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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3166 - 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in Parte_1
atti dagli avv. Giovanni Trotta.
OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'avvocatura interna giusta procura generale per atto notarile richiamato in atti.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito – socio di società di capitali - Iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti - Requisito dell'apporto personale con continuità e prevalenza al lavoro dell'impresa - Onere della prova - Azione di accertamento negativo.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente ha impugnato l'avviso di addebito n. 400 2022 00078921 19 000 ove si specificava che nel periodo che dal
01.2021 al 12.2021, era stato accertato un omesso versamento di contributi I.V.S. gestione commercianti anno 2021, sul reddito eccedente il minimale, il tutto per euro 3.196,25, comprensivo di sanzioni e spese di notifica.
L' sembra presumere che la ricorrente sia socia o CP_1
amministratrice di una Società a responsabilità limitata (ma non ha indicato quale, né ha prodotto visura camerale).
Lo stesso ha, difatti, chiarito che l'obbligo d'iscrizione alla CP_2
Gestione degli Esercenti Attività Commerciali sussiste, per i soci di allorché si sia in presenza di società che svolgano le Pt_2
attività individuate nell'art. 29 della legge n.160/1975 e successive modifiche ed integrazioni o attività classificabili nel settore terziario, di cui all'art.49, comma 1, lettera d) della legge
n.88/1989 e che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari. I soci delle predette società sono assicurabili soltanto allorché partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, restando esclusi dall'obbligo assicurativo, sia i soci conferenti solo capitale sia i soci la cui prestazione lavorativa non presenti i predetti caratteri di abitualità e prevalenza (v. memoria di costituzione).
Incombe sull' l'onere della prova, in caso d'iscrizione CP_2
d'ufficio nelle gestione commercianti, circa lo svolgimento da parte dell'iscritto di prestazioni lavorative nell'impresa societaria con carattere di abitualità e prevalenza.
Tale prova l' ha ritenuto di poter desumere unicamente CP_1
dall'estratto contributivo della ricorrente, da cui si evince che la stessa ha versato contribuzione alla gestione commercianti nell'anno 2019, 2022 e 2023 quale titolare di impresa commerciale. Detto documento non prova in primo luogo il riferimento ad una impresa svolta in forma societaria;
soprattutto, però, l'estratto contributivo non serve ad escludere che nell'anno 2021 la ricorrente non abbia svolto attività alcuna.
La stessa contribuzione versata nelle annualità precedenti e successive al 2021 risulta esser parziale (mesi 6 nel 2019, mesi
3 nel 2022 e mesi 8 nel 2023) senza che l abbia avuto sul CP_1
punto nulla da osservare. Non si comprende, dunque, sulla scorta di quale motivazione l' richieda il pagamento della I, CP_1
II e III rata dell'anno 2021.
Il ricorso è, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
400 2022 00078921 19 000; condanna l' al pagamento CP_1
delle spese di lite determinate, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Nocera Inferiore, 11.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in Parte_1
atti dagli avv. Giovanni Trotta.
OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'avvocatura interna giusta procura generale per atto notarile richiamato in atti.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito – socio di società di capitali - Iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti - Requisito dell'apporto personale con continuità e prevalenza al lavoro dell'impresa - Onere della prova - Azione di accertamento negativo.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente ha impugnato l'avviso di addebito n. 400 2022 00078921 19 000 ove si specificava che nel periodo che dal
01.2021 al 12.2021, era stato accertato un omesso versamento di contributi I.V.S. gestione commercianti anno 2021, sul reddito eccedente il minimale, il tutto per euro 3.196,25, comprensivo di sanzioni e spese di notifica.
L' sembra presumere che la ricorrente sia socia o CP_1
amministratrice di una Società a responsabilità limitata (ma non ha indicato quale, né ha prodotto visura camerale).
Lo stesso ha, difatti, chiarito che l'obbligo d'iscrizione alla CP_2
Gestione degli Esercenti Attività Commerciali sussiste, per i soci di allorché si sia in presenza di società che svolgano le Pt_2
attività individuate nell'art. 29 della legge n.160/1975 e successive modifiche ed integrazioni o attività classificabili nel settore terziario, di cui all'art.49, comma 1, lettera d) della legge
n.88/1989 e che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari. I soci delle predette società sono assicurabili soltanto allorché partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, restando esclusi dall'obbligo assicurativo, sia i soci conferenti solo capitale sia i soci la cui prestazione lavorativa non presenti i predetti caratteri di abitualità e prevalenza (v. memoria di costituzione).
Incombe sull' l'onere della prova, in caso d'iscrizione CP_2
d'ufficio nelle gestione commercianti, circa lo svolgimento da parte dell'iscritto di prestazioni lavorative nell'impresa societaria con carattere di abitualità e prevalenza.
Tale prova l' ha ritenuto di poter desumere unicamente CP_1
dall'estratto contributivo della ricorrente, da cui si evince che la stessa ha versato contribuzione alla gestione commercianti nell'anno 2019, 2022 e 2023 quale titolare di impresa commerciale. Detto documento non prova in primo luogo il riferimento ad una impresa svolta in forma societaria;
soprattutto, però, l'estratto contributivo non serve ad escludere che nell'anno 2021 la ricorrente non abbia svolto attività alcuna.
La stessa contribuzione versata nelle annualità precedenti e successive al 2021 risulta esser parziale (mesi 6 nel 2019, mesi
3 nel 2022 e mesi 8 nel 2023) senza che l abbia avuto sul CP_1
punto nulla da osservare. Non si comprende, dunque, sulla scorta di quale motivazione l' richieda il pagamento della I, CP_1
II e III rata dell'anno 2021.
Il ricorso è, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
400 2022 00078921 19 000; condanna l' al pagamento CP_1
delle spese di lite determinate, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Nocera Inferiore, 11.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)