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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1229/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 09/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GIORDANO CRISTIANA Pt_1
Appellante contro rappresentato/a e difeso/a dagli avv. FINAZZI Controparte_1
ROBERTA, ZUCCHETTI ANGELA DANIELA e CONFESSORE CP_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 10022 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso di primo grado la proponeva opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 6023/2020 emesso dal Tribunale di Roma per il pagamento in favore dell' della somma di € 148.843,00 per contributi CP_3 omessi accertati con verbale unico n. 35/19 in relazione alle posizioni dei giornalisti , e deducendo Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
l'insussistenza del credito vantato dell' CP_3
2. Secondo gli accertamenti dell' l'attività svolta dai predetti giornalisti, CP_3 ad onta della stipula di contratti di collaborazione autonoma, si era in effetti svolta in forma subordinata.
3. La RO deduceva, per contro, la natura autonoma delle prestazioni rese dai suddetti giornalisti, evidenziando come la documentazione (contratti, fatture, planning delle attività) e le dichiarazioni dei giornalisti acquisiti dagli ispettori non costituivano prova idonea a supportare la diversa qualificazione dei rapporti.
4. L' si costituiva in giudizio ribadendo la fondatezza della propria CP_3 pretesa, eccependo che le contestazioni della società erano generiche e che l'accertamento confermava come i giornalisti dovessero garantire la loro presenza al fine di consentire lo svolgimento dell'attività informativa;
che i giornalisti erano inseriti nella organizzazione aziendale e svolgevano la loro attività secondo dei turni prestabiliti, percependo un compenso fisso e predeterminato. L' allegava inoltre le dichiarazioni rese dagli altri CP_3 lavoratori sentiti dagli ispettori.
5. Dopo lo svolgimento di istruttoria testimoniale, la causa veniva decisa con la sentenza appellata, con accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la conseguente revoca del decreto.
2 6. Il Tribunale, dopo escussione testimoniale, riteneva, in breve, l'insussistenza di elementi idonei a confortare la subordinazione, evidenziando -di
contro
- la sussistenza di elementi sintomatici di rapporti di collaborazione autonomi quali, in particolare, la discontinuità nella numerazione delle fatture emesse dai giornalisti e l'importo non sempre uguale delle fatture stesse.
7. L' , soggetto medio tempore subentrato all' per quanto attiene alla Pt_1 CP_3 gestione dell'AGO dei giornalisti, ai sensi dell'art. 1, comma 103, L. 2342021, ha impugnato la sentenza, affidato ai seguenti motivi:
-Erronea applicazione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza o meno di un obbligo dei giornalisti di essere a disposizione tra una prestazione e l'altra
-violazione degli artt. 2094 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 1 CCNLG;
-Erronea esclusione di ogni valore ed efficacia probatoria dei verbali ispettivi e violazione dell'art. 2700 c.c. e 115 c.p.c.;
-Errata valutazione delle deposizioni testimoniali con riferimento al concetto di subordinazione in materia di attività giornalistica. Violazione degli artt. 1362
c.c. e dell'art. 1 del CCNL che regola la posizione del rapporto di natura subordinata;
-Errata valutazione delle deposizioni testimoniali rese;
-Errata motivazione in merito allo svolgimento di altre attività;
-Errata e/o omessa valutazione delle dichiarazioni rese in sede ispettiva e non contestate;
-Omessa e insufficiente motivazione. Violazione dell'art. 132 cpc, comma 2 n.
4.
L' lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata, oltre che errata per Pt_1
i motivi appena indicati, nell'esaminare le singole posizioni lavorative, dopo aver male valutato le risultanze istruttorie, si sarebbe affidata a brevi, scarne e frammentarie notazioni, desunte dal materiale probatorio da cui non sarebbe dato rilevare le premesse logiche e giuridiche della riconduzione dell'adottata opzione qualificatoria ai principi di diritto che consentano di distinguere il
3 rapporto di lavoro, subordinato e/o parasubordinato, dal rapporto di lavoro autonomo.
Di contro, sostiene l' , l'esistenza o meno degli elementi e delle circostanze Pt_1 caratterizzanti la subordinazione richiederebbero una valutazione complessiva,
e ciò in particolare nei rapporti di lavoro, come quello giornalistico, aventi natura professionale ed intellettuale.
Rimarca l'appellante che il giudice del merito non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, tanto da una analisi compiuta delle modalità con cui il rapporto si è concretamente svolto, né, nel caso di attività giornalistica in cui in canoni della subordinazione sono attenuati, può prescindere dalla valutazione dell'inserimento organico della prestazione del giornalista nell'attività redazionale, così come non può tralasciare il riferimento ai principi di diritto posti a base della sussunzione o meno della fattispecie nell'ambito dell'una o dell'altra tipologia contrattuale.
Per tali ragioni, l' ha insistito nelle conclusioni già rassegnate in primo Pt_1 grado.
8. L' RO si è costituta in appello replicando nel merito dei motivi di gravame, dei quali ha sostenuto l'infondatezza, concludendo per la reiezione dell'appello.
9. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
10. I motivi di appello – da trattarsi congiuntamente involgendo tutti la questione relativa alla qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro dei giornalisti sopra indicati – sono fondati.
4 11. Gli elementi di prova prevalenti emersi in giudizio consentono di addivenire
– rileva il Collegio - alla qualificazione dei rapporti di lavoro di P_
, e come di lavoro subordinato,
[...] Controparte_5 Controparte_6 imponendosi sugli elementi in senso contrari dedotti dalla società e valorizzati dal Tribunale.
Va subito detto che nel materiale istruttorio utilizzabile per la decisione rientrano anche le dichiarazioni rese da numerosi altri soggetti che lavorarono per la RO, i quali sono stati sentiti dagli ispettori in sede amministrativa, potendo tali dichiarazioni concorrere a formare il convincimento del giudice, specie quando, come nella fattispecie avvenuto, non sono state elevate concrete contestazioni in ordine alla regolarità di tale acquisizione e con riferimento a specifiche dichiarazioni rese in tale sede. A tale riguardo si rileva che la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 14 maggio 2014, n.
10427) ha precisato che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità”.
Si è così affermato da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav.,
6 giugno 2008, n. 15073; Cass., sez. lav., 22 febbraio 2005, n. 3525) il principio secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali
e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i Controparte_7 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico
5 ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Il Tribunale non ha tenuto conto di tali dichiarazioni, che -invece- vanno considerato unitamente a quelle rilasciate in giudizio contribuendo, anche attesa la maggiore vicinanza all'epoca dei fatti, a chiarire significativi elementi di contesto ed e precisare i connotati delle specifiche prestazioni rese dai
“collaboratori”. Il giudizio di tutte le suddette dichiarazioni consente, ad avviso della Corte, di condividere i profili di gravame dedotti dall' che attingono la Pt_1 valutazione della natura della prestazione e contestano la valutazione in fatto operata dal Tribunale, specialmente in ragione degli elementi c.d. sintomatici ai quali si farà riferimento di seguito, e di pervenire con ciò ad una valutazione finale contraria a quella del Tribunale.
12. In punto di diritto, vale anzitutto ricordare gli arresti di legittimità più significativi in materia.
Riguardo al settore giornalistico, in generale, si è affermato che il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, conseguendone che, ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione, rileva segnatamente l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa (v., ex multis,
Cass. n. 10685/2017; Cass. n. 22785/2013; Cass. n. 4770/2006; Cass. n.
6983/2004).
In particolare, si è precisato che sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro de quo - ove sussista lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale, così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti
6 o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento oppure non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni (v. Cass. 11065/2014).
Si è anche chiarito (con rifermento al redattore) che l'attività giornalistica si caratterizza per il tipo di notizie richiesto e la loro presentazione critica e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del prodotto (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro), e postula l'esistenza di una redazione che, quale indefettibile struttura organizzativa, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale (quale la scelta e la revisione degli articoli e la loro impaginazione) per la preparazione di una o più pagine del giornale (v., soprattutto, Cass. n. 29182/2018; Cass. n. 14913/2009).
Nell'operazione ermeneutica di accertamento della natura, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro giornalistico, occorre parzialmente discostarsi dall'orientamento generale, che indica nella “eterodirezione” - intesa come assoggettamento del lavoratore ai poteri organizzativi, direttivo e disciplinare - il carattere essenziale della subordinazione, stante l'evidenziata peculiare tipologia del rapporto caratterizzato dalla natura prettamente intellettuale e spiccatamente creativa della prestazione.
In altri termini, proprio in considerazione della particolarità delle specifiche mansioni svolte - che lasciano inevitabilmente un certo margine di autonomia al lavoratore - e del carattere collettivo dell'opera redazionale in cui si inseriscono, la subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. risulta attenuata.
7 Ne consegue che è necessario fare ricorso ad indici rilevatori che distinguano il rapporto di lavoro giornalistico subordinato da quello autonomo, tenuto conto che, in tale rapporto di lavoro, la subordinazione si concretizza più che altro in una “collaborazione” (v., ex plurimis, Cass. n. 22785/2013; Cass. n.
22882/2008; Cass. n. 3320/2008; Cass. n. 19231/2006; Cass. n. 6727/2001).
D'altronde, si è sottolineato (v. Cass. n. 9196/2014; Cass. n. 18414/2013) che, in caso di svolgimento di attività prettamente intellettuale, la subordinazione non si manifesta in fatti o atti particolarmente appariscenti, ben potendosi concretare in semplici direttive di massima.
In altri termini, per aversi subordinazione, non è necessario che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, né che risulti continua, stringente ed appariscente la vigilanza sull'attività svolta dal lavoratore, atteso che l'assoggettamento può realizzarsi anche rispetto ad una direttiva dettata dall'imprenditore in via programmatica o soltanto impressa nella struttura aziendale, assumendo, invece, particolare rilevanza l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa.
In ragione della natura creativa ed espressiva di un principio di libertà costituzionalmente garantita delle mansioni che vengono in considerazione, non si richiede, quindi, che il lavoratore sia costantemente soggetto ad ordini concreti e specifici controlli, né che egli sia tenuto all'osservanza di un preciso orario di lavoro o permanga costantemente nel luogo di lavoro, né che la remunerazione sia fissa, essendo sufficiente che il lavoratore assicuri la soddisfazione di un'esigenza informativa della testata, mediante la sistematica redazioni di articoli, servizi o rubriche.
8 L'unico vero elemento distintivo rilevante attiene alla valutazione, in concreto, se il lavoratore, con la propria attività, faccia in un certo qual modo parte stabile ed integrante del ciclo produttivo dell'impresa (nella fattispecie, della redazione).
Occorre, quindi, verificare se la sua attività sia completamente sganciata da qualsivoglia tempistica e da qualsivoglia esigenza abituale dell'editore, oppure, al contrario, se la stessa attività risulti organicamente inserita nella struttura redazionale, essendo il lavoratore chiamato a rendere la prestazione nell'àmbito e secondo le regole con cui l'imprenditore l'ha organizzata, in base ai tempi di uscita delle notizie e di aggiornamento della testata giornalistica o del prodotto giornalistico.
In quest'ultimo senso, si può ricondurre essenzialmente la limitazione della sua autonomia che lo rende “subordinato”, ossia nella circostanza che la sua impossibilità di auto-organizzarsi liberamente il lavoro, specie riguardo ai tempi
(e non alle modalità) dello stesso, sia limitata in qualche modo dalla necessità, comunque, di seguire le esigenze datoriali, appunto, in quanto correlate all'esigenza dell'attualità informativa.
13. Tutto ciò precisato, emergono, ad avviso della Corte, elementi molto chiari e convincenti per ritenere che le prestazioni svolte da , Controparte_4 [...]
e sono state rese in regime di subordinazione, al CP_5 Controparte_6 contrario di quanto ritenuto dal Tribunale.
14. Va, quindi, evidenziato quanto segue.
È pacifico che, come constatato dagli ispettori, la nel corso Controparte_1 degli anni ha svolto in prevalenza attività giornalistica per conto terzi, realizzando prodotti e contenuti su varie piattaforme editoriali.
9 Escusso il teste , editor di contenuti video digitali dipendente Testimone_1 della società, ha dichiarato che detiene diritti di eventi sportivi e CP_1 gestisce eventi di tale natura dal punto di vista del marketing e delle sponsorizzazioni, oltre a svolgere attività digitali di produzioni contenuti video pubblicati su piattaforme social o su siti ufficiali di federazioni e leghe, che sono poi i clienti di CP_1
Nell'ambito di tale attività sono state utilizzate le prestazioni di P_
, e
[...] Controparte_5 Controparte_6
I periodi di interesse vanno per il dal giugno 2014 al maggio 2018, P_ per il dal febbraio 2015 al marzo 2019 (in particolare dal 1.2.2015 al CP_5
31.5.2017, dal 16.8.2017 al 31.5.2018 e dal 1.8.2018 al 31.3.2019) e per la dal maggio 2014 al settembre 2014 (verbale di accertamento n. 35/19, CP_6 sezione seconda, lett. B).
Un primo elemento significativo sta già nella qualificazione professionale dei lavoratori, giornalisti pubblicisti e ) o professionisti , P_ CP_5 CP_6
a dire l'inclinazione di partenza dei lavoratori e una generale formazione per attività di ordine giornalistica, disimpegnate presso INFONT prevalentemente per la realizzazione di servizi e contenuti per diversi prodotti editoriali: il
, in particolare, prodotti riguardanti diverse discipline sportive P_
(principalmente sport invernali), il Marceddu speakeraggio e telecronache di partite di calcio, la per il notiziario della serie A. CP_6
Dalle dichiarazioni raccolte in giudizio dai testi , Testimone_2 Tes_1
, (collaboratori dipendenti o ex collaboratori della
[...] Testimone_3 società) e (ispettore che partecipò agli accertamenti), è Testimone_4 possibile evidenziare meglio le mansioni svolte dai giornalisti precisando che: il si occupava principalmente di sport invernali, seguendo gli eventi live P_ delle varie discipline, nonché di messaggistica per i clienti TIM e ND
(essendo previsto all'interno dei contratti di service tra la e tali CP_1
10 società che venissero forniti messaggi in tempo reale relativi agli eventi, cosicché il giornalista, in fasce orarie previste dai palinsesti, si teneva a disposizione e scriveva messaggi su questi eventi); il si occupava CP_5 principalmente di attività di speakeraggio (telecronache) sulle partite di calcio;
la si era occupata del Magazine della serie A (strutturato con una serie CP_6 di contenuti video confezionati dal giornalista insieme al montatore), nonché della messaggistica ND.
I testi hanno, poi, riferito che per ogni prodotto editoriale era previsto un turno, redatto sulla base della disponibilità che il giornalista comunicava settimanalmente alla RO (testi e;
che il Tes_1 Tes_4 Tes_3 coordinatore della redazione, attribuiva i compiti e predisponeva i turni, decidendo altresì nello specifico quali partite il doveva seguire (teste P_
. Tes_3
Sullo svolgimento dell'attività sotto il profilo della eterodirezione e del controllo della stessa, fermo restando quanto sopra detto in relazione all'attività giornalistica, osserva la Corte che per le attività in questione il teste Tes_3 già consulente della ha riferito che la ed il CP_1 CP_6 CP_5 prendevano direttive dal medesimo e da (dipendente della Testimone_1 società) nonché da precisando che le direttive erano su cosa Testimone_5 fare e su come farlo. Gli davo indicazioni per esempio su cosa poteva dire e cosa non poteva dire su che tono di voce utilizzare;
che per le telecronache c'erano un paio di riunioni l'anno e per il magazine lega serie A le riunioni erano settimanali tra i giornalisti che si occupavano del progetto.
