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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 887/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 23/06/2025.0300242.U TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 propone ricorso avverso il diniego di autotutela prot. 23/06/2025.0300242.U, con cui il Comune di Genova ha respinto l'istanza di riesame e annullamento dell'avviso di accertamento TARI n. 91/2025/00000082, riferito all'anno d'imposta 2018, avente ad oggetto l'omessa dichiarazione TARI per il locale sito in Genova, Indirizzo_1 L'avviso, come ricostruito negli atti, è stato notificato alla contribuente in data 1/4/2025, mentre la spedizione risulta effettuata il 21/3/2025, secondo la documentazione prodotta dal Comune. La contribuente aveva presentato istanza di autotutela in data 10/4/2025, eccependo la maturata decadenza/prescrizione, nonché la cessazione della locazione del bene in data 31/03/2018. Il Comune, con nota del 23/06/2025, respingeva l'istanza escludendo la maturazione del termine di decadenza e ribadendo che l'accertamento riguardava omessa dichiarazione, soggetta ai termini dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006.
La ricorrente articola tre motivi principali di impugnazione
1. Erronea individuazione dell'anno di imposta rilevante ai fini del calcolo dei termini: 2018 e non 2019: la contribuente sostiene che il Comune avrebbe confuso l'anno di riferimento e che l'atto sarebbe tardivo rispetto al quinquennio decorrente dal 2018.
2. Erroneo calcolo del termine di decadenza/prescrizione: il quinquennio ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 sarebbe scaduto il 31/12/2023 e non potrebbe essere prorogato;
inoltre il Comune non avrebbe titolo per invocare sospensioni COVID che – secondo la ricorrente – opererebbero soltanto per atti erariali.
3. Erronea applicazione della disciplina COVID: la ricorrente contesta la proroga dei termini di 85 giorni, ritenendo che l'art. 67 d.l. 18/2020 non si applichi ai tributi locali e comunque non produca effetti sul quinquennio di decadenza. Sulla scorta di tali motivi, chiede l'annullamento del diniego di autotutela e, conseguentemente, dell'atto presupposto.
Il Comune di Genova si è costituito in giudizio contestando integralmente i motivi di ricorso e sostenendo:
• che il tributo in esame riguarda omessa dichiarazione, non omesso versamento;
• che la dichiarazione TARI relativa al 2018 avrebbe dovuto essere presentata entro il 30/06/2019;
• che il termine quinquennale di decadenza scadeva il 31/12/2024;
• che, per effetto dell'art. 67 d.l. 18/2020, opera la sospensione COVID pari a 85 giorni, con scadenza prorogata al 26/03/2025; • che l'avviso risulta spedito il 21/03/2025, data rilevante ai fini della scissione soggettiva della notifica.
Premesso che
- l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati;
trattandosi nel caso di specie di omessa dichiarazione, il dies a quo coincide con la scadenza del termine per presentare la dichiarazione TARI (30 giugno 2019), così che il quinquennio ordinario scadeva il 31 dicembre 2024;
- l'art. 67 del d.l. 18/2020 (sospensione COVID) prevede(va) la sospensione delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per un totale di 85 giorni, applicabile anche agli enti territoriali. L'articolo rinvia ai soli commi 1 e 3 dell'art. 12 d.lgs. 159/2015 (come modificato in sede di conversione), regolando la sospensione dei termini di decadenza di competenza degli enti impositori locali. Ne consegue che la scadenza del termine quinquennale al 31/12/2024 deve essere prorogata di 85 giorni e dunque al 26 marzo 2025;
- come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 40543/2021, hanno affermato che per il rispetto dei termini decadenziali in materia tributaria assume rilevanza la data in cui l'ente impositore consegna l'atto all'organo notificatore, e non quella di ricezione da parte del contribuente. Tale principio trova applicazione generale per gli atti tributari.
Considerato che Il primo motivo di ricorso è infondato. La contribuente sostiene che l'avviso sarebbe tardivo perché riferito al 2018, ma tale impostazione confonde il momento dell'insorgenza del presupposto del tributo con il momento in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. La TARI si fonda su obbligo dichiarativo annuale. Per il 2018 la dichiarazione è dovuta entro il 30/06/2019. Di conseguenza, il quinquennio non decorre dal 2018, ma dal 2019. Il Comune ha correttamente individuato il dies a quo.
Il secondo motivo non può essere accolto. L'art. 1, comma 161, L. 296/2006 prevede un termine unico di decadenza di cinque anni, distinto dalla prescrizione e pienamente operante per i tributi locali. Il quinquennio 30/06/2019 → 31/12/2024 è stato calcolato correttamente. L'avviso risulta spedito il 21/03/2025, quindi entro il termine prorogato del 26/03/2025, applicandosi la scissione soggettiva riconosciuta da Cass. SS.UU. 40543/2021.
Il terzo motivo è infondato per due profili:
1. Applicabilità agli enti locali: l'art. 67 d.l. 18/2020 si riferisce espressamente anche agli enti impositori territoriali, comprendendo dunque i Comuni.
2. Effetti sul termine: la sospensione non prolunga l'intero quinquennio a monte, ma aggiunge 85 giorni ai termini decadenziali in scadenza in quel periodo. Tale estensione è stata recepita correttamente dal Comune. Infine, la ricorrente invoca l'art. 10-quater dello Statuto del contribuente, ma il diniego impugnato non presenta alcuna “manifesta illegittimità” dell'atto presupposto. Non si ravvisa alcun vizio evidente che imponesse l'annullamento in autotutela.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Genova le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Genova, 11.2.2026
Il Giudice dott. Pasquale Grasso
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 887/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 23/06/2025.0300242.U TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 propone ricorso avverso il diniego di autotutela prot. 23/06/2025.0300242.U, con cui il Comune di Genova ha respinto l'istanza di riesame e annullamento dell'avviso di accertamento TARI n. 91/2025/00000082, riferito all'anno d'imposta 2018, avente ad oggetto l'omessa dichiarazione TARI per il locale sito in Genova, Indirizzo_1 L'avviso, come ricostruito negli atti, è stato notificato alla contribuente in data 1/4/2025, mentre la spedizione risulta effettuata il 21/3/2025, secondo la documentazione prodotta dal Comune. La contribuente aveva presentato istanza di autotutela in data 10/4/2025, eccependo la maturata decadenza/prescrizione, nonché la cessazione della locazione del bene in data 31/03/2018. Il Comune, con nota del 23/06/2025, respingeva l'istanza escludendo la maturazione del termine di decadenza e ribadendo che l'accertamento riguardava omessa dichiarazione, soggetta ai termini dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006.
La ricorrente articola tre motivi principali di impugnazione
1. Erronea individuazione dell'anno di imposta rilevante ai fini del calcolo dei termini: 2018 e non 2019: la contribuente sostiene che il Comune avrebbe confuso l'anno di riferimento e che l'atto sarebbe tardivo rispetto al quinquennio decorrente dal 2018.
2. Erroneo calcolo del termine di decadenza/prescrizione: il quinquennio ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 sarebbe scaduto il 31/12/2023 e non potrebbe essere prorogato;
inoltre il Comune non avrebbe titolo per invocare sospensioni COVID che – secondo la ricorrente – opererebbero soltanto per atti erariali.
3. Erronea applicazione della disciplina COVID: la ricorrente contesta la proroga dei termini di 85 giorni, ritenendo che l'art. 67 d.l. 18/2020 non si applichi ai tributi locali e comunque non produca effetti sul quinquennio di decadenza. Sulla scorta di tali motivi, chiede l'annullamento del diniego di autotutela e, conseguentemente, dell'atto presupposto.
Il Comune di Genova si è costituito in giudizio contestando integralmente i motivi di ricorso e sostenendo:
• che il tributo in esame riguarda omessa dichiarazione, non omesso versamento;
• che la dichiarazione TARI relativa al 2018 avrebbe dovuto essere presentata entro il 30/06/2019;
• che il termine quinquennale di decadenza scadeva il 31/12/2024;
• che, per effetto dell'art. 67 d.l. 18/2020, opera la sospensione COVID pari a 85 giorni, con scadenza prorogata al 26/03/2025; • che l'avviso risulta spedito il 21/03/2025, data rilevante ai fini della scissione soggettiva della notifica.
Premesso che
- l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati;
trattandosi nel caso di specie di omessa dichiarazione, il dies a quo coincide con la scadenza del termine per presentare la dichiarazione TARI (30 giugno 2019), così che il quinquennio ordinario scadeva il 31 dicembre 2024;
- l'art. 67 del d.l. 18/2020 (sospensione COVID) prevede(va) la sospensione delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per un totale di 85 giorni, applicabile anche agli enti territoriali. L'articolo rinvia ai soli commi 1 e 3 dell'art. 12 d.lgs. 159/2015 (come modificato in sede di conversione), regolando la sospensione dei termini di decadenza di competenza degli enti impositori locali. Ne consegue che la scadenza del termine quinquennale al 31/12/2024 deve essere prorogata di 85 giorni e dunque al 26 marzo 2025;
- come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 40543/2021, hanno affermato che per il rispetto dei termini decadenziali in materia tributaria assume rilevanza la data in cui l'ente impositore consegna l'atto all'organo notificatore, e non quella di ricezione da parte del contribuente. Tale principio trova applicazione generale per gli atti tributari.
Considerato che Il primo motivo di ricorso è infondato. La contribuente sostiene che l'avviso sarebbe tardivo perché riferito al 2018, ma tale impostazione confonde il momento dell'insorgenza del presupposto del tributo con il momento in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. La TARI si fonda su obbligo dichiarativo annuale. Per il 2018 la dichiarazione è dovuta entro il 30/06/2019. Di conseguenza, il quinquennio non decorre dal 2018, ma dal 2019. Il Comune ha correttamente individuato il dies a quo.
Il secondo motivo non può essere accolto. L'art. 1, comma 161, L. 296/2006 prevede un termine unico di decadenza di cinque anni, distinto dalla prescrizione e pienamente operante per i tributi locali. Il quinquennio 30/06/2019 → 31/12/2024 è stato calcolato correttamente. L'avviso risulta spedito il 21/03/2025, quindi entro il termine prorogato del 26/03/2025, applicandosi la scissione soggettiva riconosciuta da Cass. SS.UU. 40543/2021.
Il terzo motivo è infondato per due profili:
1. Applicabilità agli enti locali: l'art. 67 d.l. 18/2020 si riferisce espressamente anche agli enti impositori territoriali, comprendendo dunque i Comuni.
2. Effetti sul termine: la sospensione non prolunga l'intero quinquennio a monte, ma aggiunge 85 giorni ai termini decadenziali in scadenza in quel periodo. Tale estensione è stata recepita correttamente dal Comune. Infine, la ricorrente invoca l'art. 10-quater dello Statuto del contribuente, ma il diniego impugnato non presenta alcuna “manifesta illegittimità” dell'atto presupposto. Non si ravvisa alcun vizio evidente che imponesse l'annullamento in autotutela.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Genova le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Genova, 11.2.2026
Il Giudice dott. Pasquale Grasso