TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Dora ES Limongelli, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 11544/2021 del R.G.A.C., avente a oggetto Morte, pendente tra
(C.f.: ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(Ce) e residente in [...] (moglie del de cuius),
[...]
(C.f.: ), nato il [...] in [...] e residente in Pt_2 C.F._2
NA (Ce), alla via Gramsci n° 34 (figlio del de cuius e coniugato con la nuora di quest'ultimo agenti in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui due figli minori Persona_1
e nipoti del de cuius), (C.f.: Persona_2 Persona_3 Parte_3
), nata il [...] in [...] e residente in [...]
Ferdinando Cornelia n° 30 (figlia del de cuius e coniugata con il genero di quest'ultimo CP_1
, genitori di , e , nipoti del de cuius agenti
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in proprio), (C.f.: ) nata il [...] in [...] e Parte_4 C.F._4 residente in [...] (figlia del de cuius e coniugata con il genero di quest'ultimo agenti in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio Controparte_5 minore nipote del de cuius) e (C.f.: Persona_4 Parte_5
), nata il [...] in [...] e residente in [...]
Manzoni n° 9, (figlia del de cuius e coniugata con il genero di quest'ultimo agenti Controparte_6 in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui due figli minori e ES, nipoti del de Per_5 cuius), tutti nella qualità di congiunti e tutti elettivamente domiciliati in Persona_3
NA (Ce), alla via E. De Amicis n° 26, presso lo studio legale dell'Avv. Di Cicco Antonio (C.f.:
p.e.c.: , che li rappresenta e difende in giudizio C.F._6 Email_1 giusta procura alle liti in calce alla citazione.
- Attori -
C.f.: P.i.: , in qualità d'impresa designata Controparte_7 P.IVA_1 P.IVA_2 dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la Regione Campania (F.G.V.R.), con sede in Mogliano Veneto (Tv), alla Via Marocchesa n° 14, elettivamente domiciliata in Caserta, al Corso Trieste
n° 192, presso lo studio legale dell'Avv. Schiavo Giorgio (C.f.: ; p.e.c.: C.F._7 , che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce Email_2 alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/01/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso mediante deposito di note per la trattazione scritta, riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri scritti difensivi, e la causa, con ordinanza pubblicata il 24/01/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica scadenti, rispettivamente, l'11/03/2025 e il 31/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del
18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21/10/2021 alla controparte, i congiunti di , Persona_3 come in epigrafe identificati, hanno convenuto in giudizio (da qui in avanti solo Controparte_7
“ ), in qualità d'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittima della strada per la CP_7
Regione Campania, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a. Accertare che il sinistro […] si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo pirata;
b. Accertare il nesso causale da tale incidente stradale per la morte di c. Condannarsi, per l'effetto, la convenuta società Persona_3 assicurativa […], in qualità di Impresa designata, al risarcimento dei danni in favore degli Controparte_7 attori nella loro qualità, sia iure proprio per i danni direttamente sofferti dal de cuius in vita sia iure hereditatis trasmessi agli eredi con la morte, nessuno escluso ed eccettuato, del danno patrimoniale, biologico, lucro cessante, morale, esistenziale, del danno da perdita anticipata della vita e conseguentemente del rapporto parentale, del danno per la perdita del reddito derivante dal suo stato pensionistico, danno per lo stato psicologico dei familiari, suoi eredi e le ricadute psicologiche sulla vita dei familiari, del danno da perdita di chance, danno per il “ pretium doloris” sofferto dagli attori come conseguenza del decesso del loro congiunto, ciascuno per il proprio titolo, iure proprio e/o iure hereditatis, nella misura di €
3.000.000,00 e/o di quello importo che sarà accertato in corso di causa e/o nella somma maggiore o diversa che sarà ritenuta di giustizia;
somma da aumentarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi sul capitale via via rivalutato, dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
d. Condannare la compagnia assicurativa […], Controparte_7 in qualità di Impresa designata, […] sul presupposto che essa ha colposamente ritardato l'adempimento del pagamento
(cosiddetta mala gestio impropria). e. In subordine, condannare i responsabili al pagamento della somma che sarà ritenuta opportuna secondo equità dal Giudice ai sensi degli articoli 2056 e 1226 c.c.; f. Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone;
g. Si chiede, in prima udienza, il pagamento di una provvisionale, come per legge”.
A fondamento della pretesa, gli attori hanno dedotto che il 05/08/2016, alle ore 10:00 circa, in NA, nel mentre stava percorrendo alla guida della sua bicicletta la via Luca Tozzi, sarebbe Persona_3 stato investito dal conducente di una vettura Citroen C3 nera il quale, dopo aver urtato il velocipede, si sarebbe repentinamente dileguato per le vie limitrofe senza prestare alcun soccorso al malcapitato;
che, a causa del violento impatto, sarebbe rovinato a terra, battendo la testa e subendo un Persona_3 trauma cranico commotivo che lo avrebbe costretto al ricovero ospedaliero presso l'ospedale Moscati di
Aversa; che dell'incidente sarebbero stati informati, il giorno stesso, i Carabinieri di NA, i quali si sarebbero recati presso l'ospedale Moscati di Aversa e ivi avrebbero sia accertato le condizioni di salute in cui versava la vittima del sinistro e sia acquisito il verbale di denuncia preventivamente sporta da
(moglie di presso il presidio di Polizia ospedaliero;
che il Parte_1 Persona_3
09/08/2016, presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord, sarebbe stato urgentemente iscritto un procedimento penale contro ignoti recante R.g. 518753/2016; che il 03/09/2016, dopo lunga agonia ospedaliera, sarebbe deceduto presso l'ospedale di Pineta Grande ove, a seguito di un Persona_3 peggioramento delle sua condizione, era precedentemente giunto per esser ricoverato in terapia intensiva;
che, a seguito di copiosa indagine, il procedimento penale si sarebbe definito con richiesta di archiviazione, disposta il 25/02/2021 dal Giudice per le indagini preliminari;
che le indagini penali svolte nell'ambito di detto procedimento (e, specificamente, l'autopsia eseguita sulla salma di ) Persona_3 avrebbero ben sviscerato le circostanze del sinistro e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la morte dell'investito; che, per tutto il periodo del ricovero comatoso, i congiunti avrebbero vegliato su
[...]
e vanamente sperato che si riprendesse, essendo a lui legati da un forte legame ed essendo egli Per_3 un saldo punto di riferimento per tutta la famiglia;
che, pertanto, la prematura scomparsa di
[...]
avrebbe prodotto un grave turbamento nei suoi congiunti, con ricadute anche sullo stato di Per_3 salute psico/fisico di ciascuno, nonché la perdita del sostegno personale e materiale loro necessario, percependo il deceduto un reddito che era solito destinare al nucleo familiare;
che, difatti, a seguito dell'incidente, i congiunti sarebbero passati dall'avere un alto tenore di vita a vivere di stenti, avendo grosse difficoltà economiche e riuscendo appena a sbarcare il lunario.
Il 13/12/2021, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: CP_7
“In via pregiudiziale: 1) dichiarare l'improponibilità e inammissibilità della domanda […] per carenza dei presupposti condizionanti dell'azione, in riferimento alla mancata osservanza dei precetti di cui al decreto legislativo 07/09/2005
n° 209; 2) dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio. Spese e compenso del giudizio vinti;
In via istruttoria: 1) disporre l'acquisizione […] di tutti gli atti […] del fascicolo […] del procedimento penale n° 519753/2016 […], ivi compresi gli accertamenti integrali svolti dai C.C. di NA intervenuti sul luogo del sinistro, l'esame autoptico eseguito sulla salma di i provvedimenti assunti dal Persona_3 P.M.; 2) abilitare la convenuta all'espletamento della prova contraria sulle stesse circostanze dedotte dagli attori e con gli stessi testi;
3) disporre, se del caso e all'esito della prova sull'an debeatur, consulenza tecnica di ufficio ricostruttiva della dinamica del sinistro […]; In via principale e nel merito: rigettare l'attorea domanda, così come proposta nei confronti della , siccome infondata, non provata e non dimostrata. Spese e compenso del giudizio Controparte_7 vinti;
in via subordinata e nel merito: nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la condanna della […] entro il limite del massimale di legge cioè fino alla concorrenza della somma di € Controparte_7
5.000.000,00; il tutto senza possibilità di ulteriori estensioni economiche. Con riserva di ulteriori richieste sia istruttorie sia di merito in relazione alle avverse deduzioni. Salvezze tutte”.
A fondamento della difesa, la ha eccepito (1) l'improponibilità dell'azione per mancata CP_7 osservanza dei precetti di cui agli artt. 148 e 287 del decreto legislativo n° 209 del 07/09/2005, concernenti i requisiti contenutistici della richiesta di risarcimento nonché la necessità dell'invio della stessa anche alla Consap, (2) la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio,
(3) l'infondatezza della domanda, sia per l'assoluta mancanza di prova sul nesso di causalità e sia nel quantum, e (4) l'insussistenza dei presupposti normativi previsti per la concessione di una somma a titolo di provvisionale. La inoltre, ha contestato la richiesta di risarcimento del danno per mala gestio, CP_7 in considerazione dell'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a suo carico per presunta violazione dei doveri di correttezza e buona fede, e ha altresì evidenziato che la garanzia assicurativa che l'Impresa designata è tenuta a prestare sarebbe limitata al massimale di legge di € 5.000.000,00 per ogni sinistro, senza possibilità di ulteriori estensioni economiche.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., escussi cinque testi di parte attrice, all'esito dell'istruttoria, anche in considerazione dell'acquisizione del fascicolo penale recante R.g. 518753/2016
(e, dunque, degli atti investigativi e delle perizie ivi contenute), non è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio e la causa, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/01/2025, tenutasi in modalità cartolare, con ordinanza pubblicata il 24/01/2025, è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica scadenti, rispettivamente, l'11/03/2025 e il 31/03/2025.
1. Questioni preliminari
Vanno disattese le eccezioni d'inammissibilità e d'improponibilità della domanda sollevate dalla CP_7 ex artt. 148 e 287 del Codice delle Assicurazioni private.
Difatti, avendo la ripetutamente contestato che “la complessità e delicatezza della vicenda […] non CP_7 consentivano una definizione stragiudiziale della controversia”, può agevolmente presumersi che gli attori abbiano provveduto a formulare alla Compagnia assicuratrice una richiesta risarcitoria completa di tutti egli elementi contenutistici essenziali (previsti dall'art. 148) e utili a consentirle di procedere all'istruzione della pratica liquidatoria e, dunque, eventualmente, alla stima dell'entità del danno invocato (cfr., in tal senso,
Cassazione Civile, Sezione III, n° 9912 del 05 ma ggio2011); su quest'ultimo punto, peraltro, giova rammentare il granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ancorato all'assetto teleologico delle forme che permea il nostro ordinamento) secondo il quale una richiesta stragiudiziale incompleta debba essere sanzionata con l'improponibilità solo ove sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo ovvero abbia contenuti tali da non permettere all'Assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta; la collaborazione tra danneggiato e Assicuratore durante la fase stragiudiziale, come procedimentalizzata dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private, impone, infatti, la correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché non ogni minimo scostamento tra il contenuto della richiesta stragiudiziale e le prescrizioni contenutistiche di cui al richiamato art. 148 del Codice delle Assicurazioni private rende la richiesta, ex se, inefficace e il successivo giudizio improponibile;
d'altro canto, la Compagnia assicuratrice è chiamata dal Legislatore a svolgere con il danneggiato un'interlocuzione seria e propositiva, con la conseguenza che incombe su di essa, ove ritenga la domanda risarcitoria insufficiente o lacunosa, l'onere di segnalare al danneggiato tale incompletezza chiedendo, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni private, le necessarie integrazioni, in difetto delle quali la condizione di proponibilità si intende assolta per fictio iuris; ne consegue, in linea generale, che la condizione di proponibilità della domanda debba ritenersi rispettata ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire all'Assicuratore una valutazione della richiesta non prettamente formalistica ed ex ante ma che, invece, tenga conto del contegno delle parti da valutarsi secondo i canoni della buona fede ed ex post.
2. Nel merito
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rilevato che la legittimazione attiva non è oggetto di contestazione e in ogni caso, gli attori hanno dimostrato di essere prossimi congiunti di mediante la documentazione Persona_3 anagrafica prodotta in atti (cfr., il documento “certificati famiglia”).
Venendo al merito, va evidenziato che gli attori hanno agito nei confronti di nella Controparte_7 qualità d'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, pertanto, avrebbero dovuto fornire convincente prova sia della riconducibilità del sinistro alla condotta di guida dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e sia che quest'ultimo sia rimasto effettivamente sconosciuto, sicché la mancata prova anche solo di una delle predette circostanze importa, quale inevitabile corollario, il rigetto della domanda.
Con riferimento specifico all'indagine sulla riconducibilità del sinistro alla condotta di guida dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, è necessario rilevare che la dinamica dell'incidente prospettata in citazione si fonda su quanto ha riferito a sua moglie allorquando, riaccompagnato da Persona_3 ignoto soccorritore, è immediatamente rincasato dopo l'asserito investimento, prima che la consorte lo trasportasse all'ospedale di Aversa e ivi denunciasse quanto appreso dal marito, nei medesimi termini, presso il presidio di Polizia all'uopo predisposto. Tuttavia, sebbene quanto riferito dalla vittima abbia condotto all'immediata apertura d'indagini eseguitesi nell'ambito del procedimento penale incardinatosi presso codesto Tribunale di Napoli Nord con R.g.
518753/2016, quest'ultimo, dopo cinque anni d'investigazioni, si è concluso con la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero “in quanto - dalle risultanze investigative - non è stato possibile identificare i responsabili del reato in epigrafe indicato [quello di cui all'art. 589bis c.p.], attesa l'inidoneità, a tal fine, degli elementi indiziari acquisiti, non essendovi altresì ulteriori spunti di indagine, anche in ragione del tempo oramai decorso dall'epoca dei fatti. E invero, le attività di indagine esperite non hanno consentito di individuare l'autovettura e il conducente di quest'ultima che, in data 05/08/2016, all'esito di un investimento stradale, provocava la morte di Persona_3
L'unica automobile individuata dalle persone offese e dalla Polizia giudiziaria, compatibile con quella notata dai testimoni presenti al fatto, in uso a e è risultata priva di qualsivoglia segno di ammaccatura o Parte_6 Parte_7 urto”, prontamente accolta dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 25/02/2021
(cfr. il documento “atti procura 3” con il documento “atti procura 10”, entrambi allegati alla citazione).
Ebbene, già la tempistica e il tenore della richiesta di archiviazione rivelano la complessità e la molteplicità delle indagini svolte, che, sebbene abbiano condotto all'individuazione di un'automobile compatibile con quella descritta dalla vittima nonché del suo proprietario e del suo utilizzatore, non hanno consentito di poter attribuire alcuna responsabilità a quest'ultimi, anche per l'assenza di segni di ammaccature o di urto;
al medesimo riguardo, va ulteriormente evidenziato che da nessuno degli atti d'indagine svolti, nemmeno dall'audizione come persone informate sui fatti di ben dieci soggetti (trattasi, specificamente, di e primi soccorritori presenti sul posto, di , Persona_6 Persona_7 Parte_7 proprietario della vettura asserita investitrice, di , di e di Persona_8 Persona_9 [...]
abituali utilizzatori del veicolo nonché di amico di quest'ultimo Pt_6 Persona_10 utilizzatore, e di intestataria dell'utenza telefonica fissa che, nell'immediata prossimità Persona_11 del sinistro, ricevette la chiamata dall'utenza telefonica mobile attribuita a oltre che delle Parte_6 denuncianti congiunte della vittima e , può desumersi che vi sia stato Parte_1 Parte_4 un impatto diretto tra l'identificata vettura Citroen C3 e la biciletta condotta da , seppur Persona_3 appaia plausibile che l'automobile, il giorno dell'asserito sinistro, abbia percorso la zona e la via lungo la quale lo stesso si sarebbe verificato.
Difatti, sia e sia (unici escussi presenti sul luogo dell'asserito Persona_6 Persona_7 investimento), in qualità di testimoni in entrambi i procedimenti penale e civile, hanno dichiarato:
▪ il primo, che “Si, nella mattinata di ieri, 5 agosto 2016, intorno alle ore 10:30, ero in NA, alla via Luca
Tozzi, quando a un certo punto ho sentito un forte rumore. Vedendo attentamente mi sono accorto che un signore anziano a nome era a terra, vicino a una bicicletta di colore bianco. Sono intervenuto unitamente ad Persona_3 altre persone, tra cui un barbiere a nome che lo ha aiutato ad alzarsi da terra. Il Persona_7 Persona_3 aveva la testa piena di sangue, dovuta probabilmente all'impatto con il terreno. Il una volta in piedi, Persona_3 era lucido e ha riferito che, mentre era a bordo della sua bicicletta, un'autovettura del tipo Citroen C2 lo aveva investito, facendolo finire a terra. La persona al volante non si era fermata a prestare i dovuti soccorsi. Il dopo Persona_3
l'impatto, si è sentito meglio e non ha chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118. Ho visto che una persona l'ha accompagnato a casa. Non so dirvi altro in merito […] No, non ho visto l'auto pirata ma, come ho già detto, sono intervenuto solo quando ho sentito il rumore” e che “Confermo le dichiarazioni che ho reso in sede di s.i.t. ai Carabinieri.
[…] confermo che io ho soltanto sentito un rumore e sono andato a vedere cosa fosse successo, ma non ho assistito al sinistro. Sono accorso poiché abito a 5 metri di distanza” (cfr., il verbale di sommarie informazioni datato
06/08/2016 e il verbale d'udienza del presente giudizio civile datato 05/12/2023).
▪ il secondo, che “Si, nella mattinata di ieri, 5 agosto 2016, intorno alle ore 10:30, ero in NA, alla via
Luca Tozzi, quando a un certo punto ho visto un signore anziano che era a terra, vicino a una bicicletta di colore bianco.
Sono intervenuto unitamente al sig. e lo abbiamo aiutato ad alzarsi da terra. Il Persona_6 Persona_3 aveva la testa piana di sangue all'altezza dell'occhio sinistro, dovuta probabilmente all'impatto con il terreno. Il
[...]
una volta in piedi, era lucido e ha riferito che, mentre era a bordo della sua bicicletta, un'autovettura del tipo Per_3
Citroen C2/C3 lo aveva investito, facendolo finire a terra. La persona al volante non si era fermata a prestare i dovuti soccorsi. Il dopo l'impatto, si è sentito meglio e non ha chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118. Persona_3
Successivamente è transitato un ragazzo a bordo d'auto che lo ha accompagnato a casa dietro sua richiesta. Non so dirvi altro in merito […] No, non ho visto l'auto pirata ma, come ho già detto, sono intervenuto solo quando ho visto la persona a terra” e che “Sono a conoscenza dei fatti di causa, poiché mi trovavo in fila per fare una visita dalla
Dottoressa che si trovava con lo studio in via Tozzi e ho visto passare davanti a me, in sella alla bicicletta, il sig. Per_3 che mi ha anche salutato e poi, dopo 20 secondi, ho sentito un rumore forte e, quando mi sono girato, ho visto che il si trovava a terra sulla strada. Mi sono avvicinato e lo abbiamo aiutato ad alzarsi e, dopo poco, è arrivata Per_3 un'auto che lo ha caricato e ha detto che lo avrebbe accompagnato a casa. Ricordo che il si è alzato col nostro Per_3 aiuto ed era cosciente e, infatti, io ho detto che forse doveva essere accompagnato all'ospedale, poiché ho visto che gli usciva sangue dalla fronte […] Non posso dire come sia caduto dalla bicicletta, poiché io ho solo sentito un rumore e l'ho visto
a terra;
non posso dire se sia stato urtato da un'auto. Confermo le dichiarazioni che ho reso in sede di s.i.t. ai Carabinieri.
Io non ho visto nessuna auto e la circostanza che è stato investito da una Citroen mi è stata riferita da lui sul posto”
(cfr., il verbale di sommarie informazioni datato 06/08/2016 e il verbale d'udienza del presente giudizio civile datato 05/12/2023).
La prova dell'impatto tra il veicolo e il velocipede e, dunque, dell'investimento di così Persona_3 come prospettato in citazione nemmeno può desumersi, tra l'altro, dalla lettura della relazione di
Consulenza autoptica eseguita sul cadavere di dal perito incaricato dalla Procura della Persona_3
Repubblica presso codesto Tribunale di Napoli Nord al fine di fornire adeguata risposta al quesito formulatogli (“Accerti il Consulente epoca, cause e mezzi, tempi e dinamica del decesso di salvatore Per_3 nonché quanto altro utile ai fini di giustizia”), avendo il Dott. ivi trascritto che: CP_8
“Sulla base delle risultanze della nostra indagine tecnica, dobbiamo esprimere le seguenti considerazioni medico/legali
[…]: Cause della morte. Essa è riconducibile alla depressione dei centri respiratori bulbari quale conseguenza dell'infarcimento emorragico a livello cerebrale e del tronco dell'encefalo in un contesto di shock traumatico, mentre la presenza di trombo a livello dell'arteria polmonare può essere definito un fenomeno terminale da rallentamento e stasi di tutte le funzioni cardiorespiratorie, verificatisi a seguito della contestuale e progressiva depressione dei centri della vita autonoma. Infatti, in dette zone, sono alloggiati i centri della vita autonoma, tra cui quelli respiratori e cardiocircolatori.
Di conseguenza, per via della raccolta emorragica, si è avuto un effetto massa che ha prima determinato una depressione
e poi l'interruzione della loro attività. Mezzi di produzione della morte. Nel caso di specie, il mezzo è da ricercarsi nel grave trauma cranico commotivo da ematoma subdurale acuto patito dal de cuius in un quadro di politrauma. Riguardo a quest'ultimo, dalla letteratura medico/legale si apprende che una delle conseguenze principali di un trauma cranico è la comparsa di un'emorragia cerebrale, le cui dimensioni possono variare da uno spandimento corticale irregolare a un ematoma intracerebrale da costituire una massa occupante spazio. Alcuni studiosi, da tempo, hanno richiamato l'attenzione sulla frequente localizzazione delle emorragie a livello del midollo allungato e dei corpi rostriformi. Essi ipotizzano che fosse dovuto alle conseguenza di forze d'onda che, dalla sede dell'impatto, si propagano al tronco cerebrale, dove causano lacerazioni dei piccoli vasi e contusione delle pareti dei ventricoli. Queste emorragie si riscontrano con frequenza in quei casi di trauma cranico senza fratture. Per quanto, infine, attiene i meccanismi che hanno potuto indurre il trauma cranico commotivo, questo è la conseguenza del violento impatto al suolo. Epoca della morte. Dalla documentazione sanitaria in atti si apprende che il decesso è avvenuto in data 03/09/2016, ore 12:40, in Villa di Briano”.
Il medesimo Consulente incaricato dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, inoltre, escusso nel presente giudizio, ha specificato che:
“ho svolto l'autopsia […] sulla salma di per ordine del sostituto Procuratore della Repubblica […] Persona_3
l'incarico viene suddiviso in due parti: un esame esterno e l'autopsia vera e propria;
dall'esame esterno, abbiamo rilevato
[…] un complesso escoriativo ecchimotico a livello della regione frontale e temporale, con avvallamento dell'osso fronto parieto occipitale sinistro. Altro complesso escoriativo è stato individuato a livello della regione temporale destra;
tale complesso, rivelato all'esame esterno, si collega in corso di autopsia a un infarcimento emorragico a livello della regione frontotemporale di sinistra, con contestuale frattura scomposta fronto parieto occipitale sinistro rimossa;
alle ossa craniche si osserva imponente emorragia subaracnoidea, con contestuale schiacciamento del parenchima cerebrale;
al taglio dello stesso si ravvede infarcimento emorragico della materia stessa;
la causa della morte è da attribuire al massivo infarcimento dell'encefalo, verificatosi per il violento impatto. Il massivo infarcimento ha determinato un interessamento dei centri della vita autonoma, localizzati nel tronco cerebrale, determinandone la cessazione della loro attività; […] mi sono occupato solo dell'autopsia, tuttavia posso immaginare che il sia stato impattato mentre si trovava su un mezzo a due Per_3 ruote sul lato destro, poiché ha impattato prima con la regione sopra descritta, sul lato sinistro, procurandosi le fratture
e, poi, per effetto di un contraccolpo, anche sulla destra, […] poiché ha riportato lesioni sempre sull'emilato destro […] dal tipo di conseguenze lesive riportate, nella specie frattura scomposta delle ossa craniche, ritengo altamente improbabile, se non impossibile, che indossasse il casco, anche del tipo “a scodella” previsto per le bici;
posso dire anche che, Per_3 per il tipo di impatto avvenuto con una superficie angolare, forse quella di un marciapiede, il casco avrebbe potuto attutire le conseguenze del trauma cranico, anche se non evitarlo, andando ad incidere sulla possibilità di sopravvivenza, poichè con alto grado di probabilità si sarebbe evitata una frattura scomposta delle ossa craniche;
[…] si sono verificate delle situazioni in cui, nonostante l'uso del casco, la lesività del trauma cranico è stata tale da condurre alla morte il soggetto, ma ciò dipende dal tipo di urto e dalla velocità dell'impatto, per cui ogni caso va valutato singolarmente” (cfr. il verbale d'udienza del presente giudizio civile datato 22/10/2024).
Ebbene, il complessivo quadro probatorio fornisce certezze solo in ordine alla caduta di Persona_3 dalla sua bicicletta lungo la via Luca Tozzi e all'impatto cranico del malcapitato con il suolo, forse un marciapiede, permanendo invece forti incognite anche solo sul coinvolgimento di una vettura Citroen
C3, non identificata sul luogo teatro dell'asserito investimento e, a fortiori, sulla condotta di guida che avrebbe tenuto il conducente della stessa, la cui connotazione come dolosa e/o imprudente risulta indispensabile ai fini dell'accoglimento della domanda proposta dai congiunti della vittima.
In definitiva, non essendo stati acquisiti elementi idonei a poter valutare il coinvolgimento di un veicolo pirata e la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo asserito investitore in termini di dolosità
o colposità della stessa (all'uopo, si noti che le difficoltà di poter esprimere suddetto giudizio sono certamente acuite dall'omessa articolazione di capi di prova tesi a dimostrare il tipo di strada in cui si sarebbe verificato l'investimento, la posizione occupata dal velocipede all'interno della corsia di propria pertinenza, la velocità dei mezzi coinvolti nel sinistro, le condizioni della strada e del traffico veicolare e, in buona sostanza, gli elementi minimi per poter accertare se i conducenti dell'auto e della bicicletta abbiano improntato le loro rispettive condotte all'ordinaria diligenza), non può ritenersi provata alcuna imprudenza, imperizia o negligenza del conducente della vettura rimasta ignota, la cui dimostrazione in giudizio è, secondo l'orientamento giurisprudenziale inizialmente rammentato, imprescindibile per l'accoglimento della domanda proposta nei confronti dell'Impresa designata quale Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Ebbene, detta lacuna probatoria, neppure può ritenersi colmata attingendo agli esiti delle indagini svolte nel procedimento penale, ove veniva identificata una vettura C3 che percorreva via Luca Tozzi nel medesimi giorni e orario in cui gli attori asseriscono si sia verificato l'investimento (ipotesi plausibile in virtù della quotidiana abitudine di utilizzatore dell'auto, di recarsi in compagnia del suo Parte_6 amico in un bar ubicato in zona, emersa dalle dichiarazioni da entrambi rilasciate Persona_10 agli inquirenti), posto che in tal caso risultando identificato il veicolo presunto investitore le istanze risarcitorie avrebbero dovuto essere indirizzate nei confronti del proprietario responsabile civile e del conducente.
Peraltro, anche con riferimento a tale veicolo identificato, è rimasto comunque indimostrato l'effettivo verificarsi dell'urto, stando a quanto è evincibile dalla lettura sia della già riportata richiesta di archiviazione e sia della comunicazione con la quale il 20/09/2016 (appena un mese e mezzo dopo la caduta di dalla sua bicicletta) il Comandante dei Carabinieri ha Persona_3 Parte_8 informato la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord che “in data 12/08/2016, alle ore
18:30 circa, lo scrivente, unitamente al Carabiniere venuto in possesso dall'Avv. Di Cicco, legale di Controparte_9 fiducia della famiglia delle immagini che immortalavano il passaggio dell'autovettura Citroen C3 targata DF510EJ Per_3 alla via De Amicis, proprio dinanzi all'abitazione del nelle ore poco successive al suo investimento, si era Persona_3 recato in NA (Ce), alla via Firenze, e aveva notato l'autovettura in questione parcata fuori all'abitazione del
[...]
priva di qualsivoglia segno/ammaccatura che potesse in qualche modo essere ricondotto al sinistro oggetto Parte_7
d'indagine” (cfr. documento “atti procura 2”, allegato alla citazione).
3. Spese di lite
Le spese di lite, possono essere integralmente compensate attesa la gravità delle conseguenze derivate dal sinistro, l'assenza di testimoni oculari e gli esiti delle indagini svolte in sede penale;
difatti, le peculiarità della fattispecie in esame, complessivamente considerate, costituiscono motivi idonei a integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, ai sensi della disposizione normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 11544/2021 del R.G.A.C., avente a oggetto
Morte, pendente tra i congiunti di (come in epigrafe individuati) e Persona_3 Controparte_7 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda, per le ragioni di cui in motivazione;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Così deciso in Aversa, il 02/04/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora ES Limongelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Dora ES Limongelli, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 11544/2021 del R.G.A.C., avente a oggetto Morte, pendente tra
(C.f.: ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(Ce) e residente in [...] (moglie del de cuius),
[...]
(C.f.: ), nato il [...] in [...] e residente in Pt_2 C.F._2
NA (Ce), alla via Gramsci n° 34 (figlio del de cuius e coniugato con la nuora di quest'ultimo agenti in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui due figli minori Persona_1
e nipoti del de cuius), (C.f.: Persona_2 Persona_3 Parte_3
), nata il [...] in [...] e residente in [...]
Ferdinando Cornelia n° 30 (figlia del de cuius e coniugata con il genero di quest'ultimo CP_1
, genitori di , e , nipoti del de cuius agenti
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in proprio), (C.f.: ) nata il [...] in [...] e Parte_4 C.F._4 residente in [...] (figlia del de cuius e coniugata con il genero di quest'ultimo agenti in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio Controparte_5 minore nipote del de cuius) e (C.f.: Persona_4 Parte_5
), nata il [...] in [...] e residente in [...]
Manzoni n° 9, (figlia del de cuius e coniugata con il genero di quest'ultimo agenti Controparte_6 in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui due figli minori e ES, nipoti del de Per_5 cuius), tutti nella qualità di congiunti e tutti elettivamente domiciliati in Persona_3
NA (Ce), alla via E. De Amicis n° 26, presso lo studio legale dell'Avv. Di Cicco Antonio (C.f.:
p.e.c.: , che li rappresenta e difende in giudizio C.F._6 Email_1 giusta procura alle liti in calce alla citazione.
- Attori -
C.f.: P.i.: , in qualità d'impresa designata Controparte_7 P.IVA_1 P.IVA_2 dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la Regione Campania (F.G.V.R.), con sede in Mogliano Veneto (Tv), alla Via Marocchesa n° 14, elettivamente domiciliata in Caserta, al Corso Trieste
n° 192, presso lo studio legale dell'Avv. Schiavo Giorgio (C.f.: ; p.e.c.: C.F._7 , che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce Email_2 alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/01/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso mediante deposito di note per la trattazione scritta, riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri scritti difensivi, e la causa, con ordinanza pubblicata il 24/01/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica scadenti, rispettivamente, l'11/03/2025 e il 31/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del
18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21/10/2021 alla controparte, i congiunti di , Persona_3 come in epigrafe identificati, hanno convenuto in giudizio (da qui in avanti solo Controparte_7
“ ), in qualità d'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittima della strada per la CP_7
Regione Campania, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a. Accertare che il sinistro […] si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo pirata;
b. Accertare il nesso causale da tale incidente stradale per la morte di c. Condannarsi, per l'effetto, la convenuta società Persona_3 assicurativa […], in qualità di Impresa designata, al risarcimento dei danni in favore degli Controparte_7 attori nella loro qualità, sia iure proprio per i danni direttamente sofferti dal de cuius in vita sia iure hereditatis trasmessi agli eredi con la morte, nessuno escluso ed eccettuato, del danno patrimoniale, biologico, lucro cessante, morale, esistenziale, del danno da perdita anticipata della vita e conseguentemente del rapporto parentale, del danno per la perdita del reddito derivante dal suo stato pensionistico, danno per lo stato psicologico dei familiari, suoi eredi e le ricadute psicologiche sulla vita dei familiari, del danno da perdita di chance, danno per il “ pretium doloris” sofferto dagli attori come conseguenza del decesso del loro congiunto, ciascuno per il proprio titolo, iure proprio e/o iure hereditatis, nella misura di €
3.000.000,00 e/o di quello importo che sarà accertato in corso di causa e/o nella somma maggiore o diversa che sarà ritenuta di giustizia;
somma da aumentarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi sul capitale via via rivalutato, dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
d. Condannare la compagnia assicurativa […], Controparte_7 in qualità di Impresa designata, […] sul presupposto che essa ha colposamente ritardato l'adempimento del pagamento
(cosiddetta mala gestio impropria). e. In subordine, condannare i responsabili al pagamento della somma che sarà ritenuta opportuna secondo equità dal Giudice ai sensi degli articoli 2056 e 1226 c.c.; f. Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone;
g. Si chiede, in prima udienza, il pagamento di una provvisionale, come per legge”.
A fondamento della pretesa, gli attori hanno dedotto che il 05/08/2016, alle ore 10:00 circa, in NA, nel mentre stava percorrendo alla guida della sua bicicletta la via Luca Tozzi, sarebbe Persona_3 stato investito dal conducente di una vettura Citroen C3 nera il quale, dopo aver urtato il velocipede, si sarebbe repentinamente dileguato per le vie limitrofe senza prestare alcun soccorso al malcapitato;
che, a causa del violento impatto, sarebbe rovinato a terra, battendo la testa e subendo un Persona_3 trauma cranico commotivo che lo avrebbe costretto al ricovero ospedaliero presso l'ospedale Moscati di
Aversa; che dell'incidente sarebbero stati informati, il giorno stesso, i Carabinieri di NA, i quali si sarebbero recati presso l'ospedale Moscati di Aversa e ivi avrebbero sia accertato le condizioni di salute in cui versava la vittima del sinistro e sia acquisito il verbale di denuncia preventivamente sporta da
(moglie di presso il presidio di Polizia ospedaliero;
che il Parte_1 Persona_3
09/08/2016, presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord, sarebbe stato urgentemente iscritto un procedimento penale contro ignoti recante R.g. 518753/2016; che il 03/09/2016, dopo lunga agonia ospedaliera, sarebbe deceduto presso l'ospedale di Pineta Grande ove, a seguito di un Persona_3 peggioramento delle sua condizione, era precedentemente giunto per esser ricoverato in terapia intensiva;
che, a seguito di copiosa indagine, il procedimento penale si sarebbe definito con richiesta di archiviazione, disposta il 25/02/2021 dal Giudice per le indagini preliminari;
che le indagini penali svolte nell'ambito di detto procedimento (e, specificamente, l'autopsia eseguita sulla salma di ) Persona_3 avrebbero ben sviscerato le circostanze del sinistro e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la morte dell'investito; che, per tutto il periodo del ricovero comatoso, i congiunti avrebbero vegliato su
[...]
e vanamente sperato che si riprendesse, essendo a lui legati da un forte legame ed essendo egli Per_3 un saldo punto di riferimento per tutta la famiglia;
che, pertanto, la prematura scomparsa di
[...]
avrebbe prodotto un grave turbamento nei suoi congiunti, con ricadute anche sullo stato di Per_3 salute psico/fisico di ciascuno, nonché la perdita del sostegno personale e materiale loro necessario, percependo il deceduto un reddito che era solito destinare al nucleo familiare;
che, difatti, a seguito dell'incidente, i congiunti sarebbero passati dall'avere un alto tenore di vita a vivere di stenti, avendo grosse difficoltà economiche e riuscendo appena a sbarcare il lunario.
Il 13/12/2021, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: CP_7
“In via pregiudiziale: 1) dichiarare l'improponibilità e inammissibilità della domanda […] per carenza dei presupposti condizionanti dell'azione, in riferimento alla mancata osservanza dei precetti di cui al decreto legislativo 07/09/2005
n° 209; 2) dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio. Spese e compenso del giudizio vinti;
In via istruttoria: 1) disporre l'acquisizione […] di tutti gli atti […] del fascicolo […] del procedimento penale n° 519753/2016 […], ivi compresi gli accertamenti integrali svolti dai C.C. di NA intervenuti sul luogo del sinistro, l'esame autoptico eseguito sulla salma di i provvedimenti assunti dal Persona_3 P.M.; 2) abilitare la convenuta all'espletamento della prova contraria sulle stesse circostanze dedotte dagli attori e con gli stessi testi;
3) disporre, se del caso e all'esito della prova sull'an debeatur, consulenza tecnica di ufficio ricostruttiva della dinamica del sinistro […]; In via principale e nel merito: rigettare l'attorea domanda, così come proposta nei confronti della , siccome infondata, non provata e non dimostrata. Spese e compenso del giudizio Controparte_7 vinti;
in via subordinata e nel merito: nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la condanna della […] entro il limite del massimale di legge cioè fino alla concorrenza della somma di € Controparte_7
5.000.000,00; il tutto senza possibilità di ulteriori estensioni economiche. Con riserva di ulteriori richieste sia istruttorie sia di merito in relazione alle avverse deduzioni. Salvezze tutte”.
A fondamento della difesa, la ha eccepito (1) l'improponibilità dell'azione per mancata CP_7 osservanza dei precetti di cui agli artt. 148 e 287 del decreto legislativo n° 209 del 07/09/2005, concernenti i requisiti contenutistici della richiesta di risarcimento nonché la necessità dell'invio della stessa anche alla Consap, (2) la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio,
(3) l'infondatezza della domanda, sia per l'assoluta mancanza di prova sul nesso di causalità e sia nel quantum, e (4) l'insussistenza dei presupposti normativi previsti per la concessione di una somma a titolo di provvisionale. La inoltre, ha contestato la richiesta di risarcimento del danno per mala gestio, CP_7 in considerazione dell'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a suo carico per presunta violazione dei doveri di correttezza e buona fede, e ha altresì evidenziato che la garanzia assicurativa che l'Impresa designata è tenuta a prestare sarebbe limitata al massimale di legge di € 5.000.000,00 per ogni sinistro, senza possibilità di ulteriori estensioni economiche.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., escussi cinque testi di parte attrice, all'esito dell'istruttoria, anche in considerazione dell'acquisizione del fascicolo penale recante R.g. 518753/2016
(e, dunque, degli atti investigativi e delle perizie ivi contenute), non è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio e la causa, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/01/2025, tenutasi in modalità cartolare, con ordinanza pubblicata il 24/01/2025, è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica scadenti, rispettivamente, l'11/03/2025 e il 31/03/2025.
1. Questioni preliminari
Vanno disattese le eccezioni d'inammissibilità e d'improponibilità della domanda sollevate dalla CP_7 ex artt. 148 e 287 del Codice delle Assicurazioni private.
Difatti, avendo la ripetutamente contestato che “la complessità e delicatezza della vicenda […] non CP_7 consentivano una definizione stragiudiziale della controversia”, può agevolmente presumersi che gli attori abbiano provveduto a formulare alla Compagnia assicuratrice una richiesta risarcitoria completa di tutti egli elementi contenutistici essenziali (previsti dall'art. 148) e utili a consentirle di procedere all'istruzione della pratica liquidatoria e, dunque, eventualmente, alla stima dell'entità del danno invocato (cfr., in tal senso,
Cassazione Civile, Sezione III, n° 9912 del 05 ma ggio2011); su quest'ultimo punto, peraltro, giova rammentare il granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ancorato all'assetto teleologico delle forme che permea il nostro ordinamento) secondo il quale una richiesta stragiudiziale incompleta debba essere sanzionata con l'improponibilità solo ove sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo ovvero abbia contenuti tali da non permettere all'Assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta; la collaborazione tra danneggiato e Assicuratore durante la fase stragiudiziale, come procedimentalizzata dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private, impone, infatti, la correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché non ogni minimo scostamento tra il contenuto della richiesta stragiudiziale e le prescrizioni contenutistiche di cui al richiamato art. 148 del Codice delle Assicurazioni private rende la richiesta, ex se, inefficace e il successivo giudizio improponibile;
d'altro canto, la Compagnia assicuratrice è chiamata dal Legislatore a svolgere con il danneggiato un'interlocuzione seria e propositiva, con la conseguenza che incombe su di essa, ove ritenga la domanda risarcitoria insufficiente o lacunosa, l'onere di segnalare al danneggiato tale incompletezza chiedendo, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni private, le necessarie integrazioni, in difetto delle quali la condizione di proponibilità si intende assolta per fictio iuris; ne consegue, in linea generale, che la condizione di proponibilità della domanda debba ritenersi rispettata ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire all'Assicuratore una valutazione della richiesta non prettamente formalistica ed ex ante ma che, invece, tenga conto del contegno delle parti da valutarsi secondo i canoni della buona fede ed ex post.
2. Nel merito
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rilevato che la legittimazione attiva non è oggetto di contestazione e in ogni caso, gli attori hanno dimostrato di essere prossimi congiunti di mediante la documentazione Persona_3 anagrafica prodotta in atti (cfr., il documento “certificati famiglia”).
Venendo al merito, va evidenziato che gli attori hanno agito nei confronti di nella Controparte_7 qualità d'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, pertanto, avrebbero dovuto fornire convincente prova sia della riconducibilità del sinistro alla condotta di guida dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e sia che quest'ultimo sia rimasto effettivamente sconosciuto, sicché la mancata prova anche solo di una delle predette circostanze importa, quale inevitabile corollario, il rigetto della domanda.
Con riferimento specifico all'indagine sulla riconducibilità del sinistro alla condotta di guida dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, è necessario rilevare che la dinamica dell'incidente prospettata in citazione si fonda su quanto ha riferito a sua moglie allorquando, riaccompagnato da Persona_3 ignoto soccorritore, è immediatamente rincasato dopo l'asserito investimento, prima che la consorte lo trasportasse all'ospedale di Aversa e ivi denunciasse quanto appreso dal marito, nei medesimi termini, presso il presidio di Polizia all'uopo predisposto. Tuttavia, sebbene quanto riferito dalla vittima abbia condotto all'immediata apertura d'indagini eseguitesi nell'ambito del procedimento penale incardinatosi presso codesto Tribunale di Napoli Nord con R.g.
518753/2016, quest'ultimo, dopo cinque anni d'investigazioni, si è concluso con la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero “in quanto - dalle risultanze investigative - non è stato possibile identificare i responsabili del reato in epigrafe indicato [quello di cui all'art. 589bis c.p.], attesa l'inidoneità, a tal fine, degli elementi indiziari acquisiti, non essendovi altresì ulteriori spunti di indagine, anche in ragione del tempo oramai decorso dall'epoca dei fatti. E invero, le attività di indagine esperite non hanno consentito di individuare l'autovettura e il conducente di quest'ultima che, in data 05/08/2016, all'esito di un investimento stradale, provocava la morte di Persona_3
L'unica automobile individuata dalle persone offese e dalla Polizia giudiziaria, compatibile con quella notata dai testimoni presenti al fatto, in uso a e è risultata priva di qualsivoglia segno di ammaccatura o Parte_6 Parte_7 urto”, prontamente accolta dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 25/02/2021
(cfr. il documento “atti procura 3” con il documento “atti procura 10”, entrambi allegati alla citazione).
