TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/10/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. AR Proiti, in esito al deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 296/21 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, e residente in Sinagra c/da Totoniglio n. 1, elettivamente C.F._1 domiciliata in Sinagra, Via U. Corica n.36 presso lo studio dell'Avv. Maria
Sinagra, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall' avv. Antonello Monoriti, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio legale in Messina, via Vittorio Emanuele n. 100;
- resistente -
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.02.2021, parte ricorrente adiva codesto
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa nel 2015 per 102 giornate, nel 2016 per 102 giornate, nel 2017 per 101 giornate e nel 2018 per 101 giornate, alle dipendenze della ditta “Fasolo
Rosalia”. Lamentava che l' l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutili erano stati i successivi ricorsi amministrativi.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi CP_1 anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché alla corresponsione dei benefici previdenziali previsti con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione in cui eccepiva CP_1 preliminarmente la decadenza dall'azione, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa.
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti, risulta che l' ha disconosciuto le CP_1
giornate lavorative in agricoltura del ricorrente per il 2015, 2016, 2017 e 2018 come da terzo elenco di variazione anno 2019 pubblicato sul sito INTERNET dell'Istituto dal 17/12/2019 al 31/12/2019 (come si evince dalla produzione documentale dell' resistente). CP_1
Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la CP_1
durata di giorni 15.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e
2 piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall possono proporre, entro CP_1
trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. (…)”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n.
83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare
l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto
"ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez.
6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Ora va precisato che avverso tale cancellazione il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, così come si evince dalla documentazione versata in atti, in data 23.11.2020 ovvero ben oltre i 30 giorni previsti dalla legge.
Per le superiori ragioni, deve ritenersi che il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo in data 31.01.2020.
Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, parte ricorrente avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare
3 il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni suddetti.
Tenuto conto che ha depositato il ricorso introduttivo del Parte_1
presente giudizio in data 05.02.2021, lo stesso risulta abbondantemente oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il suddetto periodo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Il ricorrente è quindi decaduto dal poter agire contro il detto provvedimento di cancellazione dagli elenchi per il periodo 2015, 2016, 2017,
2018 oggetto dell'odierna domanda.
Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L.
n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di
4 interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge
n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n.
384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez.
Lav. 21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997 n. 9595).
Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza del ricorrente dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili al 2015, 2016, 2017 e 2018.
Deve darsi, infatti, atto che non vi è alcuna contestazione in ragione dell'epoca dell'avvenuta cancellazione. Né, sul punto, può condividersi la mancata familiarità con il portale di parte ricorrente, stante che l'Istituto ha CP_1
posto in essere una modalità di notifica delle cancellazioni comunque riconosciuta dalla Corte Costituzionale come legittima.
Ancora, neanche con l'applicazione della sospensione c.d. COVID appare rispettato il termine di impugnazione di dette cancellazioni.
Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione del ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
Ciò posto, la domanda volta alla reiscrizione del ricorrente per gli anni suindicati è da dichiararsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore dell' , avuto ragione dei minimi nonché del valore della causa. Si CP_1 applica, nel caso di specie e stante la natura della pronuncia nonché l'evoluzione giurisprudenziale sulla materia, la riduzione di cui all'art. 4 comma 9 del DM.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con Parte_1 CP_1
ricorso depositato il 05.02.2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
5 - Dichiara inammissibile la domanda volta alla reiscrizione della ricorrente presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2015, 2016,
2017, 2018;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_1
del giudizio che liquida in euro 443,00 oltre spese generali come per legge.
Così deciso in Patti, 7 ottobre 2025
Il Giudice
AR IT
6