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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1725/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 07/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. NASO DOMENICO Parte_1
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 1145 del 2024
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1
1.Con l'originario ricorso ex art.414 c.p.c. , premettendo di Parte_1 essere dipendente del con contratto a Controparte_1 tempo determinato per l'a.s. 2022/2023 (dal 12.9.2022 al 31.8.2023) e di aver prestato servizio con contratto a termine per l'anno scolastico 2017/2018
(dall'11.10.2017 al 30.6.2018), per l'anno scolastico 2018/2019 (dal
25.9.2018 al 30.6.2019), per l'anno scolastico 2019/2020 (dal 16.9.2019 al
30.6.2020), per l'anno scolastico 2020/2021(dal 25.9.2020 al 30.6.2021) e per l'anno scolastico 2021/2022 (dal 7.9.2021 al 31.8.2022), conveniva in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e CP_1 dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto, b)
Condannare il all'assegnazione al Controparte_1 ricorrente della somma di € 3.000,00 per gli a.s. 2017/2023. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
2. A definizione del giudizio, il Tribunale rigettava il ricorso compensando tra le parti le spese di lite in ragione della novità e complessità della questione trattata.
2.1 Il Giudice di prime cure, dopo un excursus legislativo, attraverso il richiamo della normativa nazionale e comunitaria e degli arresti giurisprudenziali in materia, ha riconosciuto, in via di principio, il diritto della ricorrente, docente precaria, al bonus della carta docente, considerando che la stessa aveva dimostrato di avere prestato servizio negli anni indicati in ricorso in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche;
ha, tuttavia, argomentato il rigetto della domanda attorea richiamandosi al principio espresso dalle sentenze della Corte di cassazione n. 32104 del 31.10.2022 e n. 29961 del
2023, che ribadisce che ciò che la disciplina richiamata attribuisce è il diritto ad
2 una carta elettronica, nominativa, personale e non trasferibile con un importo nominale di € 500 annui, e non già il diritto del docente al corrispondente valore economico, come richiesto dalla ricorrente nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
3. Con ricorso presentato il 21.06.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la richiamata sentenza adducendo la violazione e falsa applicazione dei principi di rilevazione ed interpretazione della domanda, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 121, della legge n.107/2015.
3.1 L'appellante ha evidenziato come al di là del tenore letterale dell'espressione “assegnazione della somma”, la stessa ha richiesto chiaramente nelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo l'accertamento e la dichiarazione del diritto, per gli anni di precariato, ad usufruire del beneficio economico, pari ad euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.107/2015, domanda proposta in perfetta armonia con i principi normativi e giurisprudenziali foratisi in materia.
3.2 Il Tribunale, pertanto, non avrebbe correttamente valutato il contenuto sostanziale della pretesa, nonché non considerato, oltre al tenore letterale della richiesta, la natura delle vicende rappresentate e l'oggetto della domanda, in palese violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
3.3 Ha insistito, pertanto, nella richiesta di condanna del convenuto CP_1 all'attribuzione in suo favore della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno di servizio indicato.
4. Ha resistito il con comparsa di Controparte_1 costituzione.
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
3 6. L'appello merita accoglimento, riportando il Collegio alle argomentazioni già rese da questa Corte in analoga fattispecie (sent. n. 4058 del 2024).
7. L'appellante ripropone la questione del diritto inerente il beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione in favore del docente precario che, ancorché riconosciuto in via astratta dal Tribunale, non è stato concesso, stante la richiesta di liquidazione monetaria della somma corrispondente di € 3.000,00.
8. Deve, in primo luogo, premettersi che il non ha impugnato la CP_1 sentenza nella parte in cui alla dipendente precaria è stato riconosciuto tale diritto e che, conseguentemente, la decisione impugnata è divenuta in tale parte definitiva, con formazione del giudicato interno sulle relative statuizioni.
9. La Corte, pertanto, è chiamata a dirimere l'aspetto inerente il riconoscimento del bonus tenendo conto che la domanda formulata nel ricorso introduttivo di primo grado, è stata articolata nei termini che seguono: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) condannare il Controparte_1 all'assegnazione al ricorrente della somma di € 3.000,00 per gli a.s.
2017/2023..”
9.1 La qualificazione di una domanda impone all'interprete di non fermarsi alla sola analisi letterale delle parole, ma richiede, anche e soprattutto, una valutazione di tipo contenutistico e sostanziale, al fine di verificare la finalità perseguita dalla parte, vale a dire, l'utilità concreta che il ricorrente si attende dal giudizio.
4 9.2 Il Giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda
(Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass.,
28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto) contenute dell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte. (Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio 2000 n.
27).
9.3 Ad ogni buon conto, questo Collegio aderisce all'orientamento assunto su identica fattispecie dalla Corte d'appello di Milano (sentenza numero 70/2024) che qui si richiama ai sensi dell'articolo 118 disp. Att cpc. che, in fattispecie sovrapponibile a quell'esame ha statuito che “Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 18653/2004, Cass. n.
8107/2006, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 5743/2008 e altre), il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, senza limitarsi a considerare le espressioni letterali utilizzate dalla parte nelle conclusioni dell'atto difensivo. In tale valutazione si devono considerare, oltre al tenore letterale degli atti, la natura delle circostanze e le finalità perseguite dalla parte, considerando quindi l'atto nel suo complesso.
Nella specie, l'originaria ricorrente ha chiaramente enunciato, anche nelle conclusioni, le finalità della domanda (acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali) ed ha richiamato espressamente i commi 121-124 dell'art. 1 della legge n. 107/2015. Il fatto che la domanda sia formalmente configurata come di pagamento di una somma (condannare a corrispondere a parte ricorrente l'importo di euro …) non è sufficiente per intendere che la parte abbia volontariamente inteso escludere l'attribuzione del bonus tramite la messa a disposizione della carta elettronica o di altro idoneo
5 mezzo tecnico. Pertanto, la domanda va correttamente interpretata come domanda di adempimento dell'obbligazione prevista dalla legge, ai cui fini sussiste il presupposto della permanenza in servizio della docente, sia al momento della proposizione della domanda, sia della sentenza di primo grado, come richiesto dalla pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata;
pertanto, in riforma della sentenza impugnata, …. deve essere condannato alla corresponsione del bonus nei modi e con le finalità stabilite dalla legge per gli anni richiesti dalla docente, non essendo maturata la prescrizione.”
10. L'appello deve essere, dunque, accolto con la condanna dell'amministrazione appellata alla attribuzione in favore dell'odierna appellante della carta elettronica del docente dell'importo nominale di € 500 annui per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre accessori di legge.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con il beneficio della distrazione.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata dichiara il diritto di alla carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge
107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 e condanna l'Amministrazione appellata all'attribuzione di detta carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
-Condanna il alla rifusione delle spese del Controparte_1 doppio grado, liquidate in € 1.000,00 quanto al giudizio di primo grado ed in €
1.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma, 07/10/2025
6 La consigliera est.
Dott.ssa Maria Vittoria Valente La Presidente
Dott.ssa Donatella Casablanca
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