TRIB
Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/01/2024, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 1103 2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 26/01/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. PAOLO FRANI in sostituzione dell'avv CIOCCI EVA il quale chiede la decisione ed insiste nell'istanza di liquidazione delle spese con il patrocinio a spese dello Stato e per l'avv. D'AMORE in sostituzione dell'avv. RAFFAELE CP_1
ESPOSITO il quale si riporta alla memoria in atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1103 2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. CIOCCI EVA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in AVEZZANO Via Liguria 26 con CP_1 P.IVA_1
l'avv. RAFFAELE ESPOSITO ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento infortunio sul lavoro – rendita e/o indennizzo ex d.lgs. n.
38/2000
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.12.2022, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda di indennizzo per l'infortunio lavorativo avvenuto in data CP_1
15.5.2021 e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti,e essendo stata accertati postumi permanenti nella misura del 2%, adiva l'intestato tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento
- 2 - del suo diritto a godere di una rendita e/o capitale da danno biologico per l'infortunio subito.
Si costituiva in giudizio l' insistendo per l'integrale rigetto del ricorso. CP_2
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Il C.T.U., dott. ha accertato che il ricorrente “a seguito Persona_1
dell'infortunio lavorativo subito in data 15/05/2021 ebbe a riportare l'amputazione subtotale della falange ungueale del III dito della mano sinistra in soggetto destrimane”. Lo stesso CTU ha inoltre concluso che “Per quanto attiene i postumi di natura permanente derivati al periziando, è necessario rilevare che la Tabella di valutazione del danno biologico , di cui al DM del 12/07/2000 prevede il CP_1
riconoscimento di un grado invalidante pari al 2% per la “perdita della falange ungueale del medio” in soggetto non destrimane (voce 250). Orbene, nel caso oggetto del presente contenzioso, tenuto conto dei dati clinico-strumentali disponibili e delle risultanze dell'esame obiettivo praticato in occasione del presente accertamento peritale, può ritenersi tutto sommato corretta la quantificazione del danno, pari appunto al 2%, effettuata dai sanitari della sede di Avezzano”. CP_1
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite devono essere compensate ex art. 152 disp.att. c.p.c..
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda perché infondata;
- compensa integralmente le spese di lite
- pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Avezzano, 26 gennaio 2024
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
- 3 -