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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1000/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1000/2022 promossa da:
(P. Iva. , con sede a Volla (NA) via G. Verdi n. Parte_1 P.IVA_1 60-62, con il patrocinio dell'avv. SAVANELLI AGOSTINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Marano di Napoli (NA) via A. De Curtis n.3; OPPONENTE contro
(P. Iva. ), con sede in Scicli, C.da Spinello, con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2 avv.ti SORTINO SALVATORE e PACETTO NADIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Scicli, in via Toselli n. 7; OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2022 emesso nell'ambito del giudizio n. 346/2022 R.G. dal Tribunale di Ragusa in data 15/02/2022 e notificato in data 21/02/2022 con il quale è stato ingiunto alla di pagare in favore della la somma di € 10.150,80, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi come richiesti e spese processuali per € 540,00 per compensi professionali, €. 145,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- “1. Dichiarato privo di causa il credito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertarsi per tutti i motivi esposti in narrativa, la fondatezza delle ragioni poste alla base della presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
2. condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con riserva di agire, in questa o in altra sede, per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, tutti patiti e patiendi dall'opponente per effetto della condotta posta in essere dalla . Controparte_1 pagina 1 di 4
Per parte opposta:
-“ Piaccia all'On.le Tribunale rigettata ogni contraria, istanza, eccezione e difesa;
- preliminarmente, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dal momento che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque infondata la proposta opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 209/2022;
- in subordine, accertare e dichiarare che la è tenuta a corrispondere alla Parte_1 la complessiva somma di € 10.150,80 (diecimilacentocinquanta/80), oltre interessi di CP_1 mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo e, conseguentemente, condannare la a pagare la superiore somma alla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
-Spese e compensi”.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 209/2022 del 15/2/2022 il Tribunale di Ragusa ingiungeva alla Parte_1 Controparte_ di corrispondere alla la somma di € 10.150,80, oltre interessi e spese, a titolo di
[...] pagamento di fatture emesse per la compravendita di prodotti ortofrutticoli.
Con atto di citazione la proponeva opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, deducendo l'insussistenza di alcun ordine, accettazione di preventivo o autorizzazione che abbiano legittimato l'opposta alla emissione della fattura poste a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato. Eccepiva, infatti, che i rapporti commerciali sottesi alle azionate fatture dovevano considerarsi sorti non già con essa opponente, bensì con tale che aveva agito come incaricato da una pluralità Persona_1 di fornitori di prodotti ortofrutticoli e dal quale la aveva acquistato la merce per Parte_1 cui è causa.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Controparte_ Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la esponendo:
- di avere intrapreso, nell'anno 2020, rapporti commerciali con la aventi ad Parte_1 oggetto la fornitura di merce ortofrutticola e che quest'ultimo soggetto aveva operato per il tramite dell'intermediario ; Persona_1
- che la non aveva onorato il pagamento delle fatture nn. 877/9 del 05/05/2020 dell'importo di € Pt_1 905,35; 913/9 del 9/05/2020 dell'importo di € 1.074,09; 930/9 del 11/05/2020 dell'importo di € 599,04; 938/9 del 12/05/2020 dell'importo di € 467,73; 962/9 del 16/05/2020 dell'importo di € 989,37; 965/9 del 18/05/2020 dell'importo di € 527,02; 978/9 del 19/05/2020 dell'importo di € 539,20; 996/9 del 23/05/2020
dell'importo di € 1.124,36; 1008/9 del 25/5/2020 dell'importo di € 609,59; 1019/9 del 26/5/2020
dell'importo di € 340,93; 1045/9 del 30/05/2020 del dell'importo di € 510,95; 1110/9 del 6/6/2020
dell'importo di € 1.297,59; 1132/9 del 9/06/2020 dell'importo di € 424,51; 1200/9 del 23/06/2020
dell'importo di € 741,08;
Per_
- che con missiva del 30.09.2020 il comunicando di essere un collaboratore della Parte_1 in veste di intermediario autonomo sia per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli sia per il relativo
[...] pagamento, si era dichiarato unico soggetto tenuto all'adempimento in quanto resosi moroso in ordine al pagina 2 di 4 pagamento delle fatture per cui vi è causa;
Per_
-che in seno alla predetta missiva il proponeva un piano di rateizzazione per il ripianamento del debito.
L'opposta, pertanto, chiedeva al Tribunale rigettarsi l'opposizione con conseguente conferma del monitorio impugnato e conseguente dichiarazione di esecutività.
Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla è infondata e, Parte_1 pertanto, deve essere rigettata.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base delle fatture allegate al ricorso monitorio per cui non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità in quanto la giurisprudenza unanime riconosce le fatture come elemento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo (ex multis, Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011).
Nel merito deve essere rilevato che è pacifica la circostanza secondo la quale la ha Parte_1 acquistato merce dalla per il tramite di , ivi compresa quelle oggetto delle fatture CP_1 Persona_1 poste a fondamento del ricorso monitorio, che è effettivamente pervenuta alla società opponente.
Controparte_ In sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della ha riferito Testimone_1 che “ era il mediatore per la , noi fatturavamo alla;
la merce veniva caricata dai Persona_1 Pt_1 Pt_1
Per_ Per_ vettori della , non l'abbiamo consegnata al il ogni tanto telefonava per vedere l'andamento Pt_1
Per_ del mercato però il prezzo lo facevamo noi venditori della . Il ci trasmetteva gli ordini CP_1
Per_ della merce per la , il era mediatore anche per altre società; nel mercato agiscono diversi Pt_1 mediatori che fanno da tramite per conto dei nostri clienti, quindi noi abbiamo avuto rapporti anche con
Per_ altri mediatori per conto di altri clienti. Il ci ha fatto due pagamenti in contanti per merce fatturata alla Soria, poi più nulla poi la ha sospeso i pagamenti”. Pt_1
A ciò si aggiunga che nella lettera inviata da alla opposta e, per conoscenza, alla Persona_1 Parte_1
quest'ultimo ha dichiarato di collaborare, in maniera autonoma, con la opponente acquistando
[...] merce dai fornitori e consegnandola alla , aggiungendo di essere personalmente Parte_1 Controparte_ inadempiente in ordine alle obbligazioni assunte con la e proponendo un piano di restituzione del debito per tenere indenne la;
ma tale affermata circostanza si pone in contrasto Parte_1 con l'altra, ammessa da parta opponente, secondo la quale la fattura non era emessa da , ma da Persona_1 altri fornitori, tra cui parte opposta: “… si presentava come venditore di una pluralità di Persona_1 fornitori di prodotti ortofrutticoli operanti in Ragusa e provincia e provvedeva allo scarico della merce solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto il relativo pagamento riservandosi di far pervenire all'acquirente le relative fatture dei prodotti, acquistati e pagati, in un momento successivo: Per tali motivi, dunque, le fatture oggetto del d.i, opposto non sono mai state contestate dall'opponente…”.
Per_ Nella missiva del 30.09.2020 il ha affermato di essere l'effettivo debitore nei confronti dell'opposta, e si è impegnato al pagamento mediante un piano di rientro, ma non vi è prova del suo effettivo adempimento, Per_ come non vi è prova in atti che il pagamento della merce parte opponente lo abbia fatto nelle mani del
Quest'ultimo non può dunque ritenersi essere il vero debitore di parte opposta, stante che il rapporto contrattuale è intercorso tra parte opponente e parte opposta, come reso evidente dall'accordo sulle fatture Per_ (effettivamente rese tra i due predetti paciscenti) e dalla circostanza che il si è sempre appalesato come soggetto operante per conto di parte opponente. Del resto, il suo stesso difensore, avv. Dimartino, a suo Per_ tempo, affermava che: “…il sig. … mi riferisce di aver collaborato e di collaborare con la
[...]
per la quale fa da intermediario per il pagamento della merce ai fornitori/venditori. Parte_1
pagina 3 di 4 Nello specifico acquista merce dai fornitori per consegnarla a “ ”. Nel mese di Parte_1 aprile/giugno 2020 non venivano pagati dal sig. a ” Importi per complessivi € Persona_1 CP_1 10.150,81. Essendo il responsabile, per sua colpa, di detto inadempimento il sig. quest'ultimo Persona_1 propone e si impegna al pagamento del suddetto importo, da tenere indenne la Pt_1 [...]
