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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 951 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Parrozzani
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale CP_2
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Accertata la presenza di tutti i presupposti di legge,
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'ordine ai competenti
Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle Annotazioni e Trascrizioni di legge;
1 2) le figlie sono entrambi maggiorenni e autosufficienti;
3) conti correnti: sono già stati divisi;
4) Con l'adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni altro rapporto di carattere economico e patrimoniale nonché le reciproche ragioni di debito/credito, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro per qualsiasi titolo o ragione e comunque entrambe le parti reciprocamente rinunziano a qualsiasi pretesa in tal senso;
5) Nulla a titolo di mantenimento essendo i coniugi autonomi economicamente;
6) I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in IS IC (VI) in data 14.05.1988.
All'esito dell'udienza del 20.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 04/08/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di
2 ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in IS IC (VI) il 14.05.1988 alle condizioni in
[...] Parte_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IS IC (VI) al n. 13, parte II, serie A, anno 1988;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
3 Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 951 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Parrozzani
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale CP_2
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Accertata la presenza di tutti i presupposti di legge,
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'ordine ai competenti
Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle Annotazioni e Trascrizioni di legge;
1 2) le figlie sono entrambi maggiorenni e autosufficienti;
3) conti correnti: sono già stati divisi;
4) Con l'adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni altro rapporto di carattere economico e patrimoniale nonché le reciproche ragioni di debito/credito, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro per qualsiasi titolo o ragione e comunque entrambe le parti reciprocamente rinunziano a qualsiasi pretesa in tal senso;
5) Nulla a titolo di mantenimento essendo i coniugi autonomi economicamente;
6) I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in IS IC (VI) in data 14.05.1988.
All'esito dell'udienza del 20.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 04/08/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di
2 ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in IS IC (VI) il 14.05.1988 alle condizioni in
[...] Parte_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IS IC (VI) al n. 13, parte II, serie A, anno 1988;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
3 Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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