Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 4558 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4558 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Maria De Stefano presso il cui studio, sito in Mugnano di Napoli alla Via Santa Maria
n. 37. elettivamente domicilia;
E
( c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maria de Stefano, presso il cui studio, sito in Mugnano di Napoli alla Via Santa Maria n.
37elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 13.01.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 07.01.2025 ha apposto il visto
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 25.11.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Marano di Napoli data 20.07.2002 e che dalla loro unione erano nati n. 3 figli - (nata a [...] il [...]) - (nato a [...] il Per_1 Per_2
16/06/2005) - (nato a [...], il [...]) -, chiedevano pronunziarsi la Persona_3
separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 07.01.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 16.01.2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“- di pronunciare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la casa coniugale, sita in Marano (NA), alla Via Marano – Quarto n. 47/A, di proprietà esclusiva del sig. , papà del sig. e a quest'ultimo concessa in comodato Persona_4 Controparte_1
d'uso gratuito per essere adibita a casa familiare, sarà assegnata unitamente a tutti gli accessori ed alle pertinenze, nonché al mobilio esistente e a tutte le suppellettili, alla sig.ra
[...]
che vi vivrà unitamente ai figli;
Parte_1
- il sig. si impegna pertanto, già all'atto della sottoscrizione del presente Controparte_1
accordo, a lasciare la casa coniugale e comunque entro e non oltre il 18/12/2024, liberandola dai propri effetti personali e a trasferire altrove la propria residenza;
- affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori i quali provvederanno Persona_3 congiuntamente all'educazione ed all'istruzione attuando ogni decisione nel preminente interesse dei minori, mentre nulla è disposto per i figli maggiori e . Per_1 Per_2
- in ordine al diritto di visita del minore da parte del padre, quest'ultimo avrà la Persona_3
possibilità di vederlo e tenerlo con sé ogni volta lo desidera, ma sempre previo accordo telefonico
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con la madre e sempre tenendo in debita considerazione le esigenze, il volere e gli interessi primari del minore, tuttavia, in caso di disaccordo tra gli stessi coniugi si applicheranno le seguenti modalità di visita: il sig. considerati gli impegni scolastici e sportivi del minore, Controparte_1 potrà tenere con sé quest'ultimo, come da piano genitoriale sottoscritto da entrambi i coniugi (doc sub n. 5) il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20,00. Il minore sarà quindi prelevato dal padre dall'abitazione della madre negli orari concordati e riaccompagnato presso la medesima casa;
a weekend alternati, il minore pernotterà presso il padre, il quale lo preleverà dalla casa familiare alle ore 10,00 del sabato per poi riaccompagnarlo la domenica alle ore 20,00.
Il pernottamento del minore presso l'abitazione del padre sarà previsto ed attuato soltanto qualora quest'ultimo riesca a trovare una idonea sistemazione con ambienti adeguati alle esigenze del minore.
Gli orari ed i giorni così come indicati, potranno anche essere modificati, per esigenze lavorative dei genitori, ma è necessario che vi sia sempre il preventivo accordo con l'altro coniuge ed inoltre, ma di primaria importanza, bisognerà sempre tenere in debita considerazione le esigenze, nonché gli interessi preminenti del figlio;
- nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio minore per sette giorni consecutivi nel mese di luglio e/o agosto, con l'onere da parte di entrambi i genitori di informarsi reciprocamente, entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, sul luogo prescelto per le vacanze e sulla individuazione del periodo. Per quanto concerne le festività natalizie (giorno della Vigilia di
Natale, il giorno di Natale e Santo Stefano, nonché il giorno 31/12 e 01/01) nonché quelle pasquali
( il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis), i genitori si alterneranno di anno in anno.
- il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi già all'atto della sottoscrizione del presente accordo, è stato diviso, per cui i medesimi dichiarano di non avere al riguardo null'altro reciprocamente a pretendere.
- i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque, ciascuno di essi deve essere sempre a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località del minore.
- disporre a carico del sig. il versamento della somma di € 600,00 (seicento/00), a Controparte_1
titolo di mantenimento dei figli e e da ripartirsi equamente tra gli stessi, da Per_2 Persona_3
versarsi alla sig.ra a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie che saranno Parte_1
comunicate o a mezzo danaro contanti con conseguente rilascio di apposita quietanza, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo nazionale della vita;
- l'importo di cui sopra sarà corrisposto fino a quando i figli non diventeranno economicamente
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autosufficienti con il raggiungimento di una propria indipendenza economica;
- L'assegno unico corrisposto dall'INPS per i minori sarà interamente versato dall'INPS alla sig.ra ; Parte_1
- porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute Controparte_1 nell'interesse dei figli e , purché previamente concordate e debitamente Per_2 Persona_3 documentate, relative alla crescita, al mantenimento ed all'educazione del figlio (quali: tasse, imposte, attività sportive, libri scolastici, corsi ed attività extrascolastiche, spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche extra, viaggi e spese di trasporto, spese ludiche e formative, etc.;
l'elenco sin qui riportato ha valenza meramente esemplificativa e non ha carattere esaustivo).
Ciascun genitore, eventualmente anticipatario, potrà richiedere all'altro il rimborso di quanto anticipato, da corrispondersi entro sette giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
11/04/1975) con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano (NA) (atto n. 116, parte II, Serie A ,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2002) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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