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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.5936 /2024, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. DALEMMO ANNA per Parte_1
procura in atti
E
con il patrocinio dell'Avv. CONTE CRISTIANO per procura in CP_1
atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. L'affidamento dei figli minori è riconosciuto concordemente da entrambi i coniugi in via esclusiva alla madre, con collocazione dei bambini presso il domicilio della madre, che
è sempre stato quello della casa famigliare;
3. La casa coniugale è sita in Roma, Via Carmagnola 164, di proprietà della moglie, ove continuerà ad abitare con i figli e . Il marito se ne è già Per_1 Per_2 Per_3 allontanato portando così i propri effetti personali già da tempo ed attualmente è detenuto;
4. I coniugi, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
5. Il padre, venendo meno la misura detentiva, potrà vedere e tenere con sé i figli, indicativamente due pomeriggi a settimana ed un fine settimana alternato dal venerdì alla domenica ma senza il pernottamento presso di sé con l'obbligo di riportarli presso la casa famigliare, e questo per il primo anno e fino a quando sia necessario per permettere di riprendere gradualmente i rapporti tra il padre ed i figli dopo il periodo di lontananza;
di anno in anno, i bambini trascorreranno con il padre una festività natalizia o pasquale di comune accordo con la madre con il rispetto anche qui solo per il primo anno e fino a quando si ritenga necessario del rientro per la notte presso la madre;
entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno, dovrà invece concordarsi con la moglie il piano vacanze con i minori per i rispettivi periodi di permanenza presso il genitore collocatario;
6. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli, corrispondendo alla moglie un assegno mensile pari ad € 900,00 (novecento/00) complessivi, - € 300,00 per ciascuno dei figli- entro il 5 di ogni mese. L'assegno sarà rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT;
7. Le spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate ed approvate, saranno divise al 50% tra i coniugi;
8. Sin d'ora entrambi i coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e all'utilizzo dello stesso.”; rilevato che, a seguito di richiesta di chiarimenti del GD in merito al titolo di reato e allo stato attuale del procedimento penale per il quale il è detenuto CP_1
(potendosi, in mancanza di riferimenti temporali concernenti la durata sia pure approssimativa del periodo di detenzione, regolamentare la frequentazione solo tenuto conto della attuale situazione detentiva del , nelle note congiunte in CP_1
data 28.3.2025 il ha dichiarato di essere “in detenzione mista (espiazione pena CP_1
e custodia cautelare) presso la Casa Circondariale di Roma per violazione CP_2 legge armi (art. 2, 4 e 7 L. 895/67), minacce (art. 612 cp) e ricettazione (648 cp) con fine pena a maggio 2025 per il titolo in espiazione e, provvisoriamente, a settembre 2025 per il titolo custodiale” e di frequentare i figli durante il colloquio settimanale, accompagnati dalla madre, sicchè le parti, fermo restando che alla scarcerazione del gli incontri padre-figli dovranno riprendere gradualmente così come CP_1
concordato al punto 5 del ricorso congiunto, hanno chiesto di regolamentare la frequentazione padre-figli durante l'attuale stato di detenzione paterno secondo le seguenti modalità: “a) un incontro a settimana, come previsto dal regolamento carcerario, preferibilmente il martedì o giovedì, ovvero nel giorno disponibile in base alle disposizioni del carcere, per un totale massimo di quattro incontri mensili;
b) qualora l'area verde preposta agli incontri genitori detenuti e prole, non fosse disponibile, tenere conto delle esigenze e della volontà dei minori, che in passato hanno manifestato malessere a tenere il colloquio nelle sale comuni del carcere, nonché delle loro esigenze scolastiche qualora gli incontri coincidano, ad esempio, con verifiche, interrogazioni o gite o altre uscite didattiche.”; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, avuto riguardo all'interesse dei minori, valutato alla luce dello stato di detenzione del padre;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
coniugati in Roma il 27/04/2012, alle condizioni di cui al ricorso e alle
[...]
note congiunte, riportate in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto 00096,
Parte 1, Serie 09, Anno 2012);
- nulla sulle spese
Roma, 11.4.2025
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.5936 /2024, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. DALEMMO ANNA per Parte_1
procura in atti
E
con il patrocinio dell'Avv. CONTE CRISTIANO per procura in CP_1
atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. L'affidamento dei figli minori è riconosciuto concordemente da entrambi i coniugi in via esclusiva alla madre, con collocazione dei bambini presso il domicilio della madre, che
è sempre stato quello della casa famigliare;
3. La casa coniugale è sita in Roma, Via Carmagnola 164, di proprietà della moglie, ove continuerà ad abitare con i figli e . Il marito se ne è già Per_1 Per_2 Per_3 allontanato portando così i propri effetti personali già da tempo ed attualmente è detenuto;
4. I coniugi, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
5. Il padre, venendo meno la misura detentiva, potrà vedere e tenere con sé i figli, indicativamente due pomeriggi a settimana ed un fine settimana alternato dal venerdì alla domenica ma senza il pernottamento presso di sé con l'obbligo di riportarli presso la casa famigliare, e questo per il primo anno e fino a quando sia necessario per permettere di riprendere gradualmente i rapporti tra il padre ed i figli dopo il periodo di lontananza;
di anno in anno, i bambini trascorreranno con il padre una festività natalizia o pasquale di comune accordo con la madre con il rispetto anche qui solo per il primo anno e fino a quando si ritenga necessario del rientro per la notte presso la madre;
entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno, dovrà invece concordarsi con la moglie il piano vacanze con i minori per i rispettivi periodi di permanenza presso il genitore collocatario;
6. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli, corrispondendo alla moglie un assegno mensile pari ad € 900,00 (novecento/00) complessivi, - € 300,00 per ciascuno dei figli- entro il 5 di ogni mese. L'assegno sarà rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT;
7. Le spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate ed approvate, saranno divise al 50% tra i coniugi;
8. Sin d'ora entrambi i coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e all'utilizzo dello stesso.”; rilevato che, a seguito di richiesta di chiarimenti del GD in merito al titolo di reato e allo stato attuale del procedimento penale per il quale il è detenuto CP_1
(potendosi, in mancanza di riferimenti temporali concernenti la durata sia pure approssimativa del periodo di detenzione, regolamentare la frequentazione solo tenuto conto della attuale situazione detentiva del , nelle note congiunte in CP_1
data 28.3.2025 il ha dichiarato di essere “in detenzione mista (espiazione pena CP_1
e custodia cautelare) presso la Casa Circondariale di Roma per violazione CP_2 legge armi (art. 2, 4 e 7 L. 895/67), minacce (art. 612 cp) e ricettazione (648 cp) con fine pena a maggio 2025 per il titolo in espiazione e, provvisoriamente, a settembre 2025 per il titolo custodiale” e di frequentare i figli durante il colloquio settimanale, accompagnati dalla madre, sicchè le parti, fermo restando che alla scarcerazione del gli incontri padre-figli dovranno riprendere gradualmente così come CP_1
concordato al punto 5 del ricorso congiunto, hanno chiesto di regolamentare la frequentazione padre-figli durante l'attuale stato di detenzione paterno secondo le seguenti modalità: “a) un incontro a settimana, come previsto dal regolamento carcerario, preferibilmente il martedì o giovedì, ovvero nel giorno disponibile in base alle disposizioni del carcere, per un totale massimo di quattro incontri mensili;
b) qualora l'area verde preposta agli incontri genitori detenuti e prole, non fosse disponibile, tenere conto delle esigenze e della volontà dei minori, che in passato hanno manifestato malessere a tenere il colloquio nelle sale comuni del carcere, nonché delle loro esigenze scolastiche qualora gli incontri coincidano, ad esempio, con verifiche, interrogazioni o gite o altre uscite didattiche.”; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, avuto riguardo all'interesse dei minori, valutato alla luce dello stato di detenzione del padre;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
coniugati in Roma il 27/04/2012, alle condizioni di cui al ricorso e alle
[...]
note congiunte, riportate in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto 00096,
Parte 1, Serie 09, Anno 2012);
- nulla sulle spese
Roma, 11.4.2025
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi