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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 29/05/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 342/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
MARINO ANDREA, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 07/05/2025, hanno esposto che: il giorno 16.4.1994, in Raiano, hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte I, n. 1,
Anno 1994; dall'unione matrimoniale sono nati quattro figli: il 7.3.1994, il 7.5.1995, Per_1 Per_2
il 26.3.1998 e il 28.3.2003. Per_3 Per_4
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
Parte_3
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Raiano, in data 16.04.1994, come risulta dal registro degli Atti di matrimonio di detto Comune per l'anno 1994 al n. 00001 p.1 1994 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Raiano, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Non prevedere la corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento essendo i coniugi entrambi economicamente indipendenti ed essendo i figli della coppia tutti maggiorenni, economicamente autosufficienti ed avendo essi in ogni caso da tempo intrapreso percorsi di autonomia e indipendenza rispetto ai genitori;
4) Le spese del presente giudizio, per accordo tra le parti, sono interamente a carico del Sig. . Parte_1
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 28.5.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 342/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
MARINO ANDREA, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 07/05/2025, hanno esposto che: il giorno 16.4.1994, in Raiano, hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte I, n. 1,
Anno 1994; dall'unione matrimoniale sono nati quattro figli: il 7.3.1994, il 7.5.1995, Per_1 Per_2
il 26.3.1998 e il 28.3.2003. Per_3 Per_4
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
Parte_3
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Raiano, in data 16.04.1994, come risulta dal registro degli Atti di matrimonio di detto Comune per l'anno 1994 al n. 00001 p.1 1994 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Raiano, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Non prevedere la corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento essendo i coniugi entrambi economicamente indipendenti ed essendo i figli della coppia tutti maggiorenni, economicamente autosufficienti ed avendo essi in ogni caso da tempo intrapreso percorsi di autonomia e indipendenza rispetto ai genitori;
4) Le spese del presente giudizio, per accordo tra le parti, sono interamente a carico del Sig. . Parte_1
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 28.5.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco