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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7493 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio degli avv.ti DI CUIA C.F._3
MASSIMILIANO e CIACCIA NICOLA, con elezione di domicilio digitale presso il difensore al seguente indirizzo pec:
Email_1 Email_2 parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4 dell'avv. SUMMA ANTONIO, con elezione di domicilio digitale presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec:
Email_3 parte convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da reato – violenza sessuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi degli atti di causa.
e rispettivamente padre e madre di Parte_2 Parte_3 Parte_1
nonché quest'ultima personalmente hanno convenuto in giudizio
[...]
, esponendo: Controparte_1
che, in data 21.09.2011, aveva sporto denuncia Parte_2 contro l'amico di famiglia , per presunte molestie Controparte_1 sessuali perpetrate nei confronti della figlia Parte_1
1 all'epoca poco più che dodicenne;
che alla denuncia aveva fatto seguito il relativo procedimento penale e era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli Controparte_1 artt. 81 e 609 ter c.p., “perché, ripetutamente e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con violenza commetteva atti sessuali con Parte_1 nata il [...], toccandole gli organi genitali”;
che essi attori si erano costituiti parti civili nel procedimento penale;
che il giudizio di primo grado, celebrato davanti al g.u.p. del LE di Taranto, si era concluso con la condanna del convenuto alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 609-bis c.p., e, inoltre, l'imputato era stato condannato a risarcire i danni patiti da e Parte_3 Parte_2
, anche per la minore , e al pagamento di
[...] Parte_1 una provvisionale pari ad € 1.500,00 in favore di e Parte_2
Parte_4
che, all'esito del giudizio di secondo grado, la Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, aveva ridotto a due anni la pena detentiva, concedendo il beneficio della sospensione condizionale;
che la sentenza era diventata definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione promosso dall'imputato. Sulla scorta di tali premesse, hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali, patiti sotto forma di danno biologico, morale ed esistenziale, e dei danni patrimoniali, consistiti invece nelle spese sostenute per le sedute di psicoterapia a cui si è sottoposta
Parte_1
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza degli Controparte_1 assunti di parte attrice, rilevando che la condotta delittuosa non ha avuto significative ripercussioni sul piano dell'integrità fisica e della sfera esistenziale di Parte_1
La domanda è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito evidenziati.
2. Sull'an della pretesa risarcitoria. Dagli atti prodotti risulta che è stato condannato in via Controparte_1 definitiva per il reato di cui agli artt. 81, 609-bis e 609-quater c.p., per aver ripetutamente e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso commesso atti sessuali con toccandole gli organi genitali. All'esito del Parte_1 processo che lo ha visto coinvolto, è stato inoltre condannato a risarcire i danni subiti dalle parti civili, tra cui gli odierni attori, e al pagamento, in favore
2 di e anche quali rappresentanti della figlia Parte_2 Parte_3
di una provvisionale pari ad euro 1.500,00. Parte_1
Il fatto da cui trae origine e prende forma la responsabilità del convenuto può quindi ritenersi provato in questa sede in forza del disposto di cui all'art. 651 c.p.p., a mente del quale: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Nei giudizi civili risarcitori, qual è quello per cui è causa, le sentenze penali irrevocabili di condanna fanno stato, con efficacia di giudicato, in ordine all'accertamento del fatto, alla sua illeceità penale e al collegamento causale tra la condotta del condannato/danneggiante e l'evento, esulando dal perimetro del giudicato solo gli aspetti inerenti al legame causale tra il fatto e le conseguenze dannose derivatene. Ed invero, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cassazione civile , sez. III , 11/12/2018 , n. 31947).
Il giudice civile è quindi tenuto ad accertare la sussistenza dei c.d. danni conseguenza e la loro riconducibilità, sotto il profilo eziologico, all'illecito penale accertato. L'indagine deve concentrarsi in particolare sulla verifica del c.d. nesso di causalità giuridica che lega l'evento lesivo, inteso quale compromissione dell'interesse giuridico protetto dalle norme violate, alle conseguenze dannose lamentate dalla vittima. Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c., possono essere risarciti tutti quei danni che si pongono quale conseguenza diretta e immediata dell'illecito. Secondo la giurisprudenza largamente dominante, possono trovare ristoro anche i danni che siano soltanto conseguenza mediata e indiretta dell'evento lesivo, purché rientrino nella serie delle conseguenze normali e ordinarie del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione da effettuare sulla
3 scorta di un criterio di regolarità causale. All'interno delle serie causali così determinate, si deve dare rilievo soltanto a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiano del tutto inverosimili (c.d. teoria della causalità adeguata). In altri termini, va escluso il nesso di derivazione causale tra evento lesivo e conseguenze dannose quando, nella serie degli antecedenti causali, ne siano intervenuti uno o più che risultino di per sé sufficienti a cagionare quelle conseguenze dannose, facendo degradare l'originario evento lesivo ad una mera occasione. E tale circostanza si verifica quando i danni occorsi, sulla base del richiamato criterio di regolarità causale, si pongono quali conseguenze imprevedibili, anormali o del tutto eccezionali rispetto all'originario evento lesivo. Tanto premesso, si possono ora passare in rassegna le singole voci risarcitorie che vengono in esame.
3. Sul danno non patrimoniale sub specie di danno biologico.
Ad avviso dell'organo giudicante, pur venendo in rilievo condotte delittuose di notevole gravità, non sussistono tuttavia gli estremi per accogliere la domanda di risarcimento del danno biologico avanzata dalla vittima Parte_1
[...]
Come noto, affinché sia configurabile un danno non patrimoniale sotto il profilo biologico, è necessario accertare la sussistenza di una compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto, che si sia tradotta in una vera e propria lesione del diritto alla salute. Più precisamente, richiamando la definizione contenuta nel codice delle assicurazioni private (art. 139), il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacita di produrre reddito. Gli esiti della c.t.u. condotta dal Dott. che nello svolgimento delle Per_1 operazioni peritali e dell'esame della periziata si è avvalso anche dell'ausilio di una specialista psichiatra e di una psicologa, hanno appurato che a carico di non sono riscontrabili patologie psichiatriche che abbiano Parte_1 determinato una lesione della sua integrità psico-fisica, né dunque postumi di natura permanente. Il c.t.u. ha risposto in modo compiuto alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice, precisando che i test somministrati dalla psicologa ausiliaria hanno fatto emergere un disagio psicologico, ma le visite medico-legale e psichiatrica
4 hanno invece evidenziato l'assenza di vere e proprie patologie. Inoltre ha, in modo del tutto condivisibile, osservato che Parte_1 non si è mai recata da uno psichiatra e non ha mai effettuato alcuna terapia (come riferito dalla stessa vittima nel corso dei colloqui con il c.t.u.), ragione per la quale non sono presenti criteri per formulare una diagnosi clinica di disturbo post traumatico da stress da imputare ad un'eventuale ipotesi di invalidità temporanea. Le conclusioni rassegnate sul punto dal c.t.u. sono pienamente condivisibili, in quanto non risultano inficiate da vizi logici e/o di natura tecnica. Peraltro, l'attività del consulente si è basata anche sugli esiti della visita psichiatrica a cui ha sottoposto la periziata, che ha evidenziato l'assenza di disturbi di tipo ansioso o di persistenti alterazioni del tono dell'umore. In altri termini, i pur riscontrati disagi psicologici riconducibili all'accaduto non si sono tradotti in una compromissione permanente dell'integrità psico- fisica dell'attrice, né vi sono elementi clinici o documentali per affermare che la stessa abbia sofferto di un disturbo post-traumatico da stress da apprezzare sotto forma di invalidità temporanea. E' appena il caso di osservare che la prova di un'eventuale compromissione dell'integrità psico-fisica dell'attrice non si può neanche ricavare delle dichiarazioni rese dai testi escussi, che hanno a vario titolo riferito di crisi di ansia, di panico o di pianto, trattandosi di soggetti privi di specifiche competenze scientifiche. E ciò ancor di più se si considera che la stessa c.t.p. Dott.ssa presso la quale si è recata per Persona_2 Parte_5 sostenere delle sedute di psicoterapia, ha precisato che non sono emerse disfunzioni cognitive tali da intaccare la sua sfera psichica e che l'attrice non è affetta da gravi psicopatologie, presentando una normale struttura comportamentale.
4. Sul danno non patrimoniale: sub specie di danno morale ed esistenziale rivendicato da . Parte_6
Come noto, il danno non patrimoniale consiste nel pregiudizio che deriva dalla compromissione di interessi di natura morale o personale, quindi privi di una connotazione economica. Nel nostro ordinamento, tale tipologia di danno può trovare ristoro nelle sole ipotesi contemplate dalla legge. L'art. 2059 c.c. prevede, infatti, che: “il danno patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, ivi inclusi quelli in cui l'illecito extracontrattuale integra anche gli estremi di un reato (cfr. art. 185 c.p.). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il danno non
5 patrimoniale costituisce una categoria unitaria, nell'ambito della quale le singole sottovoci di danno, biologico, esistenziale e morale, assumono solo una valenza meramente descrittiva (Cass. S.U. n. 26972/2008). Per quel che qui interessa, il danno morale si identifica con la sofferenza psichica transeunte patita dalla vittima, mentre il danno esistenziale consiste nella compromissione delle attività realizzatrici dell'essere umano (ossia un danno al c.d. fare areddituale della persona). In ordine a tale ultima sottocategoria di danno, i giudici di legittimità, in un'ottica tesa alla piena affermazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. (volta nella specie ad arginare il proliferare di richieste risarcitorie connesse ad illeciti bagatellari), hanno affermato che il danno esistenziale è riparabile nei soli casi in cui lo stesso derivi dalla violazione di diritti e libertà fondamentali (Cass. S.U. n. 26972/2008). Ora, con riferimento a queste due specifiche sottocategorie di danno, non vi è dubbio che le stesse siano in astratto pienamente ristorabili nel caso di specie, posto che la condotta illecita da cui hanno tratto origine è prevista dalla legge come reato e, allo stesso tempo, arreca un'offesa ai valori costituzionali della dignità, dell'integrità morale e della libertà di autodeterminazione del minore nella propria sfera sessuale (art. 2 e 13 Cost.); libertà, questa, che è certamente classificabile tra quelle da considerare fondamentali secondo il dettato costituzionale1, in quanto, quale espressione della libertà personale, fa parte di quel patrimonio di diritti della personalità che assumono un'importanza primaria nella cornice della dignità umana. Fatta questa premessa, le domande risarcitorie avanzate sul punto da Parte_6 sono meritevoli di accoglimento.
[...]
La prova dell'esistenza dei pregiudizi patiti e del loro collegamento causale
(sotto il profilo del nesso di causalità giuridica) con l'illecito penale ascritto al convenuto, si può ricavare, oltre che in via presuntiva, anche attraverso le dichiarazioni rese dai testi e gli esiti dell'espletata c.t.u. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che:
“E' noto….al comune senso morale, nonchè alla disciplina incriminatrice, che nella
6 violenza carnale la persona offesa, tanto più se si tratta di minore addirittura infraquattordicenne….. è contemporaneamente soggetto passivo ed oggetto di violenza e il soggetto passivo è degradato ad oggetto. Il degrado inferto dal violentatore….non attiene soltanto al corpo, ma anche alla dimensione spirituale dell'offeso, la cui persona è dall'agente….vista, come ritiene specifica dottrina, con un neologismo icastico, nella sua "coseità", per cui il danneggiato da tale odioso reato si trova a vivere non solo nel momento in cui lo subisce, ma si porta dentro per il resto un frammento di vita spezzato dal fatto criminoso e da cui con fatica proverà ad uscire.”2. In altri termini, per quel che qui rileva, si può dire che risponda ad una massima d'esperienza, ed è quindi suscettibile di ritenersi provato in via presuntiva, il fatto che ad una violenza sessuale posta in essere nei confronti di un minorenne corrisponda una sofferenza psichica per il pregiudizio patito, destinata ad essere elaborata dalla vittima del reato e potenzialmente idonea a generare ulteriori ricadute esistenziali, anche in termini di compromissione o mutamento delle abitudini di vita. Dalla lettura della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado (confermata sul punto nei successivi gradi appello), si evince come il convenuto, sfruttando il rapporto di amicizia con la famiglia di e la Pt_1 fiducia da questa in lui riposta, con il pretesto di giocare “all'annegamento”, abbia più volte toccato le parti intime della minore mentre si trovava sott'acqua. I fatti si sono verificati nell'agosto del 2011, in una spiaggia frequentata dalla famiglia della vittima. In particolare, l'attrice, all'epoca minorenne, riferì che il le toccava le parti intime e le chiedeva CP_1 ripetutamente di farlo e che lei acconsentiva perché la torturava e credeva che comunque le volesse bene. Ha poi riferito che i palpeggiamenti avvenivano toccando il “fiorellino sopra al costume”, e duravano pochi secondi, fino a quando lei non andava giù. La reiterazione delle condotte, tradottesi in ripetuti palpeggiamenti delle parti intime di una minorenne, in uno al fatto che provenissero da una persona di cui la vittima si fidava, costituiscono senz'altro, secondo la richiamata logica dell'id quod plerumque accidit, eventi idonei a generare una profonda sofferenza psichica, che trova causa negli atti di abuso perpetrati e nella comune rabbia e delusione provata per essersi fidati di una persona che si reputava affidabile. E ciò a maggior ragione se si considera che si tratta di eventi che hanno impattato nella vita di una ragazzina poco più che dodicenne, in una fase di pieno sviluppo della propria personalità. Del resto, indici di una tale sofferenza possono essere rintracciati anche nelle
7 dichiarazioni rese da durante l'esame disposto dal c.t.u., nel Parte_1 corso del quale ha avuto modo di riferire che dal 2011 al 2016 aveva tenuto tutto dentro di sé, gestendo da sola la situazione, e che gli episodi di violenza sessuale subiti le provocano tuttora imbarazzo e le danno fastidio. Nonché da quanto affermato dall'ausiliaria psicologa del c.t.u., che ha rilevato come gli eventi traumatici subiti in età adolescenziale non siano stati ancora del tutto elaborati. Ulteriori riscontri si ricavano dalle dichiarazioni rese dai testi. Nella specie,
zia dell'attrice, che ha riferito quanto segue: “Confermo che mia Testimone_1 TE ha sofferto di frequenti crisi di ansia e di pianto a seguito della condotta illecita tenuta da Le crisi sono iniziate quando ha raccontato il fatto e sono Controparte_1 andate avanti per un bel po' di tempo. Forse per un paio di anni. Ovviamente non si registravano tutti i giorni. Riaffioravano quando c'era un incontro con un assistente sociale o magari quando an-davamo alla villa a mare, in quanto l'episodio si è verificato d'estate; per crisi d'ansia intendo che aveva degli attacchi di panico, magari non voleva rimanere sola a casa o si spaventava per niente…confermo che mia TE non voleva più tornare alla Baia d'Argento a Marina di Leporano, dove si era verificato il fatto;
in quel periodo diverse persone erano venute a conoscenza del fatto. Noi l'abbiamo scoperto nella maniera più brutta perché si trattava di un amico di fa-miglia. Mia TE voleva evitare di vedere le persone che sapevano chi fosse Non voleva confrontarsi neanche con gli Controparte_1 altri bambini perché aveva vergogna;
è capito anche due anni fa che mia TE sia risalita dal mare. Soprattutto se c'è un canotto in acqua mia TE si agita, perché adescava CP_1
i bambini con il canotto. Non è tranquilla nonostante si passato del tempo. Mia TE adesso ha 22 anni e il fatto è successo quando aveva 11/12 anni…..confermo che a seguito della condotta di mia TE ha manifestato la tendenza ad isolarsi Controparte_1 soprattutto dal genere maschile, compresi parenti….confermo che mia TE si è rifiutata di rimanere sola in casa con persone di sesso maschile. In particolare, mia TE si è rifiutata di rimanere in casa con mio ma-rito, ossia suo zio, o con il nonno. D'estata siamo tutti in questa villa al mare. Abitiamo sullo stesso pianerottolo”; nonché dalle dichiarazioni rese da amica di famiglia, che ha riferito quanto segue: “ Testimone_2
1. (cap a): “siamo amici di famiglia e per questo conosco . Tracorrevamo Parte_1 molto tempo insieme e aveva degli atteggiamenti che non riuscivamo a comprendere;
Pt_1 solitamente stavamo insieme, io ho tre figli, uno è coetaneo di Quando lasciavamo Pt_1 giocare con mio figlio, lei si lasciava andare a pianti, anche se non era successo Pt_1 nulla;
posso dire che soffriva di crisi di ansia, perché aveva degli atteggia-menti che non riuscivamo a comprendere. Ad esempio, piangeva mentre guardava un film, dove c'era magari dei comportamenti da parte degli attori che suscitava-no in lei determinate reazioni”.
