Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 149
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Erronea individuazione dell'anno di imposta rilevante ai fini del calcolo dei termini

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, spiegando che la TARI ha un obbligo dichiarativo annuale e che per il 2018 la dichiarazione era dovuta entro il 30/06/2019, quindi il quinquennio decorre dal 2019.

  • Rigettato
    Erroneo calcolo del termine di decadenza/prescrizione

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando il calcolo del quinquennio (30/06/2019 → 31/12/2024) e la validità della proroga dovuta alla sospensione COVID (85 giorni), portando la scadenza al 26/03/2025. L'avviso è stato spedito il 21/03/2025, data rilevante per la scissione soggettiva della notifica.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della disciplina COVID

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando l'applicabilità dell'art. 67 d.l. 18/2020 agli enti territoriali e la corretta estensione dei termini decadenziali di 85 giorni.

  • Rigettato
    Manifesta illegittimità dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto non sussistere alcuna "manifesta illegittimità" dell'atto presupposto, escludendo vizi evidenti che imponessero l'annullamento in autotutela.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 149
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 149
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo