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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
75/24 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
All'udienza del giorno 08.04.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, è presente l'avv.
Perdichizzi Gianluca per parte ricorrente da remoto, via TEAMS, e in presenza l'avv. Franco Maria
Foramiti per . CP_1
Preliminarmente
Il Giudice
- prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori di parte sopra indicati;
- prende atto della dichiarazione del procuratore di parte sopra indicato collegato da remoto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nel luogo da cui è in corso collegamento con la stanza virtuale d'udienza;
- prende atto che, su suo invito, il difensore sopra indicato si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza;
- avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Perdichizzi Gianluca si richiama agli atti ed alle conclusioni ivi riportate.
L'avv. Franco Maria Foramiti si riporta alla memoria difensiva ed alle relative conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza anche da remoto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 75/2024
Promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Perdichizzi Gianluca
-ricorrente- contro
(C. F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo BONETTI e Luca IERO
-resistente-
oggetto: “fondo elettrici”
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo quanto dedotto in atti e, per l'effetto: b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia illegittimamente calcolato il tetto massimo (più CP_1
favorevole) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn.
190/97 e 200/98; c) condannare, perciò, l' convenuto a: c1) ricalcolare il tetto a) ex art. 3, CP_2
comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di (non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997, come CP_3
illegittimamente operato da controparte); c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli, da un lato, e tetto maggiore o
“più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, come illustrato dalla compiegata Cass.
12161/19; c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge. Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge
(rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta), a distrarsi in favore del procuratore ex art. 93
c.p.c.; e) con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in itinere iudicii, anche in replica alle avverse difese.
CP_1
In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza o, quanto meno, dichiarare l'intervenuta decadenza per il diritto agli eventuali arretrati di pensione sui ratei maturati oltre il triennio dal deposito del ricorso (29.1.2024).
Nel merito, in via principale: Rigettare, in ogni modo, il ricorso in quanto infondato, ferma restando la prescrizione del diritto agli eventuali arretrati di pensione maturati nei cinque anni antecedenti il deposito del ricorso. Con la rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.24 , premesso di essere stato dipendente Parte_1 CP_3
e di fruire di pensione di vecchiaia n. EL 173957 dal mese di luglio 1997 presso il Fondo Elettrici
CP_ CP_
ha convenuto in giudizio l' lamentando che lo stesso, nell'effettuare il calcolo della pensione a lui corrisposta, non avesse correttamente applicato i criteri previsti dall'art. 3 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 562/96.
In particolare, il ricorrente deduceva che l' aveva preso come base di calcolo la retribuzione CP_2 imponibile vigente presso il “Fondo Elettrici” in luogo della maggiore retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 L. n. 153/63 nell'assicurazione generale obbligatoria, comprensiva di tutte le voci di retribuzione. La difesa attorea aggiungeva di aver presentato in data 30.12.21 istanza amministrativa per la riliquidazione della pensione e di aver proposto altresì, avverso il silenzio rigetto, ricorso gerarchico, senza tuttavia aver ottenuto alcun positivo riscontro.
Pertanto, parte ricorrente si era vista costretta ad adire la via giudiziale, concludendo come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha, invece, eccepito preliminarmente la decadenza triennale ex art. 47 del CP_1
DPR n. 639/70 o, quanto meno, la prescrizione quinquennale delle ipotetiche differenze sui ratei liquidati, nonché l'indeterminatezza della domanda, non avendo parte ricorrente nemmeno allegato che la pensione a lui liquidata sia inferiore a quella dovuta.
L' ha ribadito inoltre nel merito la piena correttezza del proprio operato, insistendo per il CP_2
rigetto del ricorso.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 8/04/25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza triennale ex art. 47 D.R.P. n. 639/70 e, in subordine, di prescrizione quinquennale.
L'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, co. 1 lett. d) L. n. 98/11 conv. in L. n.
111/11, prevede che: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza CP_2
del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione...” e che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte… Le
Disposizioni di cui al co.1 lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione con sentenza n. 17430/2021 ha chiarito che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”, affermando altresì che la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa (v. in tal senso anche Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n.
12278/2022 e Cass. n. 24772/2022).
Ciò posto, va peraltro osservato che lo stesso ricorrente riconosce l'applicazione della decadenza mobile citata per i ratei già maturati per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nel rispetto dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, risultando così assorbito anche l'esame della ulteriore eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dall' CP_1
in via subordinata.
Passando, quindi, oltre nella trattazione del merito, è opportuno, in primo luogo, richiamare la normativa rilevante in causa e, in particolare, l'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 562/1996, che dispone:
“L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto
1995, n.335”.
Ebbene, parte ricorrente lamenta che l' abbia computato, al fine di determinare la retribuzione CP_1
imponibile ai fini pensionistici, solo le voci contemplate dalle norme del Fondo Elettrici – il cd.
“imponibile fondo” – e che, se tale modo di procedere era corretto fino al 31.12.96 alla luce dell'art. 2 c. 3 del D.Lgs. n. 562/96, diversamente, a partire dall'1.01.97, l'imponibile fondo doveva essere sostituito, ex art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo, dal cd. “imponibile AGO”, dovendo quindi applicarsi le norme vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, che ricomprendono tutte le voci retributive lorde percepite dal pensionato alle dipendenze di ai sensi dell'art. 12 CP_3
della L. 153/69.
Parte ricorrente, quindi, agisce specificamente e chiaramente per la rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base di una base contributiva maggiore, calcolata invero alla stregua del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione.
La difesa attorea ha puntualmente allegato la commissione di un errore da parte dell' , che CP_2
“adoperando una base imponibile retributiva INFERIORE (il più ristretto imponibile CP_4
Contr sino al 31 dicembre 1996, anziché il maggior imponibile anche per quel lasso temporale), CP_1 illegittimamente ABBASSA la soglia rappresentata dal tetto a)… sia la corretta CP_6
individuazione del (più favorevole) tra i due tetti (invertendone il rapporto, atteso che, Pt_2
Contr usualmente, il tetto è più elevato del tetto in ragione della maggior base retributiva di CP_4 calcolo del primo rispetto a quella del secondo), sia, in ultimo, l'operazione di PARAMETRAZIONE tra quest'ultimo e la pensione a calcolo”, da ciò derivando un impatto negativo sulla pensione in pagamento, in quanto “nel caso in cui la pensione a calcolo fosse superiore al maggiore dei due tetti ut supra illegittimamente individuato dall' (e sarà il tetto FONDO ovvero tetto b), la stessa CP_2 sarà ridotta fino ad una soglia massima (il tetto FONDO, per l'appunto) INFERIORE a quella, più elevata, altrimenti individuabile secundum legem (il tetto AGO ovvero tetto a), così subendo una
INDEBITA MAGGIORE DECURTAZIONE” (v. pag.
7-8 del ricorso).
Sul punto è, invece, l' , che non ha formulato contestazioni specifiche (era onere dell' CP_1 CP_2
allegare e provare di aver rispettato il modus procedendi previsto dal dettato normativo), avendo solamente contestato che il ricorrente avrebbe fornito una ricostruzione generica e poco comprensibile, non curandosi al contempo di dare evidenza degli effetti negativi del calcolo compiuto e del fatto che la pensione liquidatagli sia inferiore a quella dovuta.
In questo quadro, si ritiene, pertanto, che la descrizione formulata dal ricorrente sulle modalità di calcolo effettuate dall'Ente sia pacifica.
D'altra parte, vi è evidenza documentale del fatto che, effettivamente, l' abbia calcolato il CP_2
considerando tutti gli emolumenti percepiti dal dipendente solo a far data dall'1.01.97 e Parte_3
abbia valutato, per l'epoca antecedente, solo quelli soggetti a contribuzione secondo il Fondo
CP_ Elettrici. È quanto si evince sia dalle istruzioni contenute nella circolare n. 200 del 1998 (doc. 5 allegato al ricorso), che suggerisce, per il , una commistione proporzionale delle Parte_3
retribuzioni rilevanti secondo entrambi i fondi, sia da taluni esempi d'applicazione di questo metodo riferiti a soggetti nella medesima condizione del ricorrente (v. doc. ti 22 e 23 del fascicolo attoreo).
Il ricorrente ha anche chiarito che la corretta retribuzione pensionabile da considerare quale base di calcolo avrebbe dovuto essere anche per il periodo antecedente al 31.12.96 pari a Lire 27.954.000, in luogo della minor somma pari a Lire 25.754.000 utilizzata dall' , come si evince dal modello CP_2
01/M-AUT per il 1997 prodotto in giudizio (v. doc. 21 allegato al ricorso), potendosi di conseguenza considerare implicita la presenza di un effettivo beneficio nella determinazione di una base pensionabile maggiore.
Quindi, sussiste pure l'interesse ad agire del ricorrente rispetto all'accertamento della scorrettezza del criterio in forza del quale l' ha provveduto a determinare e calcolare il trattamento CP_2 pensionistico, non potendo assumere rilievo nemmeno la mancata determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico eventualmente dovuto.
Da un lato, infatti, l'azione di accertamento non presuppone necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo viceversa sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, nonché costituendo la rimozione di detta incidenza un risultato utile e rilevante, non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. n. 7096/12, 8464/11 e 13556/08). D'altro canto, ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli (come, nel caso di specie, il mancato rispetto del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione), conseguendone che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice, poi chiamato a liquidare il danno, possa negarne l'esistenza (tra le altre, cfr. Cass. 8729/23).
Ciò precisato, deve evidenziarsi che il presente giudizio si colloca nel solco di un filone di procedimenti con identico oggetto che sono già stati esaminati da numerosi Tribunali (in particolare dallo stesso Tribunale di Udine) e Corti di Appello ed anche dalla Corte di legittimità, che hanno
CP_ chiarito la non correttezza dell'operato dell'
Infatti, secondo la Suprema Corte con la sentenza n. 4888/2017, l'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n.
562 del 1996, “contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni. Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l' l'art. CP_1
3, comma 2, lettera a) del d.lgs. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra
i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale CP_1
obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.” (nello stesso senso, più di recente, anche Cass. n. 12161/2019 e n.
32734/2021).
La Corte ha, quindi, ritenuto di continuare a condividere l'iter motivazionale posto a fondamento di tale principio, evidenziando che “il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella prima si provvede a liquidare la prestazione esclusivamente alla luce della normativa vigente presso il stesso, mentre nella seconda fase si procede a determinare i due tetti di cui alle lett. CP_4 a) e b); il primo tetto, che è quello che interessa la causa, è rappresentato dall'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso rassicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e corrisponde alla percentuale massima di pensione vigenti per l'AGO.
Ottenuti questi due valori, li si pone a raffronto con l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura. Se invece essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore. La ragione di questo meccanismo discende dall'esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso CP_ Contr i Fondi speciali (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l' ”.
La Corte ha ribadito poi che il tenore letterale della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2,
CP_ D.Lgs. n. 562/96 “non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha stabilito che nella fattispecie il parametro da non superare era quello costituito dalle retribuzioni pensionabili del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i periodi antecedenti 1/1/1997, e tenuto conto dell'orientamento espresso a tal riguardo da questa Corte nei termini sopra riferiti, può affermarsi che i giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato la norma di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 562/1996 applicabile nel caso in esame» (Cass., n. 12624/2014)”.” (Cass. n. 4888/2017).
Pertanto, in conclusione, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità appena richiamato, il ricorso è fondato, dovendo l'Istituto calcolare il tetto massimo, di cui all'art. 3, co 2, lett. a), d.lgs. n. 562/1996, sulla base degli emolumenti della retribuzione previsti dalla L. n. 153/1969, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni, comprendendo tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e non soltanto dall'1.01.97. CP_ Dunque, in definitiva, l' va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle differenze sui ratei di pensione, risultanti dal ricalcolo della pensione, nei limiti della decadenza triennale a ritroso dalla data di deposito del ricorso.
Non possono, invece, essere riconosciuti rivalutazione e interessi, avendo il ricorrente proposto una domanda di condanna generica (cfr. Cass. 7465/03).
CP_ Da ultimo, attesa la soccombenza dell' lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal
D.M. 55/14, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della Parte_1 propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente medesimo alle dipendenze di e, per l'effetto, CP_3
CP_
2. condanna l' al pagamento delle differenze di trattamento spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. condanna l' all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio a favore del CP_1
ricorrente, spese che liquida in €. 43,00 per contributo unificato ed in € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Udine, 8/04/25
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
All'udienza del giorno 08.04.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, è presente l'avv.