2. (cap b): “in seguito agli episodi, ci siamo spostati in altre spiagge. La mia famiglia e quella di si sono spostate presso altre spiagge;
cioè si sono spostati loro e noi li Pt_1
8 abbiamo raggiunti”. 3. (cap c): “confermo che dopo i reati commessi da Pt_1 [...]
non voleva rimanere da sola con mio figlio quando giocava o con mio marito;
CP_1
Quando noi andavamo a casa sua, si isolava nella sua stanza, anche quando Pt_1
c'era mio figlio”. 4. (cap d): “noi siamo amici di famiglia e come se io fossi sua zia. Mi è stato riferito dalla zia di ossia da che, non voleva rimanere Pt_1 Per_3 Pt_1 Per in casa da solo con lo zio Queste cose le so perché mi sono state raccontate”. 5. (chiarimenti convenuto): “questi comportamenti di riferito che la TE ha sofferto di crisi d'ansia e di panico dal momento“; e infine dalle dichiarazioni del teste
[...]
, attuale fidanzato della vittima, che ha riferito quanto segue: “Cap a Tes_3
“Conosco perché siamo stati amici e successivamente siamo stati Parte_1 fidanzati. Conosco dal 2015, quando aveva 16 anni. Siamo fidan-zati dal 2018 Pt_1
e siamo tuttora insieme. Confermo che ha delle crisi di piano o di ansia dovute Pt_1 all'accaduto. Da quando conosco avrò assistito a 10-15 episodi di crisi. Pt_1
Soprattutto nel primo periodo in cui ci siamo messi insieme, nei momenti di intimità di coppia, ha mostrato delle paure e delle crisi anche in merito all'eventualità di spogliarsi davanti a me o di toccarci;
avevo notato che anche quando eravamo solo ami-ci aveva difficoltà nel rimanere sola con persone di sesso maschile, anche gli amici;
l'ultimo episodio di crisi si è verificato un anno fa, in particolare un nostro amico era rimasto da solo con lei e per salutarla le aveva messo la mano sul fianco e questo l'aveva destabilizzata” 2. Cap b:
“Confermo la circostanza perché me l'ha raccon-tata non ne ho una diretta Pt_1 conoscenza” 3. Cap c: “Confermo che ha manifestato difficoltà ad avere relazioni, Pt_1 anche di amicizia, con persone di sesso maschile. Ha paura nel rimanere da sola nella stessa stanza con persone di sesso maschile. All'inizio io e lei ci siamo messi insieme dopo aver parlato tramite messaggi anche di queste paure per motivarmi il suo comportamento schivo. Aveva bisogno di creare un rap-porto di fiducia tramite lo scambio di messaggi”. 4 Cap d:
“confermo che si è rifiutata di rimanere sola in casa con parenti di sesso maschile. Pt_1
So questa circostanza perché mi è stata raccontata da ”. Pt_1
Gli episodi riferiti dai testi, che raccontano di comportamenti di evitamento, di senso di vergogna, di diffidenza verso il genere maschile e di crisi di pianto, sono anch'essi indice di prova della sofferenza interiore patita dalla vittima in conseguenza delle violenze subite. I medesimi episodi sono inoltre idonei a costituire la prova del danno non patrimoniale subito dalla vittima sotto il c.d. profilo esistenziale, essendo indubbia la correlazione causale tra la condotta delittuosa del convenuto e le singole ricadute verificatesi nella sfera comportamentale della vittima. Anche la c.t.u. espletata ha dato atto che gli eventi traumatici di cui è rimasta vittima “hanno determinato difficoltà nei rapporti relazionali con i Parte_6 compagni scolastici al punto di riferire episodi di bullismo su cui non ha precisato la modalità con cui li ha superati in quel periodo;
l'incapacità ad abbandonarsi anche a
9 relazioni affettive e sessuali desiderate per repulsione al contatto ", incapacità superata con l'attuale compagno;
l'incapacità ad aver avuto per un periodo una attività sociale ludica piacevole”. Ed ha inoltre acclarato che il riscontrato disagio psichico si pone in rapporto causale con gli eventi traumatici subiti da in età Parte_1 adolescenziale. Ai fini della quantificazione delle due voci di danno in esame, occorre fare riscorso ad un criterio di natura puramente equitativa3, prendendo in considerazione i seguenti fattori (quali indici di sofferenza psichica patita dalla persona offesa):
la gravità delle condotte poste in essere da , Controparte_1 consistite in fugaci e reiterati palpeggiamenti delle zone erogene della vittima;
Il fatto che l'imputato abbia approfittato del rapporto di fiducia instaurato con la vittima, derivante, come detto, dalle relazioni di amicizia con la sua famiglia d'origine;
la reiterazione delle condotte, protrattesi nel corso dell'estate 2011;
la giovane età della vittima;
Per tali ragioni, si ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale sub specie di danno morale in € 15.000,00. A tale somma va aggiunto l'importo di € 3.000,00, liquidato, sempre in via equitativa, a ristoro della componente esistenziale dell'unitario danno non patrimoniale. Tale voce risarcitoria vale a compensare tutte quelle ripercussioni negative che l'illecito ha avuto sulle attività realizzatrici della personalità della vittima. Dall'istruttoria è emerso che a seguito dell'accaduto, ha Parte_1 avuto difficoltà, per un certo periodo, a sviluppare relazioni affettive e sessuali per repulsione al contatto con l'altro sesso, rimarcate dalla difficoltà di
10 rimanere da sola in compagnia di persone adulte di sesso diverso e dai comportamenti di evitamento messi in atto. Nella liquidazione di tale posta risarcitoria, si è tenuto conto del fatto che, come acclarato dalla c.t.u., è comunque riuscita a Parte_1 sviluppare dei normali tratti di personalità e a superare, con il suo nuovo compagno, le riscontrate difficoltà relazionali. A nulla rileva quanto affermato sul punto dal g.u.p. di Taranto, in quanto l'accertamento dei c.d. danni-conseguenza e del loro collegamento causale con l'evento lesivo è di pertinenza del giudice civile. Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dall'8.2011 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
5. Sul danno non patrimoniale: sub specie di danno morale ed esistenziale rivendicato da e . Parte_7 Parte_3
La giurisprudenza è ormai da tempo orientata nel riconoscere valenza plurioffensiva ai reati in materia di violenza sessuale4, trattandosi di fattispecie che, oltre a ledere gli interessi della vittima primaria della violenza, sono idonee ad arrecare danni anche alla sfera giuridica dei suoi più stretti congiunti.
11 Più precisamente è stato affermato: “Nel caso di reati sessuali perpetrati in danno di minorenne, ai genitori, ancorché vittime secondarie, va riconosciuto un interesse di rilevanza costituzionale che si fonda sul riconoscimento dei diritti della famiglia garantiti dall' art. 29 Cost. , comma 1; da ciò deriva che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare. Di conseguenza anche i genitori del minorenne vittima di reato di atti sessuali, pur non essendo vittime primarie dell'illecito penale, hanno diritto iure proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali per il disagio e lo scoramento provato alla luce dei fatti che vedono coinvolto il loro figlio.” (cfr. LE, Napoli, sez. IX, 14/04/2021, n. 3523). Tanto premesso, nel caso di specie, gli attori hanno dedotto che gli abusi subiti dalla figlia gli hanno causato una indicibile sofferenza, alimentata da sentimenti di vergogna, impotenza e frustrazione per la fiducia tradita dal convenuto amico di famiglia. Ai fini della prova di tali pregiudizi, che afferiscono alla sfera morale del danno non patrimoniale, e del relativo nesso di causalità giuridica, si può fare riscorso alla prova presuntiva, rispondendo ad una regola statistica di esperienza il fatto che eventi del genere segnino profondamente, sul piano emotivo, pure i genitori di una giovane vittima. Anche per la liquidazione di questa voce di danno, bisogna appellarsi al criterio equitativo. Sulla scorta dei fattori sopra richiamati, si stima equo quantificare nella misura di euro 1.500,00 in favore di ciascun genitore l'importo da liquidare (l'importo della provvisionale viene assorbito nelle somme oggi liquidate). Ad avviso di questo giudice non può invece riconoscersi, per carenza di allegazione, alcun risarcimento della componente esistenziale del danno. Sul punto gli attori si sono limitati a dedurre genericamente di essere stati
“costretti a dover cambiare le proprie abitudini di vita” (pag. 13 atto di citazione) e di aver visto compromesse e sconvolte la propria quotidianità (pag. 14 atto di citazione) e la convivenza familiare (pag. 15 dell'atto di citazione). Tali allegazioni risultano carenti sul piano descrittivo, in quanto non specificano in concreto in cosa sia consistito il mutamento delle abitudini di vita o quali attività realizzatrici della persona umana siano state compromesse. Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dall'8.2011 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
6. Sul danno patrimoniale.
12 E', infine, meritevole di ristoro anche il risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori, avente ad oggetto gli esborsi sostenuti dai genitori di per pagare le sedute di psicoterapia a cui si è sottoposta la figlia. Pt_1
Al riguardo va osservato che nella relazione redatta dalla Dott.ssa
[...]
psicologa presso la quale si sono tenute le sedute, si dà atto che _2 si è sottoposta al trattamento per via delle riscontrate Parte_1 difficoltà nell'affidarsi ad una relazione di amicizia e per il fondamentale motivo di cercare di rielaborare l'esperienza dell'abuso sessuale subito in giovane età. Ad avviso di questo giudice, è configurabile ex art. 1223 c.c. un nesso di derivazione causale tra tale pregiudizio e l'illecito penale, posto che, sulla scorta di un criterio di regolarità causale (causalità adeguata), è normale che ad un simile evento traumatico possa far seguito la necessità, per la vittima, di sottoporsi ad un trattamento di psicoterapia volto a rielaborare l'accaduto e i suoi risvolti. In altri termini, non si tratta di una conseguenza anomala o del tutto eccezionale rispetto all'evento illecito assunto come antecedente causale. La prova degli esborsi è data dalle fatture prodotte, il cui ammontare è pari ad
€ 480,00 per 12 sedute, cifra ritenuta congrua dal c.t.u. Trattandosi di debito di valore, sulla somma dovuta, liquidata ai valori monetari attuali e rivalutata alla data di singoli esborsi, spettano i soli interessi legali dall'8.2011 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
7. Sulle spese di lite. Le spese del presente giudizio, vanno compensate nella misura della metà, atteso che sono state integralmente rigettate le domande volte ad ottenere il risarcimento della componente biologica del danno subito dalla vittima primaria e della componente esistenziale del danno patito dai genitori. La restante quota di ½, liquidata ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri medi per la fase di studio e introduzione della causa, data la non particolare complessità della vicenda, già definita in sede penale, e dei parametri medi per le altre fasi, tenuto conto anche del valore riconosciuto in sede di condanna), segue la soccombenza e è posta a carico di parte convenuta. Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del citato d.m., il compenso va ulteriormente aumentato del 30% in ragione del fatto che il difensore ha assistito più parti, tenuto conto della peculiarità della posizione della figlia rispetto a quella dei genitori.
13 Va inoltre disposta la compensazione delle spese di c.t.u. tra le parti nella misura della metà. La restante quota, seguendo la soccombenza, grava interamente sul convenuto.
P.Q.M.
Il LE, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 18.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_2 della somma di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_3 somma di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_3
, al pagamento della somma di € 480,00, oltre interessi e Parte_2 rivalutazione come indicato in parte motiva;
rigetta le altre domande;
compensa nella misura di ½ le spese di lite tra le parti.
condanna al pagamento, in favore di parte attrice, della Controparte_1 restante quota di ½ delle spese di lite, che liquida in € 3.300,05, oltre iva, cpa e spese generali, oltre € 27,00 per bollo ed € 759,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
compensa nella misura di ½ le spese di c.t.u. tra le parti;
pone definitivamente a carico di il pagamento della Controparte_1 restante quota di ½ delle spese di c.t.u. Così deciso in Taranto, in data 20/01/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
14
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 LE MI sez. X, 25/02/2008, n.2398: “La violenza sessuale comporta la lesione di fondamentali valori di libertà e dignità della persona e tale lesione acquista autonomo rilievo rispetto alle sofferenze ed ai perturbamenti psichici che quella violenza naturalmente comporta: è dunque da condividere l'impostazione della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. che consente il risarcimento oltre che del tradizionale danno morale soggettivo, di tutte le ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di natura non patrimoniale, derivanti, secondo i criteri della regolarità causale, dalla lesione di interessi di rango costituzionale.”; 2 cfr. Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13611. 3 Cassazione civile , sez. III , 21/06/2011 , n. 13611 “In ipotesi di violenza sessuale, costituisce fatto ormai notorio che la persona offesa rivesta contemporaneamente i caratteri di soggetto (passivo) e di oggetto (dal punto di vista del violentatore), specialmente se la vittima è un soggetto infraquattordicenne, con conseguentemente lesione della personalità, il cui risarcimento non può che avvenire in via equitativa, stante la ovvia difficoltà del danneggiato di proporre una precisa quantificazione”; Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, n. 22272.; LE MI , sez. X , 16/12/2009 “Pur all'interno della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, la sofferenza patita dal soggetto passivo della violenza sessuale, consistente nella penosa consapevolezza di essere stata vittima di un grave abuso, non può essere assorbita dal danno biologico, meritando dunque autonomo apprezzamento.”4 LE , MI , 17/12/2004; LE , MI , sez. X , 25/02/2008 , n. 2398 “La violenza sessuale comporta la lesione di fondamentali valori di libertà e dignità della persona e tale lesione acquista autonomo rilievo rispetto alle sofferenze ed ai perturbamenti psichici che quella violenza naturalmente comporta: è dunque da condividere l'impostazione della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. che consente il risarcimento oltre che del tradizionale danno morale soggettivo, di tutte le ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di natura non patrimoniale, derivanti, secondo i criteri della regolarità causale, dalla lesione di interessi di rango costituzionale.”; Cassazione penale , sez. III , 21/09/2007 , n. 38952 “Ai prossimi congiunti della vittima di un reato (nella specie abuso sessuale su minore) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto dell'art. 1223 del codice civile né quello di cui all'art. 185 del codice penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito.”; LE , Agrigento , 04/06/2001 “È configurabile un danno esistenziale in capo ai familiari conviventi della vittima di una violenza sessuale, da qualificare come conseguenza diretta ed immediata del fatto di reato.”.
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio degli avv.ti DI CUIA C.F._3
MASSIMILIANO e CIACCIA NICOLA, con elezione di domicilio digitale presso il difensore al seguente indirizzo pec:
Email_1 Email_2 parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4 dell'avv. SUMMA ANTONIO, con elezione di domicilio digitale presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec:
Email_3 parte convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da reato – violenza sessuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi degli atti di causa.
e rispettivamente padre e madre di Parte_2 Parte_3 Parte_1
nonché quest'ultima personalmente hanno convenuto in giudizio
[...]
, esponendo: Controparte_1
che, in data 21.09.2011, aveva sporto denuncia Parte_2 contro l'amico di famiglia , per presunte molestie Controparte_1 sessuali perpetrate nei confronti della figlia Parte_1
1 all'epoca poco più che dodicenne;
che alla denuncia aveva fatto seguito il relativo procedimento penale e era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli Controparte_1 artt. 81 e 609 ter c.p., “perché, ripetutamente e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con violenza commetteva atti sessuali con Parte_1 nata il [...], toccandole gli organi genitali”;
che essi attori si erano costituiti parti civili nel procedimento penale;
che il giudizio di primo grado, celebrato davanti al g.u.p. del LE di Taranto, si era concluso con la condanna del convenuto alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 609-bis c.p., e, inoltre, l'imputato era stato condannato a risarcire i danni patiti da e Parte_3 Parte_2
, anche per la minore , e al pagamento di
[...] Parte_1 una provvisionale pari ad € 1.500,00 in favore di e Parte_2
Parte_4
che, all'esito del giudizio di secondo grado, la Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, aveva ridotto a due anni la pena detentiva, concedendo il beneficio della sospensione condizionale;
che la sentenza era diventata definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione promosso dall'imputato. Sulla scorta di tali premesse, hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali, patiti sotto forma di danno biologico, morale ed esistenziale, e dei danni patrimoniali, consistiti invece nelle spese sostenute per le sedute di psicoterapia a cui si è sottoposta
Parte_1
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza degli Controparte_1 assunti di parte attrice, rilevando che la condotta delittuosa non ha avuto significative ripercussioni sul piano dell'integrità fisica e della sfera esistenziale di Parte_1
La domanda è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito evidenziati.
2. Sull'an della pretesa risarcitoria. Dagli atti prodotti risulta che è stato condannato in via Controparte_1 definitiva per il reato di cui agli artt. 81, 609-bis e 609-quater c.p., per aver ripetutamente e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso commesso atti sessuali con toccandole gli organi genitali. All'esito del Parte_1 processo che lo ha visto coinvolto, è stato inoltre condannato a risarcire i danni subiti dalle parti civili, tra cui gli odierni attori, e al pagamento, in favore
2 di e anche quali rappresentanti della figlia Parte_2 Parte_3
di una provvisionale pari ad euro 1.500,00. Parte_1
Il fatto da cui trae origine e prende forma la responsabilità del convenuto può quindi ritenersi provato in questa sede in forza del disposto di cui all'art. 651 c.p.p., a mente del quale: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Nei giudizi civili risarcitori, qual è quello per cui è causa, le sentenze penali irrevocabili di condanna fanno stato, con efficacia di giudicato, in ordine all'accertamento del fatto, alla sua illeceità penale e al collegamento causale tra la condotta del condannato/danneggiante e l'evento, esulando dal perimetro del giudicato solo gli aspetti inerenti al legame causale tra il fatto e le conseguenze dannose derivatene. Ed invero, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cassazione civile , sez. III , 11/12/2018 , n. 31947).
Il giudice civile è quindi tenuto ad accertare la sussistenza dei c.d. danni conseguenza e la loro riconducibilità, sotto il profilo eziologico, all'illecito penale accertato. L'indagine deve concentrarsi in particolare sulla verifica del c.d. nesso di causalità giuridica che lega l'evento lesivo, inteso quale compromissione dell'interesse giuridico protetto dalle norme violate, alle conseguenze dannose lamentate dalla vittima. Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c., possono essere risarciti tutti quei danni che si pongono quale conseguenza diretta e immediata dell'illecito. Secondo la giurisprudenza largamente dominante, possono trovare ristoro anche i danni che siano soltanto conseguenza mediata e indiretta dell'evento lesivo, purché rientrino nella serie delle conseguenze normali e ordinarie del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione da effettuare sulla
3 scorta di un criterio di regolarità causale. All'interno delle serie causali così determinate, si deve dare rilievo soltanto a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiano del tutto inverosimili (c.d. teoria della causalità adeguata). In altri termini, va escluso il nesso di derivazione causale tra evento lesivo e conseguenze dannose quando, nella serie degli antecedenti causali, ne siano intervenuti uno o più che risultino di per sé sufficienti a cagionare quelle conseguenze dannose, facendo degradare l'originario evento lesivo ad una mera occasione. E tale circostanza si verifica quando i danni occorsi, sulla base del richiamato criterio di regolarità causale, si pongono quali conseguenze imprevedibili, anormali o del tutto eccezionali rispetto all'originario evento lesivo. Tanto premesso, si possono ora passare in rassegna le singole voci risarcitorie che vengono in esame.
3. Sul danno non patrimoniale sub specie di danno biologico.
Ad avviso dell'organo giudicante, pur venendo in rilievo condotte delittuose di notevole gravità, non sussistono tuttavia gli estremi per accogliere la domanda di risarcimento del danno biologico avanzata dalla vittima Parte_1
[...]
Come noto, affinché sia configurabile un danno non patrimoniale sotto il profilo biologico, è necessario accertare la sussistenza di una compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto, che si sia tradotta in una vera e propria lesione del diritto alla salute. Più precisamente, richiamando la definizione contenuta nel codice delle assicurazioni private (art. 139), il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacita di produrre reddito. Gli esiti della c.t.u. condotta dal Dott. che nello svolgimento delle Per_1 operazioni peritali e dell'esame della periziata si è avvalso anche dell'ausilio di una specialista psichiatra e di una psicologa, hanno appurato che a carico di non sono riscontrabili patologie psichiatriche che abbiano Parte_1 determinato una lesione della sua integrità psico-fisica, né dunque postumi di natura permanente. Il c.t.u. ha risposto in modo compiuto alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice, precisando che i test somministrati dalla psicologa ausiliaria hanno fatto emergere un disagio psicologico, ma le visite medico-legale e psichiatrica
4 hanno invece evidenziato l'assenza di vere e proprie patologie. Inoltre ha, in modo del tutto condivisibile, osservato che Parte_1 non si è mai recata da uno psichiatra e non ha mai effettuato alcuna terapia (come riferito dalla stessa vittima nel corso dei colloqui con il c.t.u.), ragione per la quale non sono presenti criteri per formulare una diagnosi clinica di disturbo post traumatico da stress da imputare ad un'eventuale ipotesi di invalidità temporanea. Le conclusioni rassegnate sul punto dal c.t.u. sono pienamente condivisibili, in quanto non risultano inficiate da vizi logici e/o di natura tecnica. Peraltro, l'attività del consulente si è basata anche sugli esiti della visita psichiatrica a cui ha sottoposto la periziata, che ha evidenziato l'assenza di disturbi di tipo ansioso o di persistenti alterazioni del tono dell'umore. In altri termini, i pur riscontrati disagi psicologici riconducibili all'accaduto non si sono tradotti in una compromissione permanente dell'integrità psico- fisica dell'attrice, né vi sono elementi clinici o documentali per affermare che la stessa abbia sofferto di un disturbo post-traumatico da stress da apprezzare sotto forma di invalidità temporanea. E' appena il caso di osservare che la prova di un'eventuale compromissione dell'integrità psico-fisica dell'attrice non si può neanche ricavare delle dichiarazioni rese dai testi escussi, che hanno a vario titolo riferito di crisi di ansia, di panico o di pianto, trattandosi di soggetti privi di specifiche competenze scientifiche. E ciò ancor di più se si considera che la stessa c.t.p. Dott.ssa presso la quale si è recata per Persona_2 Parte_5 sostenere delle sedute di psicoterapia, ha precisato che non sono emerse disfunzioni cognitive tali da intaccare la sua sfera psichica e che l'attrice non è affetta da gravi psicopatologie, presentando una normale struttura comportamentale.
4. Sul danno non patrimoniale: sub specie di danno morale ed esistenziale rivendicato da . Parte_6
Come noto, il danno non patrimoniale consiste nel pregiudizio che deriva dalla compromissione di interessi di natura morale o personale, quindi privi di una connotazione economica. Nel nostro ordinamento, tale tipologia di danno può trovare ristoro nelle sole ipotesi contemplate dalla legge. L'art. 2059 c.c. prevede, infatti, che: “il danno patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, ivi inclusi quelli in cui l'illecito extracontrattuale integra anche gli estremi di un reato (cfr. art. 185 c.p.). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il danno non
5 patrimoniale costituisce una categoria unitaria, nell'ambito della quale le singole sottovoci di danno, biologico, esistenziale e morale, assumono solo una valenza meramente descrittiva (Cass. S.U. n. 26972/2008). Per quel che qui interessa, il danno morale si identifica con la sofferenza psichica transeunte patita dalla vittima, mentre il danno esistenziale consiste nella compromissione delle attività realizzatrici dell'essere umano (ossia un danno al c.d. fare areddituale della persona). In ordine a tale ultima sottocategoria di danno, i giudici di legittimità, in un'ottica tesa alla piena affermazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. (volta nella specie ad arginare il proliferare di richieste risarcitorie connesse ad illeciti bagatellari), hanno affermato che il danno esistenziale è riparabile nei soli casi in cui lo stesso derivi dalla violazione di diritti e libertà fondamentali (Cass. S.U. n. 26972/2008). Ora, con riferimento a queste due specifiche sottocategorie di danno, non vi è dubbio che le stesse siano in astratto pienamente ristorabili nel caso di specie, posto che la condotta illecita da cui hanno tratto origine è prevista dalla legge come reato e, allo stesso tempo, arreca un'offesa ai valori costituzionali della dignità, dell'integrità morale e della libertà di autodeterminazione del minore nella propria sfera sessuale (art. 2 e 13 Cost.); libertà, questa, che è certamente classificabile tra quelle da considerare fondamentali secondo il dettato costituzionale1, in quanto, quale espressione della libertà personale, fa parte di quel patrimonio di diritti della personalità che assumono un'importanza primaria nella cornice della dignità umana. Fatta questa premessa, le domande risarcitorie avanzate sul punto da Parte_6 sono meritevoli di accoglimento.
[...]
La prova dell'esistenza dei pregiudizi patiti e del loro collegamento causale
(sotto il profilo del nesso di causalità giuridica) con l'illecito penale ascritto al convenuto, si può ricavare, oltre che in via presuntiva, anche attraverso le dichiarazioni rese dai testi e gli esiti dell'espletata c.t.u. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che:
“E' noto….al comune senso morale, nonchè alla disciplina incriminatrice, che nella
6 violenza carnale la persona offesa, tanto più se si tratta di minore addirittura infraquattordicenne….. è contemporaneamente soggetto passivo ed oggetto di violenza e il soggetto passivo è degradato ad oggetto. Il degrado inferto dal violentatore….non attiene soltanto al corpo, ma anche alla dimensione spirituale dell'offeso, la cui persona è dall'agente….vista, come ritiene specifica dottrina, con un neologismo icastico, nella sua "coseità", per cui il danneggiato da tale odioso reato si trova a vivere non solo nel momento in cui lo subisce, ma si porta dentro per il resto un frammento di vita spezzato dal fatto criminoso e da cui con fatica proverà ad uscire.”2. In altri termini, per quel che qui rileva, si può dire che risponda ad una massima d'esperienza, ed è quindi suscettibile di ritenersi provato in via presuntiva, il fatto che ad una violenza sessuale posta in essere nei confronti di un minorenne corrisponda una sofferenza psichica per il pregiudizio patito, destinata ad essere elaborata dalla vittima del reato e potenzialmente idonea a generare ulteriori ricadute esistenziali, anche in termini di compromissione o mutamento delle abitudini di vita. Dalla lettura della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado (confermata sul punto nei successivi gradi appello), si evince come il convenuto, sfruttando il rapporto di amicizia con la famiglia di e la Pt_1 fiducia da questa in lui riposta, con il pretesto di giocare “all'annegamento”, abbia più volte toccato le parti intime della minore mentre si trovava sott'acqua. I fatti si sono verificati nell'agosto del 2011, in una spiaggia frequentata dalla famiglia della vittima. In particolare, l'attrice, all'epoca minorenne, riferì che il le toccava le parti intime e le chiedeva CP_1 ripetutamente di farlo e che lei acconsentiva perché la torturava e credeva che comunque le volesse bene. Ha poi riferito che i palpeggiamenti avvenivano toccando il “fiorellino sopra al costume”, e duravano pochi secondi, fino a quando lei non andava giù. La reiterazione delle condotte, tradottesi in ripetuti palpeggiamenti delle parti intime di una minorenne, in uno al fatto che provenissero da una persona di cui la vittima si fidava, costituiscono senz'altro, secondo la richiamata logica dell'id quod plerumque accidit, eventi idonei a generare una profonda sofferenza psichica, che trova causa negli atti di abuso perpetrati e nella comune rabbia e delusione provata per essersi fidati di una persona che si reputava affidabile. E ciò a maggior ragione se si considera che si tratta di eventi che hanno impattato nella vita di una ragazzina poco più che dodicenne, in una fase di pieno sviluppo della propria personalità. Del resto, indici di una tale sofferenza possono essere rintracciati anche nelle
7 dichiarazioni rese da durante l'esame disposto dal c.t.u., nel Parte_1 corso del quale ha avuto modo di riferire che dal 2011 al 2016 aveva tenuto tutto dentro di sé, gestendo da sola la situazione, e che gli episodi di violenza sessuale subiti le provocano tuttora imbarazzo e le danno fastidio. Nonché da quanto affermato dall'ausiliaria psicologa del c.t.u., che ha rilevato come gli eventi traumatici subiti in età adolescenziale non siano stati ancora del tutto elaborati. Ulteriori riscontri si ricavano dalle dichiarazioni rese dai testi. Nella specie,
zia dell'attrice, che ha riferito quanto segue: “Confermo che mia Testimone_1 TE ha sofferto di frequenti crisi di ansia e di pianto a seguito della condotta illecita tenuta da Le crisi sono iniziate quando ha raccontato il fatto e sono Controparte_1 andate avanti per un bel po' di tempo. Forse per un paio di anni. Ovviamente non si registravano tutti i giorni. Riaffioravano quando c'era un incontro con un assistente sociale o magari quando an-davamo alla villa a mare, in quanto l'episodio si è verificato d'estate; per crisi d'ansia intendo che aveva degli attacchi di panico, magari non voleva rimanere sola a casa o si spaventava per niente…confermo che mia TE non voleva più tornare alla Baia d'Argento a Marina di Leporano, dove si era verificato il fatto;
in quel periodo diverse persone erano venute a conoscenza del fatto. Noi l'abbiamo scoperto nella maniera più brutta perché si trattava di un amico di fa-miglia. Mia TE voleva evitare di vedere le persone che sapevano chi fosse Non voleva confrontarsi neanche con gli Controparte_1 altri bambini perché aveva vergogna;
è capito anche due anni fa che mia TE sia risalita dal mare. Soprattutto se c'è un canotto in acqua mia TE si agita, perché adescava CP_1
i bambini con il canotto. Non è tranquilla nonostante si passato del tempo. Mia TE adesso ha 22 anni e il fatto è successo quando aveva 11/12 anni…..confermo che a seguito della condotta di mia TE ha manifestato la tendenza ad isolarsi Controparte_1 soprattutto dal genere maschile, compresi parenti….confermo che mia TE si è rifiutata di rimanere sola in casa con persone di sesso maschile. In particolare, mia TE si è rifiutata di rimanere in casa con mio ma-rito, ossia suo zio, o con il nonno. D'estata siamo tutti in questa villa al mare. Abitiamo sullo stesso pianerottolo”; nonché dalle dichiarazioni rese da amica di famiglia, che ha riferito quanto segue: “ Testimone_2
1. (cap a): “siamo amici di famiglia e per questo conosco . Tracorrevamo Parte_1 molto tempo insieme e aveva degli atteggiamenti che non riuscivamo a comprendere;
Pt_1 solitamente stavamo insieme, io ho tre figli, uno è coetaneo di Quando lasciavamo Pt_1 giocare con mio figlio, lei si lasciava andare a pianti, anche se non era successo Pt_1 nulla;
posso dire che soffriva di crisi di ansia, perché aveva degli atteggia-menti che non riuscivamo a comprendere. Ad esempio, piangeva mentre guardava un film, dove c'era magari dei comportamenti da parte degli attori che suscitava-no in lei determinate reazioni”.
2. (cap b): “in seguito agli episodi, ci siamo spostati in altre spiagge. La mia famiglia e quella di si sono spostate presso altre spiagge;
cioè si sono spostati loro e noi li Pt_1
8 abbiamo raggiunti”. 3. (cap c): “confermo che dopo i reati commessi da Pt_1 [...]
non voleva rimanere da sola con mio figlio quando giocava o con mio marito;
CP_1
Quando noi andavamo a casa sua, si isolava nella sua stanza, anche quando Pt_1
c'era mio figlio”. 4. (cap d): “noi siamo amici di famiglia e come se io fossi sua zia. Mi è stato riferito dalla zia di ossia da che, non voleva rimanere Pt_1 Per_3 Pt_1 Per in casa da solo con lo zio Queste cose le so perché mi sono state raccontate”. 5. (chiarimenti convenuto): “questi comportamenti di riferito che la TE ha sofferto di crisi d'ansia e di panico dal momento“; e infine dalle dichiarazioni del teste
[...]
, attuale fidanzato della vittima, che ha riferito quanto segue: “Cap a Tes_3
“Conosco perché siamo stati amici e successivamente siamo stati Parte_1 fidanzati. Conosco dal 2015, quando aveva 16 anni. Siamo fidan-zati dal 2018 Pt_1
e siamo tuttora insieme. Confermo che ha delle crisi di piano o di ansia dovute Pt_1 all'accaduto. Da quando conosco avrò assistito a 10-15 episodi di crisi. Pt_1
Soprattutto nel primo periodo in cui ci siamo messi insieme, nei momenti di intimità di coppia, ha mostrato delle paure e delle crisi anche in merito all'eventualità di spogliarsi davanti a me o di toccarci;
avevo notato che anche quando eravamo solo ami-ci aveva difficoltà nel rimanere sola con persone di sesso maschile, anche gli amici;
l'ultimo episodio di crisi si è verificato un anno fa, in particolare un nostro amico era rimasto da solo con lei e per salutarla le aveva messo la mano sul fianco e questo l'aveva destabilizzata” 2. Cap b:
“Confermo la circostanza perché me l'ha raccon-tata non ne ho una diretta Pt_1 conoscenza” 3. Cap c: “Confermo che ha manifestato difficoltà ad avere relazioni, Pt_1 anche di amicizia, con persone di sesso maschile. Ha paura nel rimanere da sola nella stessa stanza con persone di sesso maschile. All'inizio io e lei ci siamo messi insieme dopo aver parlato tramite messaggi anche di queste paure per motivarmi il suo comportamento schivo. Aveva bisogno di creare un rap-porto di fiducia tramite lo scambio di messaggi”. 4 Cap d:
“confermo che si è rifiutata di rimanere sola in casa con parenti di sesso maschile. Pt_1
So questa circostanza perché mi è stata raccontata da ”. Pt_1
Gli episodi riferiti dai testi, che raccontano di comportamenti di evitamento, di senso di vergogna, di diffidenza verso il genere maschile e di crisi di pianto, sono anch'essi indice di prova della sofferenza interiore patita dalla vittima in conseguenza delle violenze subite. I medesimi episodi sono inoltre idonei a costituire la prova del danno non patrimoniale subito dalla vittima sotto il c.d. profilo esistenziale, essendo indubbia la correlazione causale tra la condotta delittuosa del convenuto e le singole ricadute verificatesi nella sfera comportamentale della vittima. Anche la c.t.u. espletata ha dato atto che gli eventi traumatici di cui è rimasta vittima “hanno determinato difficoltà nei rapporti relazionali con i Parte_6 compagni scolastici al punto di riferire episodi di bullismo su cui non ha precisato la modalità con cui li ha superati in quel periodo;
l'incapacità ad abbandonarsi anche a
9 relazioni affettive e sessuali desiderate per repulsione al contatto ", incapacità superata con l'attuale compagno;
l'incapacità ad aver avuto per un periodo una attività sociale ludica piacevole”. Ed ha inoltre acclarato che il riscontrato disagio psichico si pone in rapporto causale con gli eventi traumatici subiti da in età Parte_1 adolescenziale. Ai fini della quantificazione delle due voci di danno in esame, occorre fare riscorso ad un criterio di natura puramente equitativa3, prendendo in considerazione i seguenti fattori (quali indici di sofferenza psichica patita dalla persona offesa):
la gravità delle condotte poste in essere da , Controparte_1 consistite in fugaci e reiterati palpeggiamenti delle zone erogene della vittima;
Il fatto che l'imputato abbia approfittato del rapporto di fiducia instaurato con la vittima, derivante, come detto, dalle relazioni di amicizia con la sua famiglia d'origine;
la reiterazione delle condotte, protrattesi nel corso dell'estate 2011;
la giovane età della vittima;
Per tali ragioni, si ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale sub specie di danno morale in € 15.000,00. A tale somma va aggiunto l'importo di € 3.000,00, liquidato, sempre in via equitativa, a ristoro della componente esistenziale dell'unitario danno non patrimoniale. Tale voce risarcitoria vale a compensare tutte quelle ripercussioni negative che l'illecito ha avuto sulle attività realizzatrici della personalità della vittima. Dall'istruttoria è emerso che a seguito dell'accaduto, ha Parte_1 avuto difficoltà, per un certo periodo, a sviluppare relazioni affettive e sessuali per repulsione al contatto con l'altro sesso, rimarcate dalla difficoltà di
10 rimanere da sola in compagnia di persone adulte di sesso diverso e dai comportamenti di evitamento messi in atto. Nella liquidazione di tale posta risarcitoria, si è tenuto conto del fatto che, come acclarato dalla c.t.u., è comunque riuscita a Parte_1 sviluppare dei normali tratti di personalità e a superare, con il suo nuovo compagno, le riscontrate difficoltà relazionali. A nulla rileva quanto affermato sul punto dal g.u.p. di Taranto, in quanto l'accertamento dei c.d. danni-conseguenza e del loro collegamento causale con l'evento lesivo è di pertinenza del giudice civile. Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dall'8.2011 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
5. Sul danno non patrimoniale: sub specie di danno morale ed esistenziale rivendicato da e . Parte_7 Parte_3
La giurisprudenza è ormai da tempo orientata nel riconoscere valenza plurioffensiva ai reati in materia di violenza sessuale4, trattandosi di fattispecie che, oltre a ledere gli interessi della vittima primaria della violenza, sono idonee ad arrecare danni anche alla sfera giuridica dei suoi più stretti congiunti.
