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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 17/03/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01015/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01408/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2025, proposto dall’Associazione Nazionale Energia del Vento -A.N.E.V.) e dalle società Wpd San Giuliano S.r.l. e Renexia S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Ragazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Virgilio 18.
contro
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia.
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. V 31 dicembre 2024 n.23865, che ha respinto il ricorso n.10067/2023 R.G. proposto per l’annullamento:
della deliberazione 12 maggio 2023 n.177, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.40 del 18 maggio 2023 n.40, con cui la Giunta regionale del Lazio ha approvato “ Indirizzi e criteri
transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( Norme in materia ambientale ) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782 ”
e degli atti connessi;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Maurizio Santise e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
Considerato che l’appello presenta profili di censura che necessitano di adeguato approfondimento nella più idonea sede di merito;
ritenuto che le esigenze cautelari della parte appellante siano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito;
ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare ai soli suddetti fini, senza alcuna sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;
ritenuto, infine, di poter compensare le spese di lite della presente fase, in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare (ricorso n.1408/2025 R.G.) ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
- dà mandato alla Segreteria di sottoporre il fascicolo al Presidente titolare della Sezione per la fissazione dell’udienza di merito;
- compensa le spese di fase tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO