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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/06/2024, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
N. r.g. 12133/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12133/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BERTIN VALERIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 18.6.2024 parte ricorrente ha rassegnato le trascritte conclusioni:
[omissis]
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 9.10.2023, domandava la modifica delle condizioni Parte_1
di divorzio, di cui dall'accordo di negoziazione assistita del 8.7.2021, nella parte in cui regolava i
Per_ rapporti personali ed economici riguardanti i figli minorenni , nato il [...], e le gemelle e nate il 6.3.2009, dalla cessata convivenza more uxorio con Per_2 Per_3 Per_4 CP_1
formulava a tal fine le trascritte conclusioni.
[...]
Ritualmente citata, parte resistente non si costituiva rimanendo contumace.
Sentita la ricorrente all'udienza del 29.2.2024, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti, esperite indagini tributarie, all'udienza del 18.6.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Relativamente al figlio minorenne ricorrono le condizioni per disporne l'affidamento in via esclusiva alla madre, tenuto conto che dalle dichiarazioni della ricorrente emerge che il padre, successivamente alla pronuncia di divorzio (2021), non partecipava alla cura e al mantenimento della prole, né esercitava i diritti di visita, occupandosi della sua seconda famiglia in Marocco.
Tale condotta, che può ritenersi comprovata dalla mancata costituzione in giudizio del resistente che, sebbene ritualmente notiziato, non ha preso posizione sulle menzionate censure, denota carenze educative e genitoriali, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per la prole. Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale i figli, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre convissuto. Vieppiù, in un contesto caratterizzato dall'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo rappresenta garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione della prole, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti la prole.
Quanto al contributo al mantenimento, va confermato quanto disposto in sede provvisoria apparendo di non elevata entità i redditi del padre, invalido al 75%, recati nelle indagini tributarie (circa e 9.000,00 annui lordi), analoghi a quelli della madre (doc. 10 ricorrente).
Nulla a provvedere in punto di spettanza dell'assegno unico, regolato direttamente dalle relative disposizioni di legge sulla base dell'affidamento (cfr. circ. INPS 17414 del 20.4.2022).
Non trattandosi di prima regolamentazione e atteso il disinteresse del padre all'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale, le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in complessivi € per compenso professionale (segnatamente, € 1.200,00 per fase di studio, € 1.000,00 per pagina 2 di 3 fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge, da porsi in favore dell'Erario, essendo la ricorrente provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nell'accordo di negoziazione assistita del 8.7.2021,
1) dispone l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio della responsabilità genitoriale anche per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi compreso il rilascio del passaporto e documenti validi per l'espatrio;
2) colloca i figli prevalentemente presso la madre;
3) visite del padre libere, secondo le esigenze e i bisogni dei figli;
4) pone a carico del padre il contributo al mantenimento nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia;
5) condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese del procedimento liquidate in motivazione ed in complessivi € 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 20.6.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12133/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BERTIN VALERIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 18.6.2024 parte ricorrente ha rassegnato le trascritte conclusioni:
[omissis]
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 9.10.2023, domandava la modifica delle condizioni Parte_1
di divorzio, di cui dall'accordo di negoziazione assistita del 8.7.2021, nella parte in cui regolava i
Per_ rapporti personali ed economici riguardanti i figli minorenni , nato il [...], e le gemelle e nate il 6.3.2009, dalla cessata convivenza more uxorio con Per_2 Per_3 Per_4 CP_1
formulava a tal fine le trascritte conclusioni.
[...]
Ritualmente citata, parte resistente non si costituiva rimanendo contumace.
Sentita la ricorrente all'udienza del 29.2.2024, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti, esperite indagini tributarie, all'udienza del 18.6.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Relativamente al figlio minorenne ricorrono le condizioni per disporne l'affidamento in via esclusiva alla madre, tenuto conto che dalle dichiarazioni della ricorrente emerge che il padre, successivamente alla pronuncia di divorzio (2021), non partecipava alla cura e al mantenimento della prole, né esercitava i diritti di visita, occupandosi della sua seconda famiglia in Marocco.
Tale condotta, che può ritenersi comprovata dalla mancata costituzione in giudizio del resistente che, sebbene ritualmente notiziato, non ha preso posizione sulle menzionate censure, denota carenze educative e genitoriali, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per la prole. Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale i figli, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre convissuto. Vieppiù, in un contesto caratterizzato dall'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo rappresenta garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione della prole, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti la prole.
Quanto al contributo al mantenimento, va confermato quanto disposto in sede provvisoria apparendo di non elevata entità i redditi del padre, invalido al 75%, recati nelle indagini tributarie (circa e 9.000,00 annui lordi), analoghi a quelli della madre (doc. 10 ricorrente).
Nulla a provvedere in punto di spettanza dell'assegno unico, regolato direttamente dalle relative disposizioni di legge sulla base dell'affidamento (cfr. circ. INPS 17414 del 20.4.2022).
Non trattandosi di prima regolamentazione e atteso il disinteresse del padre all'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale, le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in complessivi € per compenso professionale (segnatamente, € 1.200,00 per fase di studio, € 1.000,00 per pagina 2 di 3 fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge, da porsi in favore dell'Erario, essendo la ricorrente provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nell'accordo di negoziazione assistita del 8.7.2021,
1) dispone l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio della responsabilità genitoriale anche per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi compreso il rilascio del passaporto e documenti validi per l'espatrio;
2) colloca i figli prevalentemente presso la madre;
3) visite del padre libere, secondo le esigenze e i bisogni dei figli;
4) pone a carico del padre il contributo al mantenimento nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia;
5) condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese del procedimento liquidate in motivazione ed in complessivi € 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 20.6.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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