11 Più precisamente è stato affermato: “Nel caso di reati sessuali perpetrati in danno di minorenne, ai genitori, ancorché vittime secondarie, va riconosciuto un interesse di rilevanza costituzionale che si fonda sul riconoscimento dei diritti della famiglia garantiti dall' art. 29 Cost. , comma 1; da ciò deriva che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare. Di conseguenza anche i genitori del minorenne vittima di reato di atti sessuali, pur non essendo vittime primarie dell'illecito penale, hanno diritto iure proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali per il disagio e lo scoramento provato alla luce dei fatti che vedono coinvolto il loro figlio.” (cfr. LE, Napoli, sez. IX, 14/04/2021, n. 3523). Tanto premesso, nel caso di specie, gli attori hanno dedotto che gli abusi subiti dalla figlia gli hanno causato una indicibile sofferenza, alimentata da sentimenti di vergogna, impotenza e frustrazione per la fiducia tradita dal convenuto amico di famiglia. Ai fini della prova di tali pregiudizi, che afferiscono alla sfera morale del danno non patrimoniale, e del relativo nesso di causalità giuridica, si può fare riscorso alla prova presuntiva, rispondendo ad una regola statistica di esperienza il fatto che eventi del genere segnino profondamente, sul piano emotivo, pure i genitori di una giovane vittima. Anche per la liquidazione di questa voce di danno, bisogna appellarsi al criterio equitativo. Sulla scorta dei fattori sopra richiamati, si stima equo quantificare nella misura di euro 1.500,00 in favore di ciascun genitore l'importo da liquidare (l'importo della provvisionale viene assorbito nelle somme oggi liquidate). Ad avviso di questo giudice non può invece riconoscersi, per carenza di allegazione, alcun risarcimento della componente esistenziale del danno. Sul punto gli attori si sono limitati a dedurre genericamente di essere stati
“costretti a dover cambiare le proprie abitudini di vita” (pag. 13 atto di citazione) e di aver visto compromesse e sconvolte la propria quotidianità (pag. 14 atto di citazione) e la convivenza familiare (pag. 15 dell'atto di citazione). Tali allegazioni risultano carenti sul piano descrittivo, in quanto non specificano in concreto in cosa sia consistito il mutamento delle abitudini di vita o quali attività realizzatrici della persona umana siano state compromesse. Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dall'8.2011 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
6. Sul danno patrimoniale.
12 E', infine, meritevole di ristoro anche il risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori, avente ad oggetto gli esborsi sostenuti dai genitori di per pagare le sedute di psicoterapia a cui si è sottoposta la figlia. Pt_1
Al riguardo va osservato che nella relazione redatta dalla Dott.ssa
[...]
psicologa presso la quale si sono tenute le sedute, si dà atto che _2 si è sottoposta al trattamento per via delle riscontrate Parte_1 difficoltà nell'affidarsi ad una relazione di amicizia e per il fondamentale motivo di cercare di rielaborare l'esperienza dell'abuso sessuale subito in giovane età. Ad avviso di questo giudice, è configurabile ex art. 1223 c.c. un nesso di derivazione causale tra tale pregiudizio e l'illecito penale, posto che, sulla scorta di un criterio di regolarità causale (causalità adeguata), è normale che ad un simile evento traumatico possa far seguito la necessità, per la vittima, di sottoporsi ad un trattamento di psicoterapia volto a rielaborare l'accaduto e i suoi risvolti. In altri termini, non si tratta di una conseguenza anomala o del tutto eccezionale rispetto all'evento illecito assunto come antecedente causale. La prova degli esborsi è data dalle fatture prodotte, il cui ammontare è pari ad
€ 480,00 per 12 sedute, cifra ritenuta congrua dal c.t.u. Trattandosi di debito di valore, sulla somma dovuta, liquidata ai valori monetari attuali e rivalutata alla data di singoli esborsi, spettano i soli interessi legali dall'8.2011 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
7. Sulle spese di lite. Le spese del presente giudizio, vanno compensate nella misura della metà, atteso che sono state integralmente rigettate le domande volte ad ottenere il risarcimento della componente biologica del danno subito dalla vittima primaria e della componente esistenziale del danno patito dai genitori. La restante quota di ½, liquidata ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri medi per la fase di studio e introduzione della causa, data la non particolare complessità della vicenda, già definita in sede penale, e dei parametri medi per le altre fasi, tenuto conto anche del valore riconosciuto in sede di condanna), segue la soccombenza e è posta a carico di parte convenuta. Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del citato d.m., il compenso va ulteriormente aumentato del 30% in ragione del fatto che il difensore ha assistito più parti, tenuto conto della peculiarità della posizione della figlia rispetto a quella dei genitori.
13 Va inoltre disposta la compensazione delle spese di c.t.u. tra le parti nella misura della metà. La restante quota, seguendo la soccombenza, grava interamente sul convenuto.
P.Q.M.
Il LE, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 18.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_2 della somma di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_3 somma di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_3
, al pagamento della somma di € 480,00, oltre interessi e Parte_2 rivalutazione come indicato in parte motiva;
rigetta le altre domande;
compensa nella misura di ½ le spese di lite tra le parti.
condanna al pagamento, in favore di parte attrice, della Controparte_1 restante quota di ½ delle spese di lite, che liquida in € 3.300,05, oltre iva, cpa e spese generali, oltre € 27,00 per bollo ed € 759,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
compensa nella misura di ½ le spese di c.t.u. tra le parti;
pone definitivamente a carico di il pagamento della Controparte_1 restante quota di ½ delle spese di c.t.u. Così deciso in Taranto, in data 20/01/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 LE MI sez. X, 25/02/2008, n.2398: “La violenza sessuale comporta la lesione di fondamentali valori di libertà e dignità della persona e tale lesione acquista autonomo rilievo rispetto alle sofferenze ed ai perturbamenti psichici che quella violenza naturalmente comporta: è dunque da condividere l'impostazione della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. che consente il risarcimento oltre che del tradizionale danno morale soggettivo, di tutte le ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di natura non patrimoniale, derivanti, secondo i criteri della regolarità causale, dalla lesione di interessi di rango costituzionale.”; 2 cfr. Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13611. 3 Cassazione civile , sez. III , 21/06/2011 , n. 13611 “In ipotesi di violenza sessuale, costituisce fatto ormai notorio che la persona offesa rivesta contemporaneamente i caratteri di soggetto (passivo) e di oggetto (dal punto di vista del violentatore), specialmente se la vittima è un soggetto infraquattordicenne, con conseguentemente lesione della personalità, il cui risarcimento non può che avvenire in via equitativa, stante la ovvia difficoltà del danneggiato di proporre una precisa quantificazione”; Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, n. 22272.; LE MI , sez. X , 16/12/2009 “Pur all'interno della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, la sofferenza patita dal soggetto passivo della violenza sessuale, consistente nella penosa consapevolezza di essere stata vittima di un grave abuso, non può essere assorbita dal danno biologico, meritando dunque autonomo apprezzamento.”4 LE , MI , 17/12/2004; LE , MI , sez. X , 25/02/2008 , n. 2398 “La violenza sessuale comporta la lesione di fondamentali valori di libertà e dignità della persona e tale lesione acquista autonomo rilievo rispetto alle sofferenze ed ai perturbamenti psichici che quella violenza naturalmente comporta: è dunque da condividere l'impostazione della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. che consente il risarcimento oltre che del tradizionale danno morale soggettivo, di tutte le ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di natura non patrimoniale, derivanti, secondo i criteri della regolarità causale, dalla lesione di interessi di rango costituzionale.”; Cassazione penale , sez. III , 21/09/2007 , n. 38952 “Ai prossimi congiunti della vittima di un reato (nella specie abuso sessuale su minore) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto dell'art. 1223 del codice civile né quello di cui all'art. 185 del codice penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito.”; LE , Agrigento , 04/06/2001 “È configurabile un danno esistenziale in capo ai familiari conviventi della vittima di una violenza sessuale, da qualificare come conseguenza diretta ed immediata del fatto di reato.”.