Perdichizzi Gianluca per parte ricorrente da remoto, via TEAMS, e in presenza l'avv. Franco Maria
Foramiti per . CP_1
Preliminarmente
Il Giudice
- prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori di parte sopra indicati;
- prende atto della dichiarazione del procuratore di parte sopra indicato collegato da remoto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nel luogo da cui è in corso collegamento con la stanza virtuale d'udienza;
- prende atto che, su suo invito, il difensore sopra indicato si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza;
- avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Perdichizzi Gianluca si richiama agli atti ed alle conclusioni ivi riportate.
L'avv. Franco Maria Foramiti si riporta alla memoria difensiva ed alle relative conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza anche da remoto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 75/2024
Promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Perdichizzi Gianluca
-ricorrente- contro
(C. F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo BONETTI e Luca IERO
-resistente-
oggetto: “fondo elettrici”
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo quanto dedotto in atti e, per l'effetto: b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia illegittimamente calcolato il tetto massimo (più CP_1
favorevole) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn.
190/97 e 200/98; c) condannare, perciò, l' convenuto a: c1) ricalcolare il tetto a) ex art. 3, CP_2
comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di (non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997, come CP_3
illegittimamente operato da controparte); c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli, da un lato, e tetto maggiore o
“più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, come illustrato dalla compiegata Cass.
12161/19; c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge. Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge
(rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta), a distrarsi in favore del procuratore ex art. 93
c.p.c.; e) con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in itinere iudicii, anche in replica alle avverse difese.
CP_1
In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza o, quanto meno, dichiarare l'intervenuta decadenza per il diritto agli eventuali arretrati di pensione sui ratei maturati oltre il triennio dal deposito del ricorso (29.1.2024).
Nel merito, in via principale: Rigettare, in ogni modo, il ricorso in quanto infondato, ferma restando la prescrizione del diritto agli eventuali arretrati di pensione maturati nei cinque anni antecedenti il deposito del ricorso. Con la rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.24 , premesso di essere stato dipendente Parte_1 CP_3
e di fruire di pensione di vecchiaia n. EL 173957 dal mese di luglio 1997 presso il Fondo Elettrici
CP_ CP_
ha convenuto in giudizio l' lamentando che lo stesso, nell'effettuare il calcolo della pensione a lui corrisposta, non avesse correttamente applicato i criteri previsti dall'art. 3 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 562/96.
In particolare, il ricorrente deduceva che l' aveva preso come base di calcolo la retribuzione CP_2 imponibile vigente presso il “Fondo Elettrici” in luogo della maggiore retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 L. n. 153/63 nell'assicurazione generale obbligatoria, comprensiva di tutte le voci di retribuzione. La difesa attorea aggiungeva di aver presentato in data 30.12.21 istanza amministrativa per la riliquidazione della pensione e di aver proposto altresì, avverso il silenzio rigetto, ricorso gerarchico, senza tuttavia aver ottenuto alcun positivo riscontro.
Pertanto, parte ricorrente si era vista costretta ad adire la via giudiziale, concludendo come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha, invece, eccepito preliminarmente la decadenza triennale ex art. 47 del CP_1
DPR n. 639/70 o, quanto meno, la prescrizione quinquennale delle ipotetiche differenze sui ratei liquidati, nonché l'indeterminatezza della domanda, non avendo parte ricorrente nemmeno allegato che la pensione a lui liquidata sia inferiore a quella dovuta.
L' ha ribadito inoltre nel merito la piena correttezza del proprio operato, insistendo per il CP_2
rigetto del ricorso.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 8/04/25.
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Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza triennale ex art. 47 D.R.P. n. 639/70 e, in subordine, di prescrizione quinquennale.
L'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, co. 1 lett. d) L. n. 98/11 conv. in L. n.
111/11, prevede che: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza CP_2
del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione...” e che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte… Le
Disposizioni di cui al co.1 lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione con sentenza n. 17430/2021 ha chiarito che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”, affermando altresì che la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa (v. in tal senso anche Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n.
12278/2022 e Cass. n. 24772/2022).
Ciò posto, va peraltro osservato che lo stesso ricorrente riconosce l'applicazione della decadenza mobile citata per i ratei già maturati per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nel rispetto dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, risultando così assorbito anche l'esame della ulteriore eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dall' CP_1
in via subordinata.
Passando, quindi, oltre nella trattazione del merito, è opportuno, in primo luogo, richiamare la normativa rilevante in causa e, in particolare, l'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 562/1996, che dispone:
“L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto
1995, n.335”.
Ebbene, parte ricorrente lamenta che l' abbia computato, al fine di determinare la retribuzione CP_1
imponibile ai fini pensionistici, solo le voci contemplate dalle norme del Fondo Elettrici – il cd.
“imponibile fondo” – e che, se tale modo di procedere era corretto fino al 31.12.96 alla luce dell'art. 2 c. 3 del D.Lgs. n. 562/96, diversamente, a partire dall'1.01.97, l'imponibile fondo doveva essere sostituito, ex art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo, dal cd. “imponibile AGO”, dovendo quindi applicarsi le norme vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, che ricomprendono tutte le voci retributive lorde percepite dal pensionato alle dipendenze di ai sensi dell'art. 12 CP_3
della L. 153/69.
Parte ricorrente, quindi, agisce specificamente e chiaramente per la rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base di una base contributiva maggiore, calcolata invero alla stregua del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione.
La difesa attorea ha puntualmente allegato la commissione di un errore da parte dell' , che CP_2
“adoperando una base imponibile retributiva INFERIORE (il più ristretto imponibile CP_4
Contr sino al 31 dicembre 1996, anziché il maggior imponibile anche per quel lasso temporale), CP_1 illegittimamente ABBASSA la soglia rappresentata dal tetto a)… sia la corretta CP_6
individuazione del (più favorevole) tra i due tetti (invertendone il rapporto, atteso che, Pt_2
Contr usualmente, il tetto è più elevato del tetto in ragione della maggior base retributiva di CP_4 calcolo del primo rispetto a quella del secondo), sia, in ultimo, l'operazione di PARAMETRAZIONE tra quest'ultimo e la pensione a calcolo”, da ciò derivando un impatto negativo sulla pensione in pagamento, in quanto “nel caso in cui la pensione a calcolo fosse superiore al maggiore dei due tetti ut supra illegittimamente individuato dall' (e sarà il tetto FONDO ovvero tetto b), la stessa CP_2 sarà ridotta fino ad una soglia massima (il tetto FONDO, per l'appunto) INFERIORE a quella, più elevata, altrimenti individuabile secundum legem (il tetto AGO ovvero tetto a), così subendo una
INDEBITA MAGGIORE DECURTAZIONE” (v. pag.
7-8 del ricorso).
Sul punto è, invece, l' , che non ha formulato contestazioni specifiche (era onere dell' CP_1 CP_2
allegare e provare di aver rispettato il modus procedendi previsto dal dettato normativo), avendo solamente contestato che il ricorrente avrebbe fornito una ricostruzione generica e poco comprensibile, non curandosi al contempo di dare evidenza degli effetti negativi del calcolo compiuto e del fatto che la pensione liquidatagli sia inferiore a quella dovuta.
In questo quadro, si ritiene, pertanto, che la descrizione formulata dal ricorrente sulle modalità di calcolo effettuate dall'Ente sia pacifica.
D'altra parte, vi è evidenza documentale del fatto che, effettivamente, l' abbia calcolato il CP_2
considerando tutti gli emolumenti percepiti dal dipendente solo a far data dall'1.01.97 e Parte_3
abbia valutato, per l'epoca antecedente, solo quelli soggetti a contribuzione secondo il Fondo
CP_ Elettrici. È quanto si evince sia dalle istruzioni contenute nella circolare n. 200 del 1998 (doc. 5 allegato al ricorso), che suggerisce, per il , una commistione proporzionale delle Parte_3
retribuzioni rilevanti secondo entrambi i fondi, sia da taluni esempi d'applicazione di questo metodo riferiti a soggetti nella medesima condizione del ricorrente (v. doc. ti 22 e 23 del fascicolo attoreo).
