Art. 574.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
Rassegna di giurisprudenza Per integrare la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 574 è necessario che, per effetto della sottrazione, l'esercizio della potestà genitoriale venga reso – temporaneamente o definitivamente – impossibile, ovvero talmente difficoltoso, da risultare praticamente tale. Occorre cioè che l'agente, con la propria condotta, interrompa il rapporto che deve intercorrere tra minore e genitore – rapporto che è condizione indispensabile affinché egli possa esercitare la sua potestà nei confronti di quello – e che il minore venga allontanato dalla sfera di accessibilità del genitore, in modo che risulti frapposto un impedimento all'efficace esercizio della sua …
Leggi di più…