
All'udienza di comparizione delle parti del 29.11.2022, innanzi al Presidente
delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione consensuale. La
separazione veniva omologata con decreto n. cronol. 8065/2022, pubblicato in data
30.11.2022.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti del 29.11.2022, dinnanzi al Presidente delegato. 5
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti 2) e 3) delle rassegnate conclusioni congiunte sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, poi, al punto 4) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è
libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e,
pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e contratto in data 11.05.2002 ad SO Parte_1 Parte_2
(TV) e trascritto nel relativo registro, parte II, atto n. 8, serie A, anno 2002 del
Comune di SO;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti 2) e 3) delle rassegnate conclusioni congiunte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 1.10.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio 6
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari