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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 8.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2280 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 06/05/2024 ed iscritto al n 2280 - 2024 RG , vertente tra
- (CF: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Gioiosa Ionica (RC), alla Via Madama Lena n. 37 presso lo studio dell'Avv. Michele Malavenda (C.F.: ) che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
Controparte_1
(C.F. – P.IVA , con sede in Roma, in persona P.IVA_1 P.IVA_2 del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
) e dall'Avv. Valeria Grandizio (CF C.F._3
), in virtù di procura generale alle liti per atto Notar C.F._4 del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313). Persona_1
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Con ricorso depositato in data 06.05.2024 la ricorrente propone opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n.OI-002248164 , che gli è stata notificata in data 08.04.2024, di € 451,50, oltre € 10,33 per spese di notifica, irrogata dall' con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione CP_1 amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, novellato dall'art. 23 bis del D.L. n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023.
Parte ricorrente, premettendo di non aver mai ricevuto regolarmente la notifica del presupposto atto di accertamento attinente alla omissione contributiva posta alla base della sanzione amministrativa, così come richiamato nell'ordinanza-ingiunzione, eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per una pluralità di profili (prescrizione, decadenza, omessa notifica dell'atto di accertamento e vizio di motivazione).
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1 conclude per il rigetto del ricorso. Nel merito osserva che con l'ordinanza-ingiunzione opposta viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente al periodo 12/2018. La suddetta ordinanza è stata notificata in data 08.04.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 20.10.2021.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone - pena l'estinzione dell'obbligazione - alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano.
Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024).
Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_1 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019).
L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto
2 applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre
1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_1 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Trattandosi di contributi per i periodi 12/2018, considerato il termine di scadenza per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali che deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, è palesemente tardiva la notificazione dell'atto di accertamento della violazione da parte dell' avvenuta solo in data 20.10.2021. CP_1
Pertanto, risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo, ridotte in misura compresa tra il medio ed il minimo in considerazione del minimo valore della causa .
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-
002248164, - Prot. .6700.04/10/2021.0437849, notificata in data CP_1
08.04.2024 dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara estinta la sanzione CP_1 dalla stessa portata;
- condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 400,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Michele Malavenda dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 09/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 8.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2280 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 06/05/2024 ed iscritto al n 2280 - 2024 RG , vertente tra
- (CF: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Gioiosa Ionica (RC), alla Via Madama Lena n. 37 presso lo studio dell'Avv. Michele Malavenda (C.F.: ) che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
Controparte_1
(C.F. – P.IVA , con sede in Roma, in persona P.IVA_1 P.IVA_2 del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
) e dall'Avv. Valeria Grandizio (CF C.F._3
), in virtù di procura generale alle liti per atto Notar C.F._4 del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313). Persona_1
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Con ricorso depositato in data 06.05.2024 la ricorrente propone opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n.OI-002248164 , che gli è stata notificata in data 08.04.2024, di € 451,50, oltre € 10,33 per spese di notifica, irrogata dall' con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione CP_1 amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, novellato dall'art. 23 bis del D.L. n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023.
Parte ricorrente, premettendo di non aver mai ricevuto regolarmente la notifica del presupposto atto di accertamento attinente alla omissione contributiva posta alla base della sanzione amministrativa, così come richiamato nell'ordinanza-ingiunzione, eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per una pluralità di profili (prescrizione, decadenza, omessa notifica dell'atto di accertamento e vizio di motivazione).
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1 conclude per il rigetto del ricorso. Nel merito osserva che con l'ordinanza-ingiunzione opposta viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente al periodo 12/2018. La suddetta ordinanza è stata notificata in data 08.04.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 20.10.2021.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone - pena l'estinzione dell'obbligazione - alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano.
Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024).
Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_1 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019).
L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto
2 applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre
1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_1 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Trattandosi di contributi per i periodi 12/2018, considerato il termine di scadenza per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali che deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, è palesemente tardiva la notificazione dell'atto di accertamento della violazione da parte dell' avvenuta solo in data 20.10.2021. CP_1
Pertanto, risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo, ridotte in misura compresa tra il medio ed il minimo in considerazione del minimo valore della causa .
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-
002248164, - Prot. .6700.04/10/2021.0437849, notificata in data CP_1
08.04.2024 dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara estinta la sanzione CP_1 dalla stessa portata;
- condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 400,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Michele Malavenda dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 09/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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