Il ricorrente ha anche chiarito che la corretta retribuzione pensionabile da considerare quale base di calcolo avrebbe dovuto essere anche per il periodo antecedente al 31.12.96 pari a Lire 27.954.000, in luogo della minor somma pari a Lire 25.754.000 utilizzata dall' , come si evince dal modello CP_2
01/M-AUT per il 1997 prodotto in giudizio (v. doc. 21 allegato al ricorso), potendosi di conseguenza considerare implicita la presenza di un effettivo beneficio nella determinazione di una base pensionabile maggiore.
Quindi, sussiste pure l'interesse ad agire del ricorrente rispetto all'accertamento della scorrettezza del criterio in forza del quale l' ha provveduto a determinare e calcolare il trattamento CP_2 pensionistico, non potendo assumere rilievo nemmeno la mancata determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico eventualmente dovuto.
Da un lato, infatti, l'azione di accertamento non presuppone necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo viceversa sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, nonché costituendo la rimozione di detta incidenza un risultato utile e rilevante, non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. n. 7096/12, 8464/11 e 13556/08). D'altro canto, ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli (come, nel caso di specie, il mancato rispetto del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione), conseguendone che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice, poi chiamato a liquidare il danno, possa negarne l'esistenza (tra le altre, cfr. Cass. 8729/23).
Ciò precisato, deve evidenziarsi che il presente giudizio si colloca nel solco di un filone di procedimenti con identico oggetto che sono già stati esaminati da numerosi Tribunali (in particolare dallo stesso Tribunale di Udine) e Corti di Appello ed anche dalla Corte di legittimità, che hanno
CP_ chiarito la non correttezza dell'operato dell'
Infatti, secondo la Suprema Corte con la sentenza n. 4888/2017, l'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n.
562 del 1996, “contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni. Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l' l'art. CP_1
3, comma 2, lettera a) del d.lgs. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra
i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale CP_1
obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.” (nello stesso senso, più di recente, anche Cass. n. 12161/2019 e n.
32734/2021).
La Corte ha, quindi, ritenuto di continuare a condividere l'iter motivazionale posto a fondamento di tale principio, evidenziando che “il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella prima si provvede a liquidare la prestazione esclusivamente alla luce della normativa vigente presso il stesso, mentre nella seconda fase si procede a determinare i due tetti di cui alle lett. CP_4 a) e b); il primo tetto, che è quello che interessa la causa, è rappresentato dall'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso rassicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e corrisponde alla percentuale massima di pensione vigenti per l'AGO.
Ottenuti questi due valori, li si pone a raffronto con l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura. Se invece essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore. La ragione di questo meccanismo discende dall'esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso CP_ Contr i Fondi speciali (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l' ”.
La Corte ha ribadito poi che il tenore letterale della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2,
CP_ D.Lgs. n. 562/96 “non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha stabilito che nella fattispecie il parametro da non superare era quello costituito dalle retribuzioni pensionabili del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i periodi antecedenti 1/1/1997, e tenuto conto dell'orientamento espresso a tal riguardo da questa Corte nei termini sopra riferiti, può affermarsi che i giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato la norma di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 562/1996 applicabile nel caso in esame» (Cass., n. 12624/2014)”.” (Cass. n. 4888/2017).
Pertanto, in conclusione, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità appena richiamato, il ricorso è fondato, dovendo l'Istituto calcolare il tetto massimo, di cui all'art. 3, co 2, lett. a), d.lgs. n. 562/1996, sulla base degli emolumenti della retribuzione previsti dalla L. n. 153/1969, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni, comprendendo tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e non soltanto dall'1.01.97. CP_ Dunque, in definitiva, l' va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle differenze sui ratei di pensione, risultanti dal ricalcolo della pensione, nei limiti della decadenza triennale a ritroso dalla data di deposito del ricorso.
Non possono, invece, essere riconosciuti rivalutazione e interessi, avendo il ricorrente proposto una domanda di condanna generica (cfr. Cass. 7465/03).
CP_ Da ultimo, attesa la soccombenza dell' lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal
D.M. 55/14, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della Parte_1 propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente medesimo alle dipendenze di e, per l'effetto, CP_3
CP_
2. condanna l' al pagamento delle differenze di trattamento spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. condanna l' all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio a favore del CP_1
ricorrente, spese che liquida in €. 43,00 per contributo unificato ed in € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Udine, 8/04/25
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia