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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 111 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), , nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._2 Parte_3
) e nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._3 Parte_4
), in proprio e n.q., tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4
Tommaso Calderone ed elettivamente domiciliati in Messina, via del Vespro n. 65, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Torre attori
E
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (cod. fisc. , con sede in Messina, c.da Scoppo, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Vincenzo Di Blasi, presso il cui studio in Caltagirone, via Giuseppe
Toniolo n. 44 ha eletto domicilio convenuto
OGGETTO: risarcimento danni per morte del congiunto pagina 1 di 21 CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 Parte_4
e convenivano in giudizio il Parte_2 Parte_3 CP_1 [...]
riferendo quanto di seguito riportato. Controparte_2
In data 17.01.2008, ore 13.20 circa, il sig. percorreva l'autostrada Parte_5
A/20 in direzione di marcia Messina-Palermo a bordo dell'autovettura Nissan
Terrano tg. CJ972YZ, di proprietà di quando, giunto all'altezza Parte_6
del km 10+347, perdeva il controllo del veicolo effettuando un testacoda e urtava il guardrail posto al margine destro della carreggiata, il quale cedeva. A causa del cedimento della barriera, l'autovettura condotta dal precipitava nella scarpata Pt_2 sottostante, alta mt 7.10 e il conducente veniva sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo tra le sterpaglie a circa mt 14 dal punto di fuoriuscita dalla sede stradale. Ivi, il veniva rinvenuto privo di vita durante il trasporto in autoambulanza ne veniva Pt_2
dichiarato il decesso.
Su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, al fine di accertare le cause del decesso, veniva effettuato sul cadavere del AT un esame autoptico, il quale poneva in relazione l'evento morte con la precipitazione dal viadotto autostradale.
Gli attori rilevavano che la barriera di protezione posta nel luogo ove avveniva il sinistro era misurata in altezza dalla Polizia Stradale in cm 55 e, quindi, era in misura inferiore rispetto alle prescrizioni di legge, che fissava l'altezza minima di tali barriere in cm 70; la barriera era, inoltre, vetusta e inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, tanto da non reggere all'urto con l'autovettura condotta dal . Pt_2
Contr Gli attori invocavano, quindi, la responsabilità del quale proprietario dell'autostrada A/20, il quale ometteva di operare la necessaria manutenzione e di adeguare la barriera sostituendola con altra idonea.
pagina 2 di 21 Chiedevano, pertanto, di ritenere e dichiarare che il decesso di Parte_5
avveniva in conseguenza della precipitazione dal viadotto autostradale a causa della vetustà, inidoneità e inadeguatezza sia per altezza che per consistenza, omessa manutenzione ordinaria e straordinaria del guardrail;
di ritenere e dichiarare che le barriere presenti al momento del fatto erano del tutto inadeguate allo stato dei luoghi;
di ritenere e dichiarare il responsabile per Controparte_3 violazione dell'art. 14 cod. strada, dell'art. 2051 c.c. e di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza stradale, per aver omesso la manutenzione delle barriere di protezione. In subordine chiedevano di ritenere e dichiarare il
[...]
responsabile ex art. 2043 c.c. per aver omesso di intervenire ed Controparte_3
eseguire la necessaria manutenzione;
di ritenere e dichiarare il
[...]
responsabile per aver violato la normativa in materia di Controparte_3
sicurezza stradale relativamente all'omesso inserimento del tratto autostradale interessato dal sinistro tra quelli da riqualificare;
conseguentemente, di condannare il al risarcimento di tutti i danni subiti dagli eredi Controparte_3
di , sia iure proprio che iure hereditatis, oltre che al rimborso delle Parte_5 spese funerarie, quantificati in complessivi € 1.009.375,00, o in quella somma maggiore o minore ritenuta dovuta;
con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Tommaso Calderone.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva tardivamente in giudizio il
, contestando quanto dedotto dagli attori. Controparte_3
In particolare, il convenuto rilevava che non vi erano elementi sufficienti per ricondurre la morte del alla fase di precipitazione anziché a quella Pt_2
antecedente di urto contro il guardrail e che il sinistro veniva cagionato dalla guida imprudente dello stesso , il quale perdeva il controllo dell'autovettura. Pt_2
Contestava, poi, la risarcibilità del danno biologico iure hereditatis, dal momento che il decedeva sul colpo e non si rendeva conto della imminenza della fine;
Pt_2
pagina 3 di 21 contestava altresì il quantum risarcitorio dei danni iure proprio lamentati dagli attori, ritenendo non provato il pregiudizio sofferto.
Per tali ragioni chiedeva di rigettare la domanda attorea in quanto il sinistro si verificava per colpa esclusiva di e di rigettare la domanda in quanto Parte_5
non provata. In subordine chiedeva di ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente del nella causazione del sinistro, in misura del 50%; con Pt_2
compensazione delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale con escussione dei testi indicati da parte attrice e mediante nomina dei CTU prof. ing. per la Persona_1
perizia cinematica-ricostruttiva e del dott. per la perizia contabile. Persona_2
All'udienza del 12.02.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto le richieste risarcitorie di Parte_1 Parte_4
e , i quali invocano la responsabilità ex art. 2051 c.c. Parte_2 Parte_3
del quale custode del tratto autostradale ove, in Controparte_3
data 17.01.2008, a causa del cedimento della barriera di protezione posta al margine della sede stradale, perdeva la vita il congiunto . Parte_5
Procedendo per gradi, deve dirsi corretta la qualificazione della domanda risarcitoria così come offerta dagli attori, posto che è ormai pacifico che agli enti proprietari o gestori di strade aperte al pubblico transito sia applicabile il regime di responsabilità delineato dall'art. 2051 c.c.
Sul punto si ricorda che, nonostante per lungo tempo la Corte di Cassazione si fosse determinata nel senso che l'ente gestore o proprietario di una strada era tenuto a far sì che la strada non integrasse per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo, la quale poteva concretizzarsi – con conseguente responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. per violazione del principio del neminem laedere – allorquando l'evento pagina 4 di 21 dannoso si era prodotto in presenza delle caratteristiche della “insidia” o del
“trabocchetto” (cfr. Cass. civ. n. 10132/2004; Cass. civ. n. 19653/2004), in un secondo momento si è assistito ad un deciso revirement del precedente orientamento da parte della Suprema Corte.
I giudici ermellini, infatti, giungevano ad affermare che la responsabilità dell'ente gestore della strada aperta al pubblico transito per i danni subiti dagli utenti deve essere, più correttamente, sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ovvero nel paradigma della responsabilità di cose in custodia, con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dall'estensione di quest'ultima e senza che tale estensione possa influire a priori sulla configurabilità della responsabilità dell'ente (cfr. sul tema Cass. civ. n. 7763/2007). In altri termini, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
l'ente “custode” della strada risponderà ai sensi dell'art. 2051 c.c. allorquando l'evento dannoso si sia verificato a causa di una anomalia della strada stessa o degli strumenti di protezione ivi istallati.
All'esito della summenzionata evoluzione giurisprudenziale, possono, quindi, richiamarsi le seguenti conclusioni.
Innanzitutto, la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della res e una relazione di fatto tra un soggetto e la res stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. civ. n. 15761/2016).
In secondo luogo, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta colposa del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis Cass. civ. n. 4476/2011).
pagina 5 di 21 Ancora, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa soltanto laddove il custode provi il caso fortuito, il quale interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (Cass. civ. ord. n. 30775/2017,
Cass. civ. n. 12027/2017). Tale fattore va identificato in quell'elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, il quale può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Ciò premesso, sul danneggiato che agisca invocando la responsabilità per danni da cose in custodia grava l'onere di dimostrare il danno subito e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno, mentre è il custode a dover dimostrare che il danno non è conseguenza della cosa, ma del “caso fortuito”, consistente nel fatto naturale o del terzo o dello stesso danneggiato.
Orbene, venendo al caso che occupa, premesso che la sussistenza del rapporto di custodia e la concreta possibilità di essa non è stata oggetto di contestazione da parte
Contr del convenuto, occorre verificare se sussistano gli ulteriori requisiti costituitivi della responsabilità del custode: la pericolosità della res custodita, il nesso di causalità materiale tra la stessa e l'evento di danno;
la sussistenza o meno di un “caso fortuito” idoneo ad interrompere il predetto nesso di causalità.
Procedendo per gradi, va osservato che la ricostruzione della dinamica dell'incidente fornita dagli attori – secondo i quali il perdeva il controllo dell'autovettura Pt_2
dallo stesso condotta finendo nella scarpata sottostante la sede autostradale – non è stata smentita o in alcun modo contestata dal convenuto.
Tale ricostruzione, peraltro, trova conferma nel verbale della Polizia Stradale redatto nell'immediatezza dei fatti, il quale evidenziava che in data 17.01.2008, verso le ore
13.20 circa, nel tratto autostradale successivo al parcheggio “Trapani”, lungo la A/20, si verificava un incidente autonomo, in cui era coinvolta una autovettura che, plausibilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia in atto, perdeva il controllo e, dopo un testacoda, urtava il guard-rail destro, sfondandolo, e precipitava nella scarpata sottostante. Durante il sinistro il conducente – identificato in Pt_2
pagina 6 di 21 – veniva sbalzato fuori dall'abitacolo a qualche metro di distanza Pt_5 dall'autoveicolo, ove veniva rinvenuto privo di vita (all. 1 atto di citazione).
Se tali circostanze devono ritenersi pacifiche, le argomentazioni delle parti in causa divergono, invece, relativamente all'incidenza che rivestiva nel sinistro mortale lo sfondamento del guardrail: secondo gli attori il sinistro non avrebbe condotto alla morte del congiunto laddove la barriera di protezione fosse stata conforme alla sua finalità, ossia quella di contenere gli urti, data anche la difformità del guardrail rispetto alle previsioni di legge e regolamentari e la sua vetustà; secondo il convenuto, invece, la barriera di protezione era conforme alle indicazioni di legge vigenti al momento della sua installazione, dovendosi addebitare l'evento dannoso alla responsabilità esclusiva dello stesso conducente.
In primo luogo, va ricordato che, stante l'applicazione al caso di specie del regime di responsabilità per danni da cose in custodia, la colpa – o l'assenza di colpa – del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Invero, non può escludersi che il danneggiato agendo in giudizio faccia valere una eventuale colpa del custode, ma la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno. In entrambi i casi, tuttavia, si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.
Proprio circa la pericolosità della res, costituita in questo caso dalla barriera di protezione posta al margine della sede autostradale, si ritiene di poter richiamare pagina 7 di 21 quanto accertato dal CTU, prof. ing. , le cui conclusioni si condividono Persona_1
in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa.
Preliminarmente, circa la conformità delle barriere di protezione nel tratto in cui si verificava il sinistro mortale rispetto alla normativa vigente, il perito accertava che le stesse, di altezza pari a cm 55, erano state installate in data antecedente all'entrata in vigore della circolare “Zamberletti” – risalente al 1987 – la quale fissava in cm 70
l'altezza minima del barriere di sicurezza a bordo delle strade viabili. La stessa circolare, poi, escludeva che tale previsione si applicasse alle barriere già installate, rispetto alle quali non sussisteva, in capo agli enti gestori delle strade, alcun obbligo di sostituzione.
Ne consegue che al guardrail interessato dal sinistro in cui perdeva la vita il Pt_2
doveva applicarsi unicamente la disciplina anteriore al 1987, ossia la legge n.
181/1962, la quale non prevedeva alcuna altezza minima per le barriere di sicurezza da porsi al lato delle autostrade.
Il perito accertava anche che nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Progetto
Esecutivo dell' era previsto che le barriere avessero altezza Parte_7
minima di cm 60 da terra, circostanza questa richiamata anche dagli agenti della
Polizia Stradale al momento della redazione del verbale in cui veniva descritta la dinamica dell'incidente (per tali considerazioni cfr. pagg. 26-28 perizia).
Ciò premesso, bisogna valutare se l'accertata conformità della barriera di sicurezza rispetto agli obblighi di legge sia elemento sufficiente al fine di escluderne la pericolosità intrinseca e l'attitudine a produrre eventi come quello oggetto di giudizio.
A tal riguardo, il consulente tecnico accertava “l'inutilità ai fini della sicurezza stradale della presenza di un guard-rail così “debole” posto in corrispondenza di un punto “singolare” come il rilevato stradale in questione dove lo svio di un veicolo può comportare il “volo” del veicolo di una decina di metri prima di impattare contro il sottostante terreno” (pag. 45 della perizia).
pagina 8 di 21 Tale considerazione, se letta unitamente a rilievi ulteriori quale la “parziale inadeguatezza della barriera in termini di condizioni geometriche di collocazione”
(cfr. pag. 44 perizia) o la misura inferiore delle barriere rispetto all'altezza minima ritenuta adeguata dal legislatore del 1987 e a quella indicata nel contratto di appalto, induce a ritenere che il guardrail, nel tratto autostradale successivo al parcheggio
“Trapani”, fosse oggettivamente pericoloso e inidoneo ad assolvere alla sua funzione di contenimento degli urti derivanti dallo svio dei veicoli in marcia.
Ed infatti, la circostanza che le altezze minime indicate dalla circolare Zamberletti non fossero vincolanti per il CAS – in quanto le barriere di cui qui si discute erano state installate prima del 1987 – non è determinante nel caso che ci occupa, in quanto non si indaga sulla condotta adempiente o meno del custode – sul quale si ricordi non gravava alcun obbligo di adeguamento delle barriere – bensì sulla oggettiva pericolosità della res custodita.
Si deve, quindi, ritenere che la barriera di sicurezza in questione, installata in un tratto di strada sovrastante una scarpata e in cui si raggiungevano quotidianamente velocità particolarmente elevate, fosse oggettivamente pericolosa in quanto non idonea ad assorbire l'impatto derivante dall'urto dei veicoli, tanto più se si considera che, al momento del sinistro, il percorreva la strada ad una velocità inferiore rispetto Pt_2
a quella normalmente consentita nel medesimo tratto (cfr. pag. 45 perizia: “Fase antecedente al sinistro: il sig. , conducente dell'autovettura Parte_5 Pt_8
, percorreva la A20 con direzione di marcia verso Ovest da Messina verso
[...]
Palermo ad una velocità non superiore agli 80 km/h”).
Procedendo nell'analisi dei presupposti della responsabilità per danni da cose in custodia, occorre, altresì, verificare se sussista un nesso causale tra l'evento morte e le condizioni strutturali della cosa in custodia.
A tal riguardo va richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità
pagina 9 di 21 extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41
c.p. (cfr. Cass. SS.UU. n. 576/2008).
In particolare, va richiamata la teoria della condicio sine qua non, alla stregua della quale un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Tale principio deve, tuttavia, essere temperato da quello ulteriore della “causalità efficiente”, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. All'interno delle serie causali così individuate, però, va dato rilievo soltanto a quelle che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della “causalità adeguata”, che individua come conseguenza normale imputabile quella che, secondo l'id quod plerumque accidit, integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale che ne costituisce l'antecedente necessario.
Sulla scorta di tali principi, si ritiene che nel caso in esame sussista un nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
Premesso che spetta al Giudice il compito di verificare l'esistenza e l'entità di un danno eziologicamente riconducibile alla cosa in custodia, sotto il profilo probatorio
è consentito al giudice di merito oltre che utilizzare prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o altre parti (Cass. SS.UU. n. 9040/2008), sempre che siano ritualmente acquisite al giudizio della cui cognizione il giudice è investito (Cass. civ.
n. 31312/2021), anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari (ad es., una consulenza tecnica disposta dal P.M.) svolte in sede penale, le quali siano idonee a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, di tipo indiziario, nella loro convergenza globale (ex multis Cass. civ. n. 12577/2014). Anche di recente si è chiarito che il giudice civile ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le sole prove raccolte nel giudizio penale, senza dover procedere alla pagina 10 di 21 rinnovazione dell'istruzione (in tal senso Cass. civ. n. 30992/2023, Cass. civ. n.
12164/2021).
Orbene, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla consulenza tecnica medico-legale, istopatologica e chimico-tossicologica a firma del prof. Per_3
e della dott.ssa redatta nel procedimento penale n. 864/08
[...] Persona_4
r.g.n.r., emerge che “l'evento lesivo prodottosi con meccanismo contusivo- discontinuativo è da porre in relazione alla precipitazione dal viadotto autostradale”
(all. 3 atto di citazione).
Il convenuto contestava tale rilievo ritenendo che le lacerazioni aortica e CP_1
polmonare fossero state causate dal violento urto contro la barriera metallica protettiva e non dalla precipitazione nella scarpata.
Tale allegazione, oltre che del tutto priva di qualsivoglia riscontro probatorio, è smentita espressamente dalla suddetta perizia, la quale evidenziava che “il decesso, quindi, è da porre in esclusiva connessione causale con la precipitazione verificatasi in occasione del sinistro stradale patito dal AT in data 17.1.2008 sull'A/20” (all.
3 atto di citazione).
Accertata la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., gravava sul CAS l'onere di dimostrare la riconducibilità dell'evento dannoso alla sopravvenienza di un “caso fortuito” idoneo a cagionare la morte in via esclusiva.
Ed invero il convenuto identificava il caso fortuito nel comportamento colposo di
, il quale teneva una condotta di guida non conforme allo stato dei Parte_5
luoghi e alle condizioni climatiche.
Le circostanze allegate da parte convenuta – la presenza, nel tratto autostradale ove si verificava il sinistro mortale, di un restringimento della carreggiata per la presenza di un cantiere di lavoro segnalato;
la presenza di un segnale che imponeva il rispetto di un limite di velocità di 80 km/h; la presenza di pioggia al momento del sinistro tale pagina 11 di 21 da rendere viscido il manto stradale – trovano effettivamente riscontro nel verbale della Polizia Stradale redatto nell'immediatezza dei fatti.
Ed infatti gli agenti recatisi sul luogo dell'incidente riferivano di un “manto stradale senza anomalie strutturali ma reso viscido per la pioggia in atto”, di un “limite massimo di velocità di 80 Km/h, in quanto nel tratto interessato esiste segnaletica mobile a causa di un cantiere in atto (…). Infatti, a circa 470 metri più avanti dal luogo in cui si è verificato il grave sinistro, esiste un restringimento di carreggiata con canalizzazione del flusso veicolare sulla corsia destra” (all. 1 atto di citazione).
Orbene, se si deve ritenere veritiera la descrizione dello stato dei luoghi e delle condizioni climatiche offerta dal convenuto, lo stesso non può dirsi in ordine all'allegazione secondo cui il sinistro mortale si verificava esclusivamente per la guida imprudente del . Pt_2
Si ricordi, infatti, che, per pacifico orientamento della Suprema Corte, a fronte dell'asserita condotta colposa del danneggiato affinché si integri il fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode, è necessario che quest'ultimo dimostri che la condotta del danneggiato presenti quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno
(sul punto Cass. civ. n. 4051/2023).
Nel caso di specie tale dimostrazione non veniva fornita dal convenuto.
Ed infatti, non solo la consulenza tecnica a firma dell'ing. esclude la Persona_1
condotta colposa del , avendo accertato che questi percorreva la A/20 ad una Pt_2
velocità non superiore agli 80 km/h, nel pieno rispetto dei limiti di velocità imposti dalla segnaletica mobile installata, ma il non forniva ulteriori elementi di CP_1
prova per dimostrare che la condotta del danneggiato avesse natura straordinaria ed imprevedibile, e che, quindi, il comportamento del potesse identificarsi quale Pt_2
“caso fortuito” idoneo ad escludere il nesso causale.
pagina 12 di 21 Al contrario, la circostanza che il tratto di strada interessato dall'incidente fosse normalmente destinato alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza e la conformazione particolare della strada (cfr. verbale di Polizia Stradale: “curva sinistrorsa con visuale libera, che assume andamento leggermente ascendente”) induce a ritenere che lo slittamento del veicolo del – dovuto plausibilmente Pt_2
alla pioggia in atto e al manto stradale viscido – e del conseguente testa-coda che conduceva allo sfondamento della barriera di protezione fosse un fenomeno prevedibile, ragionevolmente scongiurabile dal mediante la CP_1
predisposizione di barriere di protezione effettivamente idonee a contenere gli urti.
Da ultimo, si dà atto che il consulente tecnico ing. accertava che al Persona_1
momento del sinistro il non indossava la cintura di sicurezza (pagg. 32-33 Pt_2
perizia).
Orbene, posto che in ogni caso il mancato uso delle cinture di sicurezza non integra il
“caso fortuito” ai sensi dell'art. 2051 c.c., non presentando quei caratteri di abnormità ed imprevedibilità tali da escludere il nesso di causalità (cfr. Cass. pen. n.
25138/2013), tale omissione può escludere ovvero determinare una riduzione del diritto al risarcimento solo a condizione che colui che invoca il mancato uso delle cinture dia concreta prova del fatto che l'uso corretto delle cinture, se adottato, avrebbe, con elevata credibilità, evitato o ridotto il danno.
Nel caso di specie, il convenuto non forniva una prova in tal senso.
Anzi, al contrario si deve ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che l'eventuale utilizzo da parte del AT dei dispositivi di sicurezza non avrebbe scongiurato l'evento morte. E, infatti, appare difficile ritenere che la cintura di sicurezza, nel caso in esame, potesse prevenire il decesso del conducente, posto che lo stesso si verificava a causa della precipitazione del veicolo da una altezza particolarmente elevata di mt. 7.10 (cfr. verbale di Polizia Stradale).
Tale condotta, quindi, oltre che non integrare il “caso fortuito” idoneo ad elidere la responsabilità del custode, non deve neanche considerarsi quale fattore concorrente pagina 13 di 21 del sinistro valutabile ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. per la diminuzione del risarcimento.
Tutto quanto sin qui esposto consente di ritenere fondata la domanda di risarcimento proposta dai nei confronti del Parte_9 Controparte_3
nei limiti che si seguito vengono indicati.
Passando al quantum risarcitorio, appare opportuno distinguere le varie voci di danno allegate dagli attori.
Circa il danno non patrimoniale, a fronte dell'assenza di specifiche deduzioni, l'an della pretesa risarcitoria deve ritenersi sussistente, in via presuntiva, in relazione alla lesione del rapporto intrattenuto rispettivamente dalla moglie e dai figli con Pt_5
.
[...]
È indubbio, infatti, che la morte di una persona legata da uno stretto vincolo di parentela conseguentemente ad un fatto illecito configuri per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione della integrità morale ed in genere di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità familiare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale.
Il danno non patrimoniale subito dagli attori deve essere liquidato nell'ambito dell'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalle note pronunce della Suprema Corte
(cfr. C. Cass., SS.UU., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). Lo stesso costituisce una categoria ampia non suscettibile di essere suddivisa in sottocategorie variamente etichettate. La generale figura del danno non patrimoniale è infatti comprensiva non solo del ristoro della sofferenza contingente e del turbamento d'animo, determinati da un fatto illecito, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi una ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica.
Tale danno, come da orientamento di questo Tribunale, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso le tabelle del pagina 14 di 21 Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, in ossequio alla nota sentenza della
Corte di Cassazione n. 10579/2021.
Nella determinazione del danno entro i parametri previsti dalle citate tabelle, occorre tenere presenti alcuni criteri elaborati in sede giurisprudenziale e fatti propri dall'Osservatorio Milanese: l'età della vittima primaria;
l'età della vittima secondaria;
la convivenza tra le due;
la sopravvivenza di altri congiunti;
la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Sulla scorta della considerazione di tali parametri, si reputa equo liquidare il danno in disamina, per ciascuno degli attori, come di seguito riportato.
Per la moglie punti 18 in considerazione della età della vittima Parte_1
primaria (anni 54 alla data del decesso); punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria (anni 49 alla data del decesso del coniuge); punti 16 per la convivenza tra le vittime (risultante dalla documentazione in atti e non contestata); punti 9 in considerazione della sopravvivenza di 3 familiari nel nucleo primario;
punti 15 in considerazione della qualità ed intensità (media) della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto e della traumaticità presumibile di una morte avvenuta improvvisamente e in modo cruento, per un totale di punti 78, pari ad € 305.058,00 (78 x 3.911,00).
Per la figlia punti 18 in considerazione della età della vittima Parte_4
primaria (anni 54 alla data del decesso); punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria (anni 28 alla data del decesso del padre); punti 0 per la convivenza tra le vittime (dalla documentazione in atti infatti, a differenza degli Parte_4
altri fratelli non risultava nel 2008 a carico dei genitori); punti 9 in considerazione della sopravvivenza di 3 familiari nel nucleo primario;
punti 15 in considerazione della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto e della traumaticità presumibile di una morte avvenuta pagina 15 di 21 improvvisamente e in modo cruento, per un totale di punti 66, pari ad € 258.126,00
(66 x 3.911,00).
Per la figlia punti 18 in considerazione della età della vittima Parte_2
primaria (anni 54 alla data del decesso); punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria (anni 23 alla data del decesso del padre); punti 16 per la convivenza tra le vittime (risultante dalla documentazione in atti e non contestata); punti 9 in considerazione della sopravvivenza di 3 familiari nel nucleo primario;
punti 15 in considerazione della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto e della traumaticità presumibile di una morte avvenuta improvvisamente e in modo cruento, per un totale di punti 82, pari ad
€ 320.702,00 (82 x 3.911,00).
Per il figlio : punti 18 in considerazione della età della vittima primaria Parte_3
(anni 54 alla data del decesso); punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria (anni 21 alla data del decesso del padre); punti 16 per la convivenza tra le vittime (risultante dalla documentazione in atti e non contestata); punti 9 in considerazione della sopravvivenza di 3 familiari nel nucleo primario;
punti 15 in considerazione della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto e della traumaticità presumibile di una morte avvenuta improvvisamente e in modo cruento, per un totale di punti 82, pari ad € 320.702,00
(82 x 3.911,00).
Tali somme, vanno poi devalutate alla data del sinistro (17.01.2008) e rivalutate secondo gli indici ISTAT e considerate comprensive di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), sino alla data di pronuncia della presente sentenza.
Ne consegue che gli importi sopra calcolati devono in tal senso essere riconsiderati: per la somma va devalutata in € 226.136,40 e rivalutata in Parte_1
complessivi € 373.075,07; per la somma va devalutata in € Parte_4
191.346,18 e rivalutata in complessivi € 315.678,88; per la somma Parte_2
pagina 16 di 21 va devalutata in € 237.733,14 e rivalutata in complessivi € 392.207,11; anche per la somma va devalutata in € 237.733,14 e rivalutata in complessivi € Parte_3
392.207,11.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico terminale richiesto dagli attori iure hereditatis.
E infatti, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità di tale pregiudizio, in ragione, nel primo caso, dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, o, nel secondo caso, della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. civ. SS.UU. n.
15350/2015).
Nel caso in esame, dall'esame autoptico reso nel procedimento penale è emerso come il decesso del sia stato “pressoché contestuale alla precipitazione”, sicché la Pt_2
richiesta di risarcimento del danno biologico terminale va rigettata, essendo, la morte, sopravvenuta in modo praticamente istantaneo (cfr. altresì Cass. civ. n. 23153/2019).
Passando al danno patrimoniale, vanno ritenute congrue – peraltro in assenza di contestazione da parte del convenuto – le spese funerarie richieste dagli attori, limitatamente a quanto documentato, costituendo le stesse danno patrimoniale emergente.
Il CAS va, quindi, condannato in favore degli attori, in solido, al pagamento della somma di complessivi € 3.501,98, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo.
Gli attori allegavano, poi, di aver subito in conseguenza della perdita del coniuge- padre un pregiudizio economico da lucro cessante, dal momento che il Pt_2
provvedeva interamente al sostentamento della moglie e dei figlio non ancora pienamente autosufficienti, nonché della nipotina, figlia di di appena Parte_4
tre anni all'epoca dei fatti.
pagina 17 di 21 Le risultanze istruttorie consentono di ritenere parzialmente provato il pregiudizio economico patito dagli attori in conseguenza del decesso di . Parte_5
All'udienza del 24.10.2016, la teste zia di Testimone_1 Parte_1
confermava quanto allegato dagli attori, riferendo che il “sosteneva Pt_2 economicamente tutta la famiglia ed era l'unico che espletava attività lavorativa e portava lo stipendio in famiglia”, precisando, altresì, che il “provvedeva a Pt_2 tutto anche alle esigenze della nipotina figlia di ” e che “si occupava Parte_4
anche della spese e di quello che occorreva per la famiglia”. Di identico tenore, poi, anche le dichiarazioni della teste nipote della e cugina dei Tes_2 Pt_1
, che confermava interamente quanto allegato dagli attori. Pt_2
Tali dichiarazioni trovano parziale conferma nella perizia tecnica redatta dal CTU, dott. , le cui conclusioni si condividono in quanto rese all'esito di Persona_2
un' attenta analisi della documentazione in atti.
Il perito accertava che , al momento del decesso, prestava servizio Parte_5
presso la Centrale Termoelettrica di S. Filippo del Mela e che, con il proprio reddito, provvedeva al sostentamento del nucleo familiare costituito dalla moglie Pt_1
e dai figli e i quali, seppure maggiorenni,
[...] Parte_2 Parte_3
non lavoravano ed erano ancora a carico del padre (pag. 3 perizia). Non va ricompresa, invece, nel calcolo la figlia che, nel 2008, non era più Parte_4
parte del nucleo familiare dei genitori e non era più a carico del padre.
Per liquidare il danno patrimoniale derivante dalla morte del AT, il perito teneva conto dei seguenti parametri: il reddito annuo percepito dal defunto, al netto del carico fiscale, pari ad € 20.485,00 e tenendo conto dei possibili incrementi futuri individuati nella misura del 2% annuo;
il reddito destinato al defunto “quota sibi”, ossia la parte di reddito che il defunto avrebbe speso per sé, valutato in 1/4 del reddito disponibile fino al compimento del ventinovesimo anno di età della figlia
[...]
1/3 del reddito disponibile fino al compimento del ventinovesimo anno di Pt_2
Per età del figlio e per il periodo successivo;
coefficiente di Parte_3
pagina 18 di 21 capitalizzazione, alla luce dei criteri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2023.
In particolare, con riferimento alla moglie del defunto, il consulente calcolava il danno futuro tenendo conto del coefficiente di capitalizzazione di 18,98 corrispondente all'età della al momento della perizia (65 anni) e della Pt_1
aspettativa di vita (85 anni); con riferimento, invece, ai figli, il danno veniva calcolato tenendo conto soltanto delle elargizioni economiche da parte del padre fino al ventinovesimo anno di età, quando si suppone che le stesse sarebbero plausibilmente cessate.
Orbene, alla luce dei calcoli effettuati dal consulente, si ritiene di poter riconoscere ai parenti del defunto le seguenti somme a titolo di danno patrimoniale Parte_5 da lucro cessante: in favore di l'importo complessivo di € Parte_1
549.437,43, corrispondente a € 208.729,81 a titolo di capitale, € 13.301,42 per interessi legali, ed € 327.406,50 per il danno futuro pari alla rendita vitalizia capitalizzata;
in favore di l'importo complessivo di € 42.727,61, Parte_2
pari ad € 37.891,91 per capitale ed € 4.835,70 per interessi legali;
in favore di Pt_3
l'importo complessivo di € 63.252,60, di cui 57.105,79 per capitale ed €
[...]
6.146,81 per interessi legali.
Nessuna somma deve, invece, essere riconosciuta in favore di dal Parte_4
momento che, ut supra rilevato, dalla documentazione in atti (cfr. dichiarazione dei redditi e quadro RC anno 2009) la stessa non risultava più a carico del padre.
Il CAS deve, quindi, essere condannato al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dagli attori, sia danno emergente che danno da lucro cessante, come sopra determinati, per un ammontare di complessivi € 655.417,64, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico del convenuto e in favore degli attori.
pagina 19 di 21 In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da € 2.000.001 a €
4.000.000,00 valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 51.555,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 477,00 per spese vive, € 7.786,00 per la fase studio, €
5.136,00 per la fase introduttiva, € 22.872,00 per la fase istruttoria/trattazione, €
6.771,00 per la fase decisoria, € 8.513,00 per aumento al 20% ai sensi dell'art. 4, co.
2; da distrarsi in favore del procuratore Avv. Calderone, che ne effettuava la richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si pongono, altresì, definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU dell'ing. e del dott. , come liquidate in corso di causa. Persona_1 Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 111/2014 R.G. così provvede:
1) dichiara il CAS responsabile nella causazione della morte di e, Parte_5
Contr per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di € 373.075.07 a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
condanna il Contr al pagamento, in favore di della somma di € 315.678,88, a Parte_4
titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, oltre interessi Contr legali dalla decisione sino al soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore di della somma di € 392.207,11, a titolo di risarcimento iure Parte_2
proprio del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla decisione sino al
Contr soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore di , della somma Parte_3
pagina 20 di 21 di € 392.207,11, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
Contr 2) condanna il al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
549.437,43, a titolo di risarcimento patrimoniale da lucro cessante, oltre interessi Contr legali dalla decisione sino al soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore di della somma di € 42.727,61, a titolo di risarcimento Parte_2
patrimoniale da lucro cessante, oltre interessi legali dalla decisione sino al Contr soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore di , della somma Parte_3 di € 63.252,60, a titolo di risarcimento patrimoniale da lucro cessante, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
3) condanna il CAS al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_4
e , in solido, della somma di € 3.501,98, a titolo di Parte_2 Parte_3
risarcimento patrimoniale emergente, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
4) rigetta la domanda di risarcimento iure hereditatis;
5) condanna il CAS al pagamento, in favore degli attori, in solido, delle spese processuali, liquidate in € 51.555,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore dell'Avv. Tommaso Calderone.
6) Pone le spese delle CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Messina, il 30 maggio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 111 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), , nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._2 Parte_3
) e nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._3 Parte_4
), in proprio e n.q., tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4
Tommaso Calderone ed elettivamente domiciliati in Messina, via del Vespro n. 65, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Torre attori
E
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (cod. fisc. , con sede in Messina, c.da Scoppo, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Vincenzo Di Blasi, presso il cui studio in Caltagirone, via Giuseppe
Toniolo n. 44 ha eletto domicilio convenuto
OGGETTO: risarcimento danni per morte del congiunto pagina 1 di 21 CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 Parte_4
e convenivano in giudizio il Parte_2 Parte_3 CP_1 [...]
riferendo quanto di seguito riportato. Controparte_2
In data 17.01.2008, ore 13.20 circa, il sig. percorreva l'autostrada Parte_5
A/20 in direzione di marcia Messina-Palermo a bordo dell'autovettura Nissan
Terrano tg. CJ972YZ, di proprietà di quando, giunto all'altezza Parte_6
del km 10+347, perdeva il controllo del veicolo effettuando un testacoda e urtava il guardrail posto al margine destro della carreggiata, il quale cedeva. A causa del cedimento della barriera, l'autovettura condotta dal precipitava nella scarpata Pt_2 sottostante, alta mt 7.10 e il conducente veniva sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo tra le sterpaglie a circa mt 14 dal punto di fuoriuscita dalla sede stradale. Ivi, il veniva rinvenuto privo di vita durante il trasporto in autoambulanza ne veniva Pt_2
dichiarato il decesso.
Su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, al fine di accertare le cause del decesso, veniva effettuato sul cadavere del AT un esame autoptico, il quale poneva in relazione l'evento morte con la precipitazione dal viadotto autostradale.
Gli attori rilevavano che la barriera di protezione posta nel luogo ove avveniva il sinistro era misurata in altezza dalla Polizia Stradale in cm 55 e, quindi, era in misura inferiore rispetto alle prescrizioni di legge, che fissava l'altezza minima di tali barriere in cm 70; la barriera era, inoltre, vetusta e inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, tanto da non reggere all'urto con l'autovettura condotta dal . Pt_2
Contr Gli attori invocavano, quindi, la responsabilità del quale proprietario dell'autostrada A/20, il quale ometteva di operare la necessaria manutenzione e di adeguare la barriera sostituendola con altra idonea.
pagina 2 di 21 Chiedevano, pertanto, di ritenere e dichiarare che il decesso di Parte_5
avveniva in conseguenza della precipitazione dal viadotto autostradale a causa della vetustà, inidoneità e inadeguatezza sia per altezza che per consistenza, omessa manutenzione ordinaria e straordinaria del guardrail;
di ritenere e dichiarare che le barriere presenti al momento del fatto erano del tutto inadeguate allo stato dei luoghi;
di ritenere e dichiarare il responsabile per Controparte_3 violazione dell'art. 14 cod. strada, dell'art. 2051 c.c. e di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza stradale, per aver omesso la manutenzione delle barriere di protezione. In subordine chiedevano di ritenere e dichiarare il
[...]
responsabile ex art. 2043 c.c. per aver omesso di intervenire ed Controparte_3
eseguire la necessaria manutenzione;
di ritenere e dichiarare il
[...]
responsabile per aver violato la normativa in materia di Controparte_3
sicurezza stradale relativamente all'omesso inserimento del tratto autostradale interessato dal sinistro tra quelli da riqualificare;
conseguentemente, di condannare il al risarcimento di tutti i danni subiti dagli eredi Controparte_3
di , sia iure proprio che iure hereditatis, oltre che al rimborso delle Parte_5 spese funerarie, quantificati in complessivi € 1.009.375,00, o in quella somma maggiore o minore ritenuta dovuta;
con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Tommaso Calderone.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva tardivamente in giudizio il
, contestando quanto dedotto dagli attori. Controparte_3
In particolare, il convenuto rilevava che non vi erano elementi sufficienti per ricondurre la morte del alla fase di precipitazione anziché a quella Pt_2
antecedente di urto contro il guardrail e che il sinistro veniva cagionato dalla guida imprudente dello stesso , il quale perdeva il controllo dell'autovettura. Pt_2
Contestava, poi, la risarcibilità del danno biologico iure hereditatis, dal momento che il decedeva sul colpo e non si rendeva conto della imminenza della fine;
Pt_2
pagina 3 di 21 contestava altresì il quantum risarcitorio dei danni iure proprio lamentati dagli attori, ritenendo non provato il pregiudizio sofferto.
Per tali ragioni chiedeva di rigettare la domanda attorea in quanto il sinistro si verificava per colpa esclusiva di e di rigettare la domanda in quanto Parte_5
non provata. In subordine chiedeva di ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente del nella causazione del sinistro, in misura del 50%; con Pt_2
compensazione delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale con escussione dei testi indicati da parte attrice e mediante nomina dei CTU prof. ing. per la Persona_1
perizia cinematica-ricostruttiva e del dott. per la perizia contabile. Persona_2
All'udienza del 12.02.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto le richieste risarcitorie di Parte_1 Parte_4
e , i quali invocano la responsabilità ex art. 2051 c.c. Parte_2 Parte_3
del quale custode del tratto autostradale ove, in Controparte_3
data 17.01.2008, a causa del cedimento della barriera di protezione posta al margine della sede stradale, perdeva la vita il congiunto . Parte_5
Procedendo per gradi, deve dirsi corretta la qualificazione della domanda risarcitoria così come offerta dagli attori, posto che è ormai pacifico che agli enti proprietari o gestori di strade aperte al pubblico transito sia applicabile il regime di responsabilità delineato dall'art. 2051 c.c.
Sul punto si ricorda che, nonostante per lungo tempo la Corte di Cassazione si fosse determinata nel senso che l'ente gestore o proprietario di una strada era tenuto a far sì che la strada non integrasse per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo, la quale poteva concretizzarsi – con conseguente responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. per violazione del principio del neminem laedere – allorquando l'evento pagina 4 di 21 dannoso si era prodotto in presenza delle caratteristiche della “insidia” o del
“trabocchetto” (cfr. Cass. civ. n. 10132/2004; Cass. civ. n. 19653/2004), in un secondo momento si è assistito ad un deciso revirement del precedente orientamento da parte della Suprema Corte.
I giudici ermellini, infatti, giungevano ad affermare che la responsabilità dell'ente gestore della strada aperta al pubblico transito per i danni subiti dagli utenti deve essere, più correttamente, sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ovvero nel paradigma della responsabilità di cose in custodia, con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dall'estensione di quest'ultima e senza che tale estensione possa influire a priori sulla configurabilità della responsabilità dell'ente (cfr. sul tema Cass. civ. n. 7763/2007). In altri termini, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
l'ente “custode” della strada risponderà ai sensi dell'art. 2051 c.c. allorquando l'evento dannoso si sia verificato a causa di una anomalia della strada stessa o degli strumenti di protezione ivi istallati.
All'esito della summenzionata evoluzione giurisprudenziale, possono, quindi, richiamarsi le seguenti conclusioni.
Innanzitutto, la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della res e una relazione di fatto tra un soggetto e la res stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. civ. n. 15761/2016).
In secondo luogo, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta colposa del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis Cass. civ. n. 4476/2011).
pagina 5 di 21 Ancora, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa soltanto laddove il custode provi il caso fortuito, il quale interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (Cass. civ. ord. n. 30775/2017,
Cass. civ. n. 12027/2017). Tale fattore va identificato in quell'elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, il quale può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Ciò premesso, sul danneggiato che agisca invocando la responsabilità per danni da cose in custodia grava l'onere di dimostrare il danno subito e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno, mentre è il custode a dover dimostrare che il danno non è conseguenza della cosa, ma del “caso fortuito”, consistente nel fatto naturale o del terzo o dello stesso danneggiato.
Orbene, venendo al caso che occupa, premesso che la sussistenza del rapporto di custodia e la concreta possibilità di essa non è stata oggetto di contestazione da parte
Contr del convenuto, occorre verificare se sussistano gli ulteriori requisiti costituitivi della responsabilità del custode: la pericolosità della res custodita, il nesso di causalità materiale tra la stessa e l'evento di danno;
la sussistenza o meno di un “caso fortuito” idoneo ad interrompere il predetto nesso di causalità.
Procedendo per gradi, va osservato che la ricostruzione della dinamica dell'incidente fornita dagli attori – secondo i quali il perdeva il controllo dell'autovettura Pt_2
dallo stesso condotta finendo nella scarpata sottostante la sede autostradale – non è stata smentita o in alcun modo contestata dal convenuto.
Tale ricostruzione, peraltro, trova conferma nel verbale della Polizia Stradale redatto nell'immediatezza dei fatti, il quale evidenziava che in data 17.01.2008, verso le ore
13.20 circa, nel tratto autostradale successivo al parcheggio “Trapani”, lungo la A/20, si verificava un incidente autonomo, in cui era coinvolta una autovettura che, plausibilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia in atto, perdeva il controllo e, dopo un testacoda, urtava il guard-rail destro, sfondandolo, e precipitava nella scarpata sottostante. Durante il sinistro il conducente – identificato in Pt_2
pagina 6 di 21 – veniva sbalzato fuori dall'abitacolo a qualche metro di distanza Pt_5 dall'autoveicolo, ove veniva rinvenuto privo di vita (all. 1 atto di citazione).
Se tali circostanze devono ritenersi pacifiche, le argomentazioni delle parti in causa divergono, invece, relativamente all'incidenza che rivestiva nel sinistro mortale lo sfondamento del guardrail: secondo gli attori il sinistro non avrebbe condotto alla morte del congiunto laddove la barriera di protezione fosse stata conforme alla sua finalità, ossia quella di contenere gli urti, data anche la difformità del guardrail rispetto alle previsioni di legge e regolamentari e la sua vetustà; secondo il convenuto, invece, la barriera di protezione era conforme alle indicazioni di legge vigenti al momento della sua installazione, dovendosi addebitare l'evento dannoso alla responsabilità esclusiva dello stesso conducente.
In primo luogo, va ricordato che, stante l'applicazione al caso di specie del regime di responsabilità per danni da cose in custodia, la colpa – o l'assenza di colpa – del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Invero, non può escludersi che il danneggiato agendo in giudizio faccia valere una eventuale colpa del custode, ma la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno. In entrambi i casi, tuttavia, si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.
Proprio circa la pericolosità della res, costituita in questo caso dalla barriera di protezione posta al margine della sede autostradale, si ritiene di poter richiamare pagina 7 di 21 quanto accertato dal CTU, prof. ing. , le cui conclusioni si condividono Persona_1
in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa.
Preliminarmente, circa la conformità delle barriere di protezione nel tratto in cui si verificava il sinistro mortale rispetto alla normativa vigente, il perito accertava che le stesse, di altezza pari a cm 55, erano state installate in data antecedente all'entrata in vigore della circolare “Zamberletti” – risalente al 1987 – la quale fissava in cm 70
l'altezza minima del barriere di sicurezza a bordo delle strade viabili. La stessa circolare, poi, escludeva che tale previsione si applicasse alle barriere già installate, rispetto alle quali non sussisteva, in capo agli enti gestori delle strade, alcun obbligo di sostituzione.
Ne consegue che al guardrail interessato dal sinistro in cui perdeva la vita il Pt_2
doveva applicarsi unicamente la disciplina anteriore al 1987, ossia la legge n.
181/1962, la quale non prevedeva alcuna altezza minima per le barriere di sicurezza da porsi al lato delle autostrade.
Il perito accertava anche che nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Progetto
Esecutivo dell' era previsto che le barriere avessero altezza Parte_7
minima di cm 60 da terra, circostanza questa richiamata anche dagli agenti della
Polizia Stradale al momento della redazione del verbale in cui veniva descritta la dinamica dell'incidente (per tali considerazioni cfr. pagg. 26-28 perizia).
Ciò premesso, bisogna valutare se l'accertata conformità della barriera di sicurezza rispetto agli obblighi di legge sia elemento sufficiente al fine di escluderne la pericolosità intrinseca e l'attitudine a produrre eventi come quello oggetto di giudizio.
A tal riguardo, il consulente tecnico accertava “l'inutilità ai fini della sicurezza stradale della presenza di un guard-rail così “debole” posto in corrispondenza di un punto “singolare” come il rilevato stradale in questione dove lo svio di un veicolo può comportare il “volo” del veicolo di una decina di metri prima di impattare contro il sottostante terreno” (pag. 45 della perizia).
pagina 8 di 21 Tale considerazione, se letta unitamente a rilievi ulteriori quale la “parziale inadeguatezza della barriera in termini di condizioni geometriche di collocazione”
(cfr. pag. 44 perizia) o la misura inferiore delle barriere rispetto all'altezza minima ritenuta adeguata dal legislatore del 1987 e a quella indicata nel contratto di appalto, induce a ritenere che il guardrail, nel tratto autostradale successivo al parcheggio
“Trapani”, fosse oggettivamente pericoloso e inidoneo ad assolvere alla sua funzione di contenimento degli urti derivanti dallo svio dei veicoli in marcia.
Ed infatti, la circostanza che le altezze minime indicate dalla circolare Zamberletti non fossero vincolanti per il CAS – in quanto le barriere di cui qui si discute erano state installate prima del 1987 – non è determinante nel caso che ci occupa, in quanto non si indaga sulla condotta adempiente o meno del custode – sul quale si ricordi non gravava alcun obbligo di adeguamento delle barriere – bensì sulla oggettiva pericolosità della res custodita.
Si deve, quindi, ritenere che la barriera di sicurezza in questione, installata in un tratto di strada sovrastante una scarpata e in cui si raggiungevano quotidianamente velocità particolarmente elevate, fosse oggettivamente pericolosa in quanto non idonea ad assorbire l'impatto derivante dall'urto dei veicoli, tanto più se si considera che, al momento del sinistro, il percorreva la strada ad una velocità inferiore rispetto Pt_2
a quella normalmente consentita nel medesimo tratto (cfr. pag. 45 perizia: “Fase antecedente al sinistro: il sig. , conducente dell'autovettura Parte_5 Pt_8
, percorreva la A20 con direzione di marcia verso Ovest da Messina verso
[...]
Palermo ad una velocità non superiore agli 80 km/h”).
Procedendo nell'analisi dei presupposti della responsabilità per danni da cose in custodia, occorre, altresì, verificare se sussista un nesso causale tra l'evento morte e le condizioni strutturali della cosa in custodia.
A tal riguardo va richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità
pagina 9 di 21 extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41
c.p. (cfr. Cass. SS.UU. n. 576/2008).
In particolare, va richiamata la teoria della condicio sine qua non, alla stregua della quale un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Tale principio deve, tuttavia, essere temperato da quello ulteriore della “causalità efficiente”, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. All'interno delle serie causali così individuate, però, va dato rilievo soltanto a quelle che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della “causalità adeguata”, che individua come conseguenza normale imputabile quella che, secondo l'id quod plerumque accidit, integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale che ne costituisce l'antecedente necessario.
Sulla scorta di tali principi, si ritiene che nel caso in esame sussista un nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
Premesso che spetta al Giudice il compito di verificare l'esistenza e l'entità di un danno eziologicamente riconducibile alla cosa in custodia, sotto il profilo probatorio
è consentito al giudice di merito oltre che utilizzare prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o altre parti (Cass. SS.UU. n. 9040/2008), sempre che siano ritualmente acquisite al giudizio della cui cognizione il giudice è investito (Cass. civ.
n. 31312/2021), anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari (ad es., una consulenza tecnica disposta dal P.M.) svolte in sede penale, le quali siano idonee a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, di tipo indiziario, nella loro convergenza globale (ex multis Cass. civ. n. 12577/2014). Anche di recente si è chiarito che il giudice civile ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le sole prove raccolte nel giudizio penale, senza dover procedere alla pagina 10 di 21 rinnovazione dell'istruzione (in tal senso Cass. civ. n. 30992/2023, Cass. civ. n.
12164/2021).
Orbene, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla consulenza tecnica medico-legale, istopatologica e chimico-tossicologica a firma del prof. Per_3
e della dott.ssa redatta nel procedimento penale n. 864/08
[...] Persona_4
r.g.n.r., emerge che “l'evento lesivo prodottosi con meccanismo contusivo- discontinuativo è da porre in relazione alla precipitazione dal viadotto autostradale”
(all. 3 atto di citazione).
Il convenuto contestava tale rilievo ritenendo che le lacerazioni aortica e CP_1
polmonare fossero state causate dal violento urto contro la barriera metallica protettiva e non dalla precipitazione nella scarpata.
Tale allegazione, oltre che del tutto priva di qualsivoglia riscontro probatorio, è smentita espressamente dalla suddetta perizia, la quale evidenziava che “il decesso, quindi, è da porre in esclusiva connessione causale con la precipitazione verificatasi in occasione del sinistro stradale patito dal AT in data 17.1.2008 sull'A/20” (all.
3 atto di citazione).
Accertata la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., gravava sul CAS l'onere di dimostrare la riconducibilità dell'evento dannoso alla sopravvenienza di un “caso fortuito” idoneo a cagionare la morte in via esclusiva.
Ed invero il convenuto identificava il caso fortuito nel comportamento colposo di
, il quale teneva una condotta di guida non conforme allo stato dei Parte_5
luoghi e alle condizioni climatiche.
Le circostanze allegate da parte convenuta – la presenza, nel tratto autostradale ove si verificava il sinistro mortale, di un restringimento della carreggiata per la presenza di un cantiere di lavoro segnalato;
la presenza di un segnale che imponeva il rispetto di un limite di velocità di 80 km/h; la presenza di pioggia al momento del sinistro tale pagina 11 di 21 da rendere viscido il manto stradale – trovano effettivamente riscontro nel verbale della Polizia Stradale redatto nell'immediatezza dei fatti.
Ed infatti gli agenti recatisi sul luogo dell'incidente riferivano di un “manto stradale senza anomalie strutturali ma reso viscido per la pioggia in atto”, di un “limite massimo di velocità di 80 Km/h, in quanto nel tratto interessato esiste segnaletica mobile a causa di un cantiere in atto (…). Infatti, a circa 470 metri più avanti dal luogo in cui si è verificato il grave sinistro, esiste un restringimento di carreggiata con canalizzazione del flusso veicolare sulla corsia destra” (all. 1 atto di citazione).
Orbene, se si deve ritenere veritiera la descrizione dello stato dei luoghi e delle condizioni climatiche offerta dal convenuto, lo stesso non può dirsi in ordine all'allegazione secondo cui il sinistro mortale si verificava esclusivamente per la guida imprudente del . Pt_2
Si ricordi, infatti, che, per pacifico orientamento della Suprema Corte, a fronte dell'asserita condotta colposa del danneggiato affinché si integri il fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode, è necessario che quest'ultimo dimostri che la condotta del danneggiato presenti quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno
(sul punto Cass. civ. n. 4051/2023).
Nel caso di specie tale dimostrazione non veniva fornita dal convenuto.
Ed infatti, non solo la consulenza tecnica a firma dell'ing. esclude la Persona_1
condotta colposa del , avendo accertato che questi percorreva la A/20 ad una Pt_2
velocità non superiore agli 80 km/h, nel pieno rispetto dei limiti di velocità imposti dalla segnaletica mobile installata, ma il non forniva ulteriori elementi di CP_1
prova per dimostrare che la condotta del danneggiato avesse natura straordinaria ed imprevedibile, e che, quindi, il comportamento del potesse identificarsi quale Pt_2
“caso fortuito” idoneo ad escludere il nesso causale.
pagina 12 di 21 Al contrario, la circostanza che il tratto di strada interessato dall'incidente fosse normalmente destinato alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza e la conformazione particolare della strada (cfr. verbale di Polizia Stradale: “curva sinistrorsa con visuale libera, che assume andamento leggermente ascendente”) induce a ritenere che lo slittamento del veicolo del – dovuto plausibilmente Pt_2
alla pioggia in atto e al manto stradale viscido – e del conseguente testa-coda che conduceva allo sfondamento della barriera di protezione fosse un fenomeno prevedibile, ragionevolmente scongiurabile dal mediante la CP_1
predisposizione di barriere di protezione effettivamente idonee a contenere gli urti.
Da ultimo, si dà atto che il consulente tecnico ing. accertava che al Persona_1
momento del sinistro il non indossava la cintura di sicurezza (pagg. 32-33 Pt_2
perizia).
Orbene, posto che in ogni caso il mancato uso delle cinture di sicurezza non integra il
“caso fortuito” ai sensi dell'art. 2051 c.c., non presentando quei caratteri di abnormità ed imprevedibilità tali da escludere il nesso di causalità (cfr. Cass. pen. n.
25138/2013), tale omissione può escludere ovvero determinare una riduzione del diritto al risarcimento solo a condizione che colui che invoca il mancato uso delle cinture dia concreta prova del fatto che l'uso corretto delle cinture, se adottato, avrebbe, con elevata credibilità, evitato o ridotto il danno.
Nel caso di specie, il convenuto non forniva una prova in tal senso.
Anzi, al contrario si deve ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che l'eventuale utilizzo da parte del AT dei dispositivi di sicurezza non avrebbe scongiurato l'evento morte. E, infatti, appare difficile ritenere che la cintura di sicurezza, nel caso in esame, potesse prevenire il decesso del conducente, posto che lo stesso si verificava a causa della precipitazione del veicolo da una altezza particolarmente elevata di mt. 7.10 (cfr. verbale di Polizia Stradale).
Tale condotta, quindi, oltre che non integrare il “caso fortuito” idoneo ad elidere la responsabilità del custode, non deve neanche considerarsi quale fattore concorrente pagina 13 di 21 del sinistro valutabile ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. per la diminuzione del risarcimento.
Tutto quanto sin qui esposto consente di ritenere fondata la domanda di risarcimento proposta dai nei confronti del Parte_9 Controparte_3
nei limiti che si seguito vengono indicati.
Passando al quantum risarcitorio, appare opportuno distinguere le varie voci di danno allegate dagli attori.
Circa il danno non patrimoniale, a fronte dell'assenza di specifiche deduzioni, l'an della pretesa risarcitoria deve ritenersi sussistente, in via presuntiva, in relazione alla lesione del rapporto intrattenuto rispettivamente dalla moglie e dai figli con Pt_5
.
[...]
È indubbio, infatti, che la morte di una persona legata da uno stretto vincolo di parentela conseguentemente ad un fatto illecito configuri per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione della integrità morale ed in genere di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità familiare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale.
Il danno non patrimoniale subito dagli attori deve essere liquidato nell'ambito dell'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalle note pronunce della Suprema Corte
(cfr. C. Cass., SS.UU., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). Lo stesso costituisce una categoria ampia non suscettibile di essere suddivisa in sottocategorie variamente etichettate. La generale figura del danno non patrimoniale è infatti comprensiva non solo del ristoro della sofferenza contingente e del turbamento d'animo, determinati da un fatto illecito, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi una ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica.
Tale danno, come da orientamento di questo Tribunale, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso le tabelle del pagina 14 di 21 Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, in ossequio alla nota sentenza della
Corte di Cassazione n. 10579/2021.
Nella determinazione del danno entro i parametri previsti dalle citate tabelle, occorre tenere presenti alcuni criteri elaborati in sede giurisprudenziale e fatti propri dall'Osservatorio Milanese: l'età della vittima primaria;
l'età della vittima secondaria;
la convivenza tra le due;
la sopravvivenza di altri congiunti;
la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Sulla scorta della considerazione di tali parametri, si reputa equo liquidare il danno in disamina, per ciascuno degli attori, come di seguito riportato.
Per la moglie punti 18 in considerazione della età della vittima Parte_1
primaria (anni 54 alla data del decesso); punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria (anni 49 alla data del decesso del coniuge); punti 16 per la convivenza tra le vittime (risultante dalla documentazione in atti e non contestata); punti 9 in considerazione della sopravvivenza di 3 familiari nel nucleo primario;
punti 15 in considerazione della qualità ed intensità (media) della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto e della traumaticità presumibile di una morte avvenuta improvvisamente e in modo cruento, per un totale di punti 78, pari ad € 305.058,00 (78 x 3.911,00).
Per la figlia punti 18 in considerazione della età della vittima Parte_4
primaria (anni 54 alla data del decesso); punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria (anni 28 alla data del decesso del padre); punti 0 per la convivenza tra le vittime (dalla documentazione in atti infatti, a differenza degli Parte_4
altri fratelli non risultava nel 2008 a carico dei genitori); punti 9 in considerazione della sopravvivenza di 3 familiari nel nucleo primario;
punti 15 in considerazione della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto e della traumaticità presumibile di una morte avvenuta pagina 15 di 21 improvvisamente e in modo cruento, per un totale di punti 66, pari ad € 258.126,00
(66 x 3.911,00).
Per la figlia punti 18 in considerazione della età della vittima Parte_2
primaria (anni 54 alla data del decesso); punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria (anni 23 alla data del decesso del padre); punti 16 per la convivenza tra le vittime (risultante dalla documentazione in atti e non contestata); punti 9 in considerazione della sopravvivenza di 3 familiari nel nucleo primario;
punti 15 in considerazione della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto e della traumaticità presumibile di una morte avvenuta improvvisamente e in modo cruento, per un totale di punti 82, pari ad
€ 320.702,00 (82 x 3.911,00).
Per il figlio : punti 18 in considerazione della età della vittima primaria Parte_3
(anni 54 alla data del decesso); punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria (anni 21 alla data del decesso del padre); punti 16 per la convivenza tra le vittime (risultante dalla documentazione in atti e non contestata); punti 9 in considerazione della sopravvivenza di 3 familiari nel nucleo primario;
punti 15 in considerazione della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto e della traumaticità presumibile di una morte avvenuta improvvisamente e in modo cruento, per un totale di punti 82, pari ad € 320.702,00
(82 x 3.911,00).
Tali somme, vanno poi devalutate alla data del sinistro (17.01.2008) e rivalutate secondo gli indici ISTAT e considerate comprensive di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), sino alla data di pronuncia della presente sentenza.
Ne consegue che gli importi sopra calcolati devono in tal senso essere riconsiderati: per la somma va devalutata in € 226.136,40 e rivalutata in Parte_1
complessivi € 373.075,07; per la somma va devalutata in € Parte_4
191.346,18 e rivalutata in complessivi € 315.678,88; per la somma Parte_2
pagina 16 di 21 va devalutata in € 237.733,14 e rivalutata in complessivi € 392.207,11; anche per la somma va devalutata in € 237.733,14 e rivalutata in complessivi € Parte_3
392.207,11.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico terminale richiesto dagli attori iure hereditatis.
E infatti, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità di tale pregiudizio, in ragione, nel primo caso, dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, o, nel secondo caso, della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. civ. SS.UU. n.
15350/2015).
Nel caso in esame, dall'esame autoptico reso nel procedimento penale è emerso come il decesso del sia stato “pressoché contestuale alla precipitazione”, sicché la Pt_2
richiesta di risarcimento del danno biologico terminale va rigettata, essendo, la morte, sopravvenuta in modo praticamente istantaneo (cfr. altresì Cass. civ. n. 23153/2019).
Passando al danno patrimoniale, vanno ritenute congrue – peraltro in assenza di contestazione da parte del convenuto – le spese funerarie richieste dagli attori, limitatamente a quanto documentato, costituendo le stesse danno patrimoniale emergente.
Il CAS va, quindi, condannato in favore degli attori, in solido, al pagamento della somma di complessivi € 3.501,98, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo.
Gli attori allegavano, poi, di aver subito in conseguenza della perdita del coniuge- padre un pregiudizio economico da lucro cessante, dal momento che il Pt_2
provvedeva interamente al sostentamento della moglie e dei figlio non ancora pienamente autosufficienti, nonché della nipotina, figlia di di appena Parte_4
tre anni all'epoca dei fatti.
pagina 17 di 21 Le risultanze istruttorie consentono di ritenere parzialmente provato il pregiudizio economico patito dagli attori in conseguenza del decesso di . Parte_5
All'udienza del 24.10.2016, la teste zia di Testimone_1 Parte_1
confermava quanto allegato dagli attori, riferendo che il “sosteneva Pt_2 economicamente tutta la famiglia ed era l'unico che espletava attività lavorativa e portava lo stipendio in famiglia”, precisando, altresì, che il “provvedeva a Pt_2 tutto anche alle esigenze della nipotina figlia di ” e che “si occupava Parte_4
anche della spese e di quello che occorreva per la famiglia”. Di identico tenore, poi, anche le dichiarazioni della teste nipote della e cugina dei Tes_2 Pt_1
, che confermava interamente quanto allegato dagli attori. Pt_2
Tali dichiarazioni trovano parziale conferma nella perizia tecnica redatta dal CTU, dott. , le cui conclusioni si condividono in quanto rese all'esito di Persona_2
un' attenta analisi della documentazione in atti.
Il perito accertava che , al momento del decesso, prestava servizio Parte_5
presso la Centrale Termoelettrica di S. Filippo del Mela e che, con il proprio reddito, provvedeva al sostentamento del nucleo familiare costituito dalla moglie Pt_1
e dai figli e i quali, seppure maggiorenni,
[...] Parte_2 Parte_3
non lavoravano ed erano ancora a carico del padre (pag. 3 perizia). Non va ricompresa, invece, nel calcolo la figlia che, nel 2008, non era più Parte_4
parte del nucleo familiare dei genitori e non era più a carico del padre.
Per liquidare il danno patrimoniale derivante dalla morte del AT, il perito teneva conto dei seguenti parametri: il reddito annuo percepito dal defunto, al netto del carico fiscale, pari ad € 20.485,00 e tenendo conto dei possibili incrementi futuri individuati nella misura del 2% annuo;
il reddito destinato al defunto “quota sibi”, ossia la parte di reddito che il defunto avrebbe speso per sé, valutato in 1/4 del reddito disponibile fino al compimento del ventinovesimo anno di età della figlia
[...]
1/3 del reddito disponibile fino al compimento del ventinovesimo anno di Pt_2
Per età del figlio e per il periodo successivo;
coefficiente di Parte_3
pagina 18 di 21 capitalizzazione, alla luce dei criteri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2023.
In particolare, con riferimento alla moglie del defunto, il consulente calcolava il danno futuro tenendo conto del coefficiente di capitalizzazione di 18,98 corrispondente all'età della al momento della perizia (65 anni) e della Pt_1
aspettativa di vita (85 anni); con riferimento, invece, ai figli, il danno veniva calcolato tenendo conto soltanto delle elargizioni economiche da parte del padre fino al ventinovesimo anno di età, quando si suppone che le stesse sarebbero plausibilmente cessate.
Orbene, alla luce dei calcoli effettuati dal consulente, si ritiene di poter riconoscere ai parenti del defunto le seguenti somme a titolo di danno patrimoniale Parte_5 da lucro cessante: in favore di l'importo complessivo di € Parte_1
549.437,43, corrispondente a € 208.729,81 a titolo di capitale, € 13.301,42 per interessi legali, ed € 327.406,50 per il danno futuro pari alla rendita vitalizia capitalizzata;
in favore di l'importo complessivo di € 42.727,61, Parte_2
pari ad € 37.891,91 per capitale ed € 4.835,70 per interessi legali;
in favore di Pt_3
l'importo complessivo di € 63.252,60, di cui 57.105,79 per capitale ed €
[...]
6.146,81 per interessi legali.
Nessuna somma deve, invece, essere riconosciuta in favore di dal Parte_4
momento che, ut supra rilevato, dalla documentazione in atti (cfr. dichiarazione dei redditi e quadro RC anno 2009) la stessa non risultava più a carico del padre.
Il CAS deve, quindi, essere condannato al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dagli attori, sia danno emergente che danno da lucro cessante, come sopra determinati, per un ammontare di complessivi € 655.417,64, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico del convenuto e in favore degli attori.
pagina 19 di 21 In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da € 2.000.001 a €
4.000.000,00 valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 51.555,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 477,00 per spese vive, € 7.786,00 per la fase studio, €
5.136,00 per la fase introduttiva, € 22.872,00 per la fase istruttoria/trattazione, €
6.771,00 per la fase decisoria, € 8.513,00 per aumento al 20% ai sensi dell'art. 4, co.
2; da distrarsi in favore del procuratore Avv. Calderone, che ne effettuava la richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si pongono, altresì, definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU dell'ing. e del dott. , come liquidate in corso di causa. Persona_1 Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 111/2014 R.G. così provvede:
1) dichiara il CAS responsabile nella causazione della morte di e, Parte_5
Contr per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di € 373.075.07 a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
condanna il Contr al pagamento, in favore di della somma di € 315.678,88, a Parte_4
titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, oltre interessi Contr legali dalla decisione sino al soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore di della somma di € 392.207,11, a titolo di risarcimento iure Parte_2
proprio del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla decisione sino al
Contr soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore di , della somma Parte_3
pagina 20 di 21 di € 392.207,11, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
Contr 2) condanna il al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
549.437,43, a titolo di risarcimento patrimoniale da lucro cessante, oltre interessi Contr legali dalla decisione sino al soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore di della somma di € 42.727,61, a titolo di risarcimento Parte_2
patrimoniale da lucro cessante, oltre interessi legali dalla decisione sino al Contr soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore di , della somma Parte_3 di € 63.252,60, a titolo di risarcimento patrimoniale da lucro cessante, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
3) condanna il CAS al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_4
e , in solido, della somma di € 3.501,98, a titolo di Parte_2 Parte_3
risarcimento patrimoniale emergente, oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
4) rigetta la domanda di risarcimento iure hereditatis;
5) condanna il CAS al pagamento, in favore degli attori, in solido, delle spese processuali, liquidate in € 51.555,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore dell'Avv. Tommaso Calderone.
6) Pone le spese delle CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Messina, il 30 maggio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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