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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9770 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3622/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del G.o.p., dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
3622 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 con sede legale in Roma, Via Salaria, 1350 ed ivi elettivamente domiciliata in Via
[...]
Arezzo, 49 presso lo studio dell'avv. MARINA CONDOLEO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. SONIA MAGLIANO in virtù di procura ad litem del 5/2/2025 in atti.
- attrice opponente -
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. sig. con sede legale in Monteflavio (RM), Via Controparte_1 della Pineta, 69 ed elettivamente domiciliata in Tivoli (RM), Via Antonio del Re, 45 presso lo studio dell'avv. MAURIZIO SCATTONE che la rappresenta e difende in virtù di procura estensiva su foglio separato depositata nel fascicolo monitorio R.G. 48263/2023.
- convenuta opposta -
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni all'udienza dell'11/4/2025, riportandosi a quelle rassegnate rispettivamente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 15/1/2024 la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 18456/2023 (R.G. 48263/2023) emesso dal Tribunale di
Roma l'1/12/2023, pubblicato in data 4/12/2023 e notificato tramite pec il 6/12/2023 che le aveva ingiunto di pagare alla (d'ora in avanti, per Controparte_1 brevità, ) l'importo di € 18.400,00 a titolo di saldo del prezzo dei lavori edili affidati CP_1 in subappalto con contratto datato 21/7/2022, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5
1 D. Lgs. n. 231/2002 nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 830,00 per compenso, € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione l'attrice, che chiedeva di revocare il decreto opposto, contestava la debenza della somma ingiunta, affermando che la non avesse completato le opere CP_1 commissionatele (ovvero i lavori di demolizione e di realizzazione di strutture in cemento armato e tamponature esterne nell'immobile sito in Montelibretti (RM), Loc. Polledrara di proprietà dei signori e e che Persona_1 Persona_2 quelle realizzate non le avesse eseguite a regola d'arte.
Invocava quindi il disposto dell'art. 1460 c.c., sostenendo altresì che la fosse CP_1 inadempiente rispetto ad ulteriori obblighi contrattuali e di legge, dal momento che:
- aveva emesso le fatture di acconto e saldo senza la preventiva approvazione ed asseverazione da parte del D.L.;
- non aveva trasmesso l'elenco nominativo del personale impiegato nel cantiere;
- aveva utilizzato personale non regolarmente assunto;
- aveva omesso di trasmettere le copie delle buste paga sottoscritte per quietanza dai lavoratori;
- aveva omesso di fornire il DURC nonché copia della documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente;
- aveva omesso di trasmettere le certificazioni relative ai materiali impiegati ed alle opere realizzate;
- aveva omesso di fornire il DURC di congruità di cui all'art. 8, comma 10 bis, del D.L. n.
76/2020 e di caricare sul portale “Edilconnect” i dati e la documentazione relativa alla manodopera impiegata nel cantiere, indispensabile per le verifiche da parte degli Enti competenti ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (c.d. Superbonus) di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 e successive modifiche.
Inoltre deduceva che il corrispettivo pattuito per i summenzionati lavori edili non fosse, come sostenuto dalla di € 92.000,00 (corrispondente all'importo indicato in cifre nel CP_1 contratto inter partes) bensì di € 86.000,00 (ovvero l'importo indicato in lettere nello stesso contratto). Di talché l'importo asseritamente dovuto a saldo sarebbe stato comunque di €
6.000,00 inferiore a quanto preteso dall'opposta.
Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo la reiezione dell'opposizione e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
La deduceva: CP_1
- di aver realizzato le opere commissionatele dalla in conformità alle istruzioni, Parte_1 direttive e prescrizioni del D.L. e Coordinatore per la Sicurezza, ing. Controparte_2 portando a compimento tutte le lavorazioni nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti senza che la committente le avesse contestato alcunché né durante l'esecuzione dei lavori né 2 al termine degli stessi e neppure dopo aver ricevuto via pec il 30/8/2023 l'intimazione di pagamento del saldo di € 18.400,00;
- di aver consegnato alla tutta la documentazione indicata nel contratto di Parte_1 subappalto, ovvero: l'elenco nominativo del personale impiegato ed il relativo aggiornamento;
le buste paga degli operai;
i bonifici attestanti i pagamenti eseguiti in favore del personale;
il
DURC valido ed in vigore durante l'esecuzione del contratto di subappalto;
il formulario rifiuti misti da demolizione;
- di aver emesso la fattura ingiunta successivamente all'approvazione del terzo ed ultimo SAL da parte del direttore dei lavori.
La società opposta inoltre ribadiva che il prezzo dei lavori appaltati era stato convenuto, a seguito di trattativa tra le parti, in € 92.000,00 (€ 14.000,00 per i lavori di demolizione ed €
78.000,00 per i lavori di ricostruzione), evidenziando che le precedenti fatture di acconto di €
18.400,00 e di € 55.200,00, pari rispettivamente al 20% ed al 60% dell'importo anzidetto, quindi coerenti con detto importo, risultavano essere state pacificamente saldate dall'opponente.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva differita l'udienza di prima comparizione al
12/7/2024. Le parti depositavano le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.: l'opposta depositava ulteriore documentazione e chiedeva ammettersi prova per interpello e per testi nonché ordine di esibizione delle scritture contabili della ed ordine di esibizione Parte_1 nei confronti della sig.ra anche l'opponente chiedeva Persona_1 ammettersi prova per interpello e prova per testi (senza peraltro indicare alcun nominativo).
Con ordinanza del 12/7/2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, ammessa la prova per testi richiesta dall'opposta limitatamente ai capitoli 1, 2, 3, 6 e 7, rigettata, in quanto irrilevante, l'istanza ex art. 210 c.p.c. e respinte, in quanto inammissibili, le richieste istruttorie formulate dall'opponente.
All'udienza del 4/10/2024 venivano sentiti i testi ing. ed il D.L. ing. Testimone_1
Quindi la causa, ritenuta sufficientemente istruita, veniva rinviata Controparte_2 all'udienza dell'11/4/2025 per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine sino al 30/3/2025 per il deposito di note conclusive.
All'udienza dell'11/4/2025, precisate le conclusioni dai procuratori delle parti come in epigrafe ed all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione al decreto n. 18456/2023 emesso da questo Parte_1
Tribunale che le aveva ingiunto di pagare alla la Controparte_1 somma di € 18.400.00 a saldo delle opere di cui al contratto di subappalto del 21/7/2022, assumendola variamente inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti (in primis la corretta e completa esecuzione dei lavori edili). L'opponente ha inoltre dedotto che il corrispettivo concordato non fosse di € 92.000,00 - come sostenuto dall'opposta - bensì di € 3 86.000,00, con una differenza quindi di € 6.000,00 che avrebbe comunque dovuto detrarsi dall'importo richiesto.
L'opposizione è infondata e pertanto dev'essere rigettata.
Innanzi tutto, alla luce delle prove raccolte, risulta dimostrato che la contrariamente a CP_1 quanto apoditticamente asserito dall'opponente, abbia eseguito integralmente le opere commissionatele dalla (interventi di demolizione e realizzazione di strutture in Pt_1 cemento armato e tamponature esterne nell'immobile sito in loc. Polledrara, Via Polledrara,
4/C, di proprietà dei signori e . Per_1 Persona_2
Ed invero i tre SAL (prodotti sub all. H) asseverati dal D.L., ing. e che Controparte_2 risultano accettati senza riserve dalla attestano che i lavori affidati in subappalto Pt_1 siano stati completati.
L'ing. escusso come testimone all'udienza del 4/10/2024, dopo aver premesso di CP_2 essere stato “direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza del cantiere Per_1 Parte nominato dalla in accordo con la committente , in risposta ai capitoli 6 e 7 Per_1 della memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. di parte opponente ha dichiarato quanto segue.
Capitolo 6) “È vero che Ella, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ha accertato la completa esecuzione da parte della dei lavori di demolizione e Parte_3 realizzazione delle strutture in cemento armato e tamponature esterne sull'immobile di proprietà di sito in Montelibretti (RM), Loc. Polledrara - Via Persona_1
Polledrara, n. 4C, affidati con contratto di subappalto dalla alla Parte_1 Parte_3
: “Si è vero e specifico che ha anche eseguito il manto di copertura”.
[...] CP_1
Capitolo 7): “È vero che Ella, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione, ha trasmesso i SAL n. 1, SAL n.
2 e SAL n. 3 Stato Finale alla che ha provveduto a firmarli ed una volta firmati, Parte_1 le sono stati restituiti con modalità telematica”: “Si, è vero. Preciso che a volte li trasmettevo in allegato via email ed altre volte li portavo direttamente di persona in amministrazione Parte della e precisamente a Non ricordo con esattezza se i tre sal che mi Persona_3 Parte sono stati mostrati (all.H) li consegnai a mano o via email. La non mi ha mai contestato alcunchè su tali documenti e ritengo che li abbia utilizzati”.
Parimenti sconfessate dalla nutrita produzione documentale della sono le doglianze CP_1 della irca: Pt_1
- il mancato invio dell'elenco nominativo del personale impiegato nel cantiere: circostanza smentita dalla documentazione prodotta sub all. I, J (elenchi del personale e aggiornamenti) e
R (fogli presenze nel cantiere);
- l'impiego di maestranze non regolarmente assunte: circostanza smentita dalla documentazione prodotta sub all. K, T e U (cedolini paga) e all. M (DURC);
- l'emissione delle fatture di acconto e saldo in assenza di preventiva approvazione ed 4 asseverazione da parte del D.L.: affermazione smentita dai tre SAL prodotti sub all. H;
- la mancata trasmissione delle copie delle buste paga sottoscritte per quietanza dai lavoratori: affermazione confutata nella sostanza oltre che dalle buste paga di cui all'allegato K e dai relativi bonifici di pagamento (all. L), soprattutto dalle dichiarazioni sottoscritte dagli operai e dai soci lavoratori impiegati nel cantiere prodotte sub all. T e U unitamente ad ulteriori buste paga e bonifici di pagamento;
- la mancata trasmissione del DURC: affermazione smentita dai tre DURC attestanti la regolarità contributiva , INAIL e Cassa Edile del 10/8/2022, del 14/12/2022 e del CP_3
17/4/2023 prodotti sub all. M;
- la mancata trasmissione delle certificazioni relative ai materiali impiegati ed alle opere realizzate: circostanza smentita dai certificati prodotti sub all. S.
Quanto alle ulteriori omissioni che la contesta alla (mancata consegna del Pt_1 CP_1
DURC di congruità di cui all'art. 8, comma 10 bis, del D.L. n. 76/2020 ed omesso caricamento sul portale “Edilconnect” dei dati e la documentazione relativa alla manodopera impiegata nel cantiere), si osserva che l'opponente non ha affatto dimostrato che siffatti adempimenti fossero stati richiesti alla società opposta.
E del resto appare significativo che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. della risulti proposta per la prima volta nel presente giudizio, non avendo l'opponente Pt_1 fornito la benché minima prova di avere effettuato alcuna contestazione alla in corso di CP_1 rapporto e neppure dopo la sua conclusione.
Giova in proposito ricordare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento (exceptio inadimpleti contractus) è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto” (Cass. 7/12/1994 n. 10506; conformi: Cass. 9/9/1998 n. 8910; Cass. 18/5/1988 n.
3465).
Anche l'ulteriore motivo di opposizione secondo cui il prezzo complessivo dei lavori commissionati alla sarebbe stato di € 86.000,00, come indicato in lettere a pag. 5 (art. CP_1
7) del contratto di subappalto, e non di € 92.000,00, come indicato in cifre sempre a pag. 5 alla riga precedente e come sostenuto dall'opposta, alla luce delle emergenze processuali di cui si dirà in appresso appare platealmente infondato.
Innanzitutto si osserva che già il comportamento tenuto da entrambe le parti in fase di 5 esecuzione del contratto conferma che il corrispettivo pattuito fosse di € 92.000,00 (e che quindi l'importo indicato in lettere fosse frutto di un refuso o comunque di un errore).
La ha infatti emesso in data 5/8/2022 una prima di fattura di acconto di € 18.400,00, CP_1 esattamente pari al 20% del suindicato importo complessivo (così come previsto dall'art. 8), che è stata regolarmente saldata dalla odierna opponente. Il 16/11/2022 ha poi emesso, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, una seconda fattura di € 55.200,00, pari esattamente al 60% del suddetto importo complessivo (come previsto contrattualmente), che pure è stata regolarmente pagata dall'opponente senza opporre alcuna obiezione in ordine al quantum richiesto.
È appena il caso di rammentare che tra i canoni ermeneutici di interpretazione del contratto, da utilizzare ove l'interpretazione letterale e logico-sistematica siano insufficienti (come nel caso in esame), vi sia quello che prevede che “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, comma 2, c.c.). E non v'è dubbio che il contegno delle parti durante l'esecuzione del contratto sia coerente solo con la tesi di parte opposta.
Tale conclusione è vieppiù avvalorata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti versata in atti dall'opposta.
In particolare dalla comunicazione via email dell'1/8/2022 (all. V) inviata alla dall'ing. CP_1
referente della per la gestione dei rapporti contrattuali Testimone_1 Pt_1
(circostanza confermata dalla stessa ascoltata come teste, v. infra) e dalla Tes_1 successiva email di risposta trasmessa in pari data dalla all'ing. (all. W) si CP_1 Tes_1 ricava chiaramente che l'importo delle lavorazioni di demolizione e ricostruzione fosse stato definitivamente concordato in € 14.000,00 per i lavori di demolizione ed in € 78.000,00 per i lavori di ricostruzione, per un totale di € 92.000,00 (la lieve discordanza rispetto alle suddette cifre che si riscontra con gli importi - € 13.000,00 ed € 79.000,00 - corretti a penna in calce ai due computi metrici redatti dalla ed allegati alle email non incide comunque CP_1 sull'importo totale dei lavori).
Inoltre la teste rispondendo sul capitolo di prova 2) della seconda Testimone_1 memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. dell'opposta (“È vero che, nella sua qualità di referente della Lei ha corretto in data 01.08.2022 l'offerta dei lavori presentata Parte_1 dalla trasmettendo la email del 01.08.2022, ore Parte_3
12:07, che prevedeva l'importo di € 14.000,00 per i lavori di demolizione e l'importo di €
78.000,00 per i lavori di ricostruzione per un totale di € 92.000,00, che le si rammostra con il doc. F e doc. V del fascicolo di parte opposta”), ha riferito che:
“Riconosco l'email che mi si mostra e posso aggiungere di ricordare nei giorni precedenti all'invio dell'email mi confrontai con [in precedenza definito dalla teste Testimone_2 come suo “referente interno alla che si occupava anche di stendere i contratti previa CP_4 contrattazione con le singole imprese appaltatrici e sub appaltatrici”] per avere conferma di 6 poter preparare il contratto per un importo complessivo di € 92.000,00 e lui mi diede l'ok”.
La stessa teste, a cui è stata mostrata la mail prodotta dall'opposta sub all. X ha poi confermato di aver inoltrato detta email a “dipendente della che si Persona_3 Pt_1 occupava dei contratti”, con allegati il contratto di subappalto ed i computi metrici con gli importi corretti a penna (€ 13.000,00 + € 79.000,00) e sottoscritti dalla Dopo di che il CP_1 contratto di subappalto risulta essere stato sottoscritto dalla Pt_1
A fronte di tali schiaccianti evidenze probatorie l'affermazione dell'opponente, reiterata anche in sede di note conclusive, secondo cui il corrispettivo dei lavori subappaltati ammonterebbe ad € 86.000,00 risulta destituita di ogni fondamento, ai limiti della temerarietà.
Per le svolte considerazioni l'opposizione va integralmente respinta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico dell'opponente nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n.
55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022, secondo i parametri medi previsti dalla Tabella 2 per controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, con un aumento del 10% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014, in quanto la comparsa di costituzione e risposta è stata redatta con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 18456/2023 (R.G. 48263/2023) pubblicato in data
4/12/2023, che viene dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna la società opponente a rifondere alla le Controparte_1 spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 5.584,70 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA da distrarsi in favore dell'avv.