Sono, peraltro, emersi ulteriori momenti di verifica e controllo sull'attività dei
“collaboratori”: “ mi forniva direttive legate al lavoro sugli sport Tes_1 invernali” (v. dichiarazioni resa dal in sede ispettiva); “i testi dei servizi P_ venivano visionati e corretti dai responsabili che, eventualmente, chiedevano
11 modifiche/aggiornamenti” – v. dichiarazioni resa da in sede Persona_1 ispettiva); “ho sempre lavorato presso la redazione per 5/6 giorni alla settimana per circa 6/7 ore al giorno secondo i turni che ci venivano stabiliti da
e i quali ci inoltravano i turni Testimone_1 Testimone_3 settimanalmente e si occupavano di darci le indicazioni sui contenuti” (v dichiarazioni rese da in sede ispettiva). Emerge qualcosa di più, Tes_6 dunque, di un mero “coordinamento” tra le esigenze dei “collaboratori”.
E', oltremodo, significativa al riguardo la mail inviata da il 3 Testimone_3 novembre del 2016 (v. doc. 17 fascicolo monitorio) a tutti i giornalisti coinvolti nell'attività relativa agli eventi sportivi del periodo (tra cui e Controparte_4
) che contiene non solo indicazioni specifiche sulle attività che Controparte_5 gli stessi avrebbero dovuto prestare, ma anche censure sull'attività svolta, con toni quasi imperativi.
Si legge, infatti, nella mail “Ciao. Premessa. Questa mail leggetela tutta ma proprio tutta, poi salvatela o stampatela o segnatevi le vostre cose da fare .
Per quanto riguarda Wind aprite diretta.it o i siti ufficiali degli eventi (ormai c'è il live quasi ovunque). Settimana scorsa la seconda semifinale delle Final W è stata mandata nel turno 20-24 e non è ammissibile. OK? a partire dal prossimo info calcio (sab 12 nov.) non vi manderò più di XML per info . Email_1
Prepararli è semplicissimo: una volta che unzippate il file dovete cambiare la data nel titolo del file, poi tasto destro, apri con blocco note e andate a cambiare la data per un totale di 13 volte (gli screenshot sono in allegato) e poi salvate il nuovo file …………………………Sotto troverete anche l'ultima assegnazione dei pezzi per infocalcio ….”.
12 Significativo appare pure il contenuto della mail del 1 aprile 2017 inviata da ai giornalisti della redazione (tra cui il ): “Ormai è da Testimone_1 P_ due settimane che siamo tarati sul minimo di 8 vnews giornaliere ….. Da
Lunedì saremo ufficialmente attivi con il nuovo contratto, pertanto dovremo cercare di alzare la numerosità, portandoci verso quota 15 (non tassativa).
Invece sarà fondamentale rispettare quanto segue: alla mattina sarà presente un tecnico dalle 9 quindi cerchiamo di essere presenti se non 10- 15 minuti prima per fare la prima selezione di video;
cerchiamo di distribuire le
Videonews nel corso della giornata e non di farne 4-5 nel giro di 10 minuti;
facciamo una tabella di marcia col tecnico-; ricordiamoci dei prodotti TIM delle serie A che entreranno in gioco da martedì e che verranno forniti anche con le nuove grafiche sempre come views;
da venerdì produrremo le preview dei match di serie A quindi ci sarà qualcuno in più nel corso della giornata giusto per avere più voci;
inviamo a fine fascia una mail a chi ci segue per aggiornarlo su quanto fatto ” e della mail del 21.3.2018 avente ad oggetto “Planning telefonia 26 mar – 1 aprile” (inviata anche al ): “Ricordo a chi avrà gli P_
MMS nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì di prestare attenzione alle conferenze stampa pre-match di Serie B “.
Tali mail contengono specifiche direttive ai giornalisti chiamati a rendere le prestazioni in favore della società , indicando anche le modalità con CP_1 le quali avrebbero dovuto adempiere all'incarico, mail che non integrano mere comunicazioni organizzative, ma contengono direttive e perfino censure all'attività svolta.
Non v'è chi non veda come le indicazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento della prestazione giornalistica da parte dei collaboratori e la progettualità organizzativa ivi contenuta si giustificassero solo in ragione della stabile messa a disposizione, da parte dei giornalisti, delle energie lavorative, ben oltre i singoli eventi cui potevano di volta in volta essere abbinati.
13 Risultano molto marcati poi gli elementi sintomatici della subordinazione, a partire dall'inserimento nell'organizzazione aziendale e nel ciclo produttivo dell'impresa.
Se, infatti, parte delle attività potevano essere svolte anche da casa, molte e caratterizzanti attività dei “collaboratori” necessitavano di una presenza in azienda, presenza resa anzi necessaria da specifiche esigenze tecniche.
I lavoratori dovevano, infatti, recarsi in azienda perché “per alcune attività live
(diretta) i collaboratori dovevano seguire in diretta un evento sportivi e per questo da casa non avrebbe potuto avere le immagini dell'evento e di conseguenza era tenuto a venire in azienda”; “per le partite di calcio della serie
A c'era la necessità di avere un commento che era o live e seguiva
l'andamento della partita o era un commento posto quelli che vengono chiamati Hightligts. Anche per questi commenti post serve la presenza in azienda perché vengono utilizzate delle cabine il collaboratore entrava dentro una delle tante cabine a disposizione” (teste ); andavano, inoltre, Tes_1 rispettati standars qualitativi, richiedendo il progetto “una qualità dell'audio che non era gestibile da remoto” (teste ). Tes_1
La teste ha, pure, precisato che “se il collaboratore deve fare un Tes_2 commento utilizza le cabine di commento …. se è un giornalista che viene a predisporre gli highlights si posizione nella postazione in cui in quella giornata arriva il segnale della partita o della gara. sono le immagini più CP_8 salienti di un evento sportivo …..” , confermando la necessita della presenza del giornalista presso i locali aziendali per lo svolgimento di parte saliente della propria attività.
D'altra parte, se anche una parte del lavoro poteva svolgersi fuori dall'ufficio, ciò soltanto non basta a cancellare la necessaria inerenza di tale attività al ciclo produttivo e il suo necessario completamente “fisico” all'interno dell'azienda.
14 L'elemento sintomatico dell'inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa risulta confermato, specie nelle dichiarazioni rese in sede amministrativa dai “collaboratori” in ordine al tempo di presenza in azienda che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non appaiono al riguardo generiche e riferite a molti giorni alla settimana (5/6 giorni su sette con turni di 5/6/7 ore al giorno) o addirittura quotidianamente (così agli ispettori , , , Parte_2 Persona_1 Tes_6 Parte_3 Pt_4
, – v. dichiarazioni in atti).
[...] Persona_2
In tale sede i “collaboratori” hanno, altresì, precisato che il lavoro era organizzato su turni, in fasce orarie e che esisteva un planning per ogni attività/cliente di Le disponibilià venivano raccolte da CP_1 Testimone_1 che poi inviava il planning a tutti i componenti della redazione
[...]
); che i turni erano predisposti da ) o Per_1 Testimone_1 Persona_3 da ( ); che le ferie venivano organizzate in modo Testimone_3 Parte_3 tale da evitare buchi redazionali ) e che, sempre riguardo alle Persona_1 ferie, tutti i componenti della redazione si potevano organizzare in maniera tale da non lasciare scoperti i turni . Tes_6
A fronte delle suddette risultanze deve essere ridimensionata e ricondotta alla effettiva valenza l'organizzazione dei turni (v. doc. 8 fascicolo monitorio) sulla base della disponibilità dei collaboratori;
ciò in quanto il tempo di lavoro riferito dalle persone a conoscenza dei fatti, e la continuità delle disponibilità per lunghi periodi, dicono uno svolgimento della prestazione sostanzialmente continua e tutt'altro che confinata in tempi ridotti, privando l'elemento della
“disponibilità” di un idoneo valore dimostrativo di rapporti autonomi.
Restano anch'essi neutri gli elementi circostanziali che la società – ed il primo giudice – ha valorizzato quali elementi di riscontro dell'autonomia del rapporto.
15 Così, per quanto attiene alla discontinuità della fatturazione e agli indizi sullo svolgimento anche di altri rapporti (direttore della testata OA Sport quanto al e telecronista per SKY e, poi, per quanto al , per come P_ CP_9 CP_5 risultante dal profilo Linkedin dei suddetti), dal momento che trattasi di circostanze non incompatibili con la prestazione subordinata resa in favore di non escludendo eventuali altri rapporti che quelli in esame si siano CP_1 svolti nelle forme della subordinazione;
la professionalità dei predetti
“collaboratori” rientra, invero, in quella che frequentemente consente lo svolgimento di impegni paralleli, siano o meno anche questi subordinati o autenticamente autonomi.
La tendenziale regolarità (mensile) nelle cadenze dei pagamenti, nonché il carattere pure fisso dell'importo dei pagamenti stessi, incrementati solo in ragione degli extra svolti dai giornalisti (i contratti di incarico professionale intercorsi tra le parti prevedevano, sul punto, un compenso fisso corrisposto in rate mensile per un determinato numero di prestazioni settimanali ed una maggiorazione con un corrispettivo unitario per ogni prestazione aggiuntiva resa dal giornalista) conferma, poi, ab extra la continuità della prestazione e del rapporto e depone anch'essa per la subordinazione dei rapporti (v. contratti e fatture in atti nel fascicolo monitorio).
Ancor meno probanti dell'autonomia risultano le qualificazioni giuridiche dei rapporti effettuate dai lavoratori nell'ambito di negozi inter alios acta, cioè in sede conciliativa con la società, sede nella quale possono aver avuto un peso decisivo motivazioni di “convenienza” a qualificare il rapporto in termini di autonomia, con espressioni peraltro valutative che non traducono gli elementi fattuali della subordinazione. Sotto altri aspetti si condivide la valutazione
16 critica espressa al riguardo dall'appellante, secondo cui < disposizione e rinuncia del dipendente esauriscono i loro effetti all'interno del rapporto di lavoro, ma non interferiscono sul rapporto previdenziale contributivo, provvisto di piena autonomia. Pertanto rinunce e transazioni poste in essere dai dipendenti in materia retributiva non pregiudicano il diritto dell'ente previdenziale ad esigere la contribuzione commisurata all'obbligazione contrattuale e non a quella (eventualmente minore) di fatto corrisposta dal datore di lavoro (Cass. 15.5.93 n. 5547, Cass. 12.9.91 n. 9540, Cass. 26.6.90
n. 6434)>>.
Può, dunque, condividersi la ricostruzione generale a base della tesi dell'appellante, per la quale i tre collaboratori lavorarono come subordinati, assicurando la loro presenza tendenzialmente giornaliera secondo turni o fasce orarie direttamente implicate dalle prestazioni da essi svolte, in base al concorso di elementi chiaramente sintomatici della subordinazione quali: la continua e costante attività lavorativa con presenza in redazione e disponibilità da parte dei lavoratori, secondo turni e orari ben più ampi di quelli legati alle cadenza di singoli eventi sportivi e con pieno inserimento nell'attività redazionale principale;
la messa a disposizione della propria attività in maniera continuativa per la copertura dei servizi e dell'informazione gestita dalla emittente;
la sottoposizione ad una organizzazione redazionale;
lo svolgimento di attività riconducibile a quella giornalistica;
l'utilizzo di una postazione lavorativa e della strumentazione aziendale e la corresponsione di una retribuzione a cadenza mensile.
17 15. Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti, ivi compreso quello – reiterato dalla nella comparsa di CP_10 costituzione - relativo all'esatto computo dei contributi richiesti dall' CP_3 effettuato correttamente sulla base della qualifica di redattore, in considerazione della natura subordinata (ed a tempo pieno) delle prestazioni rese dai giornalisti in esame.
16. La pretesa già azionata dall' va - pertanto - accolta e, in CP_3 accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Controparte_1 con il ricorso di primo grado.
17. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso in opposizione proposto dalla in primo grado;
Controparte_1
-Condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, determinate in € 12.000,00 per il primo grado e in € 10.000,00 per il grado di appello, il tutto oltre spese generali al 15 %, oltre accessori di legge.
Roma, 09/09/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
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