”, direttamente nei confronti di secondo il paino seguente: euro 1150,81 entro il Parte_1 CP_1 10.11.2020, euro 750,00 al mese e per dodici mesi, a partire dal mese di dicembre 2020 sino ad estinzione del debito”, senza mai esplicitamente affermare di avere ricevuto il pagamento direttamente dalla cooperativa opponente, che dal canto suo, si ripete, non lo ha mai provato. Non si possono dunque ritenere integrati gli elementi per configurare un pagamento alla persona indicata dal creditore o al creditore apparente (artt. 1188 e 1189 c.c.).
Dagli atti di causa emerge, dunque, come la società opponente abbia acquistato dalla società opposta, e per il tramite dell'intermediazione di , la merce oggetto della fattura posta a fondamento del ricorso Persona_1 monitorio. Tale prova che è stata fornita anche per il tramite degli acquisiti verbali delle prove relative ai procedimenti n. 157/2021 R.G., 873/2021 R.G., 874/2021 R.G. avanti al Tribunale di Ragusa e n. 3010.2021 R.G. avanti al Tribunale di Nola, dai quali è emerso che la è stata più Parte_1 volte coinvolta in situazioni debitorie simili a quelle per cui vi è causa, giustificando sempre la sua morosità Per_ con l'intermediazione del
Per_
“diceva di essere rappresentante della ditta Soria” (teste causa n. 873/2021 R.G.) oppure “diceva Tes_2 di essere mediatore” (teste causa n. 873/2021 R.G.) ed ancora “si presentava come Tes_3 collaboratore/intermediario; ricordo che quando è venuto in ufficio aveva una carta intestata (o bigliettino) della che mi ha dato per potere avere i dati per la fatturazione” (teste iudizio n. 517/2021 Pt_1 Tes_4 R.G.).
In definitiva, risulta dimostrata la fonte negoziale del credito dell'opposta mentre l'opponente non ha dimostrato il fatto estintivo dell'obbligazione secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 15.02.2022 nell'ambito del giudizio n. 346/2022 R.G., dichiarando l'efficacia esecutiva dello stesso. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1000/2022:
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 15.02.2022 nell'ambito del giudizio n. 346/2022 R.G. e, per l'effetto, dichiara la sua efficacia esecutiva.
CONDANNA la società opponente a rimborsare alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 04/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1000/2022 promossa da:
(P. Iva. , con sede a Volla (NA) via G. Verdi n. Parte_1 P.IVA_1 60-62, con il patrocinio dell'avv. SAVANELLI AGOSTINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Marano di Napoli (NA) via A. De Curtis n.3; OPPONENTE contro
(P. Iva. ), con sede in Scicli, C.da Spinello, con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2 avv.ti SORTINO SALVATORE e PACETTO NADIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Scicli, in via Toselli n. 7; OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2022 emesso nell'ambito del giudizio n. 346/2022 R.G. dal Tribunale di Ragusa in data 15/02/2022 e notificato in data 21/02/2022 con il quale è stato ingiunto alla di pagare in favore della la somma di € 10.150,80, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi come richiesti e spese processuali per € 540,00 per compensi professionali, €. 145,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- “1. Dichiarato privo di causa il credito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertarsi per tutti i motivi esposti in narrativa, la fondatezza delle ragioni poste alla base della presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
2. condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con riserva di agire, in questa o in altra sede, per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, tutti patiti e patiendi dall'opponente per effetto della condotta posta in essere dalla . Controparte_1 pagina 1 di 4
Per parte opposta:
-“ Piaccia all'On.le Tribunale rigettata ogni contraria, istanza, eccezione e difesa;
- preliminarmente, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dal momento che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque infondata la proposta opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 209/2022;
- in subordine, accertare e dichiarare che la è tenuta a corrispondere alla Parte_1 la complessiva somma di € 10.150,80 (diecimilacentocinquanta/80), oltre interessi di CP_1 mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo e, conseguentemente, condannare la a pagare la superiore somma alla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
-Spese e compensi”.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 209/2022 del 15/2/2022 il Tribunale di Ragusa ingiungeva alla Parte_1 Controparte_ di corrispondere alla la somma di € 10.150,80, oltre interessi e spese, a titolo di
[...] pagamento di fatture emesse per la compravendita di prodotti ortofrutticoli.
Con atto di citazione la proponeva opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, deducendo l'insussistenza di alcun ordine, accettazione di preventivo o autorizzazione che abbiano legittimato l'opposta alla emissione della fattura poste a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato. Eccepiva, infatti, che i rapporti commerciali sottesi alle azionate fatture dovevano considerarsi sorti non già con essa opponente, bensì con tale che aveva agito come incaricato da una pluralità Persona_1 di fornitori di prodotti ortofrutticoli e dal quale la aveva acquistato la merce per Parte_1 cui è causa.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Controparte_ Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la esponendo:
- di avere intrapreso, nell'anno 2020, rapporti commerciali con la aventi ad Parte_1 oggetto la fornitura di merce ortofrutticola e che quest'ultimo soggetto aveva operato per il tramite dell'intermediario ; Persona_1
- che la non aveva onorato il pagamento delle fatture nn. 877/9 del 05/05/2020 dell'importo di € Pt_1 905,35; 913/9 del 9/05/2020 dell'importo di € 1.074,09; 930/9 del 11/05/2020 dell'importo di € 599,04; 938/9 del 12/05/2020 dell'importo di € 467,73; 962/9 del 16/05/2020 dell'importo di € 989,37; 965/9 del 18/05/2020 dell'importo di € 527,02; 978/9 del 19/05/2020 dell'importo di € 539,20; 996/9 del 23/05/2020
dell'importo di € 1.124,36; 1008/9 del 25/5/2020 dell'importo di € 609,59; 1019/9 del 26/5/2020
dell'importo di € 340,93; 1045/9 del 30/05/2020 del dell'importo di € 510,95; 1110/9 del 6/6/2020
dell'importo di € 1.297,59; 1132/9 del 9/06/2020 dell'importo di € 424,51; 1200/9 del 23/06/2020
dell'importo di € 741,08;
Per_
- che con missiva del 30.09.2020 il comunicando di essere un collaboratore della Parte_1 in veste di intermediario autonomo sia per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli sia per il relativo
[...] pagamento, si era dichiarato unico soggetto tenuto all'adempimento in quanto resosi moroso in ordine al pagina 2 di 4 pagamento delle fatture per cui vi è causa;
Per_
-che in seno alla predetta missiva il proponeva un piano di rateizzazione per il ripianamento del debito.
L'opposta, pertanto, chiedeva al Tribunale rigettarsi l'opposizione con conseguente conferma del monitorio impugnato e conseguente dichiarazione di esecutività.
Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla è infondata e, Parte_1 pertanto, deve essere rigettata.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base delle fatture allegate al ricorso monitorio per cui non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità in quanto la giurisprudenza unanime riconosce le fatture come elemento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo (ex multis, Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011).
Nel merito deve essere rilevato che è pacifica la circostanza secondo la quale la ha Parte_1 acquistato merce dalla per il tramite di , ivi compresa quelle oggetto delle fatture CP_1 Persona_1 poste a fondamento del ricorso monitorio, che è effettivamente pervenuta alla società opponente.
Controparte_ In sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della ha riferito Testimone_1 che “ era il mediatore per la , noi fatturavamo alla;
la merce veniva caricata dai Persona_1 Pt_1 Pt_1
Per_ Per_ vettori della , non l'abbiamo consegnata al il ogni tanto telefonava per vedere l'andamento Pt_1
Per_ del mercato però il prezzo lo facevamo noi venditori della . Il ci trasmetteva gli ordini CP_1
Per_ della merce per la , il era mediatore anche per altre società; nel mercato agiscono diversi Pt_1 mediatori che fanno da tramite per conto dei nostri clienti, quindi noi abbiamo avuto rapporti anche con
Per_ altri mediatori per conto di altri clienti. Il ci ha fatto due pagamenti in contanti per merce fatturata alla Soria, poi più nulla poi la ha sospeso i pagamenti”. Pt_1
A ciò si aggiunga che nella lettera inviata da alla opposta e, per conoscenza, alla Persona_1 Parte_1
quest'ultimo ha dichiarato di collaborare, in maniera autonoma, con la opponente acquistando
[...] merce dai fornitori e consegnandola alla , aggiungendo di essere personalmente Parte_1 Controparte_ inadempiente in ordine alle obbligazioni assunte con la e proponendo un piano di restituzione del debito per tenere indenne la;
ma tale affermata circostanza si pone in contrasto Parte_1 con l'altra, ammessa da parta opponente, secondo la quale la fattura non era emessa da , ma da Persona_1 altri fornitori, tra cui parte opposta: “… si presentava come venditore di una pluralità di Persona_1 fornitori di prodotti ortofrutticoli operanti in Ragusa e provincia e provvedeva allo scarico della merce solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto il relativo pagamento riservandosi di far pervenire all'acquirente le relative fatture dei prodotti, acquistati e pagati, in un momento successivo: Per tali motivi, dunque, le fatture oggetto del d.i, opposto non sono mai state contestate dall'opponente…”.
