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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14621 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 8405 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 18.04.2025, vertente tra
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in San Felice a Cancello, in viale degli Aranci n. 5, presso lo studio dell'avv.
VI MA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore –
CONTRO
l' Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Antonio Pollaiolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Domitilla
Nicolò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10141/2020; domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10141/2020, Parte_1 con la quale è stata rigettata la domanda di condanna dell' al pagamento Controparte_1 della somma di euro 1.664,88, oltre al ristoro del danno da fermo tecnico, a titolo di indennizzo assicurativo dovuto in forza della polizza n. 1/30465/30/136855520, avente ad oggetto, tra le altre, la garanzia per il furto in relazione al veicolo Mercedes GLC 220 targato FD886HL.
A fondamento del gravame l'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure, nel determinare l'indennizzo dovuto a seguito del furto parziale subito a Roma, in via E. Boezi n. 194 ,tra la notte del 9
e del 10 dicembre 2016, quando ignoti malfattori asportavano entrambi gli specchietti retrovisori laterali dell'auto, tentavano di sottrarre il deflettore posteriore lato sinistro e rompevano il vetro del finestrino anteriore destro, faceva erronea applicazione delle condizioni generali di polizza, ritenendo pattuita tra le parti, per il furto (anche parziale) del veicolo, la formula Comfort, in luogo della formula
Classic.
Il Giudice di Pace avrebbe quindi ritenuto il satisfattivo il pagamento da parte dell'assicurazione della somma di euro 4.279,68, applicando uno scoperto del 30% in realtà previsto per la sola formula
Comfort.
L'appellante ha quindi chiesto la condanna dell'assicurazione al pagamento della somma di euro
1.664,88, pari alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicurazione e la maggior spesa sostenuta per la riparazione del veicolo, pari ad euro 5.944,56.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del gravame in quanto Controparte_1 infondato, attesa la correttezza della statuizione del primo giudice. L'assicurazione ha evidenziato che la polizza stipulata dalla controparte sarebbe assoggettata alle condizioni generali ed. 01.12.2015 e non alle condizioni generali 2/2016 indicate dall'appellante.
L' ha altresì rilevato che l'attore avrebbe prodotto una copia solamente CP_1 Controparte_1 parziale della scheda di Polizza (allegato 10 del fascicolo di prime cure), in quanto mancante sia della seconda pagina, sia del numero di edizione della polizza stessa e delle correlative condizioni generali di assicurazione. Risulterebbe altresì prodotta copia delle condizioni generali di assicurazione priva del frontespizio, con conseguente impossibilità di accertarne l'effettiva riferibilità alla polizza stipulata da
. Parte_1
La convenuta ha quindi evidenziato che l'indennizzo corrisposto sarebbe stato correttamente determinato applicando all'importo di euro 5.944,56, pari alla spesa per la riparazione sostenuta pagina 2 di 4 dall'appellante e ritenuta congrua anche dal perito dell'assicurazione, lo scoperto contrattuale del 10%, oltre ad un ulteriore scoperto del 20% previsto nell'ipotesi di riparazione eseguita presso una officina non convenzionata,
2. L'appello è parzialmente fondato.
Va premesso che non è controversa in causa la congruità della spesa sostenuta per la riparazione del veicolo, pari alla somma di euro 5.944,56.
Risulta invece oggetto di contestazione l'applicabilità nella specie dello scoperto, nella misura complessiva del 30%, previsto dalle condizioni generali di polizza.
Dal prospetto di polizza prodotto dall'attore risulta pattuita l'opzione riparazione Classic e risulta previsto espressamente, per l'ipotesi di furto, uno scoperto pari al 10% (cfr. all. 10 fascicolo di prime cure)
Va precisato che, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, la previsione di uno scoperto contrattuale non appare contrastante con l'adesione all'opzione Classic, che consente la riparazione del veicolo presso qualsiasi carrozzeria o autofficina.
Di contro, dallo stesso regolamento contrattuale prodotto dall'attore emerge che, per la liquidazione del danno, in caso di adesione alla linea “Riparazione Classic”, deve trovare applicazione l'art. F.
9.2 delle condizioni generali di polizza.
L'estratto delle condizioni generali prodotto dall'appellante non risulta completo e, in particolare, non risulta prodotto proprio l'art. F.9.2.
L'esame della disposizione è tuttavia possibile in quanto il regolamento contrattuale risulta prodotto per esteso dall'assicurazione.
Va al riguardo osservato che le condizioni generali di contratto prodotte dall' Controparte_1
non appaiono divergere da quelle prodotte, seppure per mero estratto dall'appellante.
[...]
Dall'esame del regolamento contrattuale emerge che l'art. F.
9.2 prevede, tra l'altro, che “Per tutte le garanzie valgono altresì le seguenti norme: dall'ammontare del danno liquidabile è detratto lo scoperto o il minimo non indennizzabile o la franchigia pattuiti sulla scheda di polizza, se non modificati in base altre Condizioni di assicurazione”.
Ne discende che, anche nelle ipotesi di pattuizione dell'opzione Classic, dall'indennizzo complessivamente dovuto deve essere detratto lo scoperto del 10% previsto dalla scheda di polizza prodotta dallo stesso attore.
Non può invece trovare applicazione l'ulteriore scoperto del 20% previsto dall'art. F.
9.4 delle condizioni generali di polizza.
pagina 3 di 4 La disposizione contrattuale richiamata regola, infatti, l'indennizzo in forma specifica e prevede l'applicazione di tale ulteriore scoperto solo qualora l'assicurato decida di riparare il proprio veicolo presso una carrozzeria non autorizzata.
Si tratta di disposizione che non trova applicazione in caso di adesione alla linea Riparazione Classic, come espressamente stabilito nel paragrafo “Forme di Garanzia” (cfr. pag. 35 Sezione F delle condizioni generali di assicurazione prodotte dalla , che richiama – ai Controparte_1 fini della liquidazione dell'indennizzo – il solo art. F.
9.2 sopra esaminato.
Da quanto precede discende che l'indennizzo dovuto in favore dell'attore deve essere determinato nella somma complessiva di euro 5.350,10 (90% di euro 5.944,56), facendo applicazione del solo scoperto del 10%
Tenuto conto dell'acconto già versato, l'assicurazione deve essere condannata al pagamento della somma residua di euro 1.070,42 (euro 5.350,10 - euro 4.279,68) oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 10.12.2016
(Cass. n. 7216/2025)
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, tenuto conto ratione temporis per il giudizio di appello delle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, detratta per il solo gravame la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza dell' Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10141/2020, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna l al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di euro 1.070,42 oltre interessi al tasso legale sulla somma Parte_1 annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 10.12.2016 condanna l al rimborso delle spese di lite nei confronti del procuratore Controparte_1 di , avv. VI MA, dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo grado di Parte_1 giudizio in euro 125,00 per esborsi e in euro 800,00 per compensi e per l'appello in euro 147,00 per esborsi e in euro 900,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 21.10.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini pagina 4 di 4