Sentenza 4 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/2002, n. 12867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12867 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E B N E , C 1 E A 9 P N 9 1 I O I - 1 Z D 1 A - E R 1 T C Oggetto 2 I S I . Consorzio di bonifica. D L G 1 2867/09 E Natura fiscale del contributo. U 9 I R 3 Competenza per materia del G A E tribunale ordinario. D E 6 E 4 N T . T N T E S T I S R ( A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE R.G.N.16337/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 30478 Delli Priscoli Dott. Mario Presidente Dott. Giammarco Cappuccio Consigliere Rep. C.C.28/03/02 Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons.rel. Dott. Salvatore Salvago Consigliere Dott. Angelo Spirito Consigliere ha pronurciato la seguente: SE N TENZA sul ricci so proposto da: Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, in persona del Vice Presidente Alberto Sanasi, elettivamente domiciliato in Roma, p.le Clodio, n. 12, presso lo studio dell'avvocato Giulio Cesare Marzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vaglio Massa Stampacchia giusta procura a margine del ricorso ricorrente
contro
IS NA intimata avversO la sentenza n. 189/98 del giudice di pace di 714 r 2002 Mesagne, depositata il 15.7.1998. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.3.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in data 27.4.1998, IS NA conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Mesagne, il consorzio speciale per la bonifica di Arneo, esponendo che, con precedente sentenza (n.109 del 13.8.1997) dello stesso giudice non ancora irrevocabile perché Ampugnata in cassazione - era stata sancita l'insussistenza del potere impositivo del consorzio convenuto, riguardo ai beni immobili di essa attrice;
che, peraltro, il medesimo consorzio le aveva inviato altra cartella esattoriale, relativa ai ruoli 1998, del complessivo importo di Lire 82.548, da lei pagato e di cui chiedeva la restituzione, con gli interessi, perché non dovuto in base alla sentenza citata del giudice di pace di Mesagne. Il convenuto consorzio, costituendosi in giudizio, 2 Я eccepiva preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice adito, sostenendo che le cause relative ad imposte tra le quali debbono annoverarsi quelle aventi e tasse - dioggetto contributi - appartengono alla bonifica ad del tribunale, ai esclusiva ed inderogabile competenza c.p.c., sicché, nel sensi dell'articolo 9, secondo comma, caso specifico, doveva ritenersi competente, per materia e territorio (nonché per valore, essendo la causa, vertente sul fondamento della potestà impositiva del consorzio, di valore indeterminabile), il tribunale di Brindisi. Nel merito, affermava che gl'immobili dell'attrice sono compresi nel territorio di bonifica e ne ricevono i diversi benefici, chiedendo di provare tale assunto - pur anche mediante senza inversione del relativo onere consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice di pace, ritenuti ininfluenti i mezzi di prova proposti, sulla precisazione delle rispettive conclusioni delle parti, con sentenza depositata il 15.7.1998, rigettava le eccezioni d'incompetenza per materia e per valore formulate dal convenuto consorzio, dichiarava insussistente, nel caso specifico, il potere impositivo del medesimo ed illegittima la sua pretesa nei confronti condannandolo alla restituzione della sommadell'attrice, indebitamente percetta, oltre agli interessi e pagamento delle spese di rivalutazione monetaria, ed al 3 lite. Avverso tale sentenza, il consorzio speciale per la bonifica di Arneo propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'intimata IS NA non si è costituita in questo giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, proposto avversO sentenza inappellabile (articoli 113, secondo comma e 339, terzo comma, c.p.c.) del giudice di pace ammissibile ai sensi dell'articolo 360, primo comma, c.p.c. (cfr. S.U. n. 716/1999, Cass. nn. -è fondato relativamente 7515/2001, 4326/2000, 2984/1999) al primo motivo, con cui il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 9, secondo comma, c.p.c.; 862 e 864 C.C.; 11, 21 e 59, R.D. 13 febbraio 1933, n.215 e successive modificazioni;