Ebbene, già la tempistica e il tenore della richiesta di archiviazione rivelano la complessità e la molteplicità delle indagini svolte, che, sebbene abbiano condotto all'individuazione di un'automobile compatibile con quella descritta dalla vittima nonché del suo proprietario e del suo utilizzatore, non hanno consentito di poter attribuire alcuna responsabilità a quest'ultimi, anche per l'assenza di segni di ammaccature o di urto;
al medesimo riguardo, va ulteriormente evidenziato che da nessuno degli atti d'indagine svolti, nemmeno dall'audizione come persone informate sui fatti di ben dieci soggetti (trattasi, specificamente, di e primi soccorritori presenti sul posto, di , Persona_6 Persona_7 Parte_7 proprietario della vettura asserita investitrice, di , di e di Persona_8 Persona_9 [...]
abituali utilizzatori del veicolo nonché di amico di quest'ultimo Pt_6 Persona_10 utilizzatore, e di intestataria dell'utenza telefonica fissa che, nell'immediata prossimità Persona_11 del sinistro, ricevette la chiamata dall'utenza telefonica mobile attribuita a oltre che delle Parte_6 denuncianti congiunte della vittima e , può desumersi che vi sia stato Parte_1 Parte_4 un impatto diretto tra l'identificata vettura Citroen C3 e la biciletta condotta da , seppur Persona_3 appaia plausibile che l'automobile, il giorno dell'asserito sinistro, abbia percorso la zona e la via lungo la quale lo stesso si sarebbe verificato.
Difatti, sia e sia (unici escussi presenti sul luogo dell'asserito Persona_6 Persona_7 investimento), in qualità di testimoni in entrambi i procedimenti penale e civile, hanno dichiarato:
▪ il primo, che “Si, nella mattinata di ieri, 5 agosto 2016, intorno alle ore 10:30, ero in NA, alla via Luca
Tozzi, quando a un certo punto ho sentito un forte rumore. Vedendo attentamente mi sono accorto che un signore anziano a nome era a terra, vicino a una bicicletta di colore bianco. Sono intervenuto unitamente ad Persona_3 altre persone, tra cui un barbiere a nome che lo ha aiutato ad alzarsi da terra. Il Persona_7 Persona_3 aveva la testa piena di sangue, dovuta probabilmente all'impatto con il terreno. Il una volta in piedi, Persona_3 era lucido e ha riferito che, mentre era a bordo della sua bicicletta, un'autovettura del tipo Citroen C2 lo aveva investito, facendolo finire a terra. La persona al volante non si era fermata a prestare i dovuti soccorsi. Il dopo Persona_3
l'impatto, si è sentito meglio e non ha chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118. Ho visto che una persona l'ha accompagnato a casa. Non so dirvi altro in merito […] No, non ho visto l'auto pirata ma, come ho già detto, sono intervenuto solo quando ho sentito il rumore” e che “Confermo le dichiarazioni che ho reso in sede di s.i.t. ai Carabinieri.
[…] confermo che io ho soltanto sentito un rumore e sono andato a vedere cosa fosse successo, ma non ho assistito al sinistro. Sono accorso poiché abito a 5 metri di distanza” (cfr., il verbale di sommarie informazioni datato
06/08/2016 e il verbale d'udienza del presente giudizio civile datato 05/12/2023).
▪ il secondo, che “Si, nella mattinata di ieri, 5 agosto 2016, intorno alle ore 10:30, ero in NA, alla via
Luca Tozzi, quando a un certo punto ho visto un signore anziano che era a terra, vicino a una bicicletta di colore bianco.
Sono intervenuto unitamente al sig. e lo abbiamo aiutato ad alzarsi da terra. Il Persona_6 Persona_3 aveva la testa piana di sangue all'altezza dell'occhio sinistro, dovuta probabilmente all'impatto con il terreno. Il
[...]
una volta in piedi, era lucido e ha riferito che, mentre era a bordo della sua bicicletta, un'autovettura del tipo Per_3
Citroen C2/C3 lo aveva investito, facendolo finire a terra. La persona al volante non si era fermata a prestare i dovuti soccorsi. Il dopo l'impatto, si è sentito meglio e non ha chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118. Persona_3
Successivamente è transitato un ragazzo a bordo d'auto che lo ha accompagnato a casa dietro sua richiesta. Non so dirvi altro in merito […] No, non ho visto l'auto pirata ma, come ho già detto, sono intervenuto solo quando ho visto la persona a terra” e che “Sono a conoscenza dei fatti di causa, poiché mi trovavo in fila per fare una visita dalla
Dottoressa che si trovava con lo studio in via Tozzi e ho visto passare davanti a me, in sella alla bicicletta, il sig. Per_3 che mi ha anche salutato e poi, dopo 20 secondi, ho sentito un rumore forte e, quando mi sono girato, ho visto che il si trovava a terra sulla strada. Mi sono avvicinato e lo abbiamo aiutato ad alzarsi e, dopo poco, è arrivata Per_3 un'auto che lo ha caricato e ha detto che lo avrebbe accompagnato a casa. Ricordo che il si è alzato col nostro Per_3 aiuto ed era cosciente e, infatti, io ho detto che forse doveva essere accompagnato all'ospedale, poiché ho visto che gli usciva sangue dalla fronte […] Non posso dire come sia caduto dalla bicicletta, poiché io ho solo sentito un rumore e l'ho visto
a terra;
non posso dire se sia stato urtato da un'auto. Confermo le dichiarazioni che ho reso in sede di s.i.t. ai Carabinieri.
Io non ho visto nessuna auto e la circostanza che è stato investito da una Citroen mi è stata riferita da lui sul posto”
(cfr., il verbale di sommarie informazioni datato 06/08/2016 e il verbale d'udienza del presente giudizio civile datato 05/12/2023).
La prova dell'impatto tra il veicolo e il velocipede e, dunque, dell'investimento di così Persona_3 come prospettato in citazione nemmeno può desumersi, tra l'altro, dalla lettura della relazione di
Consulenza autoptica eseguita sul cadavere di dal perito incaricato dalla Procura della Persona_3
Repubblica presso codesto Tribunale di Napoli Nord al fine di fornire adeguata risposta al quesito formulatogli (“Accerti il Consulente epoca, cause e mezzi, tempi e dinamica del decesso di salvatore Per_3 nonché quanto altro utile ai fini di giustizia”), avendo il Dott. ivi trascritto che: CP_8
“Sulla base delle risultanze della nostra indagine tecnica, dobbiamo esprimere le seguenti considerazioni medico/legali
[…]: Cause della morte. Essa è riconducibile alla depressione dei centri respiratori bulbari quale conseguenza dell'infarcimento emorragico a livello cerebrale e del tronco dell'encefalo in un contesto di shock traumatico, mentre la presenza di trombo a livello dell'arteria polmonare può essere definito un fenomeno terminale da rallentamento e stasi di tutte le funzioni cardiorespiratorie, verificatisi a seguito della contestuale e progressiva depressione dei centri della vita autonoma. Infatti, in dette zone, sono alloggiati i centri della vita autonoma, tra cui quelli respiratori e cardiocircolatori.
Di conseguenza, per via della raccolta emorragica, si è avuto un effetto massa che ha prima determinato una depressione
e poi l'interruzione della loro attività. Mezzi di produzione della morte. Nel caso di specie, il mezzo è da ricercarsi nel grave trauma cranico commotivo da ematoma subdurale acuto patito dal de cuius in un quadro di politrauma. Riguardo a quest'ultimo, dalla letteratura medico/legale si apprende che una delle conseguenze principali di un trauma cranico è la comparsa di un'emorragia cerebrale, le cui dimensioni possono variare da uno spandimento corticale irregolare a un ematoma intracerebrale da costituire una massa occupante spazio. Alcuni studiosi, da tempo, hanno richiamato l'attenzione sulla frequente localizzazione delle emorragie a livello del midollo allungato e dei corpi rostriformi. Essi ipotizzano che fosse dovuto alle conseguenza di forze d'onda che, dalla sede dell'impatto, si propagano al tronco cerebrale, dove causano lacerazioni dei piccoli vasi e contusione delle pareti dei ventricoli. Queste emorragie si riscontrano con frequenza in quei casi di trauma cranico senza fratture. Per quanto, infine, attiene i meccanismi che hanno potuto indurre il trauma cranico commotivo, questo è la conseguenza del violento impatto al suolo. Epoca della morte. Dalla documentazione sanitaria in atti si apprende che il decesso è avvenuto in data 03/09/2016, ore 12:40, in Villa di Briano”.
