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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 40182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati - fino al 2.4.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, in Viale delle Parte_1
Milizie 76, presso lo studio dell'Avv. Davide Binda
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Fiorentini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza della Cancelleria n. 85
, in persona Controparte_2 del l.r.p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs.
149/2015, dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv. Floridia
Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai funzionari elencati nella memoria difensiva
1 RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 5.11.2024 , premesso che “il 24 Parte_1 settembre 2024 si vedeva notificare a mezzo del servizio postale da parte dell'
[...]
l'intimazione di pagamento n. 09720249081795330000 afferente a Controparte_1 diverse cartelle esattoriali relative a tributi, contributi e Sanzioni amministrative legge CP_3
n.689/81 di € 117.544,05”, proponeva opposizione Controparte_4 avverso la detta intimazione deducendo “Mancata e/o irritualità della notifica dell'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento – Totale assenza e carenza di titolo sotteso alla esecuzione - Inesigibilità delle somme sottese alla cartella di pagamento –
Illegittimità della intimazione di pagamento e della sottesa cartella esattoriale n.
09720130112257786000”, “Inesigibilità delle somme sottese alla intimazione di pagamento e della sottesa cartella di pagamento considerata la violazione del procedimento di formazione della pretesa da parte dell'Ente creditore - Illegittimità della cartella di pagamento
n. 09720130112257786000”, e “Carenza di motivazione della intimazione di pagamento
– Indeterminatezza del provvedimento impugnato - Mancata debenza delle somme sottese alla cartella di pagamento n. 09720130112257786000”, lamentando, in estrema sintesi, la mancata notifica della ordinanza ingiunzione, la violazione del procedimento di accertamento sotteso al titolo posto a fondamento della stessa e diversi vizi formali del provvedimento impugnato (tra tutti, la carenza di motivazione e il mancato richiamo all'atto di riferimento).
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di voler “in via preliminare, concedere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e richiedere l'esibizione degli atti presupposti alla intimazione di pagamento impugnata, verbale e ordinanza ingiunzione considerato titolo esecutivo sotteso alla cartella impugnata ed all'iter esecutivo;
in via principale, accertare e/o dichiarare la inesigibilità e la mancata debenza delle somme/tributi
2 richiesti e portati dalla intimazione di pagamento opposta così come dalla cartella esattoriale sottesa nella stessa richiamata stante l'inesistenza delle notifiche degli avvisi prodromici e della cartella stessa, provvedendo ad annullare l'intimazione di pagamento impugnata;
sempre in via principale, accertare e/o dichiarare la inesigibilità la mancata debenza delle somme/tributi portati dalla intimazione di pagamento opposta così come dalla cartella esattoriale sottesa, per intervenuta prescrizione delle somme e del diritto a procedere con la riscossione, nella palese e totale assenza di titolo ed inesigibilità delle somme richieste, provvedendo ad annullare l'intimazione di pagamento impugnata;
in via subordinata, dichiarare e accertare la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento e della sottesa cartella esattoriale impugnata, disponendo l'annullamento della stessa nonché per tutti i motivi di cui al presente atto introduttivo, accertando che nulla è dovuto da parte del ricorrente per tali titoli;
sempre in via subordinata, riformare al ribasso gli importi eventualmente dovuti dall'opponente sulla scorta dei motivi di doglianza rappresentati, il tutto e sempre con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
in via subordinata ulteriore, laddove l'Ecc.mo Giudice adito si ritenesse incompetente a giudicare parte delle somme opposte, concedersi termine di legge per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice indicato quale competente. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' il quale, Controparte_2 premesso il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione relativi ad atti riferibili all , allegava la regolare notifica CP_5 dell'ordinanza ingiunzione e del sotteso verbale, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
A sua volta costituitasi in giudizio l' , eccepita Controparte_1 preliminarmente la tardività del ricorso, deduceva anch'essa la regolarità della
3 notifica degli atti sottesi (cartella e intimazione di pagamento del 18.1.2023) resistendo al ricorso.
Spirati i termini assegnati – fino al 2.4.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ed in senso ostativo all'esame del merito della controversia deve essere dichiarata fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione odierna.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1,
d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
4 l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione CP_ se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso
5 di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi"
(Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del
2018; n. 594 del 2016). Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si
è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese
6 ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca. Nel secondo caso, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, in questa sede non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica di una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (e tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza ex art. 25 dlgs 46/1999 (cfr, Cass., nn.
7 18207/2003; 25757/2008; 6756/2012) - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Nel caso di specie parte attrice ha lamentato in primo luogo la mancata e/o irrituale notifica dell'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento.
Tuttavia, ciò ha fatto omettendo il rispetto del termine di gg. 40 a lui riconosciuto in funzione recuperatoria di quello - asseritamente non potuto utilizzare - per l'impugnazione del titolo del quale ha dedotto omessa la notifica nei suoi confronti.
E invero a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento in data 24.9.2024, lo storico del sistema riporta la data di deposito del ricorso del 5.11.2024.
A ben vedere nel fascicolo telematico non è depositato alcun ricorso: solo dall'esame degli allegati di parte convenuta (cfr. all. 1) è dato prendere CP_5 visione di un “Atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 comma - 617 c.p.c.”; sempre dalle difese dell' si apprende che l'atto CP_5 introduttivo era stato iscritto presso il Tribunale Civile di Roma (benché di tale circostanza non vi sia traccia nello storico del fascicolo): nessuna attestazione è rinvenibile agli atti in ordine alle modalità di “trasmigrazione” del fascicolo alla
Sezione Lavoro, presso la quale, in assenza di alcun provvedimento (neppure di mutamento del rito) è, come detto, risultato iscritto al ruolo generale in data
5.11.2024.
Orbene, a fronte della specifica eccezione di parte convenuta e delle dette emergenze processuali, parte ricorrente non ha inteso, nelle note, spendere alcuna spiegazione dell'antefatto processuale come sopra riassunto: infine, e non in ultimo, non ha dimostrato che l'atto di citazione originariamente iscritto presso il Tribunale civile fosse stato notificato a parte convenuta in un tempo
8 anteriore a quello di iscrizione al ruolo dell'atto presso il Tribunale del Lavoro
(come detto, il 5.11.2024).
Il ricorso è pertanto tardivo e va respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe;
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti delle parti resistenti, liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma, 8.4.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati - fino al 2.4.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, in Viale delle Parte_1
Milizie 76, presso lo studio dell'Avv. Davide Binda
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Fiorentini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza della Cancelleria n. 85
, in persona Controparte_2 del l.r.p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs.
149/2015, dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv. Floridia
Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai funzionari elencati nella memoria difensiva
1 RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 5.11.2024 , premesso che “il 24 Parte_1 settembre 2024 si vedeva notificare a mezzo del servizio postale da parte dell'
[...]
l'intimazione di pagamento n. 09720249081795330000 afferente a Controparte_1 diverse cartelle esattoriali relative a tributi, contributi e Sanzioni amministrative legge CP_3
n.689/81 di € 117.544,05”, proponeva opposizione Controparte_4 avverso la detta intimazione deducendo “Mancata e/o irritualità della notifica dell'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento – Totale assenza e carenza di titolo sotteso alla esecuzione - Inesigibilità delle somme sottese alla cartella di pagamento –
Illegittimità della intimazione di pagamento e della sottesa cartella esattoriale n.
09720130112257786000”, “Inesigibilità delle somme sottese alla intimazione di pagamento e della sottesa cartella di pagamento considerata la violazione del procedimento di formazione della pretesa da parte dell'Ente creditore - Illegittimità della cartella di pagamento
n. 09720130112257786000”, e “Carenza di motivazione della intimazione di pagamento
– Indeterminatezza del provvedimento impugnato - Mancata debenza delle somme sottese alla cartella di pagamento n. 09720130112257786000”, lamentando, in estrema sintesi, la mancata notifica della ordinanza ingiunzione, la violazione del procedimento di accertamento sotteso al titolo posto a fondamento della stessa e diversi vizi formali del provvedimento impugnato (tra tutti, la carenza di motivazione e il mancato richiamo all'atto di riferimento).
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di voler “in via preliminare, concedere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e richiedere l'esibizione degli atti presupposti alla intimazione di pagamento impugnata, verbale e ordinanza ingiunzione considerato titolo esecutivo sotteso alla cartella impugnata ed all'iter esecutivo;
in via principale, accertare e/o dichiarare la inesigibilità e la mancata debenza delle somme/tributi
2 richiesti e portati dalla intimazione di pagamento opposta così come dalla cartella esattoriale sottesa nella stessa richiamata stante l'inesistenza delle notifiche degli avvisi prodromici e della cartella stessa, provvedendo ad annullare l'intimazione di pagamento impugnata;
sempre in via principale, accertare e/o dichiarare la inesigibilità la mancata debenza delle somme/tributi portati dalla intimazione di pagamento opposta così come dalla cartella esattoriale sottesa, per intervenuta prescrizione delle somme e del diritto a procedere con la riscossione, nella palese e totale assenza di titolo ed inesigibilità delle somme richieste, provvedendo ad annullare l'intimazione di pagamento impugnata;
in via subordinata, dichiarare e accertare la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento e della sottesa cartella esattoriale impugnata, disponendo l'annullamento della stessa nonché per tutti i motivi di cui al presente atto introduttivo, accertando che nulla è dovuto da parte del ricorrente per tali titoli;
sempre in via subordinata, riformare al ribasso gli importi eventualmente dovuti dall'opponente sulla scorta dei motivi di doglianza rappresentati, il tutto e sempre con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
in via subordinata ulteriore, laddove l'Ecc.mo Giudice adito si ritenesse incompetente a giudicare parte delle somme opposte, concedersi termine di legge per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice indicato quale competente. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' il quale, Controparte_2 premesso il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione relativi ad atti riferibili all , allegava la regolare notifica CP_5 dell'ordinanza ingiunzione e del sotteso verbale, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
A sua volta costituitasi in giudizio l' , eccepita Controparte_1 preliminarmente la tardività del ricorso, deduceva anch'essa la regolarità della
3 notifica degli atti sottesi (cartella e intimazione di pagamento del 18.1.2023) resistendo al ricorso.
Spirati i termini assegnati – fino al 2.4.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ed in senso ostativo all'esame del merito della controversia deve essere dichiarata fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione odierna.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1,
d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
4 l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione CP_ se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso
5 di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi"
(Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del
2018; n. 594 del 2016). Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si
è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese
6 ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca. Nel secondo caso, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, in questa sede non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica di una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (e tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza ex art. 25 dlgs 46/1999 (cfr, Cass., nn.
7 18207/2003; 25757/2008; 6756/2012) - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Nel caso di specie parte attrice ha lamentato in primo luogo la mancata e/o irrituale notifica dell'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento.
Tuttavia, ciò ha fatto omettendo il rispetto del termine di gg. 40 a lui riconosciuto in funzione recuperatoria di quello - asseritamente non potuto utilizzare - per l'impugnazione del titolo del quale ha dedotto omessa la notifica nei suoi confronti.
E invero a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento in data 24.9.2024, lo storico del sistema riporta la data di deposito del ricorso del 5.11.2024.
A ben vedere nel fascicolo telematico non è depositato alcun ricorso: solo dall'esame degli allegati di parte convenuta (cfr. all. 1) è dato prendere CP_5 visione di un “Atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 comma - 617 c.p.c.”; sempre dalle difese dell' si apprende che l'atto CP_5 introduttivo era stato iscritto presso il Tribunale Civile di Roma (benché di tale circostanza non vi sia traccia nello storico del fascicolo): nessuna attestazione è rinvenibile agli atti in ordine alle modalità di “trasmigrazione” del fascicolo alla
Sezione Lavoro, presso la quale, in assenza di alcun provvedimento (neppure di mutamento del rito) è, come detto, risultato iscritto al ruolo generale in data
5.11.2024.
Orbene, a fronte della specifica eccezione di parte convenuta e delle dette emergenze processuali, parte ricorrente non ha inteso, nelle note, spendere alcuna spiegazione dell'antefatto processuale come sopra riassunto: infine, e non in ultimo, non ha dimostrato che l'atto di citazione originariamente iscritto presso il Tribunale civile fosse stato notificato a parte convenuta in un tempo
8 anteriore a quello di iscrizione al ruolo dell'atto presso il Tribunale del Lavoro
(come detto, il 5.11.2024).
Il ricorso è pertanto tardivo e va respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe;
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti delle parti resistenti, liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma, 8.4.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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