AU CA dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma in data 30 giugno 2025 Il G.o.p. Silvia Vescovi
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del G.o.p., dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
3622 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 con sede legale in Roma, Via Salaria, 1350 ed ivi elettivamente domiciliata in Via
[...]
Arezzo, 49 presso lo studio dell'avv. MARINA CONDOLEO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. SONIA MAGLIANO in virtù di procura ad litem del 5/2/2025 in atti.
- attrice opponente -
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. sig. con sede legale in Monteflavio (RM), Via Controparte_1 della Pineta, 69 ed elettivamente domiciliata in Tivoli (RM), Via Antonio del Re, 45 presso lo studio dell'avv. MAURIZIO SCATTONE che la rappresenta e difende in virtù di procura estensiva su foglio separato depositata nel fascicolo monitorio R.G. 48263/2023.
- convenuta opposta -
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni all'udienza dell'11/4/2025, riportandosi a quelle rassegnate rispettivamente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 15/1/2024 la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 18456/2023 (R.G. 48263/2023) emesso dal Tribunale di
Roma l'1/12/2023, pubblicato in data 4/12/2023 e notificato tramite pec il 6/12/2023 che le aveva ingiunto di pagare alla (d'ora in avanti, per Controparte_1 brevità, ) l'importo di € 18.400,00 a titolo di saldo del prezzo dei lavori edili affidati CP_1 in subappalto con contratto datato 21/7/2022, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5
1 D. Lgs. n. 231/2002 nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 830,00 per compenso, € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione l'attrice, che chiedeva di revocare il decreto opposto, contestava la debenza della somma ingiunta, affermando che la non avesse completato le opere CP_1 commissionatele (ovvero i lavori di demolizione e di realizzazione di strutture in cemento armato e tamponature esterne nell'immobile sito in Montelibretti (RM), Loc. Polledrara di proprietà dei signori e e che Persona_1 Persona_2 quelle realizzate non le avesse eseguite a regola d'arte.
Invocava quindi il disposto dell'art. 1460 c.c., sostenendo altresì che la fosse CP_1 inadempiente rispetto ad ulteriori obblighi contrattuali e di legge, dal momento che:
- aveva emesso le fatture di acconto e saldo senza la preventiva approvazione ed asseverazione da parte del D.L.;
- non aveva trasmesso l'elenco nominativo del personale impiegato nel cantiere;
- aveva utilizzato personale non regolarmente assunto;
- aveva omesso di trasmettere le copie delle buste paga sottoscritte per quietanza dai lavoratori;
- aveva omesso di fornire il DURC nonché copia della documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente;
- aveva omesso di trasmettere le certificazioni relative ai materiali impiegati ed alle opere realizzate;
- aveva omesso di fornire il DURC di congruità di cui all'art. 8, comma 10 bis, del D.L. n.
76/2020 e di caricare sul portale “Edilconnect” i dati e la documentazione relativa alla manodopera impiegata nel cantiere, indispensabile per le verifiche da parte degli Enti competenti ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (c.d. Superbonus) di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 e successive modifiche.
Inoltre deduceva che il corrispettivo pattuito per i summenzionati lavori edili non fosse, come sostenuto dalla di € 92.000,00 (corrispondente all'importo indicato in cifre nel CP_1 contratto inter partes) bensì di € 86.000,00 (ovvero l'importo indicato in lettere nello stesso contratto). Di talché l'importo asseritamente dovuto a saldo sarebbe stato comunque di €
6.000,00 inferiore a quanto preteso dall'opposta.
Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo la reiezione dell'opposizione e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
La deduceva: CP_1
- di aver realizzato le opere commissionatele dalla in conformità alle istruzioni, Parte_1 direttive e prescrizioni del D.L. e Coordinatore per la Sicurezza, ing. Controparte_2 portando a compimento tutte le lavorazioni nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti senza che la committente le avesse contestato alcunché né durante l'esecuzione dei lavori né 2 al termine degli stessi e neppure dopo aver ricevuto via pec il 30/8/2023 l'intimazione di pagamento del saldo di € 18.400,00;
- di aver consegnato alla tutta la documentazione indicata nel contratto di Parte_1 subappalto, ovvero: l'elenco nominativo del personale impiegato ed il relativo aggiornamento;
le buste paga degli operai;
i bonifici attestanti i pagamenti eseguiti in favore del personale;
il
DURC valido ed in vigore durante l'esecuzione del contratto di subappalto;
il formulario rifiuti misti da demolizione;
- di aver emesso la fattura ingiunta successivamente all'approvazione del terzo ed ultimo SAL da parte del direttore dei lavori.
La società opposta inoltre ribadiva che il prezzo dei lavori appaltati era stato convenuto, a seguito di trattativa tra le parti, in € 92.000,00 (€ 14.000,00 per i lavori di demolizione ed €
78.000,00 per i lavori di ricostruzione), evidenziando che le precedenti fatture di acconto di €
18.400,00 e di € 55.200,00, pari rispettivamente al 20% ed al 60% dell'importo anzidetto, quindi coerenti con detto importo, risultavano essere state pacificamente saldate dall'opponente.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva differita l'udienza di prima comparizione al
12/7/2024. Le parti depositavano le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.: l'opposta depositava ulteriore documentazione e chiedeva ammettersi prova per interpello e per testi nonché ordine di esibizione delle scritture contabili della ed ordine di esibizione Parte_1 nei confronti della sig.ra anche l'opponente chiedeva Persona_1 ammettersi prova per interpello e prova per testi (senza peraltro indicare alcun nominativo).
Con ordinanza del 12/7/2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, ammessa la prova per testi richiesta dall'opposta limitatamente ai capitoli 1, 2, 3, 6 e 7, rigettata, in quanto irrilevante, l'istanza ex art. 210 c.p.c. e respinte, in quanto inammissibili, le richieste istruttorie formulate dall'opponente.
All'udienza del 4/10/2024 venivano sentiti i testi ing. ed il D.L. ing. Testimone_1
Quindi la causa, ritenuta sufficientemente istruita, veniva rinviata Controparte_2 all'udienza dell'11/4/2025 per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine sino al 30/3/2025 per il deposito di note conclusive.
All'udienza dell'11/4/2025, precisate le conclusioni dai procuratori delle parti come in epigrafe ed all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione al decreto n. 18456/2023 emesso da questo Parte_1
Tribunale che le aveva ingiunto di pagare alla la Controparte_1 somma di € 18.400.00 a saldo delle opere di cui al contratto di subappalto del 21/7/2022, assumendola variamente inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti (in primis la corretta e completa esecuzione dei lavori edili). L'opponente ha inoltre dedotto che il corrispettivo concordato non fosse di € 92.000,00 - come sostenuto dall'opposta - bensì di € 3 86.000,00, con una differenza quindi di € 6.000,00 che avrebbe comunque dovuto detrarsi dall'importo richiesto.
L'opposizione è infondata e pertanto dev'essere rigettata.
Innanzi tutto, alla luce delle prove raccolte, risulta dimostrato che la contrariamente a CP_1 quanto apoditticamente asserito dall'opponente, abbia eseguito integralmente le opere commissionatele dalla (interventi di demolizione e realizzazione di strutture in Pt_1 cemento armato e tamponature esterne nell'immobile sito in loc. Polledrara, Via Polledrara,
4/C, di proprietà dei signori e . Per_1 Persona_2
Ed invero i tre SAL (prodotti sub all. H) asseverati dal D.L., ing. e che Controparte_2 risultano accettati senza riserve dalla attestano che i lavori affidati in subappalto Pt_1 siano stati completati.
L'ing. escusso come testimone all'udienza del 4/10/2024, dopo aver premesso di CP_2 essere stato “direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza del cantiere Per_1 Parte nominato dalla in accordo con la committente , in risposta ai capitoli 6 e 7 Per_1 della memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. di parte opponente ha dichiarato quanto segue.
Capitolo 6) “È vero che Ella, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ha accertato la completa esecuzione da parte della dei lavori di demolizione e Parte_3 realizzazione delle strutture in cemento armato e tamponature esterne sull'immobile di proprietà di sito in Montelibretti (RM), Loc. Polledrara - Via Persona_1
Polledrara, n. 4C, affidati con contratto di subappalto dalla alla Parte_1 Parte_3
: “Si è vero e specifico che ha anche eseguito il manto di copertura”.
