Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il Tribunale, nella persona del Giudice d.ssa Roberta Bonaudi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3316/2020 promossa da:
(p. iva. ), con il patrocinio dell'avv. CECCHIN FABIO (c.f. Parte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BASSIGNANO ALBERTO C.F._1
(c.f. , sito in UZ (CN) C.so Roma n. 15; C.F._2
OPPONENTE contro
(p. iva. ), con il patrocinio dell'avv. TORNAVACCA Controparte_1 P.IVA_2
ROBERTO (c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo CodiceFiscale_3 sito in Mondovì (CN) Largo Campana n. 2;
OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
Parte_1
Piaccia all'Ill.mo G.U. presso il Tribunale di Cuneo
- Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 1296/2020, pronunciato dal Tribunale di Cuneo in data 08.10.2020, nella procedura r.g. 2746/2020 accertando e dichiarando che nulla è dovuto alla per le ragioni esposte in narrativa, con tutti i Controparte_1 conseguenti effetti di legge.
- Per l'effetto, condannare alla restituzione dell'importo di Euro 8.865,96 Controparte_1 pagato da in virtù di provvedimento di provvisoria esecutorietà del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1296/2020 emesso fuori udienza il 10.03.2021, oltre a Tassa di Registro ed interessi al tasso moratorio.
- Con vittoria di spese e compensi di lite.
CP_1
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis;
IN VIA ISTRUTTORIA
- previa revoca parziale delle ordinanze istruttorie del 20.07.2021 e del 19.10.2022 e contestuale ammissione delle prove orali ritualmente dedotte dalla parte convenuta opposta e non espletate in quanto dichiarate inammissibili;
IN VIA PRELIMINARE
pagina 1 di 10
IN VIA PRINCIPALE
- rigettarsi l'opposizione avversa e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la al pagamento, in favore della della Parte_2 Controparte_1 somma capitale di € 6.500,00, integrata con gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02
(trattandosi di credito derivante da transazione commerciale tra imprese) decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, oltre alle spese della procedura monitoria, così come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
- dichiararsi comunque infondate e rigettarsi tutte le domande - compresa la domanda di restituzione della somma di € 8.865,96 già versata dalla in favore della Parte_2 conchiudente in ottemperanza al provvedimento di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - e/o eccezioni proposte dall'attrice in opposizione Parte_2 nei confronti della convenuta opposta Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA, Parte_3
- contenute le eccezioni di inadempimento e compensatorie di controparte nei limiti delle risultanze probatorie di causa, dichiarare tenuta e quindi condannare la Parte_2 al pagamento in favore della società conchiudente della veriore somma Controparte_1 risultante all'esito del giudizio, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02 (trattandosi di credito derivante da transazione commerciale tra imprese) decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
IN OGNI CASO
- con il favore delle spese e del compenso di causa, oltre rimborso forfettario 15% delle spese ex D.M. 147/2022, oltre CPA ed IVA;
- condannarsi altresì la società opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto.
1. Con atto di citazione notificato il 18.11.2020, la società in persona del Parte_1 legale rappresentante , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_4
1296/2020 (r.g.n. 2746/2020), emesso in data 8.10.2020, con il quale Tribunale di Cuneo le ingiungeva il pagamento della somma di euro 6.500,00 oltre interessi, accessori e spese su ricorso di , con il quale quest'ultima aveva Controparte_2 dedotto di vantare il predetto credito a titolo di saldo dell'importo complessivo dovuto in forza di “lavori svolti in subappalto e subaffido presso il comune di Susa”
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, attesa l'insussistenza del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
Assumeva infatti la società opponente – non contestando l'esistenza del rapporto contrattuale posto a base della pretesa – che (i) il corrispettivo, quantificato dall'opponente in complessivi euro 23.000,00, era stato successivamente convenzionalmente ridotto a euro 20.000,00, (ii)
pagina 2 di 10 che di questi 20.000,00 euro ne aveva già corrisposto euro 18.000,00; che aveva dovuto sostenere maggiori spese e costi per un totale di euro 2.100,00 a causa del ritardo nell'adempimento di controparte e dei difetti delle lavorazioni svolte. Tali circostanze priverebbero dunque la società opposta di qualsiasi credito residuo nei confronti di
[...]
