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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2024, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 24 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3323/2023 r.g. vertente
TRA
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Sorbello. RICORRENTE
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, ope legis domiciliato in Messina presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge.
RESISTENTE
Oggetto: crediti da lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19 giugno 2023 adiva in Parte_1
riassunzione Codesto giudice del lavoro a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del Tar Palermo, che con sentenza n. 2782/2022 dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo, appartenendo la cognizione al giudice ordinario. Riferiva di essere stato dipendente della Città Metropolitana di Messina, inserito nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della l.r. 28 gennaio 2014 n. 5, e di avere prestato la sua opera con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Regione dall'01.07.2005 al 12.08.2020 con profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo”, categoria giuridica C.
Esponeva che l'art. 3 comma 19 della l.r. 29 dicembre 2016 n. 27 aveva introdotto la possibilità per gli LSU di optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali.
Osservava che l'Assessorato, con decreto dirigenziale n. 122 del 06 maggio 2020, ai fini della definizione dell'indennità, aveva riconosciuto ai lavoratori un importo
“determinato secondo i criteri sopra enunciati che complessivamente ammonta a cinque annualità dello stipendio in godimento detratti gli emolumenti stipendiali non aventi carattere fisso e continuativo, nonché gli oneri sociali e previdenziali legati all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, e sarà corrisposto in ratei annuali secondo le previsioni della norma”, sulla base del parere prot. n. 7266 del 29 marzo 2019, reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione
Siciliana, che aveva ritenuto non computabili i contributi sociali e previdenziali, tenuto conto della circostanza che la loro erogazione sarebbe condizionata alla “fuoriuscita dal bacino di appartenenza” e, quindi al venir meno del rapporto di lavoro.
Evidenziava che il decreto n.122 impugnato era da ritenersi illegittimo nella parte in cui determina l'indennità omnicomprensiva escludendo dal computo gli oneri sociali e previdenziali, la quota di trattamento di fine rapporto e la trattenuta ex CP_2
che vanno considerati ai fini della quantificazione globale di detta indennità.
Lamentava che il provvedimento impugnato risultava privo di qualsiasi motivazione in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, non essendo comprensibili le scelte adottate dall'Amministrazione nel determinare un importo inferiore a quello che dovrebbe spettare ai lavoratori ai sensi dell'art. 3 comma 19 della l.r. n. 27 del
2016.
Deduceva che il provvedimento era viziato da eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza, in quanto l'art. 3 comma 19 della l.r. n. 27/2016 aveva
2 previsto un'indennità omnicomprensiva, ossia un'indennità che includeva tutti i benefici economici, e invece il decreto aveva previsto un'indennità ridotta, escludendo una parte dei suddetti benefici e riconoscendo sostanzialmente una retribuzione netta, non totale, sottraendo illegittimamente gli oneri sociali e pensionistici.
Riteneva che l'Ufficio Legislativo, con il parere, avrebbe dovuto parametrare l'indennità omnicomprensiva alla retribuzione già in godimento, che consta di diverse voci, tra le quali quelle della contribuzione previdenziale e assistenziale, essendo questo elemento che rientra nella categoria della retribuzione differita.
Osservava che l'interpretazione restrittiva della norma adottata dalla P.A. era illogica, in quanto da un lato calcolava come indennità la sola paga base con l'aggiunta degli scatti di anzianità che rientrano nella retribuzione indiretta e allo stesso tempo escludeva dal computo della retribuzione i trattamenti previdenziali e assistenziali che rientrano nella retribuzione differita.
Richiamava diverse pronunce di legittimità e di merito che, nel definire il concetto di retribuzione, ricomprendono tutte le voci aventi carattere continuativo e obbligatorio.
Lamentava che il decreto era illegittimo anche nella parte in cui riconosceva cinque annualità dello “stipendio” in godimento, essendo la nozione di retribuzione già in godimento ben più ampia e omnicomprensiva di quella di stipendio in godimento.
Rilevava, infine, che doveva essere inclusa nella base di calcolo anche la quota annuale del trattamento di fine rapporto e la c.d. “trattenuta ex , ovvero il CP_2
contributo del 2,50 % a carico del lavoratore, in passato utilizzato per il finanziamento dell'indennità di fine rapporto erogata dall' poi soppresso, ma che doveva CP_2
essere comunque considerato retribuzione ai fini del calcolo della pensione, e della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dei contributi sociali e previdenziali, alla quota di trattamento di fine rapporto e alla c.d. trattenuta ex Inadel della “retribuzione già in godimento” da corrispondere quale indennità omnicomprensiva alternativa al diritto alla stabilizzazione lavorativa nel pubblico impiego in base all'art. 3 comma 19 della l.r.
n. 27/2016; conseguentemente, accertare e dichiarare che nella base di calcolo
3 dell'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, prevista dall'art. 3, comma 19 della L.R. n. 27 del 2016, va incluso un importo pari agli oneri contributivi previdenziali e assistenziali, alla quota di trattamento di fine rapporto e alla c.d. trattenuta ex con conseguente incremento CP_2
di quanto riconosciuto con il D.D.G. n. 122 del 6 maggio 2020; per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere le differenze risultanti dal riconoscimento dell'importo pari agli oneri contributivi previdenziali e assistenziali, alla quota di trattamento di fine rapporto e alla c.d. trattenuta ex con CP_2
conseguente incremento di quanto riconosciuto con il D.D.G. n. 122 del 6 maggio
2020. Spese vinte.
2.- Con memoria depositata in data 07.07.2023 si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva,
Deduceva che, con atto del 26.06.2020 perfezionato presso lo studio notarile l'Assessorato aveva stipulato una convenzione con la Per_1 Controparte_3
necessaria per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
[...]
20, l.r. n. 27/2016.
Osservava che in data 07 agosto 2020, sempre in applicazione dei commi 19 e 20 dell'art. 3 l.r. 27/2016, era stata stipulata la cessione di credito tra la
[...]
(banca cessionaria) e la stragrande Controparte_4
maggioranza dei lavoratori, ovvero 108 su 115, incluso il ricorrente.
Riferiva che dall'atto notarile emergeva che i cedenti avevano dichiarato che nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto 122/2020 e la data della cessione non erano intervenute contestazioni di nessuna natura, aventi a oggetto o relative alla titolarità, all'esistenza e alla consistenza dei crediti.
Esponeva che, a seguito della cessione del credito, il ricorrente non aveva alcun interesse al giudizio, non essendo più titolare dell'asserito diritto di credito, per cui il ricorso era improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva.
4 Evidenziava che i lavoratori, con le dichiarazioni citate, avevano prestato acquiescenza alle determinazioni dell'Assessorato, di fatto rinunciando all'azione.
Nel merito, rilevava che i lavoratori avevano partecipato al procedimento, formulando apposita istanza per fuoriuscire dal bacino a fronte di un beneficio economico e che la richiesta di dati avanzata dall'Assessorato in merito all'importo della retribuzione annua percepita da ogni lavoratore era stata attestata da ogni datore di lavoro e vidimata dal responsabile delle risorse umane, dal lavoratore interessato alla fuoriuscita e dal responsabile dei servizi finanziari.
Ribadiva che nell'atto di cessione ognuno dei cedenti, personalmente o per mezzo di proprio procuratore, aveva di fatto dichiarato di avere presentato istanza di fuoriuscita secondo le disposizioni dei commi 19 e 20 dell'art. 3 della l.r. n. 17/2016 nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative della norma stessa e, al secondo punto, aveva dichiarato la fondatezza dei crediti come “esistenti ed effettivi” e riferibili all'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni della retribuzione “già in godimento” così come elencati nel D.D.G. n. 122 del 06 maggio 2020 della . Controparte_1
Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- L'udienza del 24.09.2024 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di improcedibilità proposta dall'Amministrazione resistente con riguardo alla sopravvenuta cessione del credito.
Giova premettere che in applicazione della legge regionale n. 27/2016 la Regione
Sicilia, intervenendo nelle operazioni creditizie di cessione dei crediti da parte dei beneficiari quale debitore ceduto, ha stipulato apposita convenzione, sottoscritta in data 26 giugno 2020 con la Controparte_4
[...]
E' stato poi documentato che 108 beneficiari, tra cui il ricorrente, su 115 beneficiari che avevano optato per la fuoriuscita dal bacino con riconoscimento dell'indennità omnicomprensiva, hanno provveduto alla cessione in blocco, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, del loro complessivo
5 credito avente ad oggetto le indennità di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016 n.
27 pari a € 7.647.500,90.
I cedenti hanno pertanto ceduto pro soluto, proporzionalmente per la propria parte, i crediti derivanti dall'esercizio del diritto d'opzione previsto dalla legge, con riferimento specifico al d.d.g. della n. 122 del 06 maggio 2020 in Controparte_1
questa sede impugnato.
In particolare, nel contratto di cessione del credito stipulato il 07 agosto 2020, il cedente, a mezzo del proprio procuratore, ha espressamente dichiarato: “
a) di avere presentato alla istanza per beneficiare Controparte_1 dell'indennità di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 dell'articolo 3 della Legge
Regionale 27/2016 nei termini e con le modalità previsti dalla stessa legge e dalle sue disposizioni attuative;
b) che i crediti sono esistenti, effettivi e si riferiscono all'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni della retribuzione in godimento, come certificato e riconosciuto dalla
[...]
Pubblica- a mezzo del Controparte_1
D.D.G. 122/2020 e s.m.i. con eccezione dei relativi oneri riflessi;
c) che nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Decreto
122/2020 e la data del presente atto non sono intervenute contestazioni di nessuna natura, aventi ad oggetto o relative alla titolarità, all'esistenza e alla consistenza dei crediti;
d) che alla data del presente atto i crediti sono liberi da vincoli, oneri, pegni, pignoramenti o qualsiasi altro peso o gravame che ne riduca il valore o ne limiti la facoltà di disporre;
e) che i crediti sono di titolarità dei cedenti e che non sono stati precedentemente
alienati o promessi in cessione a terzi, ovvero che i cedenti non ne hanno disposto in alcun modo ostativo ai fini della presente cessione;
f) che i dati identificativi dei cedenti, così come risultanti dal presente atto e suoi allegati sono coincidenti con i dati specificati nei ripetuti DDG 122/2020,
203/2020 e 239/2020 della .” Controparte_1
6 La cessione del credito, inoltre, ha rappresentato condizione risolutiva del contratto di lavoro intercorrente tra i cedenti e gli enti locali così come individuati nella l.r. n. 27 del 29 dicembre 2016.
Con la dichiarazione inserita nel contenuto di contratto di cessione del credito, il ricorrente, con gli altri beneficiari, ha espressamente dichiarato l'assenza di contestazioni di qualsiasi natura relativamente alla consistenza del credito, così come quantificato dal D.D.G. n. 122/2020 che ha approvato il prospetto di retribuzione annua attestata dall'ente di appartenenza per la determinazione dell'indennità.
Pur se intervenuta tra il deposito del ricorso al TAR e il successivo ricorso in riassunzione innanzi al Giudice Ordinario, la cessione del credito, con espressa dichiarazione di accettazione della consistenza dello stesso, ha fatto venir meno l'interesse ad agire del ricorrente nel presente giudizio.
Il cedente, infatti, in seguito al negozio di cessione, perde il potere di caducare il rapporto sottostante che, per effetto del principio successorio, si trasmette al cessionario. Va rilevato che la cessione del credito è contratto tra il creditore cedente e il terzo cessionario in forza del quale quest'ultimo subentra al primo nella titolarità del diritto di credito, restando l'obbligazione inalterata in tutti gli altri elementi: si verifica così un'ipotesi di successione a titolo particolare nel credito, con conseguente trasferimento del cedente al cessionario di tutte le azioni che possono essere esperite a tutela del diritto ceduto (cfr., ex multis, Tribunale Torino, sez. IV, n. 3418/2023).
La cessione perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario opera il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e conseguentemente attribuisce al solo cessionario la legittimazione ad agire.
L'interesse ad agire, quindi, non solo deve sussistere, ma deve essere debitamente evidenziato nella domanda, in modo che il giudice possa valutarne la sussistenza, essendo onere della parte che agisce dimostrare la sussistenza dell'interesse a ricorrere, senza che possa in tal senso venire in soccorso il potere acquisitivo del giudice.
Pur se in caso di cessione di un credito vi è una scissione fra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di creduto ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, così come ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, nel caso di specie assume
7 particolare rilevanza la dichiarazione espressa di assenza di contestazione rispetto alla consistenza del credito.
Tale dichiarazione, pertanto, come correttamente rilevato dall'Amministrazione resistente, assume l'effetto di acquiescenza all'ammontare del credito ceduto e oggetto dell'indennità onnicomprensiva prevista dalla norma.
La rilevata sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente impone il rigetto della domanda, con assorbimento della questione di merito relativa alla natura dell'indennità.
5.- Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso in Parte_1
riassunzione depositato in data 19.06.2023 nei confronti dell'
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Messina, 25 settembre 2024 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato Simone Di Cesare, funzionario dell'Ufficio per il processo.
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