[...] CP_1
Capitolo 7): “È vero che Ella, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione, ha trasmesso i SAL n. 1, SAL n.
2 e SAL n. 3 Stato Finale alla che ha provveduto a firmarli ed una volta firmati, Parte_1 le sono stati restituiti con modalità telematica”: “Si, è vero. Preciso che a volte li trasmettevo in allegato via email ed altre volte li portavo direttamente di persona in amministrazione Parte della e precisamente a Non ricordo con esattezza se i tre sal che mi Persona_3 Parte sono stati mostrati (all.H) li consegnai a mano o via email. La non mi ha mai contestato alcunchè su tali documenti e ritengo che li abbia utilizzati”.
Parimenti sconfessate dalla nutrita produzione documentale della sono le doglianze CP_1 della irca: Pt_1
- il mancato invio dell'elenco nominativo del personale impiegato nel cantiere: circostanza smentita dalla documentazione prodotta sub all. I, J (elenchi del personale e aggiornamenti) e
R (fogli presenze nel cantiere);
- l'impiego di maestranze non regolarmente assunte: circostanza smentita dalla documentazione prodotta sub all. K, T e U (cedolini paga) e all. M (DURC);
- l'emissione delle fatture di acconto e saldo in assenza di preventiva approvazione ed 4 asseverazione da parte del D.L.: affermazione smentita dai tre SAL prodotti sub all. H;
- la mancata trasmissione delle copie delle buste paga sottoscritte per quietanza dai lavoratori: affermazione confutata nella sostanza oltre che dalle buste paga di cui all'allegato K e dai relativi bonifici di pagamento (all. L), soprattutto dalle dichiarazioni sottoscritte dagli operai e dai soci lavoratori impiegati nel cantiere prodotte sub all. T e U unitamente ad ulteriori buste paga e bonifici di pagamento;
- la mancata trasmissione del DURC: affermazione smentita dai tre DURC attestanti la regolarità contributiva , INAIL e Cassa Edile del 10/8/2022, del 14/12/2022 e del CP_3
17/4/2023 prodotti sub all. M;
- la mancata trasmissione delle certificazioni relative ai materiali impiegati ed alle opere realizzate: circostanza smentita dai certificati prodotti sub all. S.
Quanto alle ulteriori omissioni che la contesta alla (mancata consegna del Pt_1 CP_1
DURC di congruità di cui all'art. 8, comma 10 bis, del D.L. n. 76/2020 ed omesso caricamento sul portale “Edilconnect” dei dati e la documentazione relativa alla manodopera impiegata nel cantiere), si osserva che l'opponente non ha affatto dimostrato che siffatti adempimenti fossero stati richiesti alla società opposta.
E del resto appare significativo che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. della risulti proposta per la prima volta nel presente giudizio, non avendo l'opponente Pt_1 fornito la benché minima prova di avere effettuato alcuna contestazione alla in corso di CP_1 rapporto e neppure dopo la sua conclusione.
Giova in proposito ricordare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento (exceptio inadimpleti contractus) è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto” (Cass. 7/12/1994 n. 10506; conformi: Cass. 9/9/1998 n. 8910; Cass. 18/5/1988 n.
3465).
Anche l'ulteriore motivo di opposizione secondo cui il prezzo complessivo dei lavori commissionati alla sarebbe stato di € 86.000,00, come indicato in lettere a pag. 5 (art. CP_1
7) del contratto di subappalto, e non di € 92.000,00, come indicato in cifre sempre a pag. 5 alla riga precedente e come sostenuto dall'opposta, alla luce delle emergenze processuali di cui si dirà in appresso appare platealmente infondato.
Innanzitutto si osserva che già il comportamento tenuto da entrambe le parti in fase di 5 esecuzione del contratto conferma che il corrispettivo pattuito fosse di € 92.000,00 (e che quindi l'importo indicato in lettere fosse frutto di un refuso o comunque di un errore).