Parte_1
2. si costituiva in giudizio con comparsa del 15.02.2021, evidenziando l'infondatezza CP_1 dell'opposizione, instando per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, in subordine, domandando l'accertamento del veriore credito vantato nei confronti della al netto di quanto eventualmente riconosciuto come Parte_2 dovuto a quest'ultima.
3. In esito alla prima udienza di comparizione del 09.03.2021, il giudice accoglieva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 20.07.2021, il giudice ammetteva le istanze di ordine di esibizione formulate da parte opposta (nei confronti dell'opponente e nei confronti del comune di Susa) e disponeva lo svolgimento di una sintetica istruttoria orale.
All'udienza del 15.11.2021 venivano sentiti due testi di parte opposta e Testimone_1
) e due testimoni di parte opponente ( e ) Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
a prova contraria;
con riferimento al teste , parte opposta eccepiva l'incapacità Testimone_4
a testimoniare, atteso che il medesimo – al momento della consegna dei lavori – risultava essere il titolare della impresa opponente.
Alla successiva udienza del 05.05.2022, il Giudice, verificato il deposito da parte della
[...]
della documentazione di cui era stata disposta l'esibizione, rinviava all'udienza di Pt_1 precisazione delle conclusioni, da svolgersi mediante trattazione scritta.
All'esito di tale udienza, il nuovo magistrato assegnatario del fascicolo riteneva necessaria per la decisione un'integrazione di istruttoria orale su alcune delle circostanze dedotte da parte opponente. All'udienza del 28.02.2023, venivano escussi due testi di parte opponente
( , nuovamente, e ). All'udienza dell'11.10.2023 veniva sentito, Testimone_4 Testimone_5 in prova contraria, un testimone indicato da parte opposta ( ). Testimone_6
Con ordinanza del 9.11.2023, su richiesta concorde delle parti, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 02.10.2024, in esito alla quale assumeva la causa in decisione concedendo termine sino al 02.12.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e termine successivo di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
IN DIRITTO
Ammontare del credito azionato.
Nel ricorso monitorio, che rappresenta il perimetro della domanda formulata dall'attore sostanziale, la ha chiesto la condanna di al pagamento dell'importo di CP_1 Parte_2 euro 6.500,00 IVA compresa a titolo di residuo credito dovuto in base alle due fatture emesse
(n. 8 e 9/2019 di cui ai doc. 3 e 4) e rimasto inevaso: residua in capo alla società ricorrente un
pagina 3 di 10 credito pari ad euro 6.500,00 nei confronti della società denominata … la Parte_2 quale non ha ancora provveduto pagamento dell'intero importo pattuito per le suddette lavorazioni;
il predetto credito è imputabile all'esecuzione da parte della su Controparte_1 commissione della dei “lavori in contratto o di subappalto e in sub-affido” Parte_2 presso il cantiere Scuole di Susa, come indicato nelle fatture n. 8 del 16.09.2019 e n. 9 del
16.09.2019 il cui complessivo importo è rimasto parzialmente inevaso per un residuo dovuto pari a euro 6.500,00 IVA compresa;
le predette fatture sono state regolarmente registrate dalla società emittente come risulta dagli allegati estratti dei registri contabili dell'anno 2019; a nulla sono valsi i reiterati inviti al pagamento formulati dall'odierna società ricorrente alla debitrice, tra cui in particolare la missiva di ultimo sollecito del 10.08.2020 inviata dalla Controparte_1
[... a mezzo pec (doc. 6)
Quindi, a prescindere da quale fosse il corrispettivo pattuito in contratto (pacificamente di euro
23.000,00 complessivi di cui euro 21.500,00 per il subappalto ed euro 1.500,00 per il sub- affido) il credito qui azionato è limitato al residuo non pagato rispetto a quello fatturato.
E ciò è confermato dal conteggio che la creditrice opposta compie nel momento in cui imputa i pagamenti ricevuti: riconosciuto come imputabile al contratto di Susa il pagamento di euro
10.000,00 di cui al doc. 9 del 6.11.2019, riferito il bonifico di euro 4.000,00 (doc. 10) ad altri cantieri e riferito il bonifico di euro 4.000,00 (doc. 10) per 500,00 euro ad altro cantiere, conclude (pag. 19 della comparsa): Il residuo restante del secondo bonifico di € 4.000,00 del
30.06.2020, pari ad € 3.500,00, è dunque imputabile alle due fatture n. 8 e n. 9 del 16.09.2019 relative al cantiere di Susa, di modo che dedotto l'ulteriore acconto di € 10.000,00 del 6-
7.11.2019, residuano rispetto alla cifra fatturata € 6.500,00
È dunque evidente che la domanda riguarda il residuo dovuto rispetto all'importo fatturato di complessivi euro 20.000,00.
Per mera completezza di esposizione, va aggiunto che tutte le fatture sono esenti IVA e quindi l'importo di euro 6.500,00 non è comprensivo di IVA ma esente da IVA, sicché non CP_1 avrebbe dovuto anticipare l'imposta pur senza avere ricevuto il pagamento dal committente
(giustificazione alla mancata emissione di fattura per il saldo del corrispettivo pattuito rispetto a quello fatturato); che l'ultimo sollecito di cui al doc. 6 allegato al ricorso monitorio si riferiva al mancato saldo delle fatture n. 8 e 9/2019 emesse dalla a saldo dei Controparte_1 lavori eseguiti presso i Vs cantieri ed ammontante a euro 6.500,00 iva compresa.
In ogni caso, il credito azionato riguarda il mancato saldo delle fatture n. 8 e 9 sicché non si deve in questa sede accertare se fosse stata o meno pattuita una riduzione del corrispettivo pattuito contrattualmente -in relazione alla mancata esecuzione (pacifica) delle lavorazioni di smontaggio dei radiatori, con loro rimontaggio con spostamento in verticale di 10 cm e opere connesse allo spostamento (mensole di sospensione e adattatori) -.
Avvenuto pagamento della somma di euro 18.000,00
Parte opponente, poi, allega di avere corrisposto (a fronte del credito azionato di euro
20.000,00) la somma complessiva di euro 18.000,00 nel seguente modo:
- Euro 10.000,00 con bonifico del 06.11.2019 (Doc. 9);
pagina 4 di 10 - Euro 4.000,00 con bonifico del 01.06.2020, di cui 1.500,00 € a pagamento integrale della fattura n. 8 del 16.09.2019 per i lavori in subaffido (Doc. 10);
- Euro 4.000,00 con bonifico del 29.06.2020 (Doc. 11).
Premesso che la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento (Cass. sez. 2 n.
20052/2024), si osserva che il bonifico di cui al doc. 9 riporta come causale “acconto vostra fattura su prestazioni eseguite nel cantiere di Susa”; anche se non vi è imputazione specifica alla fattura n. 8/2019 (né alla 9/2019), risulta chiara l'intenzione di parte debitrice di imputare il pagamento al credito di controparte per i lavori oggetto del presente giudizio. E infatti parte creditrice conferma tale imputazione.
Gli altri due bonifici di euro 4.000,00 ciascuno (del 1° e del 29.06.2020) recano invece rispettivamente la seguente causale: pagamento in acconto su fatture e acconto su posizioni aperte.
Nessuna imputazione, quindi, al cantiere di Susa.
Il creditore ha allegato e documentato che, all'epoca, erano pendenti con la opponente altri rapporti contrattuali: -cantiere di UZ (terminato ad aprile 2019 in ordine al quale vennero emesse le fatture del 2019 n. 3, 4, 5, 6, 12 -quest'ultima in data 16.09.2019 come quelle n. 8 e
9 qui azionate- 13); -cantiere di Cuorgné- Salto (iniziato e finito in tempi coincidenti a quello di
Susa, per il quale furono emesse le fatture n. 10 e 11 emesse anch'esse il 16.09.2019). Ha quindi effettuato le seguenti imputazioni rispetto ai due bonifici di euro 4.000,00:
-quello del 1°.06.2020: per euro 3.000,00 a saldo della fattura n. 13 del 13.11.2019 relativa al cantiere di UZ perché credito più risalente, scaduta alla data del pagamento, meno garantita perché emessa a fronte di lavori extracontratto e, infine, perché riferita al contratto complessivamente più oneroso;
quanto a euro 1.000,00 alla fattura n. 10 del cantiere di
Cuorgné – Salto perché cantiere più oneroso rispetto a quello di Susa;
-quello del 30.06.2000: per euro 500,00 al residuo credito per la fattura n. 10 di cui sopra e per euro 3.500,00 alla fattura per il cantiere di Susa.
Parte debitrice assume che i crediti di cui alle fatture n. 13/2019 per il cantiere di UZ e n.
10/2019 per il cantiere di Cuorgnè- Salto non sussistono e comunque non sarebbero liquidi ed esigibili;
eccepisce la tardività della imputazione dei pagamenti da parte del creditore;
eccepisce il mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 1193 secondo comma c.c., ribadendo la correttezza della sua imputazione al debito più risalente e quindi sostanzialmente in ordine di numero progressivo delle fatture ricevute, esclusa la n. 13/2019 che sarebbe contestata.
In diritto va osservato che soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (Cass. sez. 2 n.
27247/2023 che precisa che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così
pagina 5 di 10 da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore).
Qui pacificamente, quanto ai due acconti di euro 4.000,00, non vi è stato un pagamento eseguito con riferimento al credito specifico di cui alle fatture n. 8 e 9/2019 essendo inoltre non contestato e documentato che tra le parti nel medesimo periodo di tempo, fossero pendenti altri rapporti contrattuali in relazione ai quali la era parimenti Controparte_1 creditrice della . Parte_2
E allora, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare (come nel caso di specie), la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass. n. 31837 del 27/10/2022 in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando
l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che
l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore).
Pertanto, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c. (Cass. n. 450 del
14/01/2020).
Tuttavia, tale principio è destinato ad operare solo nel caso in cui il pagamento risulti specificamente riferibile ad uno specifico credito, ed in particolare a quello dedotto in giudizio.
È stato, infatti precisato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass. n. 19039 del 16/07/2019; Cass. n. 3902/1977; Cass. n. 1041/1998; Cass. n.
1571/2000; Cass. n. 14741/2006)
La scelta del creditore (in difetto di quella da parte del debitore) non è stata fatta tardivamente nel presente giudizio, ma è stata fatta sin dal momento del sollecito di pagamento delle due fatture n. 8 e 9/2019 allorquando fu chiesto appunto il saldo di euro 6500,00 -detraendo dal pagina 6 di 10 loro importo di euro 20.000,00 il bonifico di euro 10.000,00 e in parte quello del 29.06.2020 per euro 3.500,00
Che poi il credito per la fattura n. 13/2019 sia insussistente perché relativo a lavori extracontratto è allegazione priva di pregio, visto che si tratta di corrispettivo vantato per lavori comunque eseguiti e non contestati dalla prima dei pagamenti genericamente Parte_2 imputati ai rapporti pendenti. Che la non abbia avviato iniziative giudiziali in ordine agli CP_1 altri cantieri risulta irrilevante in questa sede, laddove rileva soltanto la presenza di due pagamenti effettuati dal debitore senza imputazione specifica (né al cantiere di Susa, né agli altri rapporti), la sussistenza di altri rapporti commerciali tra le parti e la emissione da parte del creditore di altre fatture nei confronti della che non erano integralmente Parte_2 saldate alla data del 1°.06.2020 e del 29.06.2020. Peraltro, appare evidente che se i pagamenti sono stati imputati alla fattura n. 13/2019 che risulta quindi saldata, senza nessuna formale contestazione da parte della debitrice, nessuna iniziativa giudiziaria doveva essere intrapresa per quei lavori. Al più sarebbe stata contraddittoria l'azione di recupero sia dell'uno che dell'altro credito.
Eccezione di inadempimento.
Assume poi la debitrice di avere diritto a detrarre dal corrispettivo contrattuale di euro
20.000,00 la somma di euro 1.000,00 in quanto costo da lei sostenuto per ovviare al ritardo della nella esecuzione dei lavori;
in particolare, assume di avere incaricato la IT CP_1 [...] di eseguire i lavori di tinteggiatura, finitura e pulizie a fronte dei Controparte_3 quali l'Impresa emetteva fattura n. 12 del 5.09.2019 direttamente pagata dalla opponente.
La fattura intestata alla per l'importo di euro 1.000,00 si riferisce Parte_2 specificamente ai lavori parziali di tinteggiatura del cantiere di Susa e ha la medesima data di emissione della n. 13 del 5.09.2019 intestata alla per “lavori di tinteggiatura presso vostro CP_1 cantiere”, senza ulteriore specificazione, sicché ben potrebbe riferirsi ad altri appalti della CP_1 in essere in quel momento.
Pacifico è che l'impresa era presente nel cantiere di Susa e che eseguì lavorazioni di tinteggiatura per completare il lavoro prima dell'apertura della scuola.
Tuttavia, decisiva è la circostanza che la opponente abbia allegato ma non documentato l'avvenuto pagamento della fattura dell'Impresa, sicché non può considerarlo come costo da decurtare dal corrispettivo dovuto alla subappaltatrice.
Assume infine la debitrice che, a causa di difetti delle opere eseguite dalla in fase di CP_1 tinteggiatura (antiestetici agglomerati di vernice, stesura non omogenea del colore, tinteggiatura delle placche elettrice e dei pulsanti di accensione delle luci), aveva dovuto distaccare con urgenza due suoi dipendenti per due intere giornate con un costo stimato di euro 1.100,00; l'urgenza era conseguente al fatto che l'opera avrebbe dovuto essere consegnata il 10.08.2019 mentre ancora a settembre 2019 la controparte non aveva finito i lavori (con conseguente intervento della IT ) e quelli eseguiti erano difettosi. CP_3
pagina 7 di 10 Il credito fa riferimento al doc. 14 di parte opponente (“rapportino cantiere”) dal quale risulta che i giorni 4 e 5.09.2019 erano presenti sul cantiere due dipendenti della per Parte_2 lavori di “pulizia prese, smontaggio e sistemazione interruttori”.
Ebbene, uno dei due operai che sarebbe stati presenti quel giorno, è stato escusso Tes_3 come testimone riferendo peraltro di nulla sapere del cantiere per non averci lavorato;
egli genericamente riferiva di essere andato a pulire a settembre, di avere sistemato le prese e vari pezzi di tinteggiatura senza ricordare la data ma precisando che in quella occasione non vi erano né la IT , né i dipendenti della CP_3 CP_1
Tale allegazione risulta smentita sia da altri testimoni escussi sulla circostanza dedotta sub 16 dalla (16. in data 04.09.2019 erano ancora presenti in cantiere gli operai della CP_1 [...]
e della IT individuale LUPO, per terminare i lavori di tinteggiatura, finiture Controparte_1
e pulizie), sia dai documenti acquisiti.
Nel verbale di ultimazione lavori redatto alla presenza della IT e datato il 5.09.2019 Pt_2 si dava atto che i lavori previsti in progetto sono stati ultimati;
detti lavori risultano effettuati a regola d'arte con gli idonei materiali e magisteri;
il cantiere e i locali della scuola sono stati sgomberati da uomini e mezzi e che l'ultimazione dei lavori era avvenuta con un anticipo di 5 giorni rispetto al termine contrattuale del 10.09.2019.
Il direttore dei lavori Ing. escusso come testimone all'udienza del 23.03.2023 Testimone_5 riferiva: conosco i fatti di causa in quanto all'epoca ero Direttore dei lavori di adeguamento statico della Scuola di Corso Couvert di Susa. Ero presente sul cantiere. Si trattava di un cantiere piccolo, per un importo inferiore a 100.000,00 euro. I lavori sono stati eseguiti nel corso dei mesi estivi ed io mi recavo presso lo stesso con una frequenza di una volta ogni dieci giorni mediamente. ADR: i lavori sono stati conclusi prima del termine contrattuale. L'esecuzione dei lavori è avvenuta a regola d'arte ed infatti abbiamo emesso il relativo certificato. Interrogato sui capitoli di prova ammessi formulati da parte attrice nella propria seconda memoria istruttoria, il teste dichiarava: Sul capo 11) (relativo alla denuncia di difetti delle opere di tinteggiatura): non ricordo. Ricordo che a fine lavori avevo notato qualche difetto sulle tinteggiature. Tale circostanza era stata notata altresì dal RUP del Comune di Susa, Arch.
[...]
, che era stata presso il cantiere prima di me e successivamente, quando ci siamo Per_1 sentiti, mi aveva segnalato questi difetti. ADR: si trattava di piccole imperfezioni esecutive della tinteggiatura, come ad esempio le placchette delle prese e degli interruttori che presentavano delle colature o la tinteggiatura passante direttamente sopra. Ricordo che abbiamo chiesto informalmente che fossero sistemate ma non abbiamo ritenuto che si trattasse di vizi tali da inficiare la chiusura del cantiere. Sul capo 12) (vero che con messaggio watsapp del 12.09.2019
l'ing. riferiva al geom. che le prese e gli interruttori delle aule della scuola Tes_5 Pt_2 primaria risultavano inutilizzabili in quanto coperti di vernice): è vero. ADR: preciso che quando ho fatto riferimento alla tempestività della consegna dei lavori ho avuto riguardo alla commessa pubblica
pagina 8 di 10 Da tale testimonianza si evince che quelle piccole imperfezioni esistevano alla data di consegna dei lavori del 5.09.2019 e ancora alla data del 12.09.2019 sicché non è possibile che due dipendenti della vi avessero lavorato il 4 e il 5.09.2019 come indicato nel doc. 14. Pt_2
Inoltre, sulla circostanza capitolata sub 16 da parte opposta, il teste , Testimone_1 confermava che il 4.09.2019 erano presenti gli operai della mentre non erano CP_4 presenti gli operai;
ugualmente il teste (già dipendente della Pt_2 Testimone_2 CP_1 riferiva che Il 4 di settembre c'era il signore della IT e noi. Non vi erano altre persone. A CP_3 domanda: “Non ho visto operai di a Susa. Pt_2
Lo stesso (dipendente della opponente con funzioni di responsabile di cantiere Testimone_4
e responsabile tecnico) riferiva che: Ho sottoscritto con la committenza il verbale di consegna delle opere a regola d'arte in data 5 settembre 2019. Preciso che è prassi consolidata in ogni caso che se vi sono solo delle rifiniture da effettuare per la cui esecuzione sono necessari pochi giorni (nell'ordine di misura di 15-20 giorni), si sottoscrive tale verbale per consentire l'agibilità dei luoghi pubblici oggetto di relativi appalti. I miei operai sono intervenuti dopo la sottoscrizione del verbale di fine lavori
Pertanto, il credito vantato da parte opponente a titolo di risarcimento dei danni per lavorazioni difettose, credito corrispondente peraltro alla esigua somma di euro 1.000 per il compenso dell'attività svolta da due suoi dipendenti per porre rimedio ai difetti delle lavorazioni eseguite da appare non provato, non essendoci corrispondenza tra le CP_1 allegazioni difensive (secondo cui i dipendenti andarono in cantiere il 4 e il 5.09.2019 Pt_2
d'urgenza per finire le lavorazioni e porre rimedio ai difetti prima della consegna dell'opera, come da doc. 14), le deduzioni istruttorie (laddove l'intervento dei due operai di cui al doc. 14 viene riferito genericamente al mese di settembre 2019) e le emergenze probatorie in atti.
***
Conclusivamente, precisato che il credito azionato è pari alla differenza tra quanto fatturato dalla (euro 20.000) e quanto corrisposto dalla (euro 13.500) e che non è CP_1 Parte_2 risultato provato il credito di quest'ultima per l'esborso di euro 1000,00 a favore della impresa e per il costo di euro 1000,00 per la forza lavoro impegnata a porre rimedio ai difetti CP_3 dell'opera della subappaltatrice, va confermato il decreto ingiuntivo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tenuto conto del valore della controversia (euro 6.500), della natura della causa, dell'attività difensiva svolta che è stata molto impegnativa pur nella esiguità del valore della controversia, dell'utilizzo di tecniche informatiche nelle difese conclusionali che hanno agevolato la consultazione e la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, della nota spese depositata da parte opposta, le spese di lite di parte opposta sono liquidate in euro 5.077,00 di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase istruttoria ed euro
1701 per la fase decisoria, oltre l'aumento di euro 1523,10 ex art. 4 comma 1bis tariffa professionale, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
pagina 9 di 10 Non si ravvisano i presupposti per la condanna di parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3316/2020 R.G.T. promossa da nei confronti di ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione reiette, così decide:
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1296/2020 emesso in data 8.10.2020 dal Tribunale di Cuneo, che dichiara esecutivo;
2) dichiara tenuta e condanna in persona del suo legale Parte_1 rappresentante al rimborso delle spese processuali di parte convenuta in opposizione, che liquida in complessivi euro 6.610,00 oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Cuneo, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Roberta Bonaudi
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