Il medesimo Consulente incaricato dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, inoltre, escusso nel presente giudizio, ha specificato che:
“ho svolto l'autopsia […] sulla salma di per ordine del sostituto Procuratore della Repubblica […] Persona_3
l'incarico viene suddiviso in due parti: un esame esterno e l'autopsia vera e propria;
dall'esame esterno, abbiamo rilevato
[…] un complesso escoriativo ecchimotico a livello della regione frontale e temporale, con avvallamento dell'osso fronto parieto occipitale sinistro. Altro complesso escoriativo è stato individuato a livello della regione temporale destra;
tale complesso, rivelato all'esame esterno, si collega in corso di autopsia a un infarcimento emorragico a livello della regione frontotemporale di sinistra, con contestuale frattura scomposta fronto parieto occipitale sinistro rimossa;
alle ossa craniche si osserva imponente emorragia subaracnoidea, con contestuale schiacciamento del parenchima cerebrale;
al taglio dello stesso si ravvede infarcimento emorragico della materia stessa;
la causa della morte è da attribuire al massivo infarcimento dell'encefalo, verificatosi per il violento impatto. Il massivo infarcimento ha determinato un interessamento dei centri della vita autonoma, localizzati nel tronco cerebrale, determinandone la cessazione della loro attività; […] mi sono occupato solo dell'autopsia, tuttavia posso immaginare che il sia stato impattato mentre si trovava su un mezzo a due Per_3 ruote sul lato destro, poiché ha impattato prima con la regione sopra descritta, sul lato sinistro, procurandosi le fratture
e, poi, per effetto di un contraccolpo, anche sulla destra, […] poiché ha riportato lesioni sempre sull'emilato destro […] dal tipo di conseguenze lesive riportate, nella specie frattura scomposta delle ossa craniche, ritengo altamente improbabile, se non impossibile, che indossasse il casco, anche del tipo “a scodella” previsto per le bici;
posso dire anche che, Per_3 per il tipo di impatto avvenuto con una superficie angolare, forse quella di un marciapiede, il casco avrebbe potuto attutire le conseguenze del trauma cranico, anche se non evitarlo, andando ad incidere sulla possibilità di sopravvivenza, poichè con alto grado di probabilità si sarebbe evitata una frattura scomposta delle ossa craniche;
[…] si sono verificate delle situazioni in cui, nonostante l'uso del casco, la lesività del trauma cranico è stata tale da condurre alla morte il soggetto, ma ciò dipende dal tipo di urto e dalla velocità dell'impatto, per cui ogni caso va valutato singolarmente” (cfr. il verbale d'udienza del presente giudizio civile datato 22/10/2024).
Ebbene, il complessivo quadro probatorio fornisce certezze solo in ordine alla caduta di Persona_3 dalla sua bicicletta lungo la via Luca Tozzi e all'impatto cranico del malcapitato con il suolo, forse un marciapiede, permanendo invece forti incognite anche solo sul coinvolgimento di una vettura Citroen
C3, non identificata sul luogo teatro dell'asserito investimento e, a fortiori, sulla condotta di guida che avrebbe tenuto il conducente della stessa, la cui connotazione come dolosa e/o imprudente risulta indispensabile ai fini dell'accoglimento della domanda proposta dai congiunti della vittima.
In definitiva, non essendo stati acquisiti elementi idonei a poter valutare il coinvolgimento di un veicolo pirata e la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo asserito investitore in termini di dolosità
o colposità della stessa (all'uopo, si noti che le difficoltà di poter esprimere suddetto giudizio sono certamente acuite dall'omessa articolazione di capi di prova tesi a dimostrare il tipo di strada in cui si sarebbe verificato l'investimento, la posizione occupata dal velocipede all'interno della corsia di propria pertinenza, la velocità dei mezzi coinvolti nel sinistro, le condizioni della strada e del traffico veicolare e, in buona sostanza, gli elementi minimi per poter accertare se i conducenti dell'auto e della bicicletta abbiano improntato le loro rispettive condotte all'ordinaria diligenza), non può ritenersi provata alcuna imprudenza, imperizia o negligenza del conducente della vettura rimasta ignota, la cui dimostrazione in giudizio è, secondo l'orientamento giurisprudenziale inizialmente rammentato, imprescindibile per l'accoglimento della domanda proposta nei confronti dell'Impresa designata quale Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Ebbene, detta lacuna probatoria, neppure può ritenersi colmata attingendo agli esiti delle indagini svolte nel procedimento penale, ove veniva identificata una vettura C3 che percorreva via Luca Tozzi nel medesimi giorni e orario in cui gli attori asseriscono si sia verificato l'investimento (ipotesi plausibile in virtù della quotidiana abitudine di utilizzatore dell'auto, di recarsi in compagnia del suo Parte_6 amico in un bar ubicato in zona, emersa dalle dichiarazioni da entrambi rilasciate Persona_10 agli inquirenti), posto che in tal caso risultando identificato il veicolo presunto investitore le istanze risarcitorie avrebbero dovuto essere indirizzate nei confronti del proprietario responsabile civile e del conducente.
Peraltro, anche con riferimento a tale veicolo identificato, è rimasto comunque indimostrato l'effettivo verificarsi dell'urto, stando a quanto è evincibile dalla lettura sia della già riportata richiesta di archiviazione e sia della comunicazione con la quale il 20/09/2016 (appena un mese e mezzo dopo la caduta di dalla sua bicicletta) il Comandante dei Carabinieri ha Persona_3 Parte_8 informato la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord che “in data 12/08/2016, alle ore
18:30 circa, lo scrivente, unitamente al Carabiniere venuto in possesso dall'Avv. Di Cicco, legale di Controparte_9 fiducia della famiglia delle immagini che immortalavano il passaggio dell'autovettura Citroen C3 targata DF510EJ Per_3 alla via De Amicis, proprio dinanzi all'abitazione del nelle ore poco successive al suo investimento, si era Persona_3 recato in NA (Ce), alla via Firenze, e aveva notato l'autovettura in questione parcata fuori all'abitazione del
[...]
priva di qualsivoglia segno/ammaccatura che potesse in qualche modo essere ricondotto al sinistro oggetto Parte_7
d'indagine” (cfr. documento “atti procura 2”, allegato alla citazione).
3. Spese di lite
Le spese di lite, possono essere integralmente compensate attesa la gravità delle conseguenze derivate dal sinistro, l'assenza di testimoni oculari e gli esiti delle indagini svolte in sede penale;
difatti, le peculiarità della fattispecie in esame, complessivamente considerate, costituiscono motivi idonei a integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, ai sensi della disposizione normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 11544/2021 del R.G.A.C., avente a oggetto
Morte, pendente tra i congiunti di (come in epigrafe individuati) e Persona_3 Controparte_7 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda, per le ragioni di cui in motivazione;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Così deciso in Aversa, il 02/04/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora ES Limongelli