Per_ Nella missiva del 30.09.2020 il ha affermato di essere l'effettivo debitore nei confronti dell'opposta, e si è impegnato al pagamento mediante un piano di rientro, ma non vi è prova del suo effettivo adempimento, Per_ come non vi è prova in atti che il pagamento della merce parte opponente lo abbia fatto nelle mani del
Quest'ultimo non può dunque ritenersi essere il vero debitore di parte opposta, stante che il rapporto contrattuale è intercorso tra parte opponente e parte opposta, come reso evidente dall'accordo sulle fatture Per_ (effettivamente rese tra i due predetti paciscenti) e dalla circostanza che il si è sempre appalesato come soggetto operante per conto di parte opponente. Del resto, il suo stesso difensore, avv. Dimartino, a suo Per_ tempo, affermava che: “…il sig. … mi riferisce di aver collaborato e di collaborare con la
[...]
per la quale fa da intermediario per il pagamento della merce ai fornitori/venditori. Parte_1
pagina 3 di 4 Nello specifico acquista merce dai fornitori per consegnarla a “ ”. Nel mese di Parte_1 aprile/giugno 2020 non venivano pagati dal sig. a ” Importi per complessivi € Persona_1 CP_1 10.150,81. Essendo il responsabile, per sua colpa, di detto inadempimento il sig. quest'ultimo Persona_1 propone e si impegna al pagamento del suddetto importo, da tenere indenne la Pt_1 [...]
”, direttamente nei confronti di secondo il paino seguente: euro 1150,81 entro il Parte_1 CP_1 10.11.2020, euro 750,00 al mese e per dodici mesi, a partire dal mese di dicembre 2020 sino ad estinzione del debito”, senza mai esplicitamente affermare di avere ricevuto il pagamento direttamente dalla cooperativa opponente, che dal canto suo, si ripete, non lo ha mai provato. Non si possono dunque ritenere integrati gli elementi per configurare un pagamento alla persona indicata dal creditore o al creditore apparente (artt. 1188 e 1189 c.c.).
Dagli atti di causa emerge, dunque, come la società opponente abbia acquistato dalla società opposta, e per il tramite dell'intermediazione di , la merce oggetto della fattura posta a fondamento del ricorso Persona_1 monitorio. Tale prova che è stata fornita anche per il tramite degli acquisiti verbali delle prove relative ai procedimenti n. 157/2021 R.G., 873/2021 R.G., 874/2021 R.G. avanti al Tribunale di Ragusa e n. 3010.2021 R.G. avanti al Tribunale di Nola, dai quali è emerso che la è stata più Parte_1 volte coinvolta in situazioni debitorie simili a quelle per cui vi è causa, giustificando sempre la sua morosità Per_ con l'intermediazione del
Per_
“diceva di essere rappresentante della ditta Soria” (teste causa n. 873/2021 R.G.) oppure “diceva Tes_2 di essere mediatore” (teste causa n. 873/2021 R.G.) ed ancora “si presentava come Tes_3 collaboratore/intermediario; ricordo che quando è venuto in ufficio aveva una carta intestata (o bigliettino) della che mi ha dato per potere avere i dati per la fatturazione” (teste iudizio n. 517/2021 Pt_1 Tes_4 R.G.).
In definitiva, risulta dimostrata la fonte negoziale del credito dell'opposta mentre l'opponente non ha dimostrato il fatto estintivo dell'obbligazione secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 15.02.2022 nell'ambito del giudizio n. 346/2022 R.G., dichiarando l'efficacia esecutiva dello stesso. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1000/2022:
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 15.02.2022 nell'ambito del giudizio n. 346/2022 R.G. e, per l'effetto, dichiara la sua efficacia esecutiva.
CONDANNA la società opponente a rimborsare alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 04/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo pagina 4 di 4