La ha infatti emesso in data 5/8/2022 una prima di fattura di acconto di € 18.400,00, CP_1 esattamente pari al 20% del suindicato importo complessivo (così come previsto dall'art. 8), che è stata regolarmente saldata dalla odierna opponente. Il 16/11/2022 ha poi emesso, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, una seconda fattura di € 55.200,00, pari esattamente al 60% del suddetto importo complessivo (come previsto contrattualmente), che pure è stata regolarmente pagata dall'opponente senza opporre alcuna obiezione in ordine al quantum richiesto.
È appena il caso di rammentare che tra i canoni ermeneutici di interpretazione del contratto, da utilizzare ove l'interpretazione letterale e logico-sistematica siano insufficienti (come nel caso in esame), vi sia quello che prevede che “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, comma 2, c.c.). E non v'è dubbio che il contegno delle parti durante l'esecuzione del contratto sia coerente solo con la tesi di parte opposta.
Tale conclusione è vieppiù avvalorata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti versata in atti dall'opposta.
In particolare dalla comunicazione via email dell'1/8/2022 (all. V) inviata alla dall'ing. CP_1
referente della per la gestione dei rapporti contrattuali Testimone_1 Pt_1
(circostanza confermata dalla stessa ascoltata come teste, v. infra) e dalla Tes_1 successiva email di risposta trasmessa in pari data dalla all'ing. (all. W) si CP_1 Tes_1 ricava chiaramente che l'importo delle lavorazioni di demolizione e ricostruzione fosse stato definitivamente concordato in € 14.000,00 per i lavori di demolizione ed in € 78.000,00 per i lavori di ricostruzione, per un totale di € 92.000,00 (la lieve discordanza rispetto alle suddette cifre che si riscontra con gli importi - € 13.000,00 ed € 79.000,00 - corretti a penna in calce ai due computi metrici redatti dalla ed allegati alle email non incide comunque CP_1 sull'importo totale dei lavori).
Inoltre la teste rispondendo sul capitolo di prova 2) della seconda Testimone_1 memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. dell'opposta (“È vero che, nella sua qualità di referente della Lei ha corretto in data 01.08.2022 l'offerta dei lavori presentata Parte_1 dalla trasmettendo la email del 01.08.2022, ore Parte_3
12:07, che prevedeva l'importo di € 14.000,00 per i lavori di demolizione e l'importo di €
78.000,00 per i lavori di ricostruzione per un totale di € 92.000,00, che le si rammostra con il doc. F e doc. V del fascicolo di parte opposta”), ha riferito che:
“Riconosco l'email che mi si mostra e posso aggiungere di ricordare nei giorni precedenti all'invio dell'email mi confrontai con [in precedenza definito dalla teste Testimone_2 come suo “referente interno alla che si occupava anche di stendere i contratti previa CP_4 contrattazione con le singole imprese appaltatrici e sub appaltatrici”] per avere conferma di 6 poter preparare il contratto per un importo complessivo di € 92.000,00 e lui mi diede l'ok”.
La stessa teste, a cui è stata mostrata la mail prodotta dall'opposta sub all. X ha poi confermato di aver inoltrato detta email a “dipendente della che si Persona_3 Pt_1 occupava dei contratti”, con allegati il contratto di subappalto ed i computi metrici con gli importi corretti a penna (€ 13.000,00 + € 79.000,00) e sottoscritti dalla Dopo di che il CP_1 contratto di subappalto risulta essere stato sottoscritto dalla Pt_1
A fronte di tali schiaccianti evidenze probatorie l'affermazione dell'opponente, reiterata anche in sede di note conclusive, secondo cui il corrispettivo dei lavori subappaltati ammonterebbe ad € 86.000,00 risulta destituita di ogni fondamento, ai limiti della temerarietà.
Per le svolte considerazioni l'opposizione va integralmente respinta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico dell'opponente nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n.
55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022, secondo i parametri medi previsti dalla Tabella 2 per controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, con un aumento del 10% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014, in quanto la comparsa di costituzione e risposta è stata redatta con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 18456/2023 (R.G. 48263/2023) pubblicato in data
4/12/2023, che viene dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna la società opponente a rifondere alla le Controparte_1 spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 5.584,70 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA da distrarsi in favore dell'avv.
AU CA dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma in data 30 giugno 2025 Il G.o.p. Silvia Vescovi
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