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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/09/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 2657 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: responsabilità extracontrattuale (art.2051 c.c.) T R A
, rappr.ta e difesa in virtù di procura apposta in Parte_1 citazione dall'Avv. Fabrizio Antonino Conte ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia alla via E. Alvino n 12.
-attrice- E
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e P.IVA_1
di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Antonio Suarato ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia alla Via F. Petrarca n. 33
-convenuto- NONCHE'
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti del 18/12/2014, per atto Notar (rep. Persona_1
186905, racc. n. 30367), dall'Avv. Stefano Testa ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli, alla Via M. Kerbaker no. 55
-chiamata in garanzia - Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione notificato il 05.05.2022, Parte_1 conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di T
di Stabia al fine Controparte_1 ento delle lesioni patite a seguito del sinistro avvenuto il 23.03.2019, alle ore 19.00 circa, all'interno dell'androne del predetto . CP_1
L'attrice riferiva che, nel percorrere le scale dell'androne condominiale, era caduta al suolo a causa della instabilità della pavimentazione dovuta alla presenza di una sostanza viscida, scivolosa, non segnalata e non visibile, e che a causa di tale caduta, accusava dolori al braccio ed alla spalla sinistra che ne richiedevano il trasporto presso l'Ospedale di Castellammare di
1 Stabia ove le venivano diagnosticate le seguenti lesioni “frattura a più frammenti omero sinistro con interessamento della grande tuberosità” e che successivamente veniva sottoposta a intervento di sintesi della frattura. Invocava quindi la responsabilità del , ai sensi dell'art 2051 c.c, e in CP_1 subordine ex art 2043 c.c. Si costituiva il eccependo in via preliminare CP_1
l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda, nonché l'infondatezza nel merito della stessa. Chiedeva inoltre di essere autorizzato alla chiama in garanzia della assicurazione
[...]
al fine di essere manlevato in caso di acco CP_2 della domanda. Si costituiva la contestando la domanda in Controparte_2 toto. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda nonché in via gradata il concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso. Assegnati su richiesta di parte i termini 183 comma VI c.p.c., disposta l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di legge. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In diritto, si osserva che la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste a suo fondamento e basate sulla violazione degli obblighi di manutenzione e di custodia gravanti sul CP_1 convenuto.
2 Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In particolare, giova rammentare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass. civ., sez. VI, 4-3-2022, n. 7172). In generale, si ritiene che la responsabilità per i danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., si fonda sulla presunzione di responsabilità di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno. Orbene, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda su detto rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, essa prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dalla imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicchè il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la generale responsabilità da fatto illecito. Detto altrimenti, l'art. 2051 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva per il fatto di potersi stimare sufficiente, ai fini dell'applicazione della medesima disciplina, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell'obbligo di vigilare sulla cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal configurarsi del caso fortuito. Ne consegue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi di azione ex art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo. Mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare l'evenienza del “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva, che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, fattore che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa dello stesso danneggiato. In definitiva, l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno è il solo onere che rimane a carico del danneggiato (Cass. civ., n. 25460/2020; Cass. Civ., n.2405/2017; C. Appello Napoli, Sez. IV, Sent., 22- 2-2023, in . CP_3
Inoltre, va precisato che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di
3 possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Può dirsi, in proposito, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. civ., 1064/2018, 11526/2017). Infine, va anche evidenziato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., 2480/2018); in particolare è stato anche chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del
4 comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 11794 del 12-4-2022 in cui è stato escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, nella fattispecie, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile;
Cass, civ., sez. un., ordinanza n. 20943 del 30-6-2022 nonché Cass, civ., sez. VI, n. 22121 del 13-7-2022: “Deve escludersi la responsabilità del per i danni occorsi ad un pedone a CP_4 seguito di caduta dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale allorché sia accertata l'incidenza della condotta altamente imprudente della vittima che nell'attraversamento della strada, non avendo evitato una buca risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone stesso”). Pertanto, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibili pericoli, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Tanto premesso, la domanda è infondata e va rigettata. In primo luogo, va evidenziato che l'attrice ha dedotto che la
“sostanza viscida e scivolosa” presente sulle scale dell'androne del era incolore per cui non era visibile né CP_1 prevedibile, non precisando tuttavia il punto esatto in cui fosse allocata, le caratteristiche, le dimensioni o l'eventuale diametro della stessa, e le ragioni che ne impedissero la percezione. Quanto alle dichiarazioni testimoniali, va evidenziato che l'unica teste escussa , legata inoltre da rapporti Testimone_1 di parentela con l'attrice, ha reso delle dichiarazioni generiche e lacunose, nonché contrastanti con quanto emerso dalla documentazione versata agli atti. Invero la stessa in ordine alla presenza di questa ipotetica sostanza si è limitata a riferire “ Io ricordo di aver visto questa sostanza liquida, tipo acqua, ma non la toccai in quanto mi preoccupai solo delle condizioni di ” . Parte_1
La stessa inoltre dichiarava c del sinistro l'androne de condominio era al buio e che … “preciso che uno degli ultimi 3 scalini dove cadde la era lesionato, ma Parte_1 non mancante di un pezzo…gli scalini non sono stati modificati e preciso che se ci si mette il piede sopra non 'ballano'”.
5 Tali circostanze risultano contrastare con quanto emerge dalla documentazione fotografica versata agli atti dall'attrice. Invero dall'esame delle fotografie prodotte, risulta che la zona in cui l'attrice è caduta era illuminata dalla luce proveniente dall'esterno delle vetrate del portone di ingresso del fabbricato e dalle scale. Si deve quindi ritenere, che al momento del fatto, se pur fosse presente del liquido sul pavimento, lo stesso fosse visibile, tenuto conto che la luce esterna, creando contrasto, avrebbe evidenziato la presenza di sostanze e liquidi sul pavimento di colore scuro. Infine, dalla consulenza depositata a cura dell' Ing.
[...]
è inoltre emerso che l'androne e tutte le parti com Per_2 palazzo condominiale sono state trovate in ottimo stato di conservazione nonché si legge nella suddetta consulenza“ non sono state rilevate sconnessioni tali da poter costituire insidia per i pedoni, la predetta rampa di scala è dotata di corrimano ambo i lati” confermando inoltre la presenza di diverse fonti di luce (“ ho inoltre rilevato la presenza di diverse fonti di luce artificiale che rendono sicuramente la visibilità sufficiente nelle ore antelucane”). Deve quindi ritenersi che, sulla base di tutto il materiale probatorio agli atti, non sia rinvenibile nel caso di specie il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento (e cioè che la caduta sia stata determinata dalla natura o dalle condizioni dei luoghi), essendo invece la caduta ricollegabile, alla imprudenza della stessa, costituita dal percorrere l'androne in questione senza la dovuta cautela, aggirando e/o evitando il pericolo, in modo da non porre il piede ove era presente la sostanza che era visibile, per cui deve ritenersi che l'evento sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente della danneggiata. Tale circostanza risulta altresì confermata da quanto emerso dal verbale di P.S. dell'Ospedale di Castellammare di Stabia in cui si legge nella voce relativa a circostanze “riferita caduta accidentale nell'androne del palazzo”. In definitiva, la responsabilità del convenuto va esclusa per difetto di prova del nesso causale tra la res in sua custodia e l'evento, il quale va imputato alla disattenzione della danneggiata per non aver adottato un comportamento idoneo ad evitare il pericolo o comunque al fatto del terzo. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta. Conseguentemente, nulla va disposto in riferimento all'azione di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della propria impresa assicuratrice. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto dei valori minimi stante l'esigua
6 complessità delle questioni di diritto affrontate e tenuto conto dello scaglione di riferimento con attribuzione al difensore che si è dichiarato anticipatorio.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna al pagamento delle competenze e Parte_1 spese proc el Controparte_1 [...]
di Stabia che liquida in € 2.560,00 per CP_1 ltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, iva e cpa, se dovute, per compensi con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Suarato dichiaratosi antistatario.
-Condanna , al pagamento delle spese Parte_1 processuali, in favore di in persona del Controparte_2 legale rapp.te pro tempore, che si liquidano in euro 2.560,00 per competenze, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre iva e cpa, se dovute. Torre Annunziata, 17 settembre 2025
Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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, rappr.ta e difesa in virtù di procura apposta in Parte_1 citazione dall'Avv. Fabrizio Antonino Conte ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia alla via E. Alvino n 12.
-attrice- E
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e P.IVA_1
di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Antonio Suarato ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia alla Via F. Petrarca n. 33
-convenuto- NONCHE'
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti del 18/12/2014, per atto Notar (rep. Persona_1
186905, racc. n. 30367), dall'Avv. Stefano Testa ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli, alla Via M. Kerbaker no. 55
-chiamata in garanzia - Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione notificato il 05.05.2022, Parte_1 conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di T
di Stabia al fine Controparte_1 ento delle lesioni patite a seguito del sinistro avvenuto il 23.03.2019, alle ore 19.00 circa, all'interno dell'androne del predetto . CP_1
L'attrice riferiva che, nel percorrere le scale dell'androne condominiale, era caduta al suolo a causa della instabilità della pavimentazione dovuta alla presenza di una sostanza viscida, scivolosa, non segnalata e non visibile, e che a causa di tale caduta, accusava dolori al braccio ed alla spalla sinistra che ne richiedevano il trasporto presso l'Ospedale di Castellammare di
1 Stabia ove le venivano diagnosticate le seguenti lesioni “frattura a più frammenti omero sinistro con interessamento della grande tuberosità” e che successivamente veniva sottoposta a intervento di sintesi della frattura. Invocava quindi la responsabilità del , ai sensi dell'art 2051 c.c, e in CP_1 subordine ex art 2043 c.c. Si costituiva il eccependo in via preliminare CP_1
l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda, nonché l'infondatezza nel merito della stessa. Chiedeva inoltre di essere autorizzato alla chiama in garanzia della assicurazione
[...]
al fine di essere manlevato in caso di acco CP_2 della domanda. Si costituiva la contestando la domanda in Controparte_2 toto. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda nonché in via gradata il concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso. Assegnati su richiesta di parte i termini 183 comma VI c.p.c., disposta l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di legge. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In diritto, si osserva che la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste a suo fondamento e basate sulla violazione degli obblighi di manutenzione e di custodia gravanti sul CP_1 convenuto.
2 Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In particolare, giova rammentare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass. civ., sez. VI, 4-3-2022, n. 7172). In generale, si ritiene che la responsabilità per i danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., si fonda sulla presunzione di responsabilità di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno. Orbene, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda su detto rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, essa prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dalla imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicchè il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la generale responsabilità da fatto illecito. Detto altrimenti, l'art. 2051 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva per il fatto di potersi stimare sufficiente, ai fini dell'applicazione della medesima disciplina, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell'obbligo di vigilare sulla cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal configurarsi del caso fortuito. Ne consegue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi di azione ex art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo. Mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare l'evenienza del “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva, che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, fattore che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa dello stesso danneggiato. In definitiva, l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno è il solo onere che rimane a carico del danneggiato (Cass. civ., n. 25460/2020; Cass. Civ., n.2405/2017; C. Appello Napoli, Sez. IV, Sent., 22- 2-2023, in . CP_3
Inoltre, va precisato che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di
3 possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Può dirsi, in proposito, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. civ., 1064/2018, 11526/2017). Infine, va anche evidenziato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., 2480/2018); in particolare è stato anche chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del
4 comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 11794 del 12-4-2022 in cui è stato escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, nella fattispecie, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile;
Cass, civ., sez. un., ordinanza n. 20943 del 30-6-2022 nonché Cass, civ., sez. VI, n. 22121 del 13-7-2022: “Deve escludersi la responsabilità del per i danni occorsi ad un pedone a CP_4 seguito di caduta dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale allorché sia accertata l'incidenza della condotta altamente imprudente della vittima che nell'attraversamento della strada, non avendo evitato una buca risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone stesso”). Pertanto, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibili pericoli, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Tanto premesso, la domanda è infondata e va rigettata. In primo luogo, va evidenziato che l'attrice ha dedotto che la
“sostanza viscida e scivolosa” presente sulle scale dell'androne del era incolore per cui non era visibile né CP_1 prevedibile, non precisando tuttavia il punto esatto in cui fosse allocata, le caratteristiche, le dimensioni o l'eventuale diametro della stessa, e le ragioni che ne impedissero la percezione. Quanto alle dichiarazioni testimoniali, va evidenziato che l'unica teste escussa , legata inoltre da rapporti Testimone_1 di parentela con l'attrice, ha reso delle dichiarazioni generiche e lacunose, nonché contrastanti con quanto emerso dalla documentazione versata agli atti. Invero la stessa in ordine alla presenza di questa ipotetica sostanza si è limitata a riferire “ Io ricordo di aver visto questa sostanza liquida, tipo acqua, ma non la toccai in quanto mi preoccupai solo delle condizioni di ” . Parte_1
La stessa inoltre dichiarava c del sinistro l'androne de condominio era al buio e che … “preciso che uno degli ultimi 3 scalini dove cadde la era lesionato, ma Parte_1 non mancante di un pezzo…gli scalini non sono stati modificati e preciso che se ci si mette il piede sopra non 'ballano'”.
5 Tali circostanze risultano contrastare con quanto emerge dalla documentazione fotografica versata agli atti dall'attrice. Invero dall'esame delle fotografie prodotte, risulta che la zona in cui l'attrice è caduta era illuminata dalla luce proveniente dall'esterno delle vetrate del portone di ingresso del fabbricato e dalle scale. Si deve quindi ritenere, che al momento del fatto, se pur fosse presente del liquido sul pavimento, lo stesso fosse visibile, tenuto conto che la luce esterna, creando contrasto, avrebbe evidenziato la presenza di sostanze e liquidi sul pavimento di colore scuro. Infine, dalla consulenza depositata a cura dell' Ing.
[...]
è inoltre emerso che l'androne e tutte le parti com Per_2 palazzo condominiale sono state trovate in ottimo stato di conservazione nonché si legge nella suddetta consulenza“ non sono state rilevate sconnessioni tali da poter costituire insidia per i pedoni, la predetta rampa di scala è dotata di corrimano ambo i lati” confermando inoltre la presenza di diverse fonti di luce (“ ho inoltre rilevato la presenza di diverse fonti di luce artificiale che rendono sicuramente la visibilità sufficiente nelle ore antelucane”). Deve quindi ritenersi che, sulla base di tutto il materiale probatorio agli atti, non sia rinvenibile nel caso di specie il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento (e cioè che la caduta sia stata determinata dalla natura o dalle condizioni dei luoghi), essendo invece la caduta ricollegabile, alla imprudenza della stessa, costituita dal percorrere l'androne in questione senza la dovuta cautela, aggirando e/o evitando il pericolo, in modo da non porre il piede ove era presente la sostanza che era visibile, per cui deve ritenersi che l'evento sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente della danneggiata. Tale circostanza risulta altresì confermata da quanto emerso dal verbale di P.S. dell'Ospedale di Castellammare di Stabia in cui si legge nella voce relativa a circostanze “riferita caduta accidentale nell'androne del palazzo”. In definitiva, la responsabilità del convenuto va esclusa per difetto di prova del nesso causale tra la res in sua custodia e l'evento, il quale va imputato alla disattenzione della danneggiata per non aver adottato un comportamento idoneo ad evitare il pericolo o comunque al fatto del terzo. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta. Conseguentemente, nulla va disposto in riferimento all'azione di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della propria impresa assicuratrice. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto dei valori minimi stante l'esigua
6 complessità delle questioni di diritto affrontate e tenuto conto dello scaglione di riferimento con attribuzione al difensore che si è dichiarato anticipatorio.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna al pagamento delle competenze e Parte_1 spese proc el Controparte_1 [...]
di Stabia che liquida in € 2.560,00 per CP_1 ltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, iva e cpa, se dovute, per compensi con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Suarato dichiaratosi antistatario.
-Condanna , al pagamento delle spese Parte_1 processuali, in favore di in persona del Controparte_2 legale rapp.te pro tempore, che si liquidano in euro 2.560,00 per competenze, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre iva e cpa, se dovute. Torre Annunziata, 17 settembre 2025
Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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