TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al n. 8998 / 2024 promossa da
- - ass. avv. BUSSO FRANCESCA Parte_1 C.F._1
contro
- parte convenuta contumace Controparte_1 P.IVA_1 all'udienza del 9/4/2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che
- si è rivolto al tribunale affermando di aver lavorato come barista Parte_1 alle dipendenze di dall'1.3.2024, di aver ricevuto Controparte_1
solo un acconto sulla retribuzione del mese di giugno 2024, di non aver più potuto svolgere la prestazione lavorativa dal 25.7.2024 per inagibilità del locale ed irreperibilità dei titolari, di essersi dimesso per giusta causa il 23.9.2024, lamentando il mancato pagamento delle ultime retribuzioni, del t.f.r. e delle competenze di fine rapporto, dell'indennità di mancato preavviso, per un totale di 9816,98, di cui euro 1012,04 per t.f.r. (la domanda volta al pagamento del lavoro straordinario e alla consegna delle buste paga sono state oggetto di rinuncia all'odierna udienza),
- la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
- nel corso del processo è stata sentita la parte ricorrente, è stato vanamente disposto l'interrogatorio formale di parte convenuta, sono state assunte le prove testimoniali;
1 2.
ritenuto che
le domande del ricorrente siano meritevoli di accoglimento, considerato che
2.1. l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti e la sua durata, le mansioni svolte dalla parte ricorrente e l'orario da questa osservato risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (buste paga, modulo recesso rapporto di lavoro);
2.2. la parte ricorrente ha dunque offerto prova dei propri crediti;
2.3. per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/3/2010, Cass. Sez. VI-I civile sentenza n. 25584 12/10/2018);
2.4. la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme richieste in ricorso per retribuzioni dirette, indirette e differite;
2.5. il mancato pagamento delle retribuzioni integra una giusta causa di dimissioni e dunque legittima la richiesta di pagamento dell'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2118 comma 2 c.c., come previsto dall'art. 2119 c.c.;
2.6. in merito al quantum, il conteggio delle spettanze trascritto a pag. 9 del ricorso allegato al ricorso appare conforme ai dati retributivi indicati nelle buste paga e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, ben può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare dei crediti maturati dalla parte ricorrente in complessivi € 9816,98 lordi di cui € 1012,04 a titolo di t.f.r.;
2.7. trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3.
ritenuto che
ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. la parte soccombente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in
2 dispositivo - in assenza di nota spese - sulla base dei valori minimi di cui al d.m.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di difese ad opera della parte convenuta;
P.Q.M.
Visto l'art.429 c.p.c., definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuto e condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a pagare a la somma lorda di € Parte_1
9816,98, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di causa liquidate in € 2109,00, oltre spese forfetarie in misura del 15%, contributo se versato.
La giudice
Roberta PASTORE
3