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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 8311/2024 promossa ______________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to GIAISI Parte_1 Per ___________________
EL ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in via Empedocle
Restivo n.74.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Il Cancelliere
Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo CP_1 rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio
[...]
Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 7.07.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 31/05/2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1 dell'indennità di accompagnamento, a partire dalla presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2 domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che , a causa delle Parte_1
1 patologie da cui è affetto, è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'indennità di accompagnamento a partire da 14.01.2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento dal 14.01.2025.
Le spese devono essere compensate tra le parti stante il riconoscimento della prestazione successivo alla data di deposito del ricorso.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che era in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento dal
14.01.2025.
Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 già liquidate.
Così deciso in Palermo 8.07.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 8311/2024 promossa ______________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to GIAISI Parte_1 Per ___________________
EL ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in via Empedocle
Restivo n.74.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Il Cancelliere
Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo CP_1 rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio
[...]
Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 7.07.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 31/05/2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1 dell'indennità di accompagnamento, a partire dalla presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2 domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che , a causa delle Parte_1
1 patologie da cui è affetto, è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'indennità di accompagnamento a partire da 14.01.2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento dal 14.01.2025.
Le spese devono essere compensate tra le parti stante il riconoscimento della prestazione successivo alla data di deposito del ricorso.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che era in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento dal
14.01.2025.
Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 già liquidate.
Così deciso in Palermo 8.07.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
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