5, D.L. 30 dicembre 1982, n.953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n.53; 8, comma lbis, D.L. 27 aprile 1990, n.90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dalla questione relativa alla competenza per materia del giudice, in relazione alla natura tributaria dei contributi di bonifica. In effetti, la giurisprudenza ormai consolidata di questa suprema corte (S.U. n. 9493/1998, e fra le molte, Cass. nn. 4 14101/2000, 14099/2000, 1985/2000, 496/1999) ha affermato, con numerose decisioni conformi, dalle quali questo collegio non ha ragione di discostarsi, che i contributi posti dai consorzi di bonifica a carico dei proprietari degli immobili siti nel comprensorio, per spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi. La sentenza S.U. n. 10903/1998 ha ulteriormente chiarito ai fini del riparto di giurisdizione, fra giudice ordina- rio ed amministrativo, in tema di contributi ai consorzi di bonifica (esclusa la competenza delle commissioni tributarie, essendo tassativo l'elenco delle materie contenuto nell'articolo 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546) che appartiene alla cognizione del primo la domanda con cui si contesta il potere impositivo del consorzio, sotto il duplice profilo dell'investitura dell'ente impositore e dell'assoggettabilità del privato alla contribuzione, in quanto la relativa domanda è diretta a tutelare un diritto soggettivo obiettivamente in contrasto con la pretesa tributaria. La sentenza C.Cost. n.26 del 26 febbraio 1998 dichiara- tiva dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, 2°co., R.D.13 febbraio 1933, n.215 - cui il giudice di pace si riferisce per ritenere la natura non tributaria 5 Я dei contributi di bonifica e, quindi, la propria competenza, non offre, peraltro, argomenti atti a modificare l'orientamento sopra indicato. In realtà, l'argomentazione del giudice delle leggi, pur movendo dalla natura non tributaria dei contributi consortili, ne deduce esplicitamente solo l'illegittimità costituzionale della norma che estendeva а questi una regola propria dell'esazione delle imposte dirette, per cui non è consentito all'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere, in determinati casi, l'esecuzione dei ruoli esattoriali. il fatto che la procedura di esazione dei contributi Ora, consortili non sia più favorita, per effetto di tale pronunzia, dagli stessi privilegi stabiliti per le imposte dirette, non sufficiente ad escluderne la natura è tributaria e, per conseguenza, la competenza ratione materiae del tribunale (articolo 9. 2°co., c.p.c.), relativa a tutte le cause in materia d'imposte e di tasse, alle quali ultime sono assimilati, in dottrina, contributi consortili (Cass. n.14099/2000). Dalle argomentazioni sopra esposte, e dalla giurisprudenza citata, :i desume la sussistenza, in linea di principio, del potere impositivo del consorzio di bonifica;
sicché la domanda di restituzione dei contributi versati per non avere l'azione di bonifica apportato al fondo alcun 6 beneficio effettivo risolvendosi nella contestazione di tale potere impositivo nel caso concreto, rientra nella competenza del tribunale. In accoglimento del primo motivo del ricorso ed essendo chiaramente assorbito il secondo (concernente violazione e falsa applicazione di altre norme del R.D. n.215/1933, violazione dei principi relativi all'onere della prova, omesso esame di punti decisivi ed omessa pronuncia sui mezzi di prova offerti dal consorzio) devesi annullare la sentenza impugnata e dichiarare la competenza del tribunale di Brindisi, per materia e territorio. causa vanno compensate fra le parti, in Le spese di ragione delle pregresse incertezze della giurisprudenza sull'argomento.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la Compensa fra lecompetenza del tribunale di Brindisi. parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 28 marzo 2002. Il consigliere est. Il presidente Hell uscoli COPTE SHO ES CASSAZIONE O LL O .374 B 1, N E) PAC IL CANTELLIERS ria TE CANCELLIERE