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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2024, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 2415/2024 promosso da: nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato difeso dagli Avv.ti Filippo Russo (c.f. ) e Rosita Vallone (c.f. C.F._2
), C.F._3
RICORRENTE
e nata ad [...] il [...] (c.f. , rappresentata Controparte_1 C.F._4
e difesa dall'Avv. Anna Scifoni (c.f. ), C.F._5
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione affidamento, collocamento e mantenimento di prole nata fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Percome da verbale di udienza del 4.12.2024.
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 9.9.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso per l'affidamento dei figli, depositato in data 8.5.2024, il signor Parte_1
– premesso che, dalla convivenza more uxorio con era nato il figlio
[...] Controparte_1
(n. a Roma il 27.5.2019) e che, a seguito dell'interruzione della fine relazione, il padre Per_1 pagina 1 di 5 aveva iniziato a vedere il minore sporadicamente, non partecipando alla vita dello stesso e alla quotidianità -, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “in via d'urgenza e inaudita altera parte Voglia ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. disporre l'affido condiviso del figlio minore , con possibilità per il padre di trascorrere con il figlio almeno due pomeriggi la Per_1 settimana e un week end alternato con la madre dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola alla domenica sera alle 20:30 quando lo riaccompagnerà presso la dimora materna. In ogni caso, regolamentare il diritto di visita del padre in modo tale da consentire a quest'ultimo di tenere liberamente con sé il figlio minore senza restrizione alcuna nei termini e con le modalità che la
S.V. vorrà prevedere.
Laddove la S.V. Volesse procedere all'assunzione di sommarie informazioni per l'assunzione dei provvedimenti richiesti in via d'urgenza, si indicano quali informatori i sig.ri Testimone_1
e entrambi residenti in [...], sulle seguenti
[...] Testimone_2 circostanze in fatto precedute dalla locuzione “vero che”:
1. “la sig.ra dal mese di gennaio 2024 permette al sig. di Controparte_1 Parte_1
trascorrere con il figlio minore solo qualche ora uno o due pomeriggi la settimana Per_1
presso la dimora familiare di alla sua presenza o negli spazi limitrofi la stessa abitazione, Per_2
senza consentire al padre di stare da solo con il figlio e trascorrere del tempo insieme a lui e alla sua famiglia d'origine”;
2. “la sig.ra impedisce al figlio minore, dal mese di gennaio Controparte_1 Persona_3
2024 di incontrare e trascorrere del tempo con i nonni paterni e anche con gli altri parenti del padre, tra cui la bisnonna, sig.ra . Persona_4
Nella denegata ipotesi in cui non si volesse accedere alle istanze formulate in via d'urgenza, si insiste affinché, l'intestato Ufficio, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minore nelle Per_1
modalità di seguito indicate:
- affido condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso la madre. Per Per_1 effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi che ciascuno trascorrerà con il minore. Il sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, Pt_1 Per_1
pagina 2 di 5 compatibilmente con i turni di lavoro, dalle ore 16.00 alle 20:30 e nel week end, a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 20:30 quando lo riaccompagnerà presso la dimora materna;
per le vacanze di Natale il padre e la madre terranno con sé il piccolo per una settimana a Natale (dal 24/12 al 30/12) l'uno e una settimana a Per_1
Capodanno (dal 31/12 al 6/1) ad anni alterni;
durante le festività pasquali il bambino trascorrerà ad anni alterni il giorno Pasqua con un genitori e quello di lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
i genitori festeggeranno insieme il compleanno del bambino, ciascun genitore trascorrerà il proprio compleanno con il figlio mentre i ponti primaverili e le altre ricorrenze verranno trascorse dal figlio ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
le altre festività saranno concordate tra i genitori e saranno trascorse dal minore con il padre o la madre ad anni alterni;
durante le ferie estive il padre terrà con sé il figlio per trenta giorni anche non consecutivi eventualmente divisi in due periodi di 15 giorni l'uno, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
ferma restando la possibilità per le parti di stabilire ulteriori giorni di visita tra il padre e il figlio;
- prevedere che il padre possa sentire telefonicamente il figlio almeno una volta al giorno in orari prestabiliti e concordati con la madre;
- il padre per il mantenimento del minore corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 250,00, compresa della Controparte_1 quota dell'assegno unico spettante al sig. di € 60,00, oltre la rivalutazione annuale ISTAT, Pt_1
da versarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese mediante accredito diretto sul conto corrente bancario della resistente, oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione nonché delle spese straordinarie disciplinate dal protocollo di intesa del Tribunale di Velletri con il Foro, cui si rimanda, ad eccezione dei costi della scuola materna privata e dello sport (judo) da sempre sostenuti dai genitori della per le ragioni meglio spiegato nella narrativa del presente CP_1 atto”.
2. Si costitutiva in giudizio la signora contestando interamente la domanda del ricorrente in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
3. All'udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini: “regime di affido condiviso con collocamento presso la madre e con assegnazione della casa familiare sita in Anzio Stradone Sant'Anastasio 150
l'immobile in locazione verrà condotto dalla madre previo modifica del contratto di locazione con intestazione alla medesima la quale si farà carico dei relativi oneri;
il padre verserà per il mantenimento del minore la somma di euro 250,00 mensili e l'assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla madre collocataria. Le spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato dal Tribunale con il locale COA noto alle parti, rimarranno al 50% con pagina 3 di 5 eccezione per lo sport e la scuola privata di cui si faranno carico i nonni materni ovvero in difetto la madre.
Il padre dichiara come proprio domicilio in Ardea, Via lungomare degli Ardeatini n. 518.
Il padre potrà vedere il minore due pomeriggi a settimana salvo diverso accordo il lunedì e mercoledì con onere di prelievo e riaccompagno al domicilio entro le ore 21.00, il sabato o la domenica, previo accordo sul giorno, dalle ore 10.00 del mattino sino alle 21.00 con onere di prelievo e accompagnamento al domicilio materno o a quello dei nonni materni. Il pernottamento presso il domicilio paterno sarà introdotto a partire dalle festività pasquali 2025 con il seguente calendario a w/e alterni dal venerdì dopo la scuola sino al sabato entro le ore 21.00 ovvero dal sabato alle 10.00 sino alla domenica alle 21.00 tenuto conto dei turni di lavoro del padre.
Il minore trascorrerà le vacanze estive con il padre per una settimana da concordare entro il
31.5.2025 e dall'anno 2026 per due settimane anche consecutive da concordare entro il 31.5. le ulteriori festività civili e religiose saranno alternate tra i genitori con alternanza annuale in particolare le parti concordano che per l'anno 2024 il giorno di natale sarà trascorso con il padre dalle ore 10.30 alle 21.00 e il giorno 1.1.2025 dalle 10.30 sino alle 21.00. dall'anno 2025 il padre trascorrerà con il minore la vigilia di natale con pernottamento e accompagnamento il 25 al domicilio materno alle ore 10:30/11.00, nonché dal 30.12 al 1.1. con pernottamento, la giornata della befana sarà alternata tra i genitori nonché il giorno di pasqua e il lunedì dell'Angelo alternati di anno in anno. Il compleanno del bambino sarà trascorso dal medesimo con entrambi i genitori mentre la festa del papà e della mamma saranno festeggiati con il genitore di riferimento per ciascuna delle giornate
Spese di lite compensate”.
In ragione dell'intervenuto accordo, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto corrisponda all'interesse delle parti e della prole e che, pertanto, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possa essere posto a fondamento della richiesta pronuncia.
3. La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni e delle richieste esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustifichino la totale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone in conformità alle condizioni dell'accordo raggiunto tra le parti e trascritte in parte motiva;
pagina 4 di 5 b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024
Il Presidente Est. e Rel.
Dott. Marco Valecchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 2415/2024 promosso da: nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato difeso dagli Avv.ti Filippo Russo (c.f. ) e Rosita Vallone (c.f. C.F._2
), C.F._3
RICORRENTE
e nata ad [...] il [...] (c.f. , rappresentata Controparte_1 C.F._4
e difesa dall'Avv. Anna Scifoni (c.f. ), C.F._5
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione affidamento, collocamento e mantenimento di prole nata fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Percome da verbale di udienza del 4.12.2024.
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 9.9.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso per l'affidamento dei figli, depositato in data 8.5.2024, il signor Parte_1
– premesso che, dalla convivenza more uxorio con era nato il figlio
[...] Controparte_1
(n. a Roma il 27.5.2019) e che, a seguito dell'interruzione della fine relazione, il padre Per_1 pagina 1 di 5 aveva iniziato a vedere il minore sporadicamente, non partecipando alla vita dello stesso e alla quotidianità -, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “in via d'urgenza e inaudita altera parte Voglia ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. disporre l'affido condiviso del figlio minore , con possibilità per il padre di trascorrere con il figlio almeno due pomeriggi la Per_1 settimana e un week end alternato con la madre dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola alla domenica sera alle 20:30 quando lo riaccompagnerà presso la dimora materna. In ogni caso, regolamentare il diritto di visita del padre in modo tale da consentire a quest'ultimo di tenere liberamente con sé il figlio minore senza restrizione alcuna nei termini e con le modalità che la
S.V. vorrà prevedere.
Laddove la S.V. Volesse procedere all'assunzione di sommarie informazioni per l'assunzione dei provvedimenti richiesti in via d'urgenza, si indicano quali informatori i sig.ri Testimone_1
e entrambi residenti in [...], sulle seguenti
[...] Testimone_2 circostanze in fatto precedute dalla locuzione “vero che”:
1. “la sig.ra dal mese di gennaio 2024 permette al sig. di Controparte_1 Parte_1
trascorrere con il figlio minore solo qualche ora uno o due pomeriggi la settimana Per_1
presso la dimora familiare di alla sua presenza o negli spazi limitrofi la stessa abitazione, Per_2
senza consentire al padre di stare da solo con il figlio e trascorrere del tempo insieme a lui e alla sua famiglia d'origine”;
2. “la sig.ra impedisce al figlio minore, dal mese di gennaio Controparte_1 Persona_3
2024 di incontrare e trascorrere del tempo con i nonni paterni e anche con gli altri parenti del padre, tra cui la bisnonna, sig.ra . Persona_4
Nella denegata ipotesi in cui non si volesse accedere alle istanze formulate in via d'urgenza, si insiste affinché, l'intestato Ufficio, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minore nelle Per_1
modalità di seguito indicate:
- affido condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso la madre. Per Per_1 effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi che ciascuno trascorrerà con il minore. Il sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, Pt_1 Per_1
pagina 2 di 5 compatibilmente con i turni di lavoro, dalle ore 16.00 alle 20:30 e nel week end, a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 20:30 quando lo riaccompagnerà presso la dimora materna;
per le vacanze di Natale il padre e la madre terranno con sé il piccolo per una settimana a Natale (dal 24/12 al 30/12) l'uno e una settimana a Per_1
Capodanno (dal 31/12 al 6/1) ad anni alterni;
durante le festività pasquali il bambino trascorrerà ad anni alterni il giorno Pasqua con un genitori e quello di lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
i genitori festeggeranno insieme il compleanno del bambino, ciascun genitore trascorrerà il proprio compleanno con il figlio mentre i ponti primaverili e le altre ricorrenze verranno trascorse dal figlio ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
le altre festività saranno concordate tra i genitori e saranno trascorse dal minore con il padre o la madre ad anni alterni;
durante le ferie estive il padre terrà con sé il figlio per trenta giorni anche non consecutivi eventualmente divisi in due periodi di 15 giorni l'uno, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
ferma restando la possibilità per le parti di stabilire ulteriori giorni di visita tra il padre e il figlio;
- prevedere che il padre possa sentire telefonicamente il figlio almeno una volta al giorno in orari prestabiliti e concordati con la madre;
- il padre per il mantenimento del minore corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 250,00, compresa della Controparte_1 quota dell'assegno unico spettante al sig. di € 60,00, oltre la rivalutazione annuale ISTAT, Pt_1
da versarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese mediante accredito diretto sul conto corrente bancario della resistente, oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione nonché delle spese straordinarie disciplinate dal protocollo di intesa del Tribunale di Velletri con il Foro, cui si rimanda, ad eccezione dei costi della scuola materna privata e dello sport (judo) da sempre sostenuti dai genitori della per le ragioni meglio spiegato nella narrativa del presente CP_1 atto”.
2. Si costitutiva in giudizio la signora contestando interamente la domanda del ricorrente in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
3. All'udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini: “regime di affido condiviso con collocamento presso la madre e con assegnazione della casa familiare sita in Anzio Stradone Sant'Anastasio 150
l'immobile in locazione verrà condotto dalla madre previo modifica del contratto di locazione con intestazione alla medesima la quale si farà carico dei relativi oneri;
il padre verserà per il mantenimento del minore la somma di euro 250,00 mensili e l'assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla madre collocataria. Le spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato dal Tribunale con il locale COA noto alle parti, rimarranno al 50% con pagina 3 di 5 eccezione per lo sport e la scuola privata di cui si faranno carico i nonni materni ovvero in difetto la madre.
Il padre dichiara come proprio domicilio in Ardea, Via lungomare degli Ardeatini n. 518.
Il padre potrà vedere il minore due pomeriggi a settimana salvo diverso accordo il lunedì e mercoledì con onere di prelievo e riaccompagno al domicilio entro le ore 21.00, il sabato o la domenica, previo accordo sul giorno, dalle ore 10.00 del mattino sino alle 21.00 con onere di prelievo e accompagnamento al domicilio materno o a quello dei nonni materni. Il pernottamento presso il domicilio paterno sarà introdotto a partire dalle festività pasquali 2025 con il seguente calendario a w/e alterni dal venerdì dopo la scuola sino al sabato entro le ore 21.00 ovvero dal sabato alle 10.00 sino alla domenica alle 21.00 tenuto conto dei turni di lavoro del padre.
Il minore trascorrerà le vacanze estive con il padre per una settimana da concordare entro il
31.5.2025 e dall'anno 2026 per due settimane anche consecutive da concordare entro il 31.5. le ulteriori festività civili e religiose saranno alternate tra i genitori con alternanza annuale in particolare le parti concordano che per l'anno 2024 il giorno di natale sarà trascorso con il padre dalle ore 10.30 alle 21.00 e il giorno 1.1.2025 dalle 10.30 sino alle 21.00. dall'anno 2025 il padre trascorrerà con il minore la vigilia di natale con pernottamento e accompagnamento il 25 al domicilio materno alle ore 10:30/11.00, nonché dal 30.12 al 1.1. con pernottamento, la giornata della befana sarà alternata tra i genitori nonché il giorno di pasqua e il lunedì dell'Angelo alternati di anno in anno. Il compleanno del bambino sarà trascorso dal medesimo con entrambi i genitori mentre la festa del papà e della mamma saranno festeggiati con il genitore di riferimento per ciascuna delle giornate
Spese di lite compensate”.
In ragione dell'intervenuto accordo, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto corrisponda all'interesse delle parti e della prole e che, pertanto, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possa essere posto a fondamento della richiesta pronuncia.
3. La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni e delle richieste esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustifichino la totale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone in conformità alle condizioni dell'accordo raggiunto tra le parti e trascritte in parte motiva;
pagina 4 di 5 b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024
Il Presidente Est. e Rel.
Dott. Marco Valecchi
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