Ordinanza cautelare 20 dicembre 2021
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02171/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01796/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pasquino , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Vibo Valentia, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del Decreto del Prefetto di Vibo Valentia nr.-OMISSIS-del 15settembre 2021, che ha disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di detenzione armi e munizioni. Provvedimento notificato il16 successivo;
Nonché del decreto del Questore di Vibo Valentia, prot. -OMISSIS-del 16 settembre 2021, con il quale, visto il precedente decreto prefettizio, è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo nr. -OMISSIS-, rilasciata in data 30 novembre 2017.
Provvedimento notificato il 20 settembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Vibo Valentia e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. AN AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
La questione oggetto di causa afferisce alla legittimità o meno del decreto del Prefetto di Vibo Valentia nr.-OMISSIS-del 15 settembre 2021, che ha disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di detenzione armi e munizioni e del conseguente provvedimento del Questore.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio impugnando e contestando le deduzioni ricorsuali domandandone il respingimento.
In sede cautelare la domanda di tutela interinale del ricorrente è stata disattesa, per assenza tanto di periculum in mora quanto di fumus boni iuris .
All’udienza menzionata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
I motivi di ricorso attengono a travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, manifesta carenza di istruttoria, nonché violazione ed errata applicazione dell’art. 39 del TULPS, oltre che degli artt. 11 e 43 del medesimo, e possono essere trattati congiuntamente stante la reciproca connessione.
Giova premettere e precisare anzitutto che il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Prefetto ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione armi ed il Questore ha revocato la licenza di porto di fucile per uso tiro al volo, in ragione della ritenuta inaffidabilità in ordine al corretto uso delle armi, derivante dall’esistenza di una denuncia per reati collegati a dissidi di vicinato perduranti da qualche mese e da incuria nella detenzione delle armi.
L’Autorità di pubblica sicurezza ha analiticamente indicato le circostanze ritenute controindicate ai fini della valutazione discrezionale di inaffidabilità sul corretto uso delle armi.
Trattasi come accennato del deferimento del ricorrente all’autorità giudiziaria per reati violenti collegati ad una situazione di perdurante conflittualità nei rapporti di vicinato.
La sussistenza di tali circostanze non trova smentita nel ricorso introduttivo, nel quale addirittura si ammette che il ricorrente è stato attinto in sede penale da citazione a giudizio anche per i delitti di occupazione di terreni e pascolo abusivo.
La giurisprudenza in materia di porto d’armi – alla quale aderisce anche questo Tribunale ( ex plurimis , sez. I, 16/3/2021 n. 569; Id., 7/7/2021 n. 1392) – ritiene che la revoca della licenza di polizia sia un provvedimento privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente invece natura cautelare, finalizzato di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. St., sez. III, 15/5/2018 n. 2974).
In tale ottica, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottati sulla base di un giudizio probabilistico e prognostico ampiamente discrezionale circa la possibilità di un abuso dell’autorizzazione stessa.
Al riguardo, possono assumere rilevanza anche fatti isolati, qualora pregnanti e significativi.
Di conseguenza appare rispondere ai dovuti parametri di legittimità, sotto il profilo della non irragionevolezza, il provvedimento emesso in presenza di situazioni di conflittualità, considerando appunto il carattere prognostico del giudizio alla base del provvedimento, la cui funzione è quella di prevenire delitti e situazioni di pericolo che potrebbero derivare dalla disponibilità di armi ( ex plurimis , Cons. St., sez. III, 5/7/2016 n. 2990; Id., 3/8/2016 n. 3515; TAR, Napoli, sez. V, 12/10/2020 n. 4413; TAR Firenze, sez. II, 12/6/2020 n. 722; TAR, Milano, sez. I, 7/3/2019 n. 484).
Alla stregua di quanto rileva sempre la giurisprudenza, la sussistenza di tensioni e la presenza di un quadro di conflittualità rappresentano elementi significativi che legittimano la revoca o la mancata concessione della licenza del porto d'armi.
La sussistenza di aspri disaccordi interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il trascorrere del tempo, per cui a tutela della pubblica e della privata sicurezza è opportuno che i protagonisti di tali conflitti non abbiano la disponibilità di armi (cfr. TAR Salerno, sez. I, 25/2/2020 n. 292; TAR Campobasso, sez. I, 3/2/2017 n. 37).
Nel caso di specie, ricorrono tutti i suddetti presupposti e, peraltro, il provvedimento è plurimotivato con l’ulteriore valutazione circa l’incuria nella detenzione delle armi, in ordine alla quale non rileva la circostanza, dedotta in ricorso, che la mancata denuncia di due colpi a LL (che il ricorrente non contesta essere avvenuta) non costituisce reato.
Difatti è consolidato l’insegnamento giurisprudenziale per il quale la valutazione discrezionale sull’affidabilità nel corretto uso delle armi prescinde del tutto dalla rilevanza penale dei comportamenti accertati dall’Autorità di pubblica sicurezza.
Per le ragioni illustrate il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente che liquida in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV RE, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AN AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AP | IV RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.