CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 722/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2327/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250004667150000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250004667150000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250004667150000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: l'Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia si riporta alle controdedeuzioni e insiste nell'eccezione dell'incompetenza per territorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe contro l'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Sicilia e l'Agenzia Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29920250004667150000, notificata il 15.04.2025, con la quale è stata richiesta la sanzione per visto di conformità infedele, prevista dall'articolo 39 comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 241 del 1997, per un ammontare pari ad € 343,38.
Tale sanzione deriva dall'esito del controllo formale, ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. 600 del 1973, sulla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020, del contribuente Nominativo_1 (CF_1; Id. controllo: T20V0154212831) da cui è derivato il recupero dei contributi per previdenza complementare.
Parte ricorrente, quale intermediaria, ha eccepito l'illegittimità della sanzione, depositando documentazione.
Hanno resistito con controdeduzione gli Enti convenuti.
All'odierna udienza il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l'atto impugnato è stato emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di
AN, organo competente a norma degli artt. 12 e 24 del DPR 602/1973 che fissano in modo ineludibile quale criterio per la determinazione dei ruoli e l'affidamento agli ambiti territoriali dei concessionari il domicilio fiscale dei contribuenti.
E' indubbio che la formazione dei ruoli è l'atto propedeutico da cui deriva il titolo per la procedura di riscossione, che viene portata avanti dal Concessionario attuando un logico principio di prossimità che sia più proficuo e vantaggioso sia per la difesa del contribuente, sia per rendere più agevole la eventuale fase esecutiva.
Posto ciò, ai sensi dell'art.4 D.Lgs 546/1992 le Corti di Giustizia tributaria sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 D.Lgvo n.446/1997, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Da quanto sopra, poichè la resistente ADER ha la propria sede a AN, e non vi è sul punto alcuna contestazione, la Corte in composizione monocratica dichiara la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di Giustizia Tributaria di AN, dinanzi a cui il ricorso deve essere riassunto nei termini di legge.
Considerato, infine, che la decisione di questo giudice si arresta a una pronuncia di rito, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN.
Compensa le spese del giudizio.
Palermo, 20 gennaio 2026
*Firmato digitalmente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2327/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250004667150000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250004667150000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250004667150000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: l'Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia si riporta alle controdedeuzioni e insiste nell'eccezione dell'incompetenza per territorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe contro l'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Sicilia e l'Agenzia Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29920250004667150000, notificata il 15.04.2025, con la quale è stata richiesta la sanzione per visto di conformità infedele, prevista dall'articolo 39 comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 241 del 1997, per un ammontare pari ad € 343,38.
Tale sanzione deriva dall'esito del controllo formale, ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. 600 del 1973, sulla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020, del contribuente Nominativo_1 (CF_1; Id. controllo: T20V0154212831) da cui è derivato il recupero dei contributi per previdenza complementare.
Parte ricorrente, quale intermediaria, ha eccepito l'illegittimità della sanzione, depositando documentazione.
Hanno resistito con controdeduzione gli Enti convenuti.
All'odierna udienza il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l'atto impugnato è stato emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di
AN, organo competente a norma degli artt. 12 e 24 del DPR 602/1973 che fissano in modo ineludibile quale criterio per la determinazione dei ruoli e l'affidamento agli ambiti territoriali dei concessionari il domicilio fiscale dei contribuenti.
E' indubbio che la formazione dei ruoli è l'atto propedeutico da cui deriva il titolo per la procedura di riscossione, che viene portata avanti dal Concessionario attuando un logico principio di prossimità che sia più proficuo e vantaggioso sia per la difesa del contribuente, sia per rendere più agevole la eventuale fase esecutiva.
Posto ciò, ai sensi dell'art.4 D.Lgs 546/1992 le Corti di Giustizia tributaria sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 D.Lgvo n.446/1997, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Da quanto sopra, poichè la resistente ADER ha la propria sede a AN, e non vi è sul punto alcuna contestazione, la Corte in composizione monocratica dichiara la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di Giustizia Tributaria di AN, dinanzi a cui il ricorso deve essere riassunto nei termini di legge.
Considerato, infine, che la decisione di questo giudice si arresta a una pronuncia di rito, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN.
Compensa le spese del giudizio.
Palermo, 20 gennaio 2026
